TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3487/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il 23 ottobre Parte_1 C.F._1
1970 e residente a [...], Interno E
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], Interno E
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Grugni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in 20077 Melegnano (Mi), Via G. Marconi n.
4.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 06.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 114/2025, pubblicata in data 18.03.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo
Pag. 1 del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 24.09.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 25.09.2025 presente in atti.
Con successive note depositate per l'udienza del 07/11/2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
1) Sui figli e sulla casa familiare, nonché le pattuizioni sulla relativa pertinenza Part 1.1. Già a partire dall'inizio del trascorso mese di luglio 2024, per accordo tra Pt_2 condiviso con entrambi i figli, il padre ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in altra dimora a sua disposizione, nel medesimo edificio condominiale, mentre la madre ha Per_ continuato a convivere con e che non sono ancora economicamente Per_1 autosufficienti (doc. 14 e doc. 15).
1.2. Il figlio ora 19 anni), terminato l'ultimo anno del liceo linguistico Primo Levi di Per_1
San Giuliano Milanese-Mi, ha sostenuto i provini per frequentare la Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi di Milano e, avendo superato la prima selezione, secondo quanto dallo stesso attualmente rappresentato si è determinato a ripresentarsi il prossimo anno, con l'accordo di entrambi i genitori: è già maggiorenne ma vive e risiede tuttora nella casa familiare, essendo allo stato occupato solo saltuariamente con impegno e reddito del tutto discontinui, quest'ultimo comunque mai superiore all'importo mensile di Euro
400,00-500,00. Per_ 1.3. La figlia (ora 15 anni) sta frequentando il secondo anno del Liceo Scientifico
Statale Giovanni Gandini di Lodi: non è ancora maggiorenne e resterà quindi affidata ad entrambi i genitori in fisica condivisione con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e, come detto, collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare ove vive e del pari tuttora risiede.
1.4. Data l'età di entrambi i figli, i rapporti e la frequentazione con il padre non convivente / non collocatario, anche durante qualsiasi periodo di vacanza, saranno regolati direttamente dai ragazzi con lo stesso, dovendo comunque svolgersi in luogo diverso dalla casa già coniugale.
1.5. Tenuto conto dell'interesse dei figli conviventi ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ., il godimento della casa familiare (comune di , catasto fabbricati, Parte_3 foglio 4, particella 620, subalterno 10, categoria A/2, superficie 74 mq.) e della relativa pertinenza (comune di , catasto fabbricati, foglio 4, particella Parte_3
Pag. 2 620, subalterno 14, categoria C/6, superficie 13 mq.) con i relativi arredi e corredi, in Part comproprietà al 50% tra e così come la casa e la pertinenza, è assegnato Pt_2
Part Part a sino a che sarà attuato da l'impegno alienativo in favore di di cui Pt_2 si dirà oltre.
1.6. Già a partire dal trasferimento di in altra dimora, cioè dall'inizio del trascorso Pt_2 mese di luglio 2024, Evi si è assunta integralmente:
i) le spese della gestione ordinaria e straordinaria della casa familiare e della relativa pertinenza, ivi incluse le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
ii) l'impegno residuo di spesa del contratto di mutuo tuttora in essere sulla casa familiare e sulla relativa pertinenza (Intesa Sanpaolo S.p.A., mutuo n. 057606080921, a rogito
Notato Dott.ssa rep. n. 22093, raccolta n. 6536), facendo fronte per Persona_3 intero ai ratei mensili (capitale e interessi) (n.b. delle n. 360 rate, ad oggi risultano saldate n. 169 rate, residuando da saldarsi n. 191 rate per Euro 71.530,25 in linea capitale: ultimo rateo scaduto il 1° dicembre 2024 per Euro 311,93 in linea capitale oltre interessi a tasso variabile) (doc. 16): resterà solo formalmente obbligato verso Pt_2
Part l'Istituto di Credito mutuante ed o manleverà integralmente di qualsiasi somma fosse costretto a pagare a fronte del medesimo titolo con la precisazione di cui al punto 1.9.
(fine) nel seguito (in merito, si noti che il rapporto di conto corrente cointestato Part nell'ambito del quale è domiciliato il rapporto di mutuo resterà in essere sino a che riterrà di utilizzarlo per tali movimenti, esclusa la facoltà di di prelevare Pt_2 qualsiasi somma da tale rapporto, nonostante la eventuale permanente cointestazione).
