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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
MICROSOFT Pt_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025 ore 11.00 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore
Sono comparsi i procuratori delle parti.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft
Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
I difensori ribadiscono di avere già precisato le conclusioni. Insistono per l'accoglimento delle richieste di cui alle note versate in atti in data 4.3.25. I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got tenuto conto della ordinanza comunicata per l'odierno incombente;
preso atto delle formulate conclusioni, accolte le richieste di cui all'odierno verbale preso atto della discussione della causa, concessa alle parti la dispensa dal comparire nuovamente in videoconferenza microsoft teams,
Si ritira per deliberare
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3267/2018 R.G. cui è riunito il processo civile RG n. 3341/18 R.G. e RG n. 3584/18 R.G.
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. PECORARI MARCELLO elettivamente C.F._2 domiciliate in Città di Castello Via Carlo Liviero 2
ATTRICI
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. CIAMPELLI IA elettivamente C.F._4 domiciliati in Città Di Castello Viale Parini 23
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. BRIZZI SARA elettivamente domiciliati in Città C.F._6
Di Castello Via C. Liviero 2
CONVENUTI
e
C.F. ) Controparte_5 C.F._7
C.F. Controparte_6 C.F._8
C.F. ) Controparte_7 C.F._9
C.F. ) Controparte_8 C.F._10
C.F. ) Controparte_9 C.F._11
C.F. ) ed CP_10 C.F._12
Controparte_11
CONVENUTI-CONTUMACI
2 e
C.F.: ) e C.F.: Controparte_12 CodiceFiscale_13 CP_13 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Paola Trebbi elettivamente domiciliati in Città di C.F._14
Castello Via Della Consuma 14
INTERVENUTI
Oggetto: usucapione ordinaria.
CONCLUSIONI
I difensori hanno precisato le conclusioni a seguito di deposito di note autorizzata in data 4.3.25.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
Il primo processo (NRG 3341/18) ha preso le mosse dall'atto di citazione con cui e hanno evocato in Controparte_1 Controparte_2
giudizio:
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_14
e
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“l'intervenuto acquisto in favore delle attrici a titolo di usucapione del terreno agricolo e sovrastante fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Città di
Castello, e censito al catasto di detto Comune foglio 297 con le seguenti particelle: a. part. 121/part. e part. 122/part., e part 859/parte formalmente intestate al NCT al Sig. , e (cfr Controparte_7 Controparte_9 CP_10
doc.n.1); b. part.871 del NCU intestata formalmente ai defunti genitori di e , e Parte_3 Parte_2 Persona_1 CP_2
3 Italia;
c. part. 342 sub. 1 e sub.2 del NCU e n.344 del NCT formalmente intestate a e (cfr doc.n.2); d. part. 343 part. NCU e 345/part. Parte_3 Pt_2
e 872 /part. NCT formalmente intestate a e (cfr Controparte_4 CP_3
doc.n.3). Firmato Da: CIAMPELLI IA Emesso Da: Namirial CA Firma
Qualificata Serial#: 7 Ordinare la trascrizione dell'emananda C.F._15 sentenza presso l'Agenzia per il Territorio di Perugia”.
In data 8.10.18 è stata depositata istanza di riunione a firma dell'Avv. Marcello
Pecorari, in qualità di difensore di e Parte_2 Parte_3
nel procedimento civile per accertamento e dichiarazione di usucapione di immobili n. 3267/2018 r.g., e dell'Avv. Stefania Ciampelli, in qualità di difensore di e nel procedimento civile per Controparte_1 Controparte_2
accertamento e dichiarazione di usucapione di immobili n. 3341/2018 RG.
Il secondo processo NRG 3584/18 ha preso le mosse dall'atto di citazione con cui e hanno evocato in giudizio Controparte_4 CP_3
Controparte_15
[...]
nonché tutti gli altri EREDI del Sig.
