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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1696/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2593/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico, 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3707/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/11/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001795688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001795688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160024964359 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170002088059 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza n. 3707/02/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente Resistente_1 ritenendo non provata la notifica delle cartelle di pagamento.
È dato atto che il ricorrente in primo grado non ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE), soggetto che aveva emesso l'intimazione di pagamento e che è titolare del potere di notifica degli atti della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa ha proposto appello, depositando in secondo grado la documentazione completa attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione.
Si costituiva in secondo grado DE, che chiedeva l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. Depositava documentazione. Rappresentava che a seguito della consegna del ruolo, ha notificato le cartelle nn. 29820160024964359000 e 29820170002088059000 nelle rispettive date 10.03.2017 e 27.06.2017 e successivamente l'intimazione di pagamento n. 29820189001795688000 in data 05.03.2019. Pertanto, alcuna prescrizione è maturata per quanto concerne l'attività di riscossione alla quale ER è preposta.
Chiede comunque dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di ER in quanto le contestazioni mosse dall'odierno ricorrente, circa l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, attengono esclusivamente all'attività dell'Ente Impositore, quale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Siracusa.
L'appellato non risulta costituito nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla mancata evocazione in giudizio dell'Agente della Riscossione
È incontestato che il contribuente, nel ricorso originario, non ha chiamato in giudizio DE, nonostante la controversia avesse ad oggetto esclusivamente atti della riscossione. Tale omissione determina un vizio del contraddittorio, poiché il soggetto legittimato a provare la ritualità delle notifiche degli atti impugnati era proprio DE. Ciò rende già di per sé erronea la sentenza di primo grado, che ha attribuito all'Agenzia delle Entrate oneri probatori non di sua competenza.
2. Produzione in appello della prova delle notifiche
In ogni caso, la produzione in appello degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica – ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087). Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello. la Corte di Cassazione ha affermato come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cassazione sentenza n. 27774/2017)”. Nell'accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2). Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale circostanza motivo di inammissibilità alla produzione degli stessi soltanto in secondo grado. .
2) Dagli atti di appello risultano dedotti e prodotti anchegli atti prodromici emessi dall'Agenzia delle Entrate. 3) Dalla documentazione depositata risulta che le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate nel 2017; l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata in data 05/03/2019. Pertanto, la pretesa erariale risulta pienamente legittima.
3. Riforma della decisione impugnata
La sentenza di primo grado ha fondato l'annullamento dell'intimazione su una presunta mancanza di prova delle notifiche. La documentazione prodotta in appello supera integralmente tale presupposto.
Ne consegue che la decisione deve essere integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
riforma integralmente la sentenza n. 3707/02/2022 della CGT di primo grado di Siracusa;
condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 500,00 per ciascuno a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa e di DE, oltre accessori di legge. Con distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario di Difensore_1DE Avv. .
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29.1.26
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2593/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico, 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3707/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 08/11/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001795688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001795688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160024964359 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170002088059 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza n. 3707/02/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente Resistente_1 ritenendo non provata la notifica delle cartelle di pagamento.
È dato atto che il ricorrente in primo grado non ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE), soggetto che aveva emesso l'intimazione di pagamento e che è titolare del potere di notifica degli atti della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa ha proposto appello, depositando in secondo grado la documentazione completa attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione.
Si costituiva in secondo grado DE, che chiedeva l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. Depositava documentazione. Rappresentava che a seguito della consegna del ruolo, ha notificato le cartelle nn. 29820160024964359000 e 29820170002088059000 nelle rispettive date 10.03.2017 e 27.06.2017 e successivamente l'intimazione di pagamento n. 29820189001795688000 in data 05.03.2019. Pertanto, alcuna prescrizione è maturata per quanto concerne l'attività di riscossione alla quale ER è preposta.
Chiede comunque dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di ER in quanto le contestazioni mosse dall'odierno ricorrente, circa l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, attengono esclusivamente all'attività dell'Ente Impositore, quale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Siracusa.
L'appellato non risulta costituito nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla mancata evocazione in giudizio dell'Agente della Riscossione
È incontestato che il contribuente, nel ricorso originario, non ha chiamato in giudizio DE, nonostante la controversia avesse ad oggetto esclusivamente atti della riscossione. Tale omissione determina un vizio del contraddittorio, poiché il soggetto legittimato a provare la ritualità delle notifiche degli atti impugnati era proprio DE. Ciò rende già di per sé erronea la sentenza di primo grado, che ha attribuito all'Agenzia delle Entrate oneri probatori non di sua competenza.
2. Produzione in appello della prova delle notifiche
In ogni caso, la produzione in appello degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica – ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087). Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello. la Corte di Cassazione ha affermato come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cassazione sentenza n. 27774/2017)”. Nell'accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2). Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale circostanza motivo di inammissibilità alla produzione degli stessi soltanto in secondo grado. .
2) Dagli atti di appello risultano dedotti e prodotti anchegli atti prodromici emessi dall'Agenzia delle Entrate. 3) Dalla documentazione depositata risulta che le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate nel 2017; l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata in data 05/03/2019. Pertanto, la pretesa erariale risulta pienamente legittima.
3. Riforma della decisione impugnata
La sentenza di primo grado ha fondato l'annullamento dell'intimazione su una presunta mancanza di prova delle notifiche. La documentazione prodotta in appello supera integralmente tale presupposto.
Ne consegue che la decisione deve essere integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
riforma integralmente la sentenza n. 3707/02/2022 della CGT di primo grado di Siracusa;
condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 500,00 per ciascuno a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa e di DE, oltre accessori di legge. Con distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario di Difensore_1DE Avv. .
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29.1.26
Il Relatore Il Presidente