1.7. In ogni caso, si è assunto integralmente tutte le spese ordinarie e straordinarie Pt_2 della propria nuova soluzione abitativa, nello stesso edificio condominiale, in esito al proprio trasferimento attuato all'inizio del trascorso mese di luglio 2024, o eventualmente di altra soluzione abitativa dovesse decidere di reperire altrove. Part 1.8. A fronte degli impegni di spesa come sopra integralmente assunti da in relazione Per_ alla casa ove vivono entrambi i figli ( , che come detto è ancora minorenne, e Per_1 che come detto non è ancora economicamente autosufficiente), trasferirà a Pt_2
Part la propria quota di ½ della casa familiare e della relativa pertinenza con i relativi arredi e corredi, rinunciando a richiedere qualsivoglia corrispettivo a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione (anche per la propria quota di mutuo già corrisposto e quale che sia stata altresì la provenienza dell'iniziale provvista per l'acquisto, su cui formula espressamente ogni rinuncia), con atto da rogarsi al più presto e comunque entro e non
Pag. 3 oltre 3 (tre) mesi dal deposito della sentenza di separazione, a cura di Notaio scelto e retribuito esclusivamente da Pt_1
1.9. In ogni caso, qualora in seguito, venuto meno l'interesse dei figli conviventi ai sensi Part dell'art. 337 sexies cod. civ., comunque a insindacabile giudizio di la casa familiare e/o la relativa provenienza fossero alienati a soggetti terzi, sia in costanza di mutuo sia dopo l'estinzione dello stesso, a titolo meramente liberale (eventualmente a fronte della Part persistente cointestazione del mutuo pure meramente formale) i impegna a versare a che sin d'ora accetta ogni eccezione rimossa, un importo pari al 10 % (dieci Pt_2 per cento) del ricavato dalla vendita della stessa casa familiare e/o della stessa relativa pertinenza, al netto delle spese dell'eventuale mediazione di agenzia immobiliare e/o di altre spese (anche bancarie, per l'eventuale estinzione del mutuo o simili): il versamento Part sarà effettuato da a entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del rogito Pt_2
Part notarile. Allo stesso modo, i impegna a versare a (entro e non oltre dieci – Pt_2
10 – giorni dalla data del rogito notarile), che sin d'ora accetta ogni eccezione rimossa, il medesimo importo pari al 10% (dieci per cento) del ricavato dalla vendita della casa Part familiare e/o della relativa pertinenza (del pari al netto di ogni relativa spesa) per cui dovrà attivarsi fattivamente e senza indugio, qualora non riesca a fare fronte al pagamento di n. 3 (tre) rate consecutive del mutuo residuo sugli stessi immobili, di cui al punto 1.6. ii) sopra.
i) Ancora sui figli, in particolare sul loro mantenimento
2.1.) Sino alla conclusione del percorso scolastico/formativo e al raggiungimento dell'indipendenza economica con lavoro remunerativamente adeguato di entrambi i figli,
(quale genitore convivente/collocatario prevalente) la madre provvederà direttamente al Per_ mantenimento di e mentre (quale genitore non convivente/non collocatario Per_1 prevalente) il padre contribuirà indirettamente al loro mantenimento con la corresponsione dell'importo mensile di Euro 600,00 (particolarmente, Euro 300,00 per e Euro 300,00 Per_1
Per_ per ) mediante bonifico bancario (nell'ambito del rapporto di conto corrente che la madre avrà cura di comunicargli) entro e non oltre il quindicesimo (XV) giorno di ciascun mese, oltre l'aumento Istat annuale (si dà atto che, dal mese di novembre 2024 appena concluso, il padre sta già provvedendovi e che, quindi, la prima rivalutazione Istat del contributo indiretto al Per_ mantenimento di e da parte del padre sarà da calcolarsi e applicarsi a novembre Per_1
2025: indice di riferimento novembre 2025, non appena sarà reso disponibile).
2.2.) Per l'individuazione delle c.d. “spese comprese nell'assegno di mantenimento” si fa
Pag. 4 espresso riferimento alle linee condivise che si richiamano e si allegano al presente ricorso in Part segno di integrale conferma, ratifica e accettazione da parte di e (doc. 17). Pt_2
2.3.) Tenuto conto della natura e del quantum dei rispettivi redditi da lavoro, il padre e la madre contribuiranno reciprocamente e in uguale misura (50% ciascuno) al mantenimento Per_ straordinario dei figli (i.e. spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative), Per_1 previo eventuale accordo tra loro nei casi e con le modalità di rimborso normalmente prescritte
(per l'individuazione delle spese straordinarie di mantenimento da suddividere equamente si fa del pari riferimento alle c.d. “spese extra assegno” menzionate nelle stesse linee condivise, cfr. doc. 17).
