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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/01/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 7257/2023
Oggi 10/01/2024 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti STOLA ANNA;
Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti MARMO Controparte_1
GRAZIELLA
Dr Lorenzo Michelucci in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Stola precisa le conclusioni come da atto di appello
L'Avv. Marmo precisa le conclusioni come da comparsa.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti, l'Avv.
Stola evidenzia che ha chiesto la disapplicazione della delibera. L'Avv.
Marmo si riporta a quanto dedotto e dà atto di aver depositato nota spese.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. I procuratori rinunciano alla lettura della sentenza
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 10/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7257/2023 tra le parti:
Appellante: con l'Avv. STOLA ANNA MARIA Parte_1
Appellato: , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, con l'Avv. MARMO GRAZIELLA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. appella la sentenza n. 846/2023 con cui il Giudice di Pace di Bologna ha Parte_1 rigettato la sua opposizione all'avviso di accertamento prot. n. 2022/0005753 del 12.5.2022, emesso dal . Controparte_1
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto:
1) ritenere prescritto il credito dell'ente locale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc;
2) ritenerlo comunque non provato poiché non determinato nel suo preciso ammontare;
3) ritenere nullo l'atto presupposto (di quello impositivo), cioè la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 7.7.2016, in quanto adottato da organo sprovvisto di potere.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. Parte_1 2022/0005753 del 12.5.2022 del . Controparte_1
si difende eccependo che: Controparte_1
1) nel caso di specie opera l'ordinario termine di prescrizione decennale;
2) il credito non è mai stato contestato nel quantum dall'appellante prima del secondo grado di giudizio;
3 3) la competenza a deliberare in materia di adeguamento/conferma delle indennità di funzione del sindaco e degli assessori, spetta all'organo esecutivo dell'ente a cui gli stessi appartengono.
Propone appello incidentale in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza invece di compensare le spese di lite.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello principale e che Controparte_1 sia condannato a rifondere le spese del giudizio di primo grado. Parte_1
2.
L'appello principale è infondato.
Con riferimento al tema della prescrizione, il Tribunale osserva che, anche a seguire la prospettazione di sull'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cc ai crediti per CP_2 indennità di funzione, tale regime di prescrizione non può tuttavia estendersi al credito restitutorio del VE (il ove il credito dell'AC ( diventi CP_1 CP_2 successivamente, come nel caso di specie, senza titolo.
Le argomentazioni spese in atto di appello da in materia di affidamento di CP_2 chi riceve pagamenti cadenzati dalla PA sono per un verso nuove, per un altro non inerenti al tema della prescrizione.
Il secondo motivo di appello si fonda su un'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado ma in realtà introduce in appello un tema nuovo e inammissibile con riferimento al quantum della pretesa restitutoria (dolendosi l'appellante per la mancata indicazione della base di calcolo e delle modalità attraverso la quale si è pervenuti alla determinazione dell'importo presuntamente dovuto), dal momento che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si legge solo genericamente, sotto l'egida del difetto di prova: “non è dato sapere su quali presupposti sia fondata la pretesa, né vi è prova della citata debenza sulla scorta delle motivazioni del predetto provvedimento”.
Con riferimento alla competenza, il Tribunale osserva che l'art. 23 comma XI L. n. 265/1999 prevede che “le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”, ciò da cui si evince che senz'altro la Giunta del appellato era CP_1 competente a decidere in merito alla riduzione per i propri componenti.
3.
L'appello incidentale è fondato.
Non sussistono motivi (di legge o di interpretazione costituzionale) per derogare al principio della soccombenza.
Pertanto le spese del giudizio di primo grado, liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, devono essere rifuse dall'appellante all'appellato.
4 4.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a rifondere CP_2
a le spese del giudizio di primo grado, liquidate in Controparte_1 euro 913,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere a le spese CP_2 Controparte_1 del giudizio di appello, liquidate in euro 1500,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Bologna, 10/01/2024
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 7257/2023
Oggi 10/01/2024 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti STOLA ANNA;
Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti MARMO Controparte_1
GRAZIELLA
Dr Lorenzo Michelucci in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Stola precisa le conclusioni come da atto di appello
L'Avv. Marmo precisa le conclusioni come da comparsa.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti, l'Avv.
Stola evidenzia che ha chiesto la disapplicazione della delibera. L'Avv.
Marmo si riporta a quanto dedotto e dà atto di aver depositato nota spese.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. I procuratori rinunciano alla lettura della sentenza
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 10/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7257/2023 tra le parti:
Appellante: con l'Avv. STOLA ANNA MARIA Parte_1
Appellato: , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, con l'Avv. MARMO GRAZIELLA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. appella la sentenza n. 846/2023 con cui il Giudice di Pace di Bologna ha Parte_1 rigettato la sua opposizione all'avviso di accertamento prot. n. 2022/0005753 del 12.5.2022, emesso dal . Controparte_1
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto:
1) ritenere prescritto il credito dell'ente locale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc;
2) ritenerlo comunque non provato poiché non determinato nel suo preciso ammontare;
3) ritenere nullo l'atto presupposto (di quello impositivo), cioè la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 7.7.2016, in quanto adottato da organo sprovvisto di potere.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. Parte_1 2022/0005753 del 12.5.2022 del . Controparte_1
si difende eccependo che: Controparte_1
1) nel caso di specie opera l'ordinario termine di prescrizione decennale;
2) il credito non è mai stato contestato nel quantum dall'appellante prima del secondo grado di giudizio;
3 3) la competenza a deliberare in materia di adeguamento/conferma delle indennità di funzione del sindaco e degli assessori, spetta all'organo esecutivo dell'ente a cui gli stessi appartengono.
Propone appello incidentale in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza invece di compensare le spese di lite.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello principale e che Controparte_1 sia condannato a rifondere le spese del giudizio di primo grado. Parte_1
2.
L'appello principale è infondato.
Con riferimento al tema della prescrizione, il Tribunale osserva che, anche a seguire la prospettazione di sull'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cc ai crediti per CP_2 indennità di funzione, tale regime di prescrizione non può tuttavia estendersi al credito restitutorio del VE (il ove il credito dell'AC ( diventi CP_1 CP_2 successivamente, come nel caso di specie, senza titolo.
Le argomentazioni spese in atto di appello da in materia di affidamento di CP_2 chi riceve pagamenti cadenzati dalla PA sono per un verso nuove, per un altro non inerenti al tema della prescrizione.
Il secondo motivo di appello si fonda su un'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado ma in realtà introduce in appello un tema nuovo e inammissibile con riferimento al quantum della pretesa restitutoria (dolendosi l'appellante per la mancata indicazione della base