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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. , come da procura in atti;
Parte_1
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABATINO LUCA, Controparte_1 C.F._4 come da procura in atti;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORLANDO CP_2 C.F._5
ALESSANDRO e dell'avv. SANTORO SIMONA, come da procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Parte_4 C.F._6
ROBERTA, come da procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._7
STIVALETTA ROSSELLA, come da procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BESCA SABATINO, come da CP_3 P.IVA_1 procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_6 CodiceFiscale_8 Parte_7
), (C.F. ), quali eredi di C.F._9 Controparte_4 C.F._10 [...]
, con il patrocinio dell'avv. CORDISCO ROBERTO, come da procura in atti;
Per_1
CONVENUTI
Pag. 1 a 20 E contro
(C.F. ); Controparte_5 C.F._11
(C.F. ; CP_6 C.F._12
(C.F. ); CP_7 C.F._13
(C.F. ; CP_8 C.F._14
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.11.2024.
Concisa esposizione di fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio, quali eredi legittimi di , deceduto in
[...] Persona_2
Torino il 6.1.2018, nonché quali creditori ipotecari di uno dei partecipanti alle comunioni
[...]
) in virtù della sentenza definitiva del Tribunale di Vasto n.100/2010, i convenuti di cui in CP_2 epigrafe per chiedere, svolto con esito negativo il tentativo di mediazione: (a)la divisione della comunione ereditaria esistente sui beni residui dell'eredità di , fratello di Parte_2
deceduto in Vasto il 2 giugno 2010; (b)la divisione della comunione ereditaria Persona_2 esistente sui beni residui dell'eredità di , madre di e Persona_3 Per_2 Parte_2 deceduta in Vasto il 21 novembre 2013; (c) la divisione della comunione (ereditaria e non) esistente su un locale ad uso commerciale adibito a supermercato della catena Eurospin (di seguito, per brevità, "Locale Eurospin"), in parte rientrante nell'eredità di , di Parte_2
e di;
(d) infine, la divisione (fra gli attori) della comunione Persona_3 Persona_2 ereditaria esistente sui soli beni dell'eredità di rientranti nelle comunioni Persona_2 indicate supra sub a), b), c), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, coпtrаriis rejectis, previa ogni opportuna pronuncia e/o provvedimento, anche in via incidentale ed istruttoria, ed eventualmente con delega delle operazioni di divisione al notaio (con Persona_4 studio in Vasto, Via III Segni 29) o ad altro notaio ai sensi dеll'art. 786 c.p.c.: A)procedere alla divisione (tra i coeredi indicati in narrativa) della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di , come identificati infra sub 1, 2 e 3 e 4 (quest'ultimo nella misura di 19/108 del Parte_2 totale, pari al 17,59%) e/o come meglio individuati nel corso del giudizio;
B)procedere alla divisione (tra i coeredi indicati in narrativa) della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di , come identificati infra sub 1, 2 e 3 (nella misura di 1/8 del totale, pari al 12,5%), sub Persona_3
4 (nella misura di 19/432 del totale, pari al 4А0%) nonché sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e/o
Pag. 2 a 20 come meglio individuati nel corso del giudizio;
a tal fine, ridurre le quote di spettanza dei coeredi
e in misura corrispondente ai loro debiti nei confronti di CP_2 Controparte_1 Per_3
(indicati infra sub 13 e 14 e rispettivamente pari a Euro 131.415.05 e Euro 16.021,20, oltre
[...] interessi legali dal 18 marzo 2020) e/o disporre ogni opportuna compensazione tra quanto di diritto e quanto dovuto;
C)procedere alla divisione (tra i soggetti indicati in narrativa) della comunione esistente sul c.d. Locale Eurospin, come identificato infra sub 4 e/o come meglio individuato nel corso del giudizio;
D)procedere alla divisione (tra gli attori) della comunione esistente sui soli beni dell'eredità di rientranti nelle comunioni indicate supra sub Persona_2
A, B e С, come ivi identificati e/o come meglio individuati nel corso del giudizio;
E)porre a carico della massa le spese della divisione anticipate dagli attori;
F)accertare e dichiarare il diritto degli attori di far valere, ai sensi e per gli effetti de11'art. 2825 c.c, (a) il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Vasto n. 100/2010 (passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 832/2015 del 24 giugno 2015 che l'ha confermata), pari a Euro 39.921,92 complessivi (ossia Euro 13.307,31 ciascuno), oltre interessi legali dal 18 marzo 2010 e spese (pari a Euro 1.278,70, sostenute da ), nonché (b) Parte_1
l'ipoteca giudiziale iscritta in data 25 ottobre 2021 sui beni indicati iпfrа sub 4, 9, 10, 11 e 12; per
l'effetto, ordinare che le somme dovute a per l'eventuale alienazione dei beni da CP_2 dividere e/o a titolo di conguaglio siano assegnate e/o corrisposte direttamente agli attori, per quanto di rispettiva competenza e fino a concorrenza. Beni da dividere: 1) quota di proprietà di
1/2 (pari a1 50%) dell'appartamento (c.d. Appartamento di Elia Liberatoscioli) sito in Vasto, Vіa
Sallustio, a1 piano primo (іnt. 3), iscritto a1 N.С.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 4, cat.
A/2, rendita catastale Euro 650,74; 2) quota di proprіetà di 1/2 (pari al 50%) del solaio (di pertinenza dell'appartamento indicato sub 1) sito in Vasto, Vіa Sallustіo, al piano terzo, iscritto al
N.C.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 15, cat. C/2, rendita catastale Euro 71,58; 3)quota di proprietà di 1/2 (pari al 50%) del posto auto (sempre di pertinenza dell'appartamento indicato sub
1) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano S1, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno
57, сat. C/6, rendita catastale Euro 33,88; 4)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) del locale commerciale (c.d. Locale Eurospin) sito in Vasto, Via Tito Livio 1, al piano terra, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 18, cat. D/8, rendita catastale Euro 8.304,00; 5)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) della villa (c.d. Villa Santoro, unitamente ai beni indicati iп а sub 6,
7 е 8) sita in Vasto, Via Alfonso ES 2, iscritta al N.C.E.U. al foglio 40, particella 589, subalterno 9, cat. A/2, rendita catastale Euro 1.554,54; 6)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%)
Pag. 3 a 20 della abitazione sita in Vasto, Viale Dalmazia, al piano terra, iscritta al N.C.E.U. al foglio 40, particella 590, cat. A/4, rendita catastale Euro 271,14; 7)quota di proprіetà di 1/1 (pari al 100%) del locale sito in Vasto, Via Alfonso ES 2, iscritto al N.C.E.U. al foglio 40, particella 589, subalterno 8, сat. C/3, rendita catastale Euro 669,33; 8)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) del bosco ceduo sito in Vasto, iscritto al N.C.E.U. al foglio 40, particella 4.056, reddito dominicale
Euro 0,31, mq. 865; 9)quota di proprіetà di 1/1 (pari al 100%) della abitazione (c.d. ) CP_9 sita in Vasto, Via Vittorio Veneto 124, iscritta al N.C.E.U. al foglio 37, particella 1.551, subalterno 10, cat. A/3, rendita catastale Euro 1.048,41; 10)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) dell'appartamento (c.d. Appartamento di ) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano terzo Persona_3
(іnt. 7, scala B), iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno 36, cat. A/2, rendita catastale Euro 604,25; I1) quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) del solaio (di pertinenza dell'appartamento indicato sub 10) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano quinto (scala B), iscritto al
N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno 50, cat. C/2, rendita catastale Euro 66,93; 12)quota di proprіetà di 1/l (pari al 100%) del posto auto (sempre di pertinenza dell'appartamento indicato sub 10) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano S1, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno 82, cat. C/6, rendita catastale Euro 36,00; 13)crediti di nei confronti di Persona_3
di cui alla sentenza di codesto Tribunale n. 100/2010 (passata in giudicato per CP_2 effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 832/2015 del 24 giugno 2015 che l'ha confermata) per complessivi Euro 131.415,05 (ossia Euro 117.076,48 di cui a1 capo 2 del dispositivo e Euro 14.388,57 di cui al capo 4 del dispositivo), oltre interessi legali dal 18 marzo 2010; 14)credito nei confronti di di cui alla sentenza di codesto Controparte_1
Tribunale n. 100/2010 (passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 832/2015 del 24 giugno 2015 che l'ha confermata) per complessivi Euro 16.02120 (di cui al capo 5 del dispositivo), oltre interessi legali dal 18 marzo 2010.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.2.2022 si è costituita tempestivamente Parte_4
, condividendo integralmente le domande e pretese attoree e non opponendosi ad
[...] eventuali assegnazioni di beni agli eredi, salvi gli opportuni conguagli, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: A) procedere alla divisione della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di
; B) procedere alla divisione della comunione esistente sui beni residui dell'eredità Parte_2 di;
C) disporre ogni opportuna compensazione tra quanto di diritto e quanto di dovuto Persona_3
Pag. 4 a 20 sulla base dei crediti del de cuius;
D) procedere alla divisione della comunione esistente sul locale adibito a supermercato della catena Eurospin. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.2.2022 si è costituita tempestivamente , CP_3 in persona del l.r.p.t., non opponendosi allo scioglimento della comunione esistente in relazione al locale commerciale cd. Eurospin e chiedendo, in via riconvenzionale, che all'esito della vendita sia assegnato alla società la quota del ricavato di sua spettanza, pari a 6/27 della proprietà del locale, oltre alle somme ancora dovute da taluni eredi di a titolo di rimborso e/o Persona_3 risarcimento per l'acquisto di quota di bene non assegnato alla in sede di scioglimento Per_3 della comunione, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre il differimento della udienza di comparizione delle parti, qualora ritenuto necessario, al fine di permettere la notificazione della presente comparsa di costituzione e della domanda riconvenzionale proposta con la stessa, e la conseguente evocazione in giudizio, ai convenuti interessati nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 2) Nel merito dare atto che la CP_3 non si oppone allo scioglimento della comunione esistente in relazione all'intero locale
[...] commerciale (locale cd. Eurospin) sito in Vasto, Via Tito Livio, al piano terra, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 18, cat D/8, rendita catastale Euro 8.304,00 tra i proprietari e precisamente, essa per la quota di 6/27, per la quota di 475/2592 CP_3 Controparte_5
(pari al 18,32%), per la quota di 1759/10000 (pari al 17,59%), CP_6 [...]
per la quota di 19/162 (pari all'11,73%), , e Parte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_2
per la complessiva quota di 667/7766 (pari all'8,58 ciascuno), ,
[...] Controparte_1 [...]