2.4.) L'assegno unico e universale per entrambi i figli a carico di cui al Decreto legislativo
21 dicembre 2021 n. 230, sarà percepito integralmente dalla madre per accordo tra le Parti, secondo quanto consentito dal messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022, paragrafo 3.
Part ii) Sulla regolamentazione delle reciproche pretese tra Pt_2
Part 3.1.) e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, Pt_2 rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e quindi economicamente autosufficienti anche in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno. Part 3.2.) dichiarano di non essere tuttora in possesso di altre cose in comproprietà, Pt_2 fatto salvo il rapporto di conto corrente cointestato di cui al punto 1.6. ii) sopra con la finalità indicata nonché la casa familiare e la pertinenza con tutti gli arredi e corredi che saranno nel Part breve periodo intestate esclusivamente a essendo alla stessa medio tempore comunque assegnate (per quanto occorra si precisa che le autovetture in uso a ciascuno resteranno a ciascuno definitivamente assegnate, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa sulle stesse a Part qualsivoglia titolo e che il gatto della famiglia sarà affidato in via esclusiva a che provvederà a fare integralmente fronte sia al suo mantenimento ordinario sia alle necessarie spese straordinarie). Part 3.3.) e convengono che eventuali altri rapporti di qualsiasi natura intestati a Pt_2 ciascuno singolarmente, quand'anche contratti durante il matrimonio, resteranno di esclusiva spettanza, in espressa deroga al regime patrimoniale di comunione legale dei beni, quale che ne sia il saldo attivo o passivo, con reciproco impegno a manlevare l'altro coniuge di qualsiasi conseguenza dovesse denegatamente derivargli/le (doc. 18 e doc. 19). Part 3.4.) Con la sottoscrizione del presente ricorso danno atto e dichiarano di avere Pt_2
Pag. 5 regolamentato ogni reciproca pretesa, anche economica, e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia ragione e titolo e, comunque, di rinunciarvi, intendendosi superato ogni eventuale precedente accordo tra loro, verbale o scritto.”
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 07/04/2006 nel comune di Milano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 630, anno 2006, Parte 1);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3487/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il 23 ottobre Parte_1 C.F._1
1970 e residente a [...], Interno E
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], Interno E
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Grugni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in 20077 Melegnano (Mi), Via G. Marconi n.
4.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 06.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 114/2025, pubblicata in data 18.03.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo
Pag. 1 del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 24.09.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 25.09.2025 presente in atti.
Con successive note depositate per l'udienza del 07/11/2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
1) Sui figli e sulla casa familiare, nonché le pattuizioni sulla relativa pertinenza Part 1.1. Già a partire dall'inizio del trascorso mese di luglio 2024, per accordo tra Pt_2 condiviso con entrambi i figli, il padre ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in altra dimora a sua disposizione, nel medesimo edificio condominiale, mentre la madre ha Per_ continuato a convivere con e che non sono ancora economicamente Per_1 autosufficienti (doc. 14 e doc. 15).
1.2. Il figlio ora 19 anni), terminato l'ultimo anno del liceo linguistico Primo Levi di Per_1
San Giuliano Milanese-Mi, ha sostenuto i provini per frequentare la Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi di Milano e, avendo superato la prima selezione, secondo quanto dallo stesso attualmente rappresentato si è determinato a ripresentarsi il prossimo anno, con l'accordo di entrambi i genitori: è già maggiorenne ma vive e risiede tuttora nella casa familiare, essendo allo stato occupato solo saltuariamente con impegno e reddito del tutto discontinui, quest'ultimo comunque mai superiore all'importo mensile di Euro
400,00-500,00. Per_ 1.3. La figlia (ora 15 anni) sta frequentando il secondo anno del Liceo Scientifico
Statale Giovanni Gandini di Lodi: non è ancora maggiorenne e resterà quindi affidata ad entrambi i genitori in fisica condivisione con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e, come detto, collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare ove vive e del pari tuttora risiede.
1.4. Data l'età di entrambi i figli, i rapporti e la frequentazione con il padre non convivente / non collocatario, anche durante qualsiasi periodo di vacanza, saranno regolati direttamente dai ragazzi con lo stesso, dovendo comunque svolgersi in luogo diverso dalla casa già coniugale.