[...] CP_6
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa, previa nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, a favore di
(C.F.: ) nato a [...]_4 CodiceFiscale_16
Castello il giorno 09.09.1948 ed ivi residente in [...]. Promano, Voc. Marinetti e
(C.F.: ) nata a [...] il giorno CP_3 CodiceFiscale_17
28.01.1951 ed ivi residente in [...]. Promano Voc. Marinetti, entrambi rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto rilasciata su foglio separato dall'Avv. Sara Brizzi presso lo studio della quale in Città di Castello, a titolo di usucapione sul terreno e sul sovrastante fabbricato di civile abitazione, sito nel comune di Città di Castello298 con le seguenti particelle: A) part. 580 formalmente intestata a nato a [...] il giorno Controparte_6
23.05.1977 e deceduto in data 15.07.1947; B) part. 49/parte e 579/parte
( particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del
4 dl 78/2010) intestate formalmente agli eredi del Sig. nato a [...]
Città di Castello il giorno 23.05.1977 e deceduto in data 15.07.1947”.
_____°_____
Il presente giudizio (RG 3267/18) ha preso le mosse dall'atto di citazione con cui e hanno evocato in Parte_2 Parte_3
giudizio:
Controparte_16 Controparte_6
e gli Controparte_8 Controparte_15 [...]
al fine di sentire accogliere la seguente domanda: Controparte_11 accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, a favore di Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._1
Santa Marinella, Via Aurelia n.93 e Parte_3
(C.F. nata a [...] e residente in [...]
Salaria n.40, a titolo di usucapione del diritto di proprietà sul terreno e sul sovrastante fabbricato di civile abitazione, sito nel comune di Città di Castello foglio 297 e 298 con le seguenti particelle: part. 872/part. formalmente intestata a e;
(foglio 297); part. 343 parte 345/part. Controparte_4 CP_3
formalmente intestate a e;
(foglio 297); part. Controparte_4 CP_3
49/parte e 579/parte (particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010) intestate formalmente intestata agli eredi del Sig. nato a [...] il giorno 23.05.1977 e Controparte_6
deceduto in data 15.07.1947. (foglio 298) Ordinare la trascrizione della sentenza presso l'Agenzia per il Territorio di Perugia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Con comparsa costitutiva del 9.9.22 e Controparte_4 CP_3
hanno dedotto quanto segue:
[...]
“I predetti convenuti riconoscono espressamente che e Parte_2
hanno usucapito il diritto di proprietà sui terreni e sul Parte_3
sovrastante fabbricato di civile abitazione sotto indicati, formalmente intestati ai convenuti medesimi, in quanto posseduti dalle attrici da oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto;
i terreni ed il sovrastante fabbricato usucapiti dalle attrici sono identificati al N.C.E.U. del comune di Città di Castello al Foglio
297 con le seguenti particelle: - Particella 872 di cui le attrici hanno usucapito
5 una parte, come risultante dallo stato di fatto dei luoghi;
- Particella 343 su cui insiste l'abitazione interamente usucapita dalle attrici e Particella 345: anche tali particelle sono state usucapite in parte dalle attrici, come risultante dallo stato di fatto dei luoghi. I convenuti e confermano Controparte_4 CP_3
inoltre che le odierne attrici hanno altresì usucapito parte delle Particelle 49 e
579 di cui al Foglio 298 e che le stesse risultano ad oggi formalmente intestate a nato a [...] in data [...] e deceduto Controparte_6
il 15/07/1947”.
I convenuti hanno espressamente dichiarato:
“di accettare il contraddittorio su tutte le domande proposte nel presente giudizio da e , evidenziando che non essendovi Parte_2 Parte_3
opposizione alcuna alle loro domande. le quali anzi vengono espressamente riconosciute, le spese di lite dovranno essere integralmente compensate come indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio”.