, , e per la quota di 19/2592 (pari allo CP_2 Parte_4 Persona_1 CP_8
0,73%) ciascuno, attraverso la messa in vendita, riservandosi, tuttavia, di chiedere l'assegnazione all'esito della stima del C.T.U. che verrà nominato;
3) Condannare, per le motivazioni innanzi esposte e per quelle che saranno fatte valere nei modi e termini di legge, i sigg.ri , Controparte_5
, , , e , nella loro Controparte_1 CP_7 Parte_4 CP_8 CP_2 qualità di eredi della sig.ra , a rimborsare e/o risarcire, in favore della la Persona_3 CP_3 somma di complessivi €. 18.669,10 (di cui €. 16.875,00 per costo del bene ed €. 1.794,10 per quota parte di spese di trasferimento), oltre alle imposte e tasse corrisposte fino all'assegnazione del bene
(ancora in corso di quantificazione), per ognuno di essi;
il tutto maggiorato degli interessi dal dovuto al soddisfo;
4) Condannare i convenuti indicati alla rifusione delle spese e competenze di lite, con sentenza esecutiva come per legge.”.
Pag. 5 a 20 Il giudice autorizzava la domanda riconvenzionale azionata e fissava nuova udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo le necessarie notifiche.
Si è, altresì, costituito tempestivamente , non formulando alcuna opposizione in CP_2 ordine alla domanda di divisione dei beni residui dell'eredità di , di Parte_2 Per_2
e di , pur contestando la debenza delle somme invocate dagli attori in virtù
[...] Persona_3 della sentenza del Tribunale di Vasto n.100/2010, invocando la nomina di un amministratore giudiziario dei beni oggetto di divisione alla luce del loro stato di abbandono e così concludendo:
“IN VIA PRELIMINARE - Procedere nomina di un amministratore giudiziario dei beni oggetto del presente giudizio di divisione. IN VIA PRINCIPALE - Procedere alla divisione della comunione esistente sui beni dell'eredità di , con le modalità suggerite in narrativa - Parte_2
Procedere alla divisione della comunione esistente sui beni dell'eredità di , con le Persona_2 modalità suggerite in narrativa;
- Procedere alla divisione della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di , rigettando la domanda di riduzione delle quote di spettanza di Persona_3
, con le modalità suggerite in narrativa;
- rigettare la richiesta degli attori ex art. CP_2
2825 c.c. e per l'effetto nominare un consulente tecnico al fine di procedere alla ricognizione ed alla stima dei beni ed alla redazione di un progetto di divisione. IN ORDINE ALLE SPESE DI LITE Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è tardivamente costituito in giudizio , non opponendosi alla divisione Controparte_1 ereditaria del defunto e , né a quella di , pur Parte_2 Persona_2 Persona_3 contestando il dedotto credito nei confronti della massa ereditaria in quanto prescritto, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente le domande avverse perché infondate in fatto ed in diritto. Procedere alla esatta individuazione dell'asse ereditario dei defunti e e, successivamente procedere alla Parte_2 Persona_3 divisione della comunione esistente sulle richiamate masse ereditarie. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si sono tardivamente costituiti in giudizio, in data 15.3.2024, , Parte_6 Parte_7
e , quali eredi legittimi della convenuta , deceduta il
[...] Controparte_4 Persona_1
10.7.2023, e concludendo: “1) anzitutto, di non opporsi allo scioglimento della comunione, da effettuarsi attraverso la vendita dei beni salva la possibilità di chiedere l'assegnazione di alcuni di essi. 2) Con condanna di chi di dovere alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.”.
Si è, infine, costituita in giudizio il 4.4.2024 dichiarando e Parte_5 concludendo: “1) anzitutto, di non opporsi allo scioglimento della comunione 2) e chiedendo
Pag. 6 a 20 l'assegnazione dei beni sopra descritti rispettivamente ai punti 1) l'appartamento, 2) e 3) le relative pertinenze salvo eventuale conguaglio. 3) Con condanna di chi di dovere alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione dichiarava di aver raggiunto un accordo di CP_3 natura transattiva con , e e – come ivi concordato – Controparte_5 CP_7 CP_8 modificava la domanda proposta nei loro confronti nei termini seguenti: “Disporre che il corrispettivo spettante ad , e per la vendita di Controparte_5 CP_7 CP_8 qualunque degli immobili oggetto del presente giudizio di divisione sia incassato direttamente dalla fino a concorrenza della somma onnicomprensiva di Euro 25.000,00 CP_3
(venticinquemila), concordata in via transattiva a soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti, con precedenza rispetto a qualunque incasso da parte degli stessi;
in subordine, qualora tale incasso non avvenga, in tutto in parte, entro il 31 dicembre 2025, dichiarare tenuti e condannare , e a pagare alla la Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_3 medesima somma onnicomprensiva di Euro 25.000,00 (venticinquemila), in tutto o nella parte non incassata dalla con la vendita di qualunque degli immobili oggetto del presente CP_3 giudizio di divisione, entro e non oltre il 31 gennaio 2026 (salva eventuale proroga da concordare per iscritto)”.
Il giudice, disposti i necessari provvedimenti a tutela della regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti e rigettava le istanze di separazione delle domande e di nomina di amministratore giudiziario dei beni della comunione, per le motivazioni esplicate in corso di causa, assegnando alle parti i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.
All'esito, il giudice, rilevato che tutte le parti concordavano di procedere prioritariamente alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli immobili e la redazione di un progetto di divisione, rinviando ogni altra questione e istanza istruttoria all'esito della stessa, ritenuto necessario ai fini della decisione della controversia, procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al affidava il seguente incarico: “sentite le parti e i loro consulenti, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esaminata la documentazione prodotta dalle parti ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, il CTU: 1) descriva, anche con documentazione grafica e fotografica, i beni oggetto della massa da dividere e ne determini il valore di mercato esponendone i criteri di stima;
2) chiarisca se gli stessi beni siano legittimi da un punto di vista edilizio e urbanistico, in guisa tale da attestarne la commerciabilità e la divisibilità, accertando l'eventuale pendenza di procedure amministrative conseguenti a possibili
Pag. 7 a 20 irregolarità; 3) indichi l'esistenza di eventuali vincoli storici, artistici o paesaggistici, nonché di finiture di particolare pregio, specificando l'eventuale sussistenza di diritti di prelazione;
4) predisponga uno o più progetti di comoda divisione dei beni, suddividendo il compendio immobiliare in porzioni corrispondenti alle quote spettanti a ciascun condividente, indicando quali porzioni sarebbero attribuibili ad ogni singolo comproprietario e prevedendo opportuni conguagli perequativi in denaro, in modo da attribuire a ciascuno una porzione di valore corrispondente alla sua quota;
5) specifichi se è possibile il frazionamento di singole unità immobiliari sulla base delle normative urbanistiche, indicando i lavori necessari a tale scopo e quantificandone i relativi costi;
6) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima
e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
7) dia conto della partecipazione o meno dei c.t.p. e dell'adesione o del dissenso di costoro alle conclusioni rese;
in caso di dissenso non generico da parte dei predetti, ne esponga le motivazioni e le sottoponga ad un dettagliato vaglio critico;
8) tenti, nel corso dell'incarico, la conciliazione bonaria della controversia, anche mediante la formulazione di una proposta conciliativa, e ne riferisca l'esito; 9) riferisca ogni altra circostanza utile all'espletamento dell'incarico ricevuto”.
Svolta la deferita consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.11.2024, alla luce delle plurime istanze di assegnazione dei beni, le parti precisavano le conclusioni limitatamente allo scioglimento della comunione e alla assegnazione di detti beni, rinunciando ai termini ex art.190
c.p.c., e chiedono trattenersi la causa in decisione, riservando nel prosieguo le necessarie regolarizzazioni e vendite.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione limitatamente alle chieste assegnazioni e al relativo scioglimento della comunione, assegnando termine al consulente tecnico d'ufficio per il prosieguo delle operazioni di regolarizzazione degli immobili da vendere.
*****
Giova premettere che la presente sentenza attiene allo scioglimento parziale della comunione ereditaria e alla assegnazione dei beni ereditari oggetto di specifica richiesta delle parti, atteso che, alla luce dello stato di abbandono e di pericolo di taluni immobili facenti parte del compendio ereditario, attestato anche dal nominato consulente del giudice, le parti hanno chiesto l'emissione di pronuncia parziale, riservando all'ulteriore corso del giudizio la vendita degli immobili non assegnati e alla valutazione delle ulteriori domande.
Pag. 8 a 20 Orbene, il complesso della massa ereditaria di , di e di Parte_2 Persona_3 Per_2
, oggetto di causa, è costituita dagli immobili così identificati:
[...]