1.5. Tenuto conto dell'interesse dei figli conviventi ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ., il godimento della casa familiare (comune di , catasto fabbricati, Parte_3 foglio 4, particella 620, subalterno 10, categoria A/2, superficie 74 mq.) e della relativa pertinenza (comune di , catasto fabbricati, foglio 4, particella Parte_3
Pag. 2 620, subalterno 14, categoria C/6, superficie 13 mq.) con i relativi arredi e corredi, in Part comproprietà al 50% tra e così come la casa e la pertinenza, è assegnato Pt_2
Part Part a sino a che sarà attuato da l'impegno alienativo in favore di di cui Pt_2 si dirà oltre.
1.6. Già a partire dal trasferimento di in altra dimora, cioè dall'inizio del trascorso Pt_2 mese di luglio 2024, Evi si è assunta integralmente:
i) le spese della gestione ordinaria e straordinaria della casa familiare e della relativa pertinenza, ivi incluse le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
ii) l'impegno residuo di spesa del contratto di mutuo tuttora in essere sulla casa familiare e sulla relativa pertinenza (Intesa Sanpaolo S.p.A., mutuo n. 057606080921, a rogito
Notato Dott.ssa rep. n. 22093, raccolta n. 6536), facendo fronte per Persona_3 intero ai ratei mensili (capitale e interessi) (n.b. delle n. 360 rate, ad oggi risultano saldate n. 169 rate, residuando da saldarsi n. 191 rate per Euro 71.530,25 in linea capitale: ultimo rateo scaduto il 1° dicembre 2024 per Euro 311,93 in linea capitale oltre interessi a tasso variabile) (doc. 16): resterà solo formalmente obbligato verso Pt_2
Part l'Istituto di Credito mutuante ed o manleverà integralmente di qualsiasi somma fosse costretto a pagare a fronte del medesimo titolo con la precisazione di cui al punto 1.9.
(fine) nel seguito (in merito, si noti che il rapporto di conto corrente cointestato Part nell'ambito del quale è domiciliato il rapporto di mutuo resterà in essere sino a che riterrà di utilizzarlo per tali movimenti, esclusa la facoltà di di prelevare Pt_2 qualsiasi somma da tale rapporto, nonostante la eventuale permanente cointestazione).
1.7. In ogni caso, si è assunto integralmente tutte le spese ordinarie e straordinarie Pt_2 della propria nuova soluzione abitativa, nello stesso edificio condominiale, in esito al proprio trasferimento attuato all'inizio del trascorso mese di luglio 2024, o eventualmente di altra soluzione abitativa dovesse decidere di reperire altrove. Part 1.8. A fronte degli impegni di spesa come sopra integralmente assunti da in relazione Per_ alla casa ove vivono entrambi i figli ( , che come detto è ancora minorenne, e Per_1 che come detto non è ancora economicamente autosufficiente), trasferirà a Pt_2
Part la propria quota di ½ della casa familiare e della relativa pertinenza con i relativi arredi e corredi, rinunciando a richiedere qualsivoglia corrispettivo a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione (anche per la propria quota di mutuo già corrisposto e quale che sia stata altresì la provenienza dell'iniziale provvista per l'acquisto, su cui formula espressamente ogni rinuncia), con atto da rogarsi al più presto e comunque entro e non
Pag. 3 oltre 3 (tre) mesi dal deposito della sentenza di separazione, a cura di Notaio scelto e retribuito esclusivamente da Pt_1
1.9. In ogni caso, qualora in seguito, venuto meno l'interesse dei figli conviventi ai sensi Part dell'art. 337 sexies cod. civ., comunque a insindacabile giudizio di la casa familiare e/o la relativa provenienza fossero alienati a soggetti terzi, sia in costanza di mutuo sia dopo l'estinzione dello stesso, a titolo meramente liberale (eventualmente a fronte della Part persistente cointestazione del mutuo pure meramente formale) i impegna a versare a che sin d'ora accetta ogni eccezione rimossa, un importo pari al 10 % (dieci Pt_2 per cento) del ricavato dalla vendita della stessa casa familiare e/o della stessa relativa pertinenza, al netto delle spese dell'eventuale mediazione di agenzia immobiliare e/o di altre spese (anche bancarie, per l'eventuale estinzione del mutuo o simili): il versamento Part sarà effettuato da a entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del rogito Pt_2
Part notarile. Allo stesso modo, i impegna a versare a (entro e non oltre dieci – Pt_2
10 – giorni dalla data del rogito notarile), che sin d'ora accetta ogni eccezione rimossa, il medesimo importo pari al 10% (dieci per cento) del ricavato dalla vendita della casa Part familiare e/o della relativa pertinenza (del pari al netto di ogni relativa spesa) per cui dovrà attivarsi fattivamente e senza indugio, qualora non riesca a fare fronte al pagamento di n. 3 (tre) rate consecutive del mutuo residuo sugli stessi immobili, di cui al punto 1.6. ii) sopra.