Con atto d'intervento volontario di cui alla comparsa del 3.1.25 CP_12
venti causa da e
[...] Parte_4 Parte_2
hanno dichiarato di avere il possesso ed il godimento dei beni Parte_3
per i quali le parti attrici hanno formulato richiesta di usucapione e, dunque, in riferimento ai seguenti immobili: Catasto Fabbricati Foglio n. 297, Part. 1225 sub1
e sub 2; Catasto Terreni Foglio n. 297, Part.lle 1222, 1223, 1225 – Foglio n. 298,
Part.949, 952.
Gli intevenuti hanno formulato la seguente domanda:
“Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, previo consenso di tutte le parti in causa, - disporre l'estromissione dal presente giudizio delle
Sig.re e;
- pronunciare l'usucapione Parte_3 Parte_2
chiesto dalle attrici Sigg.re e sui Parte_3 Parte_2
predetti beni, anziché in luogo delle medesime, in favore dei Sig.ri CP_12
e in quanto dalla “Relazione di consulenza tecnica”
[...] CP_13
datata 01/08/2024, redatta in corso di causa dal Geom. risulta che CP_17
gli odierni intervenienti sono nel possesso e nel godimento dei suddetti beni, avendolo, gli stessi, acquistato dalle danti causa e Parte_2 Pt_3
(c.d. accessio possessionis). Con compensazione di tutte le spese e competenze
6 professionali”.
In seno alla prima udienza di comparizione e trattazione del 20.9.19, il Giudice dott. Sconocchia ha dato atto della riunione al processo NRG 3267/18 dei due procedimenti iscritti ai NRG 3341/18 R.G. e RG n. 3584/18.
Con la stessa ordinanza ha concesso alle parti il triplo termine (ex art. 186, c. 6°
c.p.c.) ed ha dichiarato la contumacia dei convenuti ritualmente evocati e non comparsi.
Con ordinanza del 24.1.20 ed a seguito dello scambio delle memorie difensive è stato ammesso l'interrogatorio formale con rinvio prefissato al 3.4.20 cui ha fatto seguito rinvio d'ufficio.
In data 3.11.21 il Giudice dott. Postacchini ha disposto la produzione in giudizio delle certificazioni delle trascrizioni con rinvio al 26.5.22.
A seguito della istanza di proroga formulata dai difensori Pecorari e Brizzi il rinvio
è stato differito al 15.9.22.
Con ordinanza del 15.9.22 il Giudice dott. Postacchini ha concesso alle parti venti giorni per interloquire in ordine alla corretta integrazione del contraddittorio sulla base della documentazione versata in atti dai contendenti ed ha fissato udienza di rinvio al 3.11.22.
Dal 3.11.22 ha fatto seguito – su istanza delle parti- più di un rinvio per addivenire alla soluzione alternativa alla lite.
Ha fatto seguito il rinvio al 14.2.24 per le formalità tavolari di cui alla ordinanza emessa dal Giudice Dott. Postacchini.
In data 5.1.124 la causa è stata assegnata a questo giudice onorario il quale, in data
13.2.24, ha pronunciato ordinanza di nomina del CTU in persona del geom.
[...]
. CP_17
In data 1.8.24 è stata depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
In data 12.9.24 è stato disposto, ex officio, l'interrogatorio libero delle parti.
All'udienza dell'11.11.24 il procuratore degli attori ha dato atto della prosecuzione nel possesso da parte degli aventi causa CP_12 CP_13 tal fine chiedendo rinvio per consentirne l'intervento in giudizio.
In data 3.1.25 è stato depositato in atti intervento volontario dei predetti successori.
7 All'udienza dell'8.1.25 le parti hanno chiesto – ex art. 281 sexies c.p.c.- rinvio per la precisazione delle conclusioni, discussione orale ai fini della odierna lettura del dispositivo e della parte motiva della decisione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base dei riscontri probatori allegati in atti, pienamente sussistente la prescrizione acquisitiva per la usucapione dei beni immobili elencati nella relazione tecnica d'ufficio del 17.5.25 (v. CTU pag. 24).
Il contesto eminentemente privatistico dei diritti soggettivi ha trovato pieno fondamento nelle circostanze enucleate dalla fase istruttoria attraverso l'acquisizione agli atti delle chiare e convergenti dichiarazioni rese dai procuratori delle parti.
Tutte le rappresentazioni fattuali hanno contraddistinto la pienezza di convincimento ed hanno indotto questo giudice onorario a ritenere massimamente fondato il diritto vantato dagli attori.
Con note del 4.3.25 l'Avv. Stefania Ciampelli, in qualità di difensore delle attrici e , ha espressamente chiesto quanto segue: Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Perugia, pronunciare l'intervenuto acquisto a favore di e , a titolo di usucapione dei seguenti beni: Controparte_1 Controparte_2
Catasto Fabbricati Comune di Città di Castello, Foglio n.297 Particella 1217 sub
1 e sub.2; Catasto Terreni Comune di Città di Castello, Foglio n. 297, Particella
1215, 1217, 1210, 1211, 1213, 1218 e 1221. Dalla relazione tecnica a firma del
Geometra datata 01.08.2024, risulta infatti che e CP_17 Controparte_1
sono nel possesso e nel godimento dei suddetti beni. Ordinare Controparte_2 pertanto la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia per il Territorio di Perugia”.
Con note depositate in pari data, anche l'Avv. Sara Brizzi ha espressamente chiesto quanto segue:
“accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione a favore di e della proprietà dei beni immobili oggetto di Controparte_4 CP_3
8 giudizio siti nel Comune di Città di Castello (PG), Frazione Promano, Via
Marinetti, secondo le seguenti quote: proprietario per la Controparte_4
quota di 7/36 in regime di comunione di beni con , CP_3 CP_3
proprietaria per la quota di 7/36 in regime di comunione di beni con CP_4
, proprietario per la quota di 22/36 come bene
[...] Controparte_4
personale, così come accertati e descritti alle pagine 20 e 21 della CTU e successivamente riportati in forma sintetica alla pagina 24 della CTU”.
Con note depositate il 4.3.25 anche Avv. Paola Trebbi ha espressamente chiesto nell'interesse di e quanto Controparte_12 CP_13
segue:
“previa dichiarazione di estromissione dal giudizio di e Parte_3
, quali alienanti del diritto oggetto di giudizio, accertare e Parte_2
dichiarare acquistata per intervenuta usucapione a favore degli intervenuti volontari , - per la quota di ½ in regime di comunione dei beni Controparte_12
con -, e , - per quota di ½ in regime di CP_13 CP_13
comunione dei beni con -, la proprietà dei beni immobili Controparte_12
oggetto di giudizio, siti nel Comune di Città di Castello - Frazione Promano, Via
Marinetti, così come certati e descritti alle pagine 17 e 18 della CTU e successivamente riportati in forma sintetica alla pagina 24 della CTU stessa, che vengono di seguito trascritti:
Catasto fabbricati Foglio n. 297 - Particella 1225, sub 1 Cat. A/3, Cl. 3, Consist.
7,0 vani Sup. Catastale mq 177 Rendita 361,52; - Particella 1225, sub 2 Cat. C/6,
Cl. 3, Consist. mq 13 Sup. Catastale mq 17 Rendita 24,84. Catasto Terreni Foglio
n. 297 - Particella n. 1222 (ex 345 parte) Qualità . Arbor. Cl. 3, superficie CP_18
ha 00.03.04 R.D. 1,02 R.A. 1,18; - Particella 1223 (ex 872 parte) Qualità Area
Rurale, superficie ha 00.00.11 (strada); - Particella n. 1225 (ex 343 parte)
Qualità ente urbano Sup. ha 00.11.33 (catastalmente senza intestatari); Catasto
Terreni Foglio n. 298 - Particella n. 949 (ex 579/parte) Qualità seminativo, Cl. 3, superficie ha 00.03.68, R.D. € 1,33 R.A. 1,52 - Particella n. 952 (ex 49/parte)
Qualità seminativo, Cl. 3, superficie ha 00.06.23, R.D. € 2,25 R.A. € 2,57. Con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari, di procedere alla trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.”.