- Appartamento di vani 6,5, cucina abitabile, ingresso, soggiorno, bagno, ripostiglio e tre camere da letto, sito in Vasto alla via Pitagora civico 9, piano 3° interno 7; in catasto al foglio 34, particella
765 sub 36 (Visura catastale Allegato 18 CTU);
- Locale sottotetto, di pertinenza del succitato appartamento, di mq. 72 circa, in Vasto alla via
Pitagora civico 9, piano sottotetto;
in catasto al foglio 34, particella 765 sub 50 (Visura catastale
Allegato 19 CTU);
- ½ del garage di circa mq. 16,00, posto in Vasto alla via Pitagora civico 9 ma con accesso dall'area pertinenziale di via Tito Livio, piano seminterrato;
in catasto al foglio 34 particella 765 sub 57
(Visura catastale Allegato 20 CTU);
- Posto auto coperto della superficie di circa mq. 17,00 al piano seminterrato dell'edificio e all'interno del garage condominiale;
in catasto al foglio 34, particella 765 sub 82 (Visura catastale
Allegato 21 CTU);
- Locale commerciale di circa mq. 767,00 posto in Vasto alla via Tito Livio, civico 1 – piano terra;
in catasto al foglio 34, particella 36 sub 18 (Visura catastale Allegato 22 CTU);
- ½ dell'Appartamento di vani 7, cucina, doppio servizio, soggiorno e tre camere da letto oltre accessori, posto in Vasto alla via Tito Livio, piano primo;
in catasto al foglio 34, particella 36 sub 4
(Visura catastale Allegato 23 CTU);
- ½ del Locale ripostiglio di circa mq. 77, a servizio della precedente unità abitativa, posto in
Vasto alla via Tito Livio, piano sottotetto;
in catasto al foglio 34, particella 36 sub 15 (Visura catastale Allegato 24 CTU);
- Villa strutturata su quattro livelli, piano seminterrato catastalmente destinato a laboratorio;
piano terra e primo ad abitazione;
piano sottotetto al grezzo;
relativo giardino di pertinenza, il tutto in Vasto alla via Alfonso ES, civico 2; in catasto al foglio 40, particella 589 sub 8 e 9
– Sottotetto non accatastato (Visure catastali Allegati 25-1 e 25-2 CTU);
- Unità abitativa indipendente (dependance della villa) di vani cinque con ingresso soggiorno, bagno, cucina e due camere, oltre a corte pertinenziale, posta in Vasto alla via Alfonso
ES, civico 2; in catasto al foglio 40, particella 590 (Visura catastale Allegato 26 CTU);
- Terreno a bosco ceduo della superficie pari a mq. 865, posto in Vasto Marina a confine con la corte pertinenziale della Villa Santoro e dell'unità conosciuta come “dependance di Villa Santoro”; in catasto terreni al foglio 40, particella 4056 (Visura catastale Allegato 27 CTU);
Pag. 9 a 20 - Appartamento di vani 15,5 sito in Vasto alla via Vittorio Veneto, civico 124, angolo via Tobruk, piani terra, primo e sottotetto;
in catasto al foglio 37 particella 1551 sub 10 (Visura catastale
Allegato 28 CTU).
Non è sorta alcuna contestazione in ordine alla comproprietà tra le odierne parti del giudizio sui diversi immobili suindicati, sul valore degli stessi così come stimato dal nominato consulente e sull'entità delle quote spettanti a ciascuna parte, come di seguito riportate:
a) Appartamento con sottotetto posto alla via Tito Livio civico 3 di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 36 sub 4 e sub 15
Valore € Intestatario Quota Valore € 145.300,00 Nr
1 240/288 123.333,34 Parte_5
Parte_5
2 6/288 3.083,33 Controparte_5
3 6/288 3.083,33 Controparte_1
4 6/288 3.083,33 CP_7
5
6/288 3.083,33 Parte_4 Par
6.1* 2/288 1.027,77 Parte_6
Per_1
[...]
6.2* 2/288 1.027,78 Parte_7
Per_1
[...]
6.3* 2/288 1.027,78 Parte_6 rede di CP_4
Persona_1
7 6/288 3.083,33 CP_8
8 6/288 3.083,33 CP_2
9 2/288 1.027,78 Parte_3
10 2/288 1.027,78 Parte_1
11 2/288 1.027,78 Per_2
Persona_5
288/288 148.000,00
[...]
b) Garage posto alla via Pitagora ma con accesso carrabile da via Tito Livio di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 765 sub 57
Valore € Intestatario Quota Valore €
Pag. 10 a 20 9.600,00 Nr
1 240/288 8.000,00 Parte_5
Parte_5
2 6/288 200,00 Controparte_5
3 6/288 200,00 Controparte_1
4 6/288 200,00 CP_7
5
6/288 200,00 Parte_4 Par
6.1* 2/288 66,67 Parte_6 erede di Per_1
[...]
6.2* 2/288 66,66 Parte_7 erede di Per_1
[...]
6.3* 2/288 66,67 Controparte_4 erede di Per_1
[...]
7 6/288 200,00 CP_8
8 6/288 200,00 CP_2
9 2/288 66,67 Parte_3
10 2/288 66,66 Parte_1
11 2/288 66,67 Per_2
Persona_5
288/288 9.600,00
[...]
c) Locale commerciale posto alla via Tito Livio di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 36 sub 18 -
Valore € 1.341.000,00
Nr Intestatario Quota Valore €
1 Liberatoscioli 1216/10368 157.277,78
Parte_5
2 1900/10368 245.746,53 Controparte_5
3 76/10368 9.829,86 Controparte_1
4 76/10368 9.829,86 CP_7
5 76/10368 9.829,86 Parte_4 Par
6.1* 26/10368 3.276,62 Parte_6 erede di Per_1
[...]
Pag. 11 a 20 6.2* 25/10368 3.276,62 Parte_7 erede di Per_1
[...]
6.3* Tessitore 25/10368 3.276,62
erede di CP_4
Persona_1
7 76/10368 9.829,86 CP_8
8 76/10368 9.829,86 CP_2
**
9 889/10368 114.983,51 Parte_3
10 889/10368 114.983,51 Parte_1
11 889/10368 114.983,51 Per_2
Parte_2
12 1825/10368 236.046,00 CP_6
13 2304/10368 298.000,00 CP_3
10368/10368 1.341.000,00 Per_5
d) Appartamento con sottotetto e posto auto ubicato alla via Pitagora civico 9 di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 765 subb 36, 50 e 82
Valore € Intestatario Quota Valore € 123.250,00 Nr
1 3/24 15.406,25 Controparte_5
2 3/24 15.406,25 Controparte_1
3 3/24 15.406,25 CP_7
4 3/24 15.406,25 Parte_4
Pia
5.1* 1/24 5.135,42 Parte_6 erede di Per_1
[...]
5.2* 1/24 5.135,41 Parte_7 erede di Per_1
[...]
5.3* 1/24 5.135,42 Controparte_4 erede di Per_1
[...]
6 3/24 15.406,25 CP_8
7 ** 3/24 15.406,25 CP_2
8 1/24 5.135,42 Parte_3
Pag. 12 a 20 9 1/24 5.135,42 Parte_1
10 1/24 5.135,41 Parte_2
Sommano 24/24 123.250,00
e) Appartamento con accessori posto alla via Vittorio Veneto di Vasto;
Catasto foglio 37, particella
1551 sub 10
Valore € Intestatario Quota Valore € 160.000,00 Nr
1 3/24 20.000,00 Controparte_5
2
3/24 20.000,00 Per_2
CP_1
3 3/24 20.000,00 CP_7
4 3/24 20.000,00 Parte_4 Par
5.1* Tessitore 1/24 6.666,67 Pt_6 erede di Per_1
[...]
5.2* 1/24 6.666,67 Parte_7 erede di Per_1
[...]
5.3* Tessitore 1/24 6.666,66 CP_4 erede di Per_1
[...]
6 3/24 20.000,00 CP_8
7 3/24 20.000,00 CP_2
**
8 1/24 6.666,67 Parte_3
9 1/24 6.666,66 Parte_1
10 1/24 6.666,67 Per_2
Persona_5
24/24 160.000,00
[...]
f) Compendio immobiliare sito in Vasto Marina alla via Alfonso ES (Villa Santoro);
Catasto foglio 40, particella 589 sub 8 e 9, particella 590 e particella 4056
Valore € Intestatario Quota Valore € 1.968.000,00 Nr
Pag. 13 a 20 1 3/24 246.000,00 Controparte_5
2 3/24 246.000,00 Controparte_1
3 3/24 246.000,00 CP_7
4 3/24 246.000,00 Parte_4 Par
5.1* 1/24 82.000,00 Parte_6 Pt_6 erede di Per_1
[...]
5.2* 1/24 82.000,00 Parte_7 erede di Per_1
[...]
5.3* 1/24 82.000,00 Controparte_4 erede di Per_1
[...]
6 3/24 246.000,00 CP_8
7 3/24 246.000,00 CP_2
8 1/24 82.000,00 Parte_3
9 1/24 82.000,00 Parte_1
10 1/24 82.000,00 Parte_2
24/24 1.968.000,00 Per_5
Con conseguenti quote spettanti a ciascun condividente sui beni come di seguito indicato dal perito del giudice:
La stima dei cespiti immobiliari è stata fatta dal consulente tecnico d'ufficio, previa appositi sopralluoghi e accertamento della conformità urbanistica e catastale degli immobili, con metodo
Pag. 14 a 20 di confronto, esplicato attraverso due fasi: 1) individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;
2) attribuzione del giusto prezzo del bene da stimare in riferimento alla collocazione nella serie dei prezzi noti. I valori accertati sono stati poi riferiti all'unità di consistenza, che per gli appartamenti di civile abitazione come anche per il locale commerciale è il “metro quadrato commerciale”. Tali valori hanno consentito la costruzione delle serie omogenee di prezzi unitari, dove poi sono stati collocati i diversi beni che sono compresi nella massa ereditaria di cui trattasi.
Nella costruzione di queste serie sono stati esclusi tutti i valori eccezionali per fare in modo che le serie fossero la reale espressione del mercato ordinario.
Per il solo compendio immobiliare sito in Vasto Marina alla via Alfonso ES (cd. Villa
Santoro), trattandosi di un bene unico del suo genere sul mercato, è stato usato un metodo basato su analisi e confronto di dati certi disponibili, ovvero la Banca dati delle quotazioni immobiliari periodo di riferimento 1° semestre anno 2023, zona D4 periferica Marina Centrale. Parte_8 con stato conservativo normale, valori: da € 1.550,00 a € 2.300,00 per mq, applicando al solo edificio principale un incremento del 40% al valore massimo unitario adeguandolo al rapporto delle superfici commerciali.
Per ogni edificio è stato valutato l'effettivo stato conservativo e di incidenza dei costi per le opere necessarie a portarli ad un normale stato d'uso.
Orbene, le valutazioni e la stima svolte dal consulente sono pienamente condivise e fatte proprie dal giudicante, avendo il perito compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per condivisibilità del metodo d'indagine utilizzato, per il rispetto del pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento, per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti, e non avendo motivo per dubitare della loro genuinità e bontà tecnica.
Venendo, ora, al criterio da adottare per la divisione, va chiarito che il perito del giudice ha accertato l'impossibilità di assegnare a ciascun condividente un singolo immobile, anche prevedendo una perequazione monetaria, alla luce del fatto che, come emerge dalle precedenti tabelle riportanti i valori immobiliari, vi sono due compendi di notevole valore rispetto agli altri, non frazionabili se non perdendo sensibilmente il loro valore.
Come rilevato dal consulente, gli unici beni teoricamente frazionabili sono il locale commerciale in via Tito Livio, attualmente locato a e la cd. Villa Santoro, il cui Controparte_10 frazionamento è, tuttavia, giudicato antieconomico in quanto farebbe perdere ai beni la loro
Pag. 15 a 20 unicità – in termini di dimensioni e di caratteristiche tecniche - e conseguentemente il loro ingente valore.