i) Ancora sui figli, in particolare sul loro mantenimento
2.1.) Sino alla conclusione del percorso scolastico/formativo e al raggiungimento dell'indipendenza economica con lavoro remunerativamente adeguato di entrambi i figli,
(quale genitore convivente/collocatario prevalente) la madre provvederà direttamente al Per_ mantenimento di e mentre (quale genitore non convivente/non collocatario Per_1 prevalente) il padre contribuirà indirettamente al loro mantenimento con la corresponsione dell'importo mensile di Euro 600,00 (particolarmente, Euro 300,00 per e Euro 300,00 Per_1
Per_ per ) mediante bonifico bancario (nell'ambito del rapporto di conto corrente che la madre avrà cura di comunicargli) entro e non oltre il quindicesimo (XV) giorno di ciascun mese, oltre l'aumento Istat annuale (si dà atto che, dal mese di novembre 2024 appena concluso, il padre sta già provvedendovi e che, quindi, la prima rivalutazione Istat del contributo indiretto al Per_ mantenimento di e da parte del padre sarà da calcolarsi e applicarsi a novembre Per_1
2025: indice di riferimento novembre 2025, non appena sarà reso disponibile).
2.2.) Per l'individuazione delle c.d. “spese comprese nell'assegno di mantenimento” si fa
Pag. 4 espresso riferimento alle linee condivise che si richiamano e si allegano al presente ricorso in Part segno di integrale conferma, ratifica e accettazione da parte di e (doc. 17). Pt_2
2.3.) Tenuto conto della natura e del quantum dei rispettivi redditi da lavoro, il padre e la madre contribuiranno reciprocamente e in uguale misura (50% ciascuno) al mantenimento Per_ straordinario dei figli (i.e. spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative), Per_1 previo eventuale accordo tra loro nei casi e con le modalità di rimborso normalmente prescritte
(per l'individuazione delle spese straordinarie di mantenimento da suddividere equamente si fa del pari riferimento alle c.d. “spese extra assegno” menzionate nelle stesse linee condivise, cfr. doc. 17).
2.4.) L'assegno unico e universale per entrambi i figli a carico di cui al Decreto legislativo
21 dicembre 2021 n. 230, sarà percepito integralmente dalla madre per accordo tra le Parti, secondo quanto consentito dal messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022, paragrafo 3.
Part ii) Sulla regolamentazione delle reciproche pretese tra Pt_2
Part 3.1.) e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, Pt_2 rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e quindi economicamente autosufficienti anche in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno. Part 3.2.) dichiarano di non essere tuttora in possesso di altre cose in comproprietà, Pt_2 fatto salvo il rapporto di conto corrente cointestato di cui al punto 1.6. ii) sopra con la finalità indicata nonché la casa familiare e la pertinenza con tutti gli arredi e corredi che saranno nel Part breve periodo intestate esclusivamente a essendo alla stessa medio tempore comunque assegnate (per quanto occorra si precisa che le autovetture in uso a ciascuno resteranno a ciascuno definitivamente assegnate, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa sulle stesse a Part qualsivoglia titolo e che il gatto della famiglia sarà affidato in via esclusiva a che provvederà a fare integralmente fronte sia al suo mantenimento ordinario sia alle necessarie spese straordinarie). Part 3.3.) e convengono che eventuali altri rapporti di qualsiasi natura intestati a Pt_2 ciascuno singolarmente, quand'anche contratti durante il matrimonio, resteranno di esclusiva spettanza, in espressa deroga al regime patrimoniale di comunione legale dei beni, quale che ne sia il saldo attivo o passivo, con reciproco impegno a manlevare l'altro coniuge di qualsiasi conseguenza dovesse denegatamente derivargli/le (doc. 18 e doc. 19). Part 3.4.) Con la sottoscrizione del presente ricorso danno atto e dichiarano di avere Pt_2
Pag. 5 regolamentato ogni reciproca pretesa, anche economica, e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia ragione e titolo e, comunque, di rinunciarvi, intendendosi superato ogni eventuale precedente accordo tra loro, verbale o scritto.”
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 07/04/2006 nel comune di Milano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 630, anno 2006, Parte 1);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 6