9 Infine, con note in pari data, l'Avv. Marcello Pecorari – nell'interesse delle attrici e ha espressamente Parte_2 Parte_3
chiesto:
“In via principale, dichiarare l'estromissione dal giudizio di Parte_3
e , quali alienanti del diritto oggetto di giudizio e per Parte_2
l'effetto accertare e dichiarare acquistata per intervenuta usucapione da parte degli intervenuti volontari , - per la quota di ½ in regime di Controparte_12
comunione dei beni con -, e , - per quota di ½ CP_13 CP_13
in regime di comunione dei beni con -, la proprietà sui beni Controparte_12
immobili oggetto di giudizio, siti nel Comune di Città di Castello Frazione
Promano, via Marinetti, così come accertati e descritti alle pagine 17 e 18 della
CTU e successivamente riportati in forma sintetica alla pagina 24 della CTU stessa e che vengono di seguito trascritti: Catasto fabbricati Foglio n. 297 -
Particella 1225, sub 1 Cat. A/3, Cl. 3, Consist. 7,0 vani Sup. Catastale mq 177
Rendita 361,52; - Particella 1225, sub 2 Cat. C/6, Cl. 3, Consist. mq 13 Sup.
Catastale mq 17 Rendita 24,84. Catasto Terreni Foglio n. 297 - Particella n. 1222
(ex 345 parte) Qualità . Arbor. Cl. 3, superficie ha 00.03.04 R.D. 1,02 R.A. CP_18
1,18; - Particella 1223 (ex 872 parte) Qualità Area Rurale, superficie ha 00.00.11
(strada); - Particella n. 1225 (ex 343 parte) Qualità ente urbano Sup. ha 00.11.33
(catastalmente senza intestatari); Foglio n. 298 - Particella n. 949 (ex 579/parte)
Qualità seminativo, Cl. 3, superficie ha 00.03.68, R.D. € 1,33 R.A. 1,52 -
Particella n. 952 (ex 49/parte) Qualità seminativo, Cl. 3, superficie ha 00.06.23,
R.D. € 2,25 R.A. € 2,57. Con ordine al Conservatore di Registri immobiliari, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.”.
Le incontrovertibili richieste delle parti hanno privato il processo della connotazione della litigiosità ed esse, inoltre, sono state poste a fondamento della odierna decisione sulla base, altresì, dei riscontri afferenti alla fase istruttoria il cui esito ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di piena fondatezza dell'atto di opposizione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Tribunale ha posto a fondamento della decisione i fatti esplicitamente ammessi dai contendenti i quali ne hanno espressamente riconosciuto il contenuto senza indicare altri ed ulteriori
10 fatti positivi con essi incompatibili.
In base alla norma testé invocata è apparso evidente ritenere i fatti posti a fondamento della domanda attorea alla stregua di circostanze non contestate e, quindi, provate (v. Cass. SS.UU. 761/02).
Tale convincimento ha assunto ben più evidenti contorni per effetto, altresì, dell'interrogatorio non libero delle parti convenute:
Benché ritualmente evocati (v. doc. 4.11.21), i convenuti hanno disertato l'incombente disposto ai sensi dell'art. 230 c.p.c..
Breve digressione in tema di contumacia: il contumace gode di una prerogativa processuale che, ad avviso di questo
Tribunale, è compiutamente espressa dal principio di “ficta contestatio”. In base all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione specifica compete unicamente alla parte che si è costituita in giudizio, giammai al contumace. Il nostro Legislatore ha, infatti, prescelto il regime della ficta litiscontestatio per il contumace non già la c.d. ficta confessio. In sostanza, l'art. 115, co. 1 c.p.c. dà luogo ad una finzione giuridica in forza della quale, in caso di contumacia, i fatti affermati dalla controparte debbono ritenersi contestati non già ammessi dal contumace. E' esclusa dall'Ordinamento la ficta confessio del contumace (v. Cass. SS.UU.