Preso atto, dunque, dell'indivisibilità in natura dei beni e della conseguente necessità di procedere alla vendita dei singoli beni, va data preferenza alla richiesta di talune parti di assegnazione diretta dei beni, ai sensi dell'art.720 c.c., al fine di tutelarne il più possibile il valore.
In proposito, occorre rammentare che l'art. 720 c.c. configura l'attribuzione del bene indivisibile come una modalità attuativa della divisione, preferendola alla vendita all'incanto, che è prevista solo come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione (cfr. Cass. n. 1423/2000; Cass. n. /2010).
Atteso che, come già sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di attribuzione di un bene immobile, laddove avanzata da uno solo dei condividenti, vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita dello stesso bene e può avere luogo anche a favore del condividente non titolare della quota maggiore, per motivate ragioni di opportunità, deve concludersi che gli immobili in questione possano essere assegnati ai richiedenti.
I beni oggetto di specifica richiesta di assegnazione sono quelli sub a), b), d), e) di cui alle pagg.
23-26 della CTU e già sopra individuati e descritti. Su detti beni va preliminarmente dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, non essendo sorte contestazioni tra i condividenti in ordine alla comproprietà, al valore degli stessi così come stimato dal nominato consulente e all'entità delle quote spettanti a ciascuna parte.
In particolare, va accolta la domanda degli eredi di - , e Persona_1 Pt_6 Pt_7 [...]
- di assegnazione diretta in comproprietà dell'appartamento di via Vittorio Veneto CP_4
“ ” al prezzo di stima (€ 160.000,00), avendo gli stessi una quota complessivamente CP_9 pari a 3/24 del bene, non inferiore a quella degli altri condividenti.
Egualmente a dirsi quanto alla domanda della convenuta di Parte_5 assegnazione dell'appartamento in via Tito Livio civico 3, ove risiede, e delle relative pertinenze – sottotetto e garage – il tutto al valore riportato nella CTU (€ 148.000,00 per l'appartamento ed €
9.600,00 per il garage), atteso che l'istante vanta sul bene la quota maggiore di spettanza
(240/288), oltre che abitarlo in virtù di diritto di abitazione in proprio favore trattandosi di casa coniugale, come emerge dagli atti e dalla CTU.
Egualmente suscettibile di accoglimento è la domanda avanzata, al termine della CTU e ribadita alle udienze del 2.5.2024 e del 14.11.2024, da di assegnazione del bene CP_2 appartamento in Via Pitagora civico 9 e relative pertinenze al prezzo di perizia (€ 123.250,00 per
Pag. 16 a 20 gli immobili identificati al Catasto fg. 34, part.765 subb 36, 50 e 82). Ciò in quanto non vi sono condividenti che vantano una quota maggiore sul bene rispetto a quella del richiedente l'assegnazione.
Va rilevato che, come emerge dalla documentazione di causa e dalla svolta CTU, sul bene individuato al Catasto foglio 34, particella 765 subb 36, 50 e 82, oggetto di assegnazione in favore di , e su quello individuato al Catasto foglio 37, particella 1551 sub 10, oggetto di CP_2 assegnazione in favore di , e , grava ipoteca giudiziale di primo Pt_6 Pt_7 Controparte_4 grado sulla quota spettante a a beneficio di , e CP_2 Parte_3 Parte_1
. Parte_2
Orbene, detti beni sono comunque suscettibili di assegnazione, liberi da ogni peso, atteso che le ipoteche seguiranno la disciplina legale di cui all'art.2825 c.c., il quale dispone: “La ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con la indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari
o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione”.
Nulla può disporsi in questa sede in ordine alla domanda di assegnazione a CP_8 avanzata da all'udienza del 14.11.2024 concernente l'edificio depandance della CP_6 villa a Vasto Marina part.590, ritenendo l'istante detto bene vendibile separatamente dalla villa, in contestazione alla CTU nel punto 3.5. L'istanza non è suscettibile di accoglimento sia in quanto proveniente da soggetto non costituitosi in giudizio sia in quanto il nominato consulente ha
Pag. 17 a 20 ampiamente e condivisibilmente argomentato in ordine alla non frazionabilità della villa rispetto agli altri edifici presenti nel giardino, a pena di perdita di valore del bene (cfr. CTU pagg. 29-30).
Per quanto concerne i conguagli da versarsi in favore delle altre parti, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto la stima risulta essere puntualmente motivata, esauriente e priva di vizi logici, oltreché conforme ai criteri suggeriti dalle tecniche estimative e frutto di indagine non specificatamente contestata dalle parti o comunque confutata con evidenze probatorie di segno contrario.
Il pagamento dei relativi conguagli va, tuttavia, riservato alla pronuncia definitiva, all'esito del vaglio delle ulteriori domande delle parti, dell'istruttoria orale richiesta e della vendita degli immobili non oggetto di assegnazione.
Il giudizio deve proseguire, previa rimessione in istruttoria, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese processuali viene deferita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dispone lo scioglimento della comunione tra le parti, avente ad oggetto i seguenti beni immobili e annesse pertinenze: a) Appartamento con sottotetto posto alla via Tito Livio civico 3 di Vasto, Catasto foglio 34, particella 36 sub 4 e sub 15; b) Garage posto alla via
Pitagora ma con accesso carrabile da via Tito Livio di Vasto, Catasto foglio 34, particella
765 sub 57; d) Appartamento con sottotetto e posto auto ubicato alla via Pitagora civico
9 di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 765 subb 36, 50 e 82; e) Appartamento con accessori posto alla via Vittorio Veneto di Vasto;
Catasto foglio 37, particella 1551 sub
10;
− assegna, vista l'istanza e la non comoda divisibilità, a , Parte_5 nata a [...] il [...], C.F. , residente a CodiceFiscale_15
Vasto (CH) alla via Tito Livio civico 3, l'intero appartamento al piano primo composto di sette vani e accessori con annesso terrazzo sul lato sud-ovest, il tutto confinante con vano scala, proprietà e proprietà , salvo altri;
in catasto fabbricati del Per_6 Per_7
Comune di Vasto al foglio 34, particella 36, subalterno 4 con i seguenti dati di classamento: categoria A/2 di 2^ classe, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq. 171 – escluse aree scoperte mq. 150, rendita € 650,74, via Tito Livio civico 3 interno
3 piano primo;
ripostiglio al piano sottotetto di circa mq. 77, confinante con vano scala,
Pag. 18 a 20 disimpegno condominiale, proprietà , salvo altri;
in catasto fabbricati del Per_8
Comune di Vasto al foglio 34, particella 36, subalterno 15 con i seguenti dati di classamento: categoria C/2 di 1^ classe, consistenza mq. 77, superficie catastale mq. 85 e rendita € 71.58, via Tito Livio civico 3 piano terzo;
locale garage posto al piano seminterrato, della superficie di circa mq. 16,00, con accesso da via Tito Livio attraverso corte comune, nei confini con corte comune, corsia di transito, proprietà Silano, salvo altri;
in catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 34, particella 765 subalterno 57 con i seguenti dati di classamento: categoria C/6 di 4^ classe, consistenza mq. – superficie catastale mq. 16 e rendita di € 33,88, via Pitagora civico 9 piano S1; del valore complessivo stimato di € 148.000,00 per l'appartamento comprensivo del sottotetto ed
€ 9.600,00 per il garage quindi per complessivi € 157.600,00, giusta stima redatta dal
CTU nella consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16.04.2024;
− assegna, vista l'istanza e la non comoda divisibilità, a , nato a [...] Parte_7
(CH) il 01.02.1965, C.F. , ivi residente in [...], CodiceFiscale_16
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_6 CodiceFiscale_8 residente in [...], , nato a [...] il Controparte_4
12.02.1968, ivi residente in Corso Italia civico 18, C.F. , in CodiceFiscale_17 comproprietà tra loro, l'intero appartamento ai piani terra, primo e sottotetto, il tutto confinante con proprietà eredi , via Vittorio Veneto, via Tobruk, via Guglielmo Per_2
Pepe, salvo altri;
in catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 37, particella 1551 subalterno 10 con i seguenti dati di classamento: categoria A/3 di 3^ classe, consistenza vani 15,5 e rendita di € 1.160,74, via Vittorio Veneto, 124, piano S1, T, 1 e 2; del valore complessivo stimato di € 160.000,00 giusta stima redatta dal CTU nella consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16.04.2024.
− assegna, vista l'istanza e la non comoda divisibilità, a , nato a [...] CP_2 il 16.10.1947, C.F. ivi residente a[...], l'intero CodiceFiscale_18 appartamento al piano terzo, composto da 6,5 vani ed accessori, il tutto confinante con vano scale, proprietà e proprietà , salvo altri;
in catasto fabbricati Per_9 Per_10 del Comune di Vasto, al foglio 34, particella 765 subalterno 36 con i seguenti dati di classamento: categoria A/2 di 2^ classe, vani 6,5, superficie catastale mq. 134 - escluse aree scoperte mq. 127 e rendita pari a € 604,25; via Pitagora, 9 scala B interno 7 piano
3°; locale ripostiglio sottotetto di circa mq. 72, nei confini con disimpegno condominiale,
Pag. 19 a 20 proprietà , salvo altri, in catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 34, Per_2 particella 765 subalterno 50, con i seguenti dati di classamento: categoria C/2 di 1^ classe, consistenza mq 72, superficie catastale mq. 79 e rendita di € 66,93, via Pitagora,
9, scala B piano 5; posto auto al piano seminterrato della superficie di circa mq. 17,00, nei confini con muro perimetrale, corsia di accesso, salvo altri, nel catasto fabbricati del
Comune di Vasto al foglio 34, particella 765 subalterno 82, con i seguenti dati di classamento: categoria C/6 di 4^ classe, consistenza mq. 17, superficie catastale mq. 17 e rendita pari a € 36,00, via Pitagora, 9 piano S1; del valore complessivo stimato di €
123.250,00 per l'appartamento comprensivo del sottotetto e del garage, giusta stima redatta dal CTU nella consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16.04.2024.
− ordina alla Conservatoria dei Registi Immobiliari di Chieti la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 18.1.2025.
