Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
RG 14813 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14813 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANTILE BARBARA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE ANNA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 chiedeva disciplinarsi Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio Per_1
l'1/08/2022, minorenne.
[...]
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
- la previsione di un ampio calendario di incontri padre-figlia ;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 300 € mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- la previsione che l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli a carico sarà ripartito in parti uguale tra loro;
La parte resistente si costituiva, dichiarando che, nelle more del giudizio, Controparte_1
lei ed il ricorrente avevano raggiunto un accordo circa le condizioni per regolamentare i lori rapporti in relazione alla minore.
Le parti comparivano all'udienza del 18/02/2025, innanzi al Giudice relatore deIGnato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. e dichiaravano di aver raggiunto un'intesa in ordine alla gestione della genitorialità della minore.
Il IG. dichiarava “di lavorare presso una lavanderia, di non essere automunito e pertanto, in Pt_1
base agli orari di lavoro non potrebbe raggiungere da corso LT (dove lavora) il rione Per_2
per incontrare la bambina in orario adeguato in quanto non è automunito;
questo è il motivo per cui hanno concordato un calendario nella giornata di sabato”.
Le parti, ancora, precisavano che “la bambina ha pernottato per la prima volta dal padre sabato scorso e non ci sono state criticità”, e ancora precisavano che “l'assegno unico ammonta a 199 € e le parti hanno concordato l'integrale percezione da parte della ”. CP_1
Le parti chiedevano che venissero recepite le condizioni così come concordate e depositate in allegato in data 3/02/2025 ed i difensori si associavano alla richiesta delle stesse.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, all'esito della discussione orale e delle conclusioni formulate, riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita, si prende atto che il IG. Pt_1 oggi svolge un'attività per la quale la giornata lavorativa termina dopo le 18,30 ed i tempi tecnici per raggiungere l'abitazione della , non gli consentirebbero di tenere con sé la bambina e CP_1
riaccompagnarla entro un orario adeguato al pasto serale e riposo notturno di una bambina di 30 mesi.
2 Tenuto conto di quanto sopra, il IG. potrà prendere e tenere con sé la bambina Pt_1
secondo la seguente modalità:
- il Sabato dalle ore 10.00 alle ore 15,30, con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna;
- Resta inteso che, qualora gli orari lavorativi del dovessero mutare in maniera tale da Pt_1 consentirgli di poter prendere la bambina entro le 17,30 si tornerà ad un classico calendario di visita che prevederà quali giorni e orari di visita il martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30.
- Fermo restando quanto sopra, a settimane alterne il IG. potrà tenere con sé la figlia il Sabato Pt_1 dalle ore 19,30 alle ore 17,30 della Domenica con pernotto presso di lui;
la IGnora CP_1
s'impegna ad accompagnare la minore, il Sabato sera presso l'abitazione del padre, mentre il IG.
s'impegna a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre la Domenica pomeriggio;
Pt_1
- Il IG. durante le festività Natalizie potrà tenere con sé la bambina il 24 Dicembre dalle ore Pt_1
12.00 alle ore 11.30 del giorno seguente o il 25 Dicembre dalle ore 12.00 alle ore 11.30 del giorno dopo il tutto ad anni alterni;
- durante le festività Pasquali potrà prendere e tenere con sé la bambina ad anni alterni il giorno di
Pasqua, dalle 11,00 sino alle ore 10,30 del giorno successivo o il Lunedì dalle 11,00 alle 19,30 sempre da anni alterni;
- Le parti di comune accordo, convengono che, qualora la piccola dimostri di non essere Per_1 ancora pronta a pernottare presso il padre, tale fase sarà affrontata in maniera lenta e graduale e qualora necessario rinviata, fino a quando la bambina non si dimostra pronta e serena ad affrontare il distacco della madre durante le ore notturne. Tale processo dovrà comunque completarsi entro il compimento del 4 anno;
- a partire dal 4° anno della minore, il padre, a settimane alterne potrà tenere con sé la figlia dal
Venerdì alle 18,00 sino alla Domenica alle ore 19,00.
- Il giorno del compleanno del padre, nonché in occasione della festa del papà, la figlia potrà stare con il padre dalle 15,00 alle 20,00; parimenti, il giorno del compleanno della madre, nonché in occasione della festa della mamma, la figlia resterà con la madre;
- Il giorno del compleanno della bambina, qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo, congiunto, sarà festeggiato ad anni alterni;
- A partire dai 4 anni della bambina, il IG. potrà comunicare con la figlia attraverso Pt_1 videochiamate, i genitori s'impegnano a predisporre un telefono operativo allo scopo, le chiamate avverranno due volte alla settimana secondo giorni da concordare, per circa 30 minuti in orario serale compreso tra le 18,00 sino alle ore 19,30.
Tale modalità di comunicazione potrà essere utilizzata parimenti dalla quando la CP_1
3 minore si trova a pernottare o in vacanza presso il padre.
La IG.ra , comunicherà al IG. entro il 10 giugno, le date e il luogo dove la CP_1 Pt_1 bambina trascorrerà le vacanze estive con la madre per un periodo di massimo 14 giorni, anche non continuativi, compresi nel periodo tra il 30 Giugno ed il 10 settembre.
A partire dal 5° anno di , il IG. potrà accogliere la figlia per le vacanze estive Per_1 Pt_1 per un periodo compreso tra il 30 Giugno ed il 10 Settembre, di giorni 14, inizialmente frazionati in
7 + 7, fino a divenire ininterrotti, sempre nel periodo sopra indicato e da considerarsi entro il 10 giugno di ogni anno.
Il si impegna a provvedere, al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) da versarsi su carta poste pay intestata alla IG.ra , tale somma rivalutata annualmente in base alle variazioni Controparte_1
ISTAT;
Le parti convengono che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . CP_1
Le spese straordinarie, in particolare: spese di assistenza medica, non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per la scuola e di istruzione, di educazione così come meglio specificate nel Protocollo stilato dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018 saranno divise, tra le parti nella misura del 50%.
Il IG. potrà detrarre dalle somme da lui dovute, il 50% dell'importo dell'assegno Pt_1 unico, versando solo l'eventuale importo residuo relativo al mese in corso e senza pretesa sulle somme eventualmente eccedenti.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, garantendole la bigenitorialità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio in data 21/02/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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