761/2002 e Cass. 22461/15). Con sentenza n. 340/07 la Corte Costituzionale ha ribadito che la ficta litiscontestatio del contumace è un principio della “tradizione del diritto processuale italiano”.
Tuttavia, nel caso in scrutinio, è stata fatta piena applicazione degli effetti dettati dall'art. 232 c.p.c., sicché questo giudice onorario, valutati gli elementi documentali allegati al libello introduttivo, in uno alla predetta ammissione dei fatti e sulla base, altresì, delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (v. CTU pag. 24) ha ritenuto pienamente sussistente il fatto costitutivo vantato dagli attori anche in ragione della mancata risposta dei convenuti tempestivamente evocati ai fini dell'interpello formale.
Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico del CTU dr. , CP_17
unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi oggetto di
11 valutazione per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass. 5487/19).
Tutte le indagini tecniche sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione degli ulteriori elementi di prova acquisiti agli atti per effetto, altresì, della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal CTU (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v.
Cass. 5 agosto 1982, n. 4398).
Si dà seguito, in base al consequenziale dispositivo, alla estromissione (ex art. 111, c. 3° c.p.c.) concordemente chiesta dalle parti in ordine alla posizione processuale di e quali autori della Parte_3 Parte_2
alienazione del diritto per cui è causa (v. CTU pagg. 20-21 e 24).
La compensazione integrale delle spese di lite ha trovato fondamento nella carenza di litigiosità che ha contraddistinto il processo in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
DICHIARA l'estromissione processuale nei confronti di e Parte_3
; Parte_2
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto,
DICHIARA acquistato per usucapione ventennale il diritto di proprietà, in favore di e per la quota Controparte_12 Persona_2
di ½ ciascuno in quanto coniugi in regime di comunione legale dei beni, relativamente agli immobili siti nel Comune di Città di Castello Frazione
Promano, via Marinetti, così come accertati e descritti alle pagine 17 e 18 della relazione tecnica d'ufficio (v. CTU del 17.5.25 quale parte integrante dell'odierno dispositivo) e successivamente riportati in forma sintetica alla pagina 24 della predetta relazione tecnica di seguito trascritti in Catasto fabbricati Foglio n. 297 - Particella 1225, sub 1 Cat. A/3, Cl. 3,
Consist. 7,0 vani Sup. Catastale mq 177 Rendita 361,52; - Particella 1225, sub
12 2 Cat. C/6, Cl. 3, Consist. mq 13 Sup. Catastale mq 17 Rendita 24,84. Catasto
Terreni Foglio n. 297 - Particella n. 1222 (ex 345 parte) Qualità . Arbor. CP_18
Cl. 3, superficie ha 00.03.04 R.D. 1,02 R.A. 1,18; - Particella 1223 (ex 872 parte) Qualità Area Rurale, superficie ha 00.00.11 (strada); - Particella n.
1225 (ex 343 parte) Qualità ente urbano Sup. ha 00.11.33 (catastalmente senza intestatari); Foglio n. 298 - Particella n. 949 (ex 579/parte) Qualità seminativo, Cl. 3, superficie ha 00.03.68, R.D. € 1,33 R.A. 1,52 - Particella n.
952 (ex 49/parte) Qualità seminativo, Cl. 3, superficie ha 00.06.23, R.D. € 2,25
R.A. € 2,57
DA' alla presente statuizione efficacia ex art. 2651 c.c. ai fini della trascrizione presso il competente Ufficio del Territorio (ex Conservatore dei RR.II.);
Spese interamente compensate tra le parti.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia, il 17.6.25
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
13