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
Pag. 20 a 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. , come da procura in atti;
Parte_1
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABATINO LUCA, Controparte_1 C.F._4 come da procura in atti;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORLANDO CP_2 C.F._5
ALESSANDRO e dell'avv. SANTORO SIMONA, come da procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Parte_4 C.F._6
ROBERTA, come da procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._7
STIVALETTA ROSSELLA, come da procura in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BESCA SABATINO, come da CP_3 P.IVA_1 procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_6 CodiceFiscale_8 Parte_7
), (C.F. ), quali eredi di C.F._9 Controparte_4 C.F._10 [...]
, con il patrocinio dell'avv. CORDISCO ROBERTO, come da procura in atti;
Per_1
CONVENUTI
Pag. 1 a 20 E contro
(C.F. ); Controparte_5 C.F._11
(C.F. ; CP_6 C.F._12
(C.F. ); CP_7 C.F._13
(C.F. ; CP_8 C.F._14
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.11.2024.
Concisa esposizione di fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio, quali eredi legittimi di , deceduto in
[...] Persona_2
Torino il 6.1.2018, nonché quali creditori ipotecari di uno dei partecipanti alle comunioni
[...]
) in virtù della sentenza definitiva del Tribunale di Vasto n.100/2010, i convenuti di cui in CP_2 epigrafe per chiedere, svolto con esito negativo il tentativo di mediazione: (a)la divisione della comunione ereditaria esistente sui beni residui dell'eredità di , fratello di Parte_2
deceduto in Vasto il 2 giugno 2010; (b)la divisione della comunione ereditaria Persona_2 esistente sui beni residui dell'eredità di , madre di e Persona_3 Per_2 Parte_2 deceduta in Vasto il 21 novembre 2013; (c) la divisione della comunione (ereditaria e non) esistente su un locale ad uso commerciale adibito a supermercato della catena Eurospin (di seguito, per brevità, "Locale Eurospin"), in parte rientrante nell'eredità di , di Parte_2
e di;
(d) infine, la divisione (fra gli attori) della comunione Persona_3 Persona_2 ereditaria esistente sui soli beni dell'eredità di rientranti nelle comunioni Persona_2 indicate supra sub a), b), c), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, coпtrаriis rejectis, previa ogni opportuna pronuncia e/o provvedimento, anche in via incidentale ed istruttoria, ed eventualmente con delega delle operazioni di divisione al notaio (con Persona_4 studio in Vasto, Via III Segni 29) o ad altro notaio ai sensi dеll'art. 786 c.p.c.: A)procedere alla divisione (tra i coeredi indicati in narrativa) della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di , come identificati infra sub 1, 2 e 3 e 4 (quest'ultimo nella misura di 19/108 del Parte_2 totale, pari al 17,59%) e/o come meglio individuati nel corso del giudizio;
B)procedere alla divisione (tra i coeredi indicati in narrativa) della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di , come identificati infra sub 1, 2 e 3 (nella misura di 1/8 del totale, pari al 12,5%), sub Persona_3
4 (nella misura di 19/432 del totale, pari al 4А0%) nonché sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e/o
Pag. 2 a 20 come meglio individuati nel corso del giudizio;
a tal fine, ridurre le quote di spettanza dei coeredi
e in misura corrispondente ai loro debiti nei confronti di CP_2 Controparte_1 Per_3
(indicati infra sub 13 e 14 e rispettivamente pari a Euro 131.415.05 e Euro 16.021,20, oltre
[...] interessi legali dal 18 marzo 2020) e/o disporre ogni opportuna compensazione tra quanto di diritto e quanto dovuto;
C)procedere alla divisione (tra i soggetti indicati in narrativa) della comunione esistente sul c.d. Locale Eurospin, come identificato infra sub 4 e/o come meglio individuato nel corso del giudizio;
D)procedere alla divisione (tra gli attori) della comunione esistente sui soli beni dell'eredità di rientranti nelle comunioni indicate supra sub Persona_2
A, B e С, come ivi identificati e/o come meglio individuati nel corso del giudizio;
E)porre a carico della massa le spese della divisione anticipate dagli attori;
F)accertare e dichiarare il diritto degli attori di far valere, ai sensi e per gli effetti de11'art. 2825 c.c, (a) il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Vasto n. 100/2010 (passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 832/2015 del 24 giugno 2015 che l'ha confermata), pari a Euro 39.921,92 complessivi (ossia Euro 13.307,31 ciascuno), oltre interessi legali dal 18 marzo 2010 e spese (pari a Euro 1.278,70, sostenute da ), nonché (b) Parte_1
l'ipoteca giudiziale iscritta in data 25 ottobre 2021 sui beni indicati iпfrа sub 4, 9, 10, 11 e 12; per
l'effetto, ordinare che le somme dovute a per l'eventuale alienazione dei beni da CP_2 dividere e/o a titolo di conguaglio siano assegnate e/o corrisposte direttamente agli attori, per quanto di rispettiva competenza e fino a concorrenza. Beni da dividere: 1) quota di proprietà di
1/2 (pari a1 50%) dell'appartamento (c.d. Appartamento di Elia Liberatoscioli) sito in Vasto, Vіa
Sallustio, a1 piano primo (іnt. 3), iscritto a1 N.С.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 4, cat.
A/2, rendita catastale Euro 650,74; 2) quota di proprіetà di 1/2 (pari al 50%) del solaio (di pertinenza dell'appartamento indicato sub 1) sito in Vasto, Vіa Sallustіo, al piano terzo, iscritto al
N.C.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 15, cat. C/2, rendita catastale Euro 71,58; 3)quota di proprietà di 1/2 (pari al 50%) del posto auto (sempre di pertinenza dell'appartamento indicato sub
1) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano S1, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno
57, сat. C/6, rendita catastale Euro 33,88; 4)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) del locale commerciale (c.d. Locale Eurospin) sito in Vasto, Via Tito Livio 1, al piano terra, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 18, cat. D/8, rendita catastale Euro 8.304,00; 5)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) della villa (c.d. Villa Santoro, unitamente ai beni indicati iп а sub 6,
7 е 8) sita in Vasto, Via Alfonso ES 2, iscritta al N.C.E.U. al foglio 40, particella 589, subalterno 9, cat. A/2, rendita catastale Euro 1.554,54; 6)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%)
Pag. 3 a 20 della abitazione sita in Vasto, Viale Dalmazia, al piano terra, iscritta al N.C.E.U. al foglio 40, particella 590, cat. A/4, rendita catastale Euro 271,14; 7)quota di proprіetà di 1/1 (pari al 100%) del locale sito in Vasto, Via Alfonso ES 2, iscritto al N.C.E.U. al foglio 40, particella 589, subalterno 8, сat. C/3, rendita catastale Euro 669,33; 8)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) del bosco ceduo sito in Vasto, iscritto al N.C.E.U. al foglio 40, particella 4.056, reddito dominicale
Euro 0,31, mq. 865; 9)quota di proprіetà di 1/1 (pari al 100%) della abitazione (c.d. ) CP_9 sita in Vasto, Via Vittorio Veneto 124, iscritta al N.C.E.U. al foglio 37, particella 1.551, subalterno 10, cat. A/3, rendita catastale Euro 1.048,41; 10)quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) dell'appartamento (c.d. Appartamento di ) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano terzo Persona_3
(іnt. 7, scala B), iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno 36, cat. A/2, rendita catastale Euro 604,25; I1) quota di proprietà di 1/1 (pari al 100%) del solaio (di pertinenza dell'appartamento indicato sub 10) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano quinto (scala B), iscritto al
N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno 50, cat. C/2, rendita catastale Euro 66,93; 12)quota di proprіetà di 1/l (pari al 100%) del posto auto (sempre di pertinenza dell'appartamento indicato sub 10) sito in Vasto, Via Pitagora, al piano S1, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 765, subalterno 82, cat. C/6, rendita catastale Euro 36,00; 13)crediti di nei confronti di Persona_3
di cui alla sentenza di codesto Tribunale n. 100/2010 (passata in giudicato per CP_2 effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 832/2015 del 24 giugno 2015 che l'ha confermata) per complessivi Euro 131.415,05 (ossia Euro 117.076,48 di cui a1 capo 2 del dispositivo e Euro 14.388,57 di cui al capo 4 del dispositivo), oltre interessi legali dal 18 marzo 2010; 14)credito nei confronti di di cui alla sentenza di codesto Controparte_1
Tribunale n. 100/2010 (passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 832/2015 del 24 giugno 2015 che l'ha confermata) per complessivi Euro 16.02120 (di cui al capo 5 del dispositivo), oltre interessi legali dal 18 marzo 2010.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.2.2022 si è costituita tempestivamente Parte_4
, condividendo integralmente le domande e pretese attoree e non opponendosi ad
[...] eventuali assegnazioni di beni agli eredi, salvi gli opportuni conguagli, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: A) procedere alla divisione della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di
; B) procedere alla divisione della comunione esistente sui beni residui dell'eredità Parte_2 di;
C) disporre ogni opportuna compensazione tra quanto di diritto e quanto di dovuto Persona_3
Pag. 4 a 20 sulla base dei crediti del de cuius;
D) procedere alla divisione della comunione esistente sul locale adibito a supermercato della catena Eurospin. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.2.2022 si è costituita tempestivamente , CP_3 in persona del l.r.p.t., non opponendosi allo scioglimento della comunione esistente in relazione al locale commerciale cd. Eurospin e chiedendo, in via riconvenzionale, che all'esito della vendita sia assegnato alla società la quota del ricavato di sua spettanza, pari a 6/27 della proprietà del locale, oltre alle somme ancora dovute da taluni eredi di a titolo di rimborso e/o Persona_3 risarcimento per l'acquisto di quota di bene non assegnato alla in sede di scioglimento Per_3 della comunione, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre il differimento della udienza di comparizione delle parti, qualora ritenuto necessario, al fine di permettere la notificazione della presente comparsa di costituzione e della domanda riconvenzionale proposta con la stessa, e la conseguente evocazione in giudizio, ai convenuti interessati nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 2) Nel merito dare atto che la CP_3 non si oppone allo scioglimento della comunione esistente in relazione all'intero locale
[...] commerciale (locale cd. Eurospin) sito in Vasto, Via Tito Livio, al piano terra, iscritto al N.C.E.U. al foglio 34, particella 36, subalterno 18, cat D/8, rendita catastale Euro 8.304,00 tra i proprietari e precisamente, essa per la quota di 6/27, per la quota di 475/2592 CP_3 Controparte_5
(pari al 18,32%), per la quota di 1759/10000 (pari al 17,59%), CP_6 [...]
per la quota di 19/162 (pari all'11,73%), , e Parte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_2
per la complessiva quota di 667/7766 (pari all'8,58 ciascuno), ,
[...] Controparte_1 [...]
