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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 592/2025
RG., promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Malvisi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada
Farini n. 9;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
Controparte_2
, (C.F. ), con sede in Bologna, Via de'
[...] P.IVA_2
Castagnoli n, 1, in persona del Direttore pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 06.06.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, e, premesso di prestare servizio in qualità di educatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2012 presso il Convitto
Nazionale “Maria Luigia” di Parma, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento professionale e la formazione del docente con riguardo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente deduceva l'equiparazione del personale educativo dei Convitti al personale docente della scuola ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 399 del 1988, dell'art. 398, comma 2 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e degli artt. 25, 127, 128 e 129, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia a sostegno di una accezione ampia della nozione di “docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
nel merito:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ex art. 1, comma 121, L.
13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e, comunque, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio nonché comunque per l'anno corrente (2024/2025) ordinando al resistente di porre in essere ogni attività volta a permetterne l'immediata CP_1
fruizione e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 annuali pari al valore annuale della
Carta del Docente, per ciascun anno di servizio prestato e dedotto in giudizio.
Condannare le parti resistenti, in solido fra di loro, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 09.07.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, rientrante nel personale educativo dei Convitti, all'erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 a titolo di “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nella misura di €
500,00 per ciascun anno scolastico,
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le condivisibili motivazioni espresse dalla Corte di Appello di Roma, Sez. II, con la sentenza n. 1077 resa in data 11.03.2019, che qui si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.: “La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti, è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con Controparte_4
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_4
sindacali rappresentative di categoria. (omissis).
Per l'attuazione del Pi. nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
assegna la Carta a ciascuno Controparte_3
dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_3 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_3
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_3
revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”
La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato CP_5
“Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2
DPCM).
I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del
"Pi. straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”. L'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit., offerta dal , volta a circoscrivere l'ambito CP_1
di applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo (cfr. TAR
Lazio sentenza n. 7769/2016 del 6.07.2016, versata agli atti da parte ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata).
Occorre soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico-normativa di riferimento. L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417
(recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: «Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari».
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del
D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del
D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale «I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola
1994 – 1997 (doc. 6), infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006 – 2009 (doc. 7).
Quanto al personale educativo, il successivo Art. 127 CCNL – Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.
La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione (“…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi.
A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva...”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma “124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”.
Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza: “…Ai fini che qui ci occupano, vale osservare che il giudice amministrativo ha avuto modo di rimarcare che «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. Tes_1
Ro., Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721). Né, del resto, può giustificarsi una tale
[...]
irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio".
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato” (nello stesso senso, con richiamo della motivazione citata, C. App. Roma, sez. V, 16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV,
24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021, n.2208; C. App. Roma, sez. IV,
07/02/2022, n. 409).
La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori (Cass. civ. n.
32104 del 31.10.2022).
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Inoltre, da una lettura coordinata delle disposizioni del c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-
2018, e segnatamente dell'art. 25 (“1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”), dell'art. 127 (“Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”) e 128 (“1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività
è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”) la Suprema Corte ha desunto
“che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Quanto all'obbligo formativo, lo stesso grava anche sugli educatori, ai sensi dell'art. 129 c.c.n.l. cit. il quale prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", correlandosi funzionalmente tali iniziative formative alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Avuto riguardo alla “ratio” dell'introduzione del bonus in parola, dunque, “non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente ed educativo, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, deve, dunque, concludersi che , appartenente al personale educativo dei Parte_1
Convitti, ha diritto all'erogazione dell'importo di cui all'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio
2015 n. 107 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_1
docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di
Euro 500,00 annui.
2) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.000,00 per compensi professionali ed Euro 49,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 9 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 592/2025
RG., promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Malvisi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada
Farini n. 9;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
Controparte_2
, (C.F. ), con sede in Bologna, Via de'
[...] P.IVA_2
Castagnoli n, 1, in persona del Direttore pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 06.06.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, e, premesso di prestare servizio in qualità di educatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2012 presso il Convitto
Nazionale “Maria Luigia” di Parma, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento professionale e la formazione del docente con riguardo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente deduceva l'equiparazione del personale educativo dei Convitti al personale docente della scuola ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 399 del 1988, dell'art. 398, comma 2 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e degli artt. 25, 127, 128 e 129, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia a sostegno di una accezione ampia della nozione di “docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
nel merito:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ex art. 1, comma 121, L.
13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e, comunque, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio nonché comunque per l'anno corrente (2024/2025) ordinando al resistente di porre in essere ogni attività volta a permetterne l'immediata CP_1
fruizione e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 annuali pari al valore annuale della
Carta del Docente, per ciascun anno di servizio prestato e dedotto in giudizio.
Condannare le parti resistenti, in solido fra di loro, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 09.07.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, rientrante nel personale educativo dei Convitti, all'erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 a titolo di “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nella misura di €
500,00 per ciascun anno scolastico,
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le condivisibili motivazioni espresse dalla Corte di Appello di Roma, Sez. II, con la sentenza n. 1077 resa in data 11.03.2019, che qui si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.: “La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti, è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con Controparte_4
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_4
sindacali rappresentative di categoria. (omissis).
Per l'attuazione del Pi. nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
assegna la Carta a ciascuno Controparte_3
dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_3 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_3
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_3
revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”
La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato CP_5
“Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2
DPCM).
I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del
"Pi. straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”. L'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit., offerta dal , volta a circoscrivere l'ambito CP_1
di applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo (cfr. TAR
Lazio sentenza n. 7769/2016 del 6.07.2016, versata agli atti da parte ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata).
Occorre soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico-normativa di riferimento. L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417
(recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: «Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari».
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del
D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del
D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale «I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola
1994 – 1997 (doc. 6), infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006 – 2009 (doc. 7).
Quanto al personale educativo, il successivo Art. 127 CCNL – Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.
La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione (“…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi.
A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva...”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma “124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”.
Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza: “…Ai fini che qui ci occupano, vale osservare che il giudice amministrativo ha avuto modo di rimarcare che «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. Tes_1
Ro., Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721). Né, del resto, può giustificarsi una tale
[...]
irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio".
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato” (nello stesso senso, con richiamo della motivazione citata, C. App. Roma, sez. V, 16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV,
24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021, n.2208; C. App. Roma, sez. IV,
07/02/2022, n. 409).
La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori (Cass. civ. n.
32104 del 31.10.2022).
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Inoltre, da una lettura coordinata delle disposizioni del c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-
2018, e segnatamente dell'art. 25 (“1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”), dell'art. 127 (“Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”) e 128 (“1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività
è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”) la Suprema Corte ha desunto
“che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Quanto all'obbligo formativo, lo stesso grava anche sugli educatori, ai sensi dell'art. 129 c.c.n.l. cit. il quale prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", correlandosi funzionalmente tali iniziative formative alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Avuto riguardo alla “ratio” dell'introduzione del bonus in parola, dunque, “non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente ed educativo, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, deve, dunque, concludersi che , appartenente al personale educativo dei Parte_1
Convitti, ha diritto all'erogazione dell'importo di cui all'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio
2015 n. 107 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_1
docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di
Euro 500,00 annui.
2) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.000,00 per compensi professionali ed Euro 49,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 9 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri