CASS
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 12854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12854 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4752/2019 R.G. proposto da: SOSSNOVSKY PARRAVICINI DI PARRAVICINO CAMILLA, CARDUCCI IO ALESSANDRO, TECA CONSULTING SRL, TECA IMMOBI- LIARE SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato GIACCHI CORRADO (GCC- CRD56B19D539M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvo- cato IA TT ([...]); -ricorrenti- contro ALEXANDRE IMMOBILIARE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI STE- FA ([...]) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato FILASETA CAROSENA IE ([...]); -controricorrente- nonché contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 12854 Anno 2025 Presidente: FA EN Relatore: CA RE Data pubblicazione: 13/05/2025 2 di 9 RI TO, ZA EA, AT VI LUIGI, rappresentati e difesi dagli avvocati STENDARDI LUCA ([...]), ME OM ([...]) ed elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-controricorrenti- nonché contro NO RR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 5355/2018 depositata il 03/12/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Consigliere RE CA. Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato Vittorio Pisapia, per la parte ricorrente, e gli avvocati EF RO AN e GA ET AR, per la
contro
- ricorrente Alexander OB. FATTI DI CAUSA La società RE OB s.r.l. ha acquistato nel 2010 un immobile di circa 370 mq sito in Milano, occupante l'intero primo piano di un edificio risalente ai primi del '900, privo di impianti e da ristrutturare. Nel 2013 la società ha avviato trattative per vendere l'immobile, frazionandolo in tre appartamenti. A tal fine, ha elaborato progetti per dotare gli appartamenti di impianti autonomi di riscal- damento, acqua calda e gas, prevedendo l'installazione di canne fu- marie e contatori sulla facciata interna dell'edificio affacciata sul cor- tile, divenuto nel frattempo di proprietà della sig.ra VS. I proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio (Sossnov- sky, Carducci, Teca Consulting s.r.l. e Teca OB s.r.l.) hanno 3 di 9 citato in giudizio RE OB s.r.l., chiedendo al Tribunale di Milano di dichiarare illegittime le opere programmate in quanto lesive del decoro architettonico dell'edificio, in violazione del regola- mento condominiale e dell'art. 1120 c.c., e di vietarne la realizza- zione previo accertamento dell’inesistenza del diritto di accesso al cortile. La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto delle do- mande e proponendo domanda riconvenzionale per far dichiarare il- legittime alcune opere già realizzate dagli attori. Il Tribunale di Mi- lano, con sentenza n. 7184/2017, ha parzialmente accolto le do- mande, dichiarando legittime alcune opere programmate da Alexan- dre e illegittime altre, nonché lesiva del decoro solo una delle opere contestate agli attori. Ha inoltre dichiarato la sig.ra VS te- nuta a consentire l'accesso al cortile per l'esecuzione delle opere le- gittime. In virtù di appello degli originari attori contro la sentenza, con cui ne chiedevano la riforma, la Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’appellata, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 5355/2018, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale proposto dalla società RE, confermando la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, basata sugli esiti della c.t.u., circa la legittimità o meno delle varie opere contestate. Ha confermato che la sostituzione di una canna fumaria con un’altra di diametro maggiore non lede il de- coro architettonico, già compromesso da precedenti modifiche del cortile. Ha invece ritenuto illegittima l'installazione di una nuova canna fumaria adiacente al pluviale, per l'impatto visivo stonato. Ha confermato l'illegittimità dell'imbotte nel vano scala per i contatori, ma la legittimità della loro installazione in una nicchia sulla facciata del cortile. Ha ritenuto non lesive del decoro le modifiche alle finestre realizzate dagli attori. Ha confermato l'obbligo della sig.ra Sossnov- sky di consentire l'accesso al cortile per le opere legittime, ex art. 843 c.c. La Corte ha respinto le eccezioni procedurali sollevate, rite- nendo ammissibile la domanda degli attori relativa alle opere già 4 di 9 esistenti, in quanto connessa alla vicenda dedotta in giudizio, e non compromettente le potenzialità difensive della controparte, in appli- cazione del principio affermato da Cass. SU n. 12310/2015. Ha con- fermato la compensazione per metà delle spese di primo grado e la condanna degli attori al pagamento della restante metà, nonché delle spese di c.t.u., in ragione della loro prevalente soccombenza. Ricorre in cassazione la medesima originaria parte attrice con sette motivi, illustrati da memoria. Resiste la RE OB con controricorso, illustrato da memoria. TO ST ed altri con distinto controricorso. Il Sostituto P.G. ha depositato osserva- zioni. Rimane intimata la parte già contumace in appello. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1120 c.c. in relazione al raddoppio del diametro della canna fumaria. Si censura la decisione della Corte d’appello di considerare legittima l’opera, no- nostante il peggioramento dello stato dei luoghi, attribuendo erro- neamente rilevanza alla precedente compromissione del decoro ar- chitettonico. Nella parte censurata la sentenza afferma: «Nel contesto di fatto del cortile, la sostituzione della canna fumaria con una canna allo stesso modo installata ma di diametro superiore - per consentire il passaggio di due tubature al posto dell'unica passante - ma comun- que pari a quello dell'altra adiacente già esistente (...), sfugge all'im- mediato impatto visivo e neppure incide peggiorativamente, non po- tendosi ritenere, stante la compromissione già avvenuta dell'aspetto originario di tale parte di edificio, che possa tradursi in alcun signifi- cativo risvolto causativo di deprezzamento estetico ed economico». Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha applicato correttamente i principi di questa Corte in tema di decoro architettonico, correttezza che si può misu- rare alla luce di una delle più recenti espressioni di questo indirizzo (Cass. n. 5722/2024), che la parte ricorrente ha pur invocato (in 5 di 9 modo non condivisibile) a sostegno della propria posizione, secondo cui «nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro archi- tettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra l'unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sot- toposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola deci- siva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla vi- sibilità delle alterazioni» (così Cass. 5722/2024, ma anche Cass. 16518/2023). La Corte territoriale ha adottato un tale criterio, poiché infatti non ha conferito rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, rispettivamente al degrado estetico prodotto dalle precedenti alterazioni oppure alla visibilità delle mo- dificazioni attuali. Infatti, ha considerato il degrado estetico prodotto dalle precedenti alterazioni congiuntamente all’assenza di immediata visibilità delle modificazioni attuali. Inoltre, l’attribuzione di valore giuridico a una massima giurispru- denziale è sempre sorretta dallo sguardo vigile dell'interprete che deve oscillare costantemente tra formulazione della regola di diritto espressa dalla massima e la contemplazione del caso di specie che ne ha occasionato la formulazione: sotteso a Cass. 5722/2024 era il caso della trasformazione in portefinestre di due delle finestre delle quali era dotato l’edifico, a sinistra e a destra del pianterreno. Nel caso attuale si tratta (più modestamente) della sostituzione della canna fumaria con una di diametro maggiore. Nei limiti così delineati, l’apprezzamento del giudice di merito non si espone a rilievi in sede di giudizio di legittimità. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto deci- sivo costituito dalle risultanze della c.t.u. relative al carattere 6 di 9 peggiorativo del raddoppio della canna fumaria. Si afferma che la Corte d’appello non ha adeguatamente considerato tali elementi pro- batori. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’installazione dei contatori del gas. Si contesta la man- cata valutazione dell’impatto lesivo delle opere sul decoro architet- tonico, come emergente dalla c.t.u., e l’assenza di motivazione sulla questione. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Sul punto, ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della deci- sione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo- strando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie (cfr. Cass. 7724/2022). 3. - Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di interesse ad agire rispetto alla domanda di accesso al fondo ex art. 843 c.c. Si contesta la mancata specificazione dei tempi e dei modi di realizzazione delle opere, al fine di attestare la necessità dell’accesso. Il quarto motivo è infondato. Esso si basa sull’erronea mancata distinzione tra l’interesse ex art. 100 c.p.c., che è un requisito soggettivo di ordine processuale, che in questo caso ricorre per il semplice fatto che la controparte ha op- posto un diniego alla richiesta di accesso al cortile, e l’interesse so- stanziale protetto dall’art. 843 c.c. che presuppone un accertamento 7 di 9 nel merito della fondatezza della pretesa di accesso ex art. 843 c.c. (tema oggetto dei successivi motivi di ricorso). Il quarto motivo è rigettato. 4. - Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata allegazione e individuazione delle specifiche opere di ristrutturazione per le quali è stato concesso l’accesso. Si afferma che tale omissione inficia la valutazione della necessità dell’accesso. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni poste a fon- damento dell'inammissibilità del secondo e del terzo motivo (v. pa- ragrafo n. 2). 5. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 843 c.c. per assenza del requisito della necessità dell’accesso al fondo privato. Si sostiene che esistevano soluzioni alternative, come l’utilizzo di pon- teggi, non adeguatamente considerate. Il sesto motivo è infondato. La necessità, a cui l'art. 843 c.c. subordina il diritto del vicino di accedere al fondo altrui per costruire o riparare un muro o al- tra opera propria del vicino o comune, non è da intendere rigida- mente, nel senso di impossibilità materiale assoluta di costruire o riparare se non accedendo al fondo altrui, ma si espone a un giudizio di valutazione comparativa ispirata da un canone di proporzionalità tra la limitazione temporanea della proprietà prodotta dall’applica- zione dell’art. 843 c.c. e le difficoltà che si frappongono all’impiego di vie o metodi di accesso alternativi. Nel caso di specie, «l’alternativa […] di occupare la via pubblica antistante il palazzo (peraltro via centrale e molto stretta) avrebbe potuto realizzarsi solo in presenza di autorizzazione degli organi co- munali, alla quale era necessariamente subordinata. Trattandosi di soluzione del tutto incerta e neppure con sicurezza realizzabile, ed oltretutto certamente più scomoda ed onerosa per l’angusto spazio della strada e per il raggiungimento dei punti ove le opere legittime 8 di 9 andavano posizionate […] trova spazio l’applicazione dell’art.843 c.c.» Così motivata, la decisione della Corte di appello non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, alla stregua del canone ap- pena delineato (nel penultimo capoverso). Il sesto motivo è rigettato. 6. - Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla possibilità di eseguire i lavori mediante l’installazione di ponteggi in via Bassano Porrone, rendendo non indispensabile l’ac- cesso al fondo privato. Il settimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni poste a fon- damento dell'inammissibilità del secondo, del terzo e del quinto mo- tivo (cfr. paragrafo n. 2). 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.100,00, oltre a € 200,00 per esborsi, in favore della controricorrente RE e in € 4.300,00, oltre a € 200,00 per esborsi, in favore dei ricorrenti Pa- storino, TI e Vimercati, nonchè – per entrambi - alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se- zione civile, il 06/02/2025. 9 di 9 L’Estensore La Presidente RE CA EN FA
-controricorrenti- nonché contro NO RR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 5355/2018 depositata il 03/12/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Consigliere RE CA. Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato Vittorio Pisapia, per la parte ricorrente, e gli avvocati EF RO AN e GA ET AR, per la
contro
- ricorrente Alexander OB. FATTI DI CAUSA La società RE OB s.r.l. ha acquistato nel 2010 un immobile di circa 370 mq sito in Milano, occupante l'intero primo piano di un edificio risalente ai primi del '900, privo di impianti e da ristrutturare. Nel 2013 la società ha avviato trattative per vendere l'immobile, frazionandolo in tre appartamenti. A tal fine, ha elaborato progetti per dotare gli appartamenti di impianti autonomi di riscal- damento, acqua calda e gas, prevedendo l'installazione di canne fu- marie e contatori sulla facciata interna dell'edificio affacciata sul cor- tile, divenuto nel frattempo di proprietà della sig.ra VS. I proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio (Sossnov- sky, Carducci, Teca Consulting s.r.l. e Teca OB s.r.l.) hanno 3 di 9 citato in giudizio RE OB s.r.l., chiedendo al Tribunale di Milano di dichiarare illegittime le opere programmate in quanto lesive del decoro architettonico dell'edificio, in violazione del regola- mento condominiale e dell'art. 1120 c.c., e di vietarne la realizza- zione previo accertamento dell’inesistenza del diritto di accesso al cortile. La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto delle do- mande e proponendo domanda riconvenzionale per far dichiarare il- legittime alcune opere già realizzate dagli attori. Il Tribunale di Mi- lano, con sentenza n. 7184/2017, ha parzialmente accolto le do- mande, dichiarando legittime alcune opere programmate da Alexan- dre e illegittime altre, nonché lesiva del decoro solo una