, , e per la quota di 19/2592 (pari allo CP_2 Parte_4 Persona_1 CP_8
0,73%) ciascuno, attraverso la messa in vendita, riservandosi, tuttavia, di chiedere l'assegnazione all'esito della stima del C.T.U. che verrà nominato;
3) Condannare, per le motivazioni innanzi esposte e per quelle che saranno fatte valere nei modi e termini di legge, i sigg.ri , Controparte_5
, , , e , nella loro Controparte_1 CP_7 Parte_4 CP_8 CP_2 qualità di eredi della sig.ra , a rimborsare e/o risarcire, in favore della la Persona_3 CP_3 somma di complessivi €. 18.669,10 (di cui €. 16.875,00 per costo del bene ed €. 1.794,10 per quota parte di spese di trasferimento), oltre alle imposte e tasse corrisposte fino all'assegnazione del bene
(ancora in corso di quantificazione), per ognuno di essi;
il tutto maggiorato degli interessi dal dovuto al soddisfo;
4) Condannare i convenuti indicati alla rifusione delle spese e competenze di lite, con sentenza esecutiva come per legge.”.
Pag. 5 a 20 Il giudice autorizzava la domanda riconvenzionale azionata e fissava nuova udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo le necessarie notifiche.
Si è, altresì, costituito tempestivamente , non formulando alcuna opposizione in CP_2 ordine alla domanda di divisione dei beni residui dell'eredità di , di Parte_2 Per_2
e di , pur contestando la debenza delle somme invocate dagli attori in virtù
[...] Persona_3 della sentenza del Tribunale di Vasto n.100/2010, invocando la nomina di un amministratore giudiziario dei beni oggetto di divisione alla luce del loro stato di abbandono e così concludendo:
“IN VIA PRELIMINARE - Procedere nomina di un amministratore giudiziario dei beni oggetto del presente giudizio di divisione. IN VIA PRINCIPALE - Procedere alla divisione della comunione esistente sui beni dell'eredità di , con le modalità suggerite in narrativa - Parte_2
Procedere alla divisione della comunione esistente sui beni dell'eredità di , con le Persona_2 modalità suggerite in narrativa;
- Procedere alla divisione della comunione esistente sui beni residui dell'eredità di , rigettando la domanda di riduzione delle quote di spettanza di Persona_3
, con le modalità suggerite in narrativa;
- rigettare la richiesta degli attori ex art. CP_2
2825 c.c. e per l'effetto nominare un consulente tecnico al fine di procedere alla ricognizione ed alla stima dei beni ed alla redazione di un progetto di divisione. IN ORDINE ALLE SPESE DI LITE Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è tardivamente costituito in giudizio , non opponendosi alla divisione Controparte_1 ereditaria del defunto e , né a quella di , pur Parte_2 Persona_2 Persona_3 contestando il dedotto credito nei confronti della massa ereditaria in quanto prescritto, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente le domande avverse perché infondate in fatto ed in diritto. Procedere alla esatta individuazione dell'asse ereditario dei defunti e e, successivamente procedere alla Parte_2 Persona_3 divisione della comunione esistente sulle richiamate masse ereditarie. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si sono tardivamente costituiti in giudizio, in data 15.3.2024, , Parte_6 Parte_7
e , quali eredi legittimi della convenuta , deceduta il
[...] Controparte_4 Persona_1
10.7.2023, e concludendo: “1) anzitutto, di non opporsi allo scioglimento della comunione, da effettuarsi attraverso la vendita dei beni salva la possibilità di chiedere l'assegnazione di alcuni di essi. 2) Con condanna di chi di dovere alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.”.
Si è, infine, costituita in giudizio il 4.4.2024 dichiarando e Parte_5 concludendo: “1) anzitutto, di non opporsi allo scioglimento della comunione 2) e chiedendo
Pag. 6 a 20 l'assegnazione dei beni sopra descritti rispettivamente ai punti 1) l'appartamento, 2) e 3) le relative pertinenze salvo eventuale conguaglio. 3) Con condanna di chi di dovere alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione dichiarava di aver raggiunto un accordo di CP_3 natura transattiva con , e e – come ivi concordato – Controparte_5 CP_7 CP_8 modificava la domanda proposta nei loro confronti nei termini seguenti: “Disporre che il corrispettivo spettante ad , e per la vendita di Controparte_5 CP_7 CP_8 qualunque degli immobili oggetto del presente giudizio di divisione sia incassato direttamente dalla fino a concorrenza della somma onnicomprensiva di Euro 25.000,00 CP_3
(venticinquemila), concordata in via transattiva a soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti, con precedenza rispetto a qualunque incasso da parte degli stessi;
in subordine, qualora tale incasso non avvenga, in tutto in parte, entro il 31 dicembre 2025, dichiarare tenuti e condannare , e a pagare alla la Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_3 medesima somma onnicomprensiva di Euro 25.000,00 (venticinquemila), in tutto o nella parte non incassata dalla con la vendita di qualunque degli immobili oggetto del presente CP_3 giudizio di divisione, entro e non oltre il 31 gennaio 2026 (salva eventuale proroga da concordare per iscritto)”.
Il giudice, disposti i necessari provvedimenti a tutela della regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti e rigettava le istanze di separazione delle domande e di nomina di amministratore giudiziario dei beni della comunione, per le motivazioni esplicate in corso di causa, assegnando alle parti i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.
All'esito, il giudice, rilevato che tutte le parti concordavano di procedere prioritariamente alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli immobili e la redazione di un progetto di divisione, rinviando ogni altra questione e istanza istruttoria all'esito della stessa, ritenuto necessario ai fini della decisione della controversia, procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al affidava il seguente incarico: “sentite le parti e i loro consulenti, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esaminata la documentazione prodotta dalle parti ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, il CTU: 1) descriva, anche con documentazione grafica e fotografica, i beni oggetto della massa da dividere e ne determini il valore di mercato esponendone i criteri di stima;
2) chiarisca se gli stessi beni siano legittimi da un punto di vista edilizio e urbanistico, in guisa tale da attestarne la commerciabilità e la divisibilità, accertando l'eventuale pendenza di procedure amministrative conseguenti a possibili
Pag. 7 a 20 irregolarità; 3) indichi l'esistenza di eventuali vincoli storici, artistici o paesaggistici, nonché di finiture di particolare pregio, specificando l'eventuale sussistenza di diritti di prelazione;
4) predisponga uno o più progetti di comoda divisione dei beni, suddividendo il compendio immobiliare in porzioni corrispondenti alle quote spettanti a ciascun condividente, indicando quali porzioni sarebbero attribuibili ad ogni singolo comproprietario e prevedendo opportuni conguagli perequativi in denaro, in modo da attribuire a ciascuno una porzione di valore corrispondente alla sua quota;
5) specifichi se è possibile il frazionamento di singole unità immobiliari sulla base delle normative urbanistiche, indicando i lavori necessari a tale scopo e quantificandone i relativi costi;
6) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima
e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
7) dia conto della partecipazione o meno dei c.t.p. e dell'adesione o del dissenso di costoro alle conclusioni rese;
in caso di dissenso non generico da parte dei predetti, ne esponga le motivazioni e le sottoponga ad un dettagliato vaglio critico;
8) tenti, nel corso dell'incarico, la conciliazione bonaria della controversia, anche mediante la formulazione di una proposta conciliativa, e ne riferisca l'esito; 9) riferisca ogni altra circostanza utile all'espletamento dell'incarico ricevuto”.
Svolta la deferita consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.11.2024, alla luce delle plurime istanze di assegnazione dei beni, le parti precisavano le conclusioni limitatamente allo scioglimento della comunione e alla assegnazione di detti beni, rinunciando ai termini ex art.190
c.p.c., e chiedono trattenersi la causa in decisione, riservando nel prosieguo le necessarie regolarizzazioni e vendite.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione limitatamente alle chieste assegnazioni e al relativo scioglimento della comunione, assegnando termine al consulente tecnico d'ufficio per il prosieguo delle operazioni di regolarizzazione degli immobili da vendere.
*****
Giova premettere che la presente sentenza attiene allo scioglimento parziale della comunione ereditaria e alla assegnazione dei beni ereditari oggetto di specifica richiesta delle parti, atteso che, alla luce dello stato di abbandono e di pericolo di taluni immobili facenti parte del compendio ereditario, attestato anche dal nominato consulente del giudice, le parti hanno chiesto l'emissione di pronuncia parziale, riservando all'ulteriore corso del giudizio la vendita degli immobili non assegnati e alla valutazione delle ulteriori domande.
Pag. 8 a 20 Orbene, il complesso della massa ereditaria di , di e di Parte_2 Persona_3 Per_2
, oggetto di causa, è costituita dagli immobili così identificati:
[...]
