Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6858/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Elena Magnone;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 22.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 22.4.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Ospedaletti (IM) il 20.9.2003, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori
, e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 12.10.2010, il Per_1 Per_2 Per_3
24.12.2013 e il 17.11.2015), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Bogliasco Via Aurelia 66/2 viene assegnata – con tutti gli arredi - al marito che continuerà ad abitarvi;
Parte_2
3. la OR , in data 15.07 u.s. – in accordo con il marito – si è Parte_1 Parte_2
trasferita presso la nuova abitazione condotta in locazione sita in Bogliasco (GE) Via Mazzini
31 prelevando dalla casa coniugale tutti gli effetti personali;
4. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli minori manterranno la residenza anagrafica presso la dimora paterna sita in
Bogliasco Via Aurelia 66/2, da quest'ultimo condotta in locazione.
6. I minori staranno:
- PRIMA SETTIMANA:
- Con il papa dal lunedì usciti da scuola al martedì sera alle ore 19:00 (cena prevista dalla mamma);
- Con la mamma dal martedì sera sino al venerdì sera alle ore 19:00;
- Con il papa dal venerdì sera (cena prevista dal papà) sino al mercoledì della settimana successiva (portando i figli a Scuola);
- SECONDA SETTIMANA
- Con il papà il lunedì, il martedì riportandoli a Scuola il mercoledì mattina;
- Con la mamma il mercoledì dall'uscita da Scuola sino al lunedì mattina (portandoli a
Scuola);
7. Ponti e compleanni con il criterio dell'alternanza;
3 8. Durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo tra i coniugi, il calendario delle visite rimarrà invariato fatto salvo per l'alternanza di anno in anno per i giorni della Vigilia di
Natale, di Natale, di Santo Stefano, del 31 dicembre e del 6 gennaio;
9. Durante le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo tra i coniugi, il calendario rimarrà invariato fatto salvo per l'alternanza dei giorni di Pasqua e Pasquetta;
10.Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere sia con il papà che con la mamma
15 giorni anche non consecutivi. I periodi di vacanza dovranno essere comunicati da un genitore all'altro entro il mese di maggio di ciascun anno.
11.Date le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il signor verserà Parte_2
alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese e a partire dal deposito del presente Parte_1
ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio);
12. Tale somma verrà aggiornata automaticamente secondo gli indici ISTAT decorsi cinque anni dall'omologazione della separazione;
resta fermo che le parti, in caso di eccezionali variazioni del potere di acquisto dell'euro nel predetto quinquennio, valuteranno di richiedere una opportuna modifica della clausola ora in rilievo, sempre nell'interesse dei minori;
13.le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, come individuate e disciplinate nel verbale del 15.09.2016 della IVa sezione del Tribunale di
Genova, noto alle parti) verranno divise al 50% tra i genitori. In proposito le parti si impegnano a trasferirsi mensilmente i giustificativi, laddove possibile, delle spese straordinarie sostenute e ad effettuare il rimborso entro il mese successivo dall'avvenuto trasferimento;
14.l'assegno unico continuerà ad essere richiesto e riscosso dal NO che Parte_2
continuerà a versarlo su Fondi previdenza intestati ai tre minori e, rispettivamente, intestato a mandato n. 000762663, a mandato n. 000762660 ed Persona_4 Persona_5
intestato a mandato n. 000762661; Parte_3
15.La OR rinuncia a qualsivoglia contributo al suo mantenimento essendo Parte_1
economicamente autosufficiente;
4 16.L'autovettura Fiat 500 TG EK500CB di proprietà del NO viene assegnata Parte_2
alla OR che provvederà, quanto prima, ad effettuare regolare passaggio di Parte_1
proprietà in suo favore;
17.L'immobile sito in Ospedaletti (IM) Corso Regina Margherita 158 interno 17 A (Iscritto
NCEU di Imperia foglio 9, particella 562, sub. 19, cat A/2, classe 2, consistenza 3 vani, R.C. €
395,09) di proprietà della OR e del NO in ragione del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno verrà posto in vendita. Il ricavato di tale vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo contratto dai coniugi in mutuo contratto in data 26.03.2008 con Deutdche Bank n.
2092924 e con rate residue per € 24.747,07.
Il residuto della vendita, dedotto il mutuo come sopra indicato, verrà corrisposto per intero al
NO . Parte_2
Sino a tale vendita il NO si farà carico di tutte le spese inerenti l'immobile (a Parte_2
titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, tari, imu).
18. Adempiuto quanto previsto al precedente punto n. 17, le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di natura personale e patrimoniale, anche tenuto conto di reciproci conteggi, apporti, prestiti, compensazioni, dandosi reciprocamente atto di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione o causa derivante o connessa all'intercorso rapporto matrimoniale.
19.I signori e prestano reciproco assenso alla richiesta e al rilascio Parte_1 Parte_2
dei rispettivi documenti validi per l'espatrio nonché di quello, a tale fine necessario, per i loro figli minori, impegnandosi a sottoscrivere all'occorrenza ogni documento a ciò richiesto dall'autorità.
20.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 8, parte II, serie A, anno 2003), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
5 Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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