delle opere contestate agli attori. Ha inoltre dichiarato la sig.ra VS te- nuta a consentire l'accesso al cortile per l'esecuzione delle opere le- gittime. In virtù di appello degli originari attori contro la sentenza, con cui ne chiedevano la riforma, la Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’appellata, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 5355/2018, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale proposto dalla società RE, confermando la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, basata sugli esiti della c.t.u., circa la legittimità o meno delle varie opere contestate. Ha confermato che la sostituzione di una canna fumaria con un’altra di diametro maggiore non lede il de- coro architettonico, già compromesso da precedenti modifiche del cortile. Ha invece ritenuto illegittima l'installazione di una nuova canna fumaria adiacente al pluviale, per l'impatto visivo stonato. Ha confermato l'illegittimità dell'imbotte nel vano scala per i contatori, ma la legittimità della loro installazione in una nicchia sulla facciata del cortile. Ha ritenuto non lesive del decoro le modifiche alle finestre realizzate dagli attori. Ha confermato l'obbligo della sig.ra Sossnov- sky di consentire l'accesso al cortile per le opere legittime, ex art. 843 c.c. La Corte ha respinto le eccezioni procedurali sollevate, rite- nendo ammissibile la domanda degli attori relativa alle opere già 4 di 9 esistenti, in quanto connessa alla vicenda dedotta in giudizio, e non compromettente le potenzialità difensive della controparte, in appli- cazione del principio affermato da Cass. SU n. 12310/2015. Ha con- fermato la compensazione per metà delle spese di primo grado e la condanna degli attori al pagamento della restante metà, nonché delle spese di c.t.u., in ragione della loro prevalente soccombenza. Ricorre in cassazione la medesima originaria parte attrice con sette motivi, illustrati da memoria. Resiste la RE OB con controricorso, illustrato da memoria. TO ST ed altri con distinto controricorso. Il Sostituto P.G. ha depositato osserva- zioni. Rimane intimata la parte già contumace in appello. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1120 c.c. in relazione al raddoppio del diametro della canna fumaria. Si censura la decisione della Corte d’appello di considerare legittima l’opera, no- nostante il peggioramento dello stato dei luoghi, attribuendo erro- neamente rilevanza alla precedente compromissione del decoro ar- chitettonico. Nella parte censurata la sentenza afferma: «Nel contesto di fatto del cortile, la sostituzione della canna fumaria con una canna allo stesso modo installata ma di diametro superiore - per consentire il passaggio di due tubature al posto dell'unica passante - ma comun- que pari a quello dell'altra adiacente già esistente (...), sfugge all'im- mediato impatto visivo e neppure incide peggiorativamente, non po- tendosi ritenere, stante la compromissione già avvenuta dell'aspetto originario di tale parte di edificio, che possa tradursi in alcun signifi- cativo risvolto causativo di deprezzamento estetico ed economico». Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha applicato correttamente i principi di questa Corte in tema di decoro architettonico, correttezza che si può misu- rare alla luce di una delle più recenti espressioni di questo indirizzo (Cass. n. 5722/2024), che la parte ricorrente ha pur invocato (in 5 di 9 modo non condivisibile) a sostegno della propria posizione, secondo cui «nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro archi- tettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra l'unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sot- toposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola deci- siva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla vi- sibilità delle alterazioni» (così Cass. 5722/2024, ma anche Cass. 16518/2023). La Corte territoriale ha adottato un tale criterio, poiché infatti non ha conferito rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, rispettivamente al degrado estetico prodotto dalle precedenti alterazioni oppure alla visibilità delle mo- dificazioni attuali. Infatti, ha considerato il degrado estetico prodotto dalle precedenti alterazioni congiuntamente all’assenza di immediata visibilità delle modificazioni attuali. Inoltre, l’attribuzione di valore giuridico a una massima giurispru- denziale è sempre sorretta dallo sguardo vigile dell'interprete che deve oscillare costantemente tra formulazione della regola di diritto espressa dalla massima e la contemplazione del caso di specie che ne ha occasionato la formulazione: sotteso a Cass. 5722/2024 era il caso della trasformazione in portefinestre di due delle finestre delle quali era dotato l’edifico, a sinistra e a destra del pianterreno. Nel caso attuale si tratta (più modestamente) della sostituzione della canna fumaria con una di diametro maggiore. Nei limiti così delineati, l’apprezzamento del giudice di merito non si espone a rilievi in sede di giudizio di legittimità. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto deci- sivo costituito dalle risultanze della c.t.u. relative al carattere 6 di 9 peggiorativo del raddoppio della canna fumaria. Si afferma che la Corte d’appello non ha adeguatamente considerato tali elementi pro- batori. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’installazione dei contatori del gas. Si contesta la man- cata valutazione dell’impatto lesivo delle opere sul decoro architet- tonico, come emergente dalla c.t.u., e l’assenza di motivazione sulla questione. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Sul punto, ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della deci- sione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo- strando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie (cfr. Cass. 7724/2022). 3. - Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di interesse ad agire rispetto alla domanda di accesso al fondo ex art. 843 c.c. Si contesta la mancata specificazione dei tempi e dei modi di realizzazione delle opere, al fine di attestare la necessità dell’accesso. Il quarto motivo è infondato. Esso si basa sull’erronea mancata distinzione tra l’interesse ex art. 100 c.p.c., che è un requisito soggettivo di ordine processuale, che in questo caso ricorre per il semplice fatto che la controparte ha op- posto un diniego alla richiesta di accesso al cortile, e l’interesse so- stanziale protetto dall’art. 843 c.c. che presuppone un accertamento 7 di 9 nel merito della fondatezza della pretesa di accesso ex art. 843 c.c. (tema oggetto dei successivi motivi di ricorso). Il quarto motivo è rigettato. 4. - Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata allegazione e individuazione delle specifiche opere di ristrutturazione per le quali è stato concesso l’accesso. Si afferma che tale omissione inficia la valutazione della necessità dell’accesso. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni poste a fon- damento dell'inammissibilità del secondo e del terzo motivo (v. pa- ragrafo n. 2). 5. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 843 c.c. per assenza del requisito della necessità dell’accesso al fondo privato. Si sostiene che esistevano soluzioni alternative, come l’utilizzo di pon- teggi, non adeguatamente considerate. Il sesto motivo è infondato. La necessità, a cui l'art. 843 c.c. subordina il diritto del vicino di accedere al fondo altrui per costruire o riparare un muro o al- tra opera propria del vicino o comune, non è da intendere rigida- mente, nel senso di impossibilità materiale assoluta di costruire o riparare se non accedendo al fondo altrui, ma si espone a un giudizio di valutazione comparativa ispirata da un canone di proporzionalità tra la limitazione temporanea della proprietà prodotta dall’applica- zione dell’art. 843 c.c. e le difficoltà che si frappongono all’impiego di vie o metodi di accesso alternativi. Nel caso di specie, «l’alternativa […] di occupare la via pubblica antistante il palazzo (peraltro via centrale e molto stretta) avrebbe potuto realizzarsi solo in presenza di autorizzazione degli organi co- munali, alla quale era necessariamente subordinata. Trattandosi di soluzione del tutto incerta e neppure con sicurezza realizzabile, ed oltretutto certamente più scomoda ed onerosa per l’angusto spazio della strada e per il raggiungimento dei punti ove le opere legittime 8 di 9 andavano posizionate […] trova spazio l’applicazione dell’art.843 c.c.» Così motivata, la decisione della Corte di appello non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, alla stregua del canone ap- pena delineato (nel penultimo capoverso). Il sesto motivo è rigettato. 6. - Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla possibilità di eseguire i lavori mediante l’installazione di ponteggi in via Bassano Porrone, rendendo non indispensabile l’ac- cesso al fondo privato. Il settimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni poste a fon- damento dell'inammissibilità del secondo, del terzo e del quinto mo- tivo (cfr. paragrafo n. 2). 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.100,00, oltre a € 200,00 per esborsi, in favore della controricorrente RE e in € 4.300,00, oltre a € 200,00 per esborsi, in favore dei ricorrenti Pa- storino, TI e Vimercati, nonchè – per entrambi - alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se- zione civile, il 06/02/2025. 9 di 9 L’Estensore La Presidente RE CA EN FA