- Appartamento di vani 6,5, cucina abitabile, ingresso, soggiorno, bagno, ripostiglio e tre camere da letto, sito in Vasto alla via Pitagora civico 9, piano 3° interno 7; in catasto al foglio 34, particella
765 sub 36 (Visura catastale Allegato 18 CTU);
- Locale sottotetto, di pertinenza del succitato appartamento, di mq. 72 circa, in Vasto alla via
Pitagora civico 9, piano sottotetto;
in catasto al foglio 34, particella 765 sub 50 (Visura catastale
Allegato 19 CTU);
- ½ del garage di circa mq. 16,00, posto in Vasto alla via Pitagora civico 9 ma con accesso dall'area pertinenziale di via Tito Livio, piano seminterrato;
in catasto al foglio 34 particella 765 sub 57
(Visura catastale Allegato 20 CTU);
- Posto auto coperto della superficie di circa mq. 17,00 al piano seminterrato dell'edificio e all'interno del garage condominiale;
in catasto al foglio 34, particella 765 sub 82 (Visura catastale
Allegato 21 CTU);
- Locale commerciale di circa mq. 767,00 posto in Vasto alla via Tito Livio, civico 1 – piano terra;
in catasto al foglio 34, particella 36 sub 18 (Visura catastale Allegato 22 CTU);
- ½ dell'Appartamento di vani 7, cucina, doppio servizio, soggiorno e tre camere da letto oltre accessori, posto in Vasto alla via Tito Livio, piano primo;
in catasto al foglio 34, particella 36 sub 4
(Visura catastale Allegato 23 CTU);
- ½ del Locale ripostiglio di circa mq. 77, a servizio della precedente unità abitativa, posto in
Vasto alla via Tito Livio, piano sottotetto;
in catasto al foglio 34, particella 36 sub 15 (Visura catastale Allegato 24 CTU);
- Villa strutturata su quattro livelli, piano seminterrato catastalmente destinato a laboratorio;
piano terra e primo ad abitazione;
piano sottotetto al grezzo;
relativo giardino di pertinenza, il tutto in Vasto alla via Alfonso ES, civico 2; in catasto al foglio 40, particella 589 sub 8 e 9
– Sottotetto non accatastato (Visure catastali Allegati 25-1 e 25-2 CTU);
- Unità abitativa indipendente (dependance della villa) di vani cinque con ingresso soggiorno, bagno, cucina e due camere, oltre a corte pertinenziale, posta in Vasto alla via Alfonso
ES, civico 2; in catasto al foglio 40, particella 590 (Visura catastale Allegato 26 CTU);
- Terreno a bosco ceduo della superficie pari a mq. 865, posto in Vasto Marina a confine con la corte pertinenziale della Villa Santoro e dell'unità conosciuta come “dependance di Villa Santoro”; in catasto terreni al foglio 40, particella 4056 (Visura catastale Allegato 27 CTU);
Pag. 9 a 20 - Appartamento di vani 15,5 sito in Vasto alla via Vittorio Veneto, civico 124, angolo via Tobruk, piani terra, primo e sottotetto;
in catasto al foglio 37 particella 1551 sub 10 (Visura catastale
Allegato 28 CTU).
Non è sorta alcuna contestazione in ordine alla comproprietà tra le odierne parti del giudizio sui diversi immobili suindicati, sul valore degli stessi così come stimato dal nominato consulente e sull'entità delle quote spettanti a ciascuna parte, come di seguito riportate:
a) Appartamento con sottotetto posto alla via Tito Livio civico 3 di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 36 sub 4 e sub 15
Valore € Intestatario Quota Valore € 145.300,00 Nr
1 240/288 123.333,34 Parte_5
Parte_5
2 6/288 3.083,33 Controparte_5
3 6/288 3.083,33 Controparte_1
4 6/288 3.083,33 CP_7
5
6/288 3.083,33 Parte_4 Par
6.1* 2/288 1.027,77 Parte_6
Per_1
[...]
6.2* 2/288 1.027,78 Parte_7
Per_1
[...]
6.3* 2/288 1.027,78 Parte_6 rede di CP_4
Persona_1
7 6/288 3.083,33 CP_8
8 6/288 3.083,33 CP_2
9 2/288 1.027,78 Parte_3
10 2/288 1.027,78 Parte_1
11 2/288 1.027,78 Per_2
Persona_5
288/288 148.000,00
[...]
b) Garage posto alla via Pitagora ma con accesso carrabile da via Tito Livio di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 765 sub 57
Valore € Intestatario Quota Valore €
Pag. 10 a 20 9.600,00 Nr
1 240/288 8.000,00 Parte_5
Parte_5
2 6/288 200,00 Controparte_5
3 6/288 200,00 Controparte_1
4 6/288 200,00 CP_7
5
6/288 200,00 Parte_4 Par
6.1* 2/288 66,67 Parte_6 erede di Per_1
[...]
6.2* 2/288 66,66 Parte_7 erede di Per_1
[...]
6.3* 2/288 66,67 Controparte_4 erede di Per_1
[...]
7 6/288 200,00 CP_8
8 6/288 200,00 CP_2
9 2/288 66,67 Parte_3
10 2/288 66,66 Parte_1
11 2/288 66,67 Per_2
Persona_5
288/288 9.600,00
[...]
c) Locale commerciale posto alla via Tito Livio di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 36 sub 18 -
Valore € 1.341.000,00
Nr Intestatario Quota Valore €
1 Liberatoscioli 1216/10368 157.277,78
Parte_5
2 1900/10368 245.746,53 Controparte_5
3 76/10368 9.829,86 Controparte_1
4 76/10368 9.829,86 CP_7
5 76/10368 9.829,86 Parte_4 Par
6.1* 26/10368 3.276,62 Parte_6 erede di Per_1
[...]
Pag. 11 a 20 6.2* 25/10368 3.276,62 Parte_7 erede di Per_1
[...]
6.3* Tessitore 25/10368 3.276,62
erede di CP_4
Persona_1
7 76/10368 9.829,86 CP_8
8 76/10368 9.829,86 CP_2
**
9 889/10368 114.983,51 Parte_3
10 889/10368 114.983,51 Parte_1
11 889/10368 114.983,51 Per_2
Parte_2
12 1825/10368 236.046,00 CP_6
13 2304/10368 298.000,00 CP_3
10368/10368 1.341.000,00 Per_5
d) Appartamento con sottotetto e posto auto ubicato alla via Pitagora civico 9 di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 765 subb 36, 50 e 82
Valore € Intestatario Quota Valore € 123.250,00 Nr
1 3/24 15.406,25 Controparte_5
2 3/24 15.406,25 Controparte_1
3 3/24 15.406,25 CP_7
4 3/24 15.406,25 Parte_4
Pia
5.1* 1/24 5.135,42 Parte_6 erede di Per_1
[...]
5.2* 1/24 5.135,41 Parte_7 erede di Per_1
[...]
5.3* 1/24 5.135,42 Controparte_4 erede di Per_1
[...]
6 3/24 15.406,25 CP_8
7 ** 3/24 15.406,25 CP_2
8 1/24 5.135,42 Parte_3
Pag. 12 a 20 9 1/24 5.135,42 Parte_1
10 1/24 5.135,41 Parte_2
Sommano 24/24 123.250,00
e) Appartamento con accessori posto alla via Vittorio Veneto di Vasto;
Catasto foglio 37, particella
1551 sub 10
Valore € Intestatario Quota Valore € 160.000,00 Nr
1 3/24 20.000,00 Controparte_5
2
3/24 20.000,00 Per_2
CP_1
3 3/24 20.000,00 CP_7
4 3/24 20.000,00 Parte_4 Par
5.1* Tessitore 1/24 6.666,67 Pt_6 erede di Per_1
[...]
5.2* 1/24 6.666,67 Parte_7 erede di Per_1
[...]
5.3* Tessitore 1/24 6.666,66 CP_4 erede di Per_1
[...]
6 3/24 20.000,00 CP_8
7 3/24 20.000,00 CP_2
**
8 1/24 6.666,67 Parte_3
9 1/24 6.666,66 Parte_1
10 1/24 6.666,67 Per_2
Persona_5
24/24 160.000,00
[...]
f) Compendio immobiliare sito in Vasto Marina alla via Alfonso ES (Villa Santoro);
Catasto foglio 40, particella 589 sub 8 e 9, particella 590 e particella 4056
Valore € Intestatario Quota Valore € 1.968.000,00 Nr
Pag. 13 a 20 1 3/24 246.000,00 Controparte_5
2 3/24 246.000,00 Controparte_1
3 3/24 246.000,00 CP_7
4 3/24 246.000,00 Parte_4 Par
5.1* 1/24 82.000,00 Parte_6 Pt_6 erede di Per_1
[...]
5.2* 1/24 82.000,00 Parte_7 erede di Per_1
[...]
5.3* 1/24 82.000,00 Controparte_4 erede di Per_1
[...]
6 3/24 246.000,00 CP_8
7 3/24 246.000,00 CP_2
8 1/24 82.000,00 Parte_3
9 1/24 82.000,00 Parte_1
10 1/24 82.000,00 Parte_2
24/24 1.968.000,00 Per_5
Con conseguenti quote spettanti a ciascun condividente sui beni come di seguito indicato dal perito del giudice:
La stima dei cespiti immobiliari è stata fatta dal consulente tecnico d'ufficio, previa appositi sopralluoghi e accertamento della conformità urbanistica e catastale degli immobili, con metodo
Pag. 14 a 20 di confronto, esplicato attraverso due fasi: 1) individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;
2) attribuzione del giusto prezzo del bene da stimare in riferimento alla collocazione nella serie dei prezzi noti. I valori accertati sono stati poi riferiti all'unità di consistenza, che per gli appartamenti di civile abitazione come anche per il locale commerciale è il “metro quadrato commerciale”. Tali valori hanno consentito la costruzione delle serie omogenee di prezzi unitari, dove poi sono stati collocati i diversi beni che sono compresi nella massa ereditaria di cui trattasi.
Nella costruzione di queste serie sono stati esclusi tutti i valori eccezionali per fare in modo che le serie fossero la reale espressione del mercato ordinario.
Per il solo compendio immobiliare sito in Vasto Marina alla via Alfonso ES (cd. Villa
Santoro), trattandosi di un bene unico del suo genere sul mercato, è stato usato un metodo basato su analisi e confronto di dati certi disponibili, ovvero la Banca dati delle quotazioni immobiliari periodo di riferimento 1° semestre anno 2023, zona D4 periferica Marina Centrale. Parte_8 con stato conservativo normale, valori: da € 1.550,00 a € 2.300,00 per mq, applicando al solo edificio principale un incremento del 40% al valore massimo unitario adeguandolo al rapporto delle superfici commerciali.
Per ogni edificio è stato valutato l'effettivo stato conservativo e di incidenza dei costi per le opere necessarie a portarli ad un normale stato d'uso.
Orbene, le valutazioni e la stima svolte dal consulente sono pienamente condivise e fatte proprie dal giudicante, avendo il perito compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per condivisibilità del metodo d'indagine utilizzato, per il rispetto del pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento, per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti, e non avendo motivo per dubitare della loro genuinità e bontà tecnica.
Venendo, ora, al criterio da adottare per la divisione, va chiarito che il perito del giudice ha accertato l'impossibilità di assegnare a ciascun condividente un singolo immobile, anche prevedendo una perequazione monetaria, alla luce del fatto che, come emerge dalle precedenti tabelle riportanti i valori immobiliari, vi sono due compendi di notevole valore rispetto agli altri, non frazionabili se non perdendo sensibilmente il loro valore.
Come rilevato dal consulente, gli unici beni teoricamente frazionabili sono il locale commerciale in via Tito Livio, attualmente locato a e la cd. Villa Santoro, il cui Controparte_10 frazionamento è, tuttavia, giudicato antieconomico in quanto farebbe perdere ai beni la loro
Pag. 15 a 20 unicità – in termini di dimensioni e di caratteristiche tecniche - e conseguentemente il loro ingente valore.
Preso atto, dunque, dell'indivisibilità in natura dei beni e della conseguente necessità di procedere alla vendita dei singoli beni, va data preferenza alla richiesta di talune parti di assegnazione diretta dei beni, ai sensi dell'art.720 c.c., al fine di tutelarne il più possibile il valore.
In proposito, occorre rammentare che l'art. 720 c.c. configura l'attribuzione del bene indivisibile come una modalità attuativa della divisione, preferendola alla vendita all'incanto, che è prevista solo come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione (cfr. Cass. n. 1423/2000; Cass. n. /2010).
Atteso che, come già sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di attribuzione di un bene immobile, laddove avanzata da uno solo dei condividenti, vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita dello stesso bene e può avere luogo anche a favore del condividente non titolare della quota maggiore, per motivate ragioni di opportunità, deve concludersi che gli immobili in questione possano essere assegnati ai richiedenti.
I beni oggetto di specifica richiesta di assegnazione sono quelli sub a), b), d), e) di cui alle pagg.
23-26 della CTU e già sopra individuati e descritti. Su detti beni va preliminarmente dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, non essendo sorte contestazioni tra i condividenti in ordine alla comproprietà, al valore degli stessi così come stimato dal nominato consulente e all'entità delle quote spettanti a ciascuna parte.
In particolare, va accolta la domanda degli eredi di - , e Persona_1 Pt_6 Pt_7 [...]
- di assegnazione diretta in comproprietà dell'appartamento di via Vittorio Veneto CP_4
“ ” al prezzo di stima (€ 160.000,00), avendo gli stessi una quota complessivamente CP_9 pari a 3/24 del bene, non inferiore a quella degli altri condividenti.
Egualmente a dirsi quanto alla domanda della convenuta di Parte_5 assegnazione dell'appartamento in via Tito Livio civico 3, ove risiede, e delle relative pertinenze – sottotetto e garage – il tutto al valore riportato nella CTU (€ 148.000,00 per l'appartamento ed €
9.600,00 per il garage), atteso che l'istante vanta sul bene la quota maggiore di spettanza
(240/288), oltre che abitarlo in virtù di diritto di abitazione in proprio favore trattandosi di casa coniugale, come emerge dagli atti e dalla CTU.
Egualmente suscettibile di accoglimento è la domanda avanzata, al termine della CTU e ribadita alle udienze del 2.5.2024 e del 14.11.2024, da di assegnazione del bene CP_2 appartamento in Via Pitagora civico 9 e relative pertinenze al prezzo di perizia (€ 123.250,00 per
Pag. 16 a 20 gli immobili identificati al Catasto fg. 34, part.765 subb 36, 50 e 82). Ciò in quanto non vi sono condividenti che vantano una quota maggiore sul bene rispetto a quella del richiedente l'assegnazione.
Va rilevato che, come emerge dalla documentazione di causa e dalla svolta CTU, sul bene individuato al Catasto foglio 34, particella 765 subb 36, 50 e 82, oggetto di assegnazione in favore di , e su quello individuato al Catasto foglio 37, particella 1551 sub 10, oggetto di CP_2 assegnazione in favore di , e , grava ipoteca giudiziale di primo Pt_6 Pt_7 Controparte_4 grado sulla quota spettante a a beneficio di , e CP_2 Parte_3 Parte_1
. Parte_2
Orbene, detti beni sono comunque suscettibili di assegnazione, liberi da ogni peso, atteso che le ipoteche seguiranno la disciplina legale di cui all'art.2825 c.c., il quale dispone: “La ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con la indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari
o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione”.
Nulla può disporsi in questa sede in ordine alla domanda di assegnazione a CP_8 avanzata da all'udienza del 14.11.2024 concernente l'edificio depandance della CP_6 villa a Vasto Marina part.590, ritenendo l'istante detto bene vendibile separatamente dalla villa, in contestazione alla CTU nel punto 3.5. L'istanza non è suscettibile di accoglimento sia in quanto proveniente da soggetto non costituitosi in giudizio sia in quanto il nominato consulente ha
Pag. 17 a 20 ampiamente e condivisibilmente argomentato in ordine alla non frazionabilità della villa rispetto agli altri edifici presenti nel giardino, a pena di perdita di valore del bene (cfr. CTU pagg. 29-30).
Per quanto concerne i conguagli da versarsi in favore delle altre parti, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto la stima risulta essere puntualmente motivata, esauriente e priva di vizi logici, oltreché conforme ai criteri suggeriti dalle tecniche estimative e frutto di indagine non specificatamente contestata dalle parti o comunque confutata con evidenze probatorie di segno contrario.
Il pagamento dei relativi conguagli va, tuttavia, riservato alla pronuncia definitiva, all'esito del vaglio delle ulteriori domande delle parti, dell'istruttoria orale richiesta e della vendita degli immobili non oggetto di assegnazione.
Il giudizio deve proseguire, previa rimessione in istruttoria, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese processuali viene deferita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dispone lo scioglimento della comunione tra le parti, avente ad oggetto i seguenti beni immobili e annesse pertinenze: a) Appartamento con sottotetto posto alla via Tito Livio civico 3 di Vasto, Catasto foglio 34, particella 36 sub 4 e sub 15; b) Garage posto alla via
Pitagora ma con accesso carrabile da via Tito Livio di Vasto, Catasto foglio 34, particella
765 sub 57; d) Appartamento con sottotetto e posto auto ubicato alla via Pitagora civico
9 di Vasto;
Catasto foglio 34, particella 765 subb 36, 50 e 82; e) Appartamento con accessori posto alla via Vittorio Veneto di Vasto;
Catasto foglio 37, particella 1551 sub
10;
− assegna, vista l'istanza e la non comoda divisibilità, a , Parte_5 nata a [...] il [...], C.F. , residente a CodiceFiscale_15
Vasto (CH) alla via Tito Livio civico 3, l'intero appartamento al piano primo composto di sette vani e accessori con annesso terrazzo sul lato sud-ovest, il tutto confinante con vano scala, proprietà e proprietà , salvo altri;
in catasto fabbricati del Per_6 Per_7
Comune di Vasto al foglio 34, particella 36, subalterno 4 con i seguenti dati di classamento: categoria A/2 di 2^ classe, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq. 171 – escluse aree scoperte mq. 150, rendita € 650,74, via Tito Livio civico 3 interno
3 piano primo;
ripostiglio al piano sottotetto di circa mq. 77, confinante con vano scala,
Pag. 18 a 20 disimpegno condominiale, proprietà , salvo altri;
in catasto fabbricati del Per_8
Comune di Vasto al foglio 34, particella 36, subalterno 15 con i seguenti dati di classamento: categoria C/2 di 1^ classe, consistenza mq. 77, superficie catastale mq. 85 e rendita € 71.58, via Tito Livio civico 3 piano terzo;
locale garage posto al piano seminterrato, della superficie di circa mq. 16,00, con accesso da via Tito Livio attraverso corte comune, nei confini con corte comune, corsia di transito, proprietà Silano, salvo altri;
in catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 34, particella 765 subalterno 57 con i seguenti dati di classamento: categoria C/6 di 4^ classe, consistenza mq. – superficie catastale mq. 16 e rendita di € 33,88, via Pitagora civico 9 piano S1; del valore complessivo stimato di € 148.000,00 per l'appartamento comprensivo del sottotetto ed
€ 9.600,00 per il garage quindi per complessivi € 157.600,00, giusta stima redatta dal
CTU nella consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16.04.2024;
− assegna, vista l'istanza e la non comoda divisibilità, a , nato a [...] Parte_7
(CH) il 01.02.1965, C.F. , ivi residente in [...], CodiceFiscale_16
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_6 CodiceFiscale_8 residente in [...], , nato a [...] il Controparte_4
12.02.1968, ivi residente in Corso Italia civico 18, C.F. , in CodiceFiscale_17 comproprietà tra loro, l'intero appartamento ai piani terra, primo e sottotetto, il tutto confinante con proprietà eredi , via Vittorio Veneto, via Tobruk, via Guglielmo Per_2
Pepe, salvo altri;
in catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 37, particella 1551 subalterno 10 con i seguenti dati di classamento: categoria A/3 di 3^ classe, consistenza vani 15,5 e rendita di € 1.160,74, via Vittorio Veneto, 124, piano S1, T, 1 e 2; del valore complessivo stimato di € 160.000,00 giusta stima redatta dal CTU nella consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16.04.2024.
− assegna, vista l'istanza e la non comoda divisibilità, a , nato a [...] CP_2 il 16.10.1947, C.F. ivi residente a[...], l'intero CodiceFiscale_18 appartamento al piano terzo, composto da 6,5 vani ed accessori, il tutto confinante con vano scale, proprietà e proprietà , salvo altri;
in catasto fabbricati Per_9 Per_10 del Comune di Vasto, al foglio 34, particella 765 subalterno 36 con i seguenti dati di classamento: categoria A/2 di 2^ classe, vani 6,5, superficie catastale mq. 134 - escluse aree scoperte mq. 127 e rendita pari a € 604,25; via Pitagora, 9 scala B interno 7 piano
3°; locale ripostiglio sottotetto di circa mq. 72, nei confini con disimpegno condominiale,
Pag. 19 a 20 proprietà , salvo altri, in catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 34, Per_2 particella 765 subalterno 50, con i seguenti dati di classamento: categoria C/2 di 1^ classe, consistenza mq 72, superficie catastale mq. 79 e rendita di € 66,93, via Pitagora,
9, scala B piano 5; posto auto al piano seminterrato della superficie di circa mq. 17,00, nei confini con muro perimetrale, corsia di accesso, salvo altri, nel catasto fabbricati del
Comune di Vasto al foglio 34, particella 765 subalterno 82, con i seguenti dati di classamento: categoria C/6 di 4^ classe, consistenza mq. 17, superficie catastale mq. 17 e rendita pari a € 36,00, via Pitagora, 9 piano S1; del valore complessivo stimato di €
123.250,00 per l'appartamento comprensivo del sottotetto e del garage, giusta stima redatta dal CTU nella consulenza tecnica di ufficio depositata in data 16.04.2024.
− ordina alla Conservatoria dei Registi Immobiliari di Chieti la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 18.1.2025.
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
Pag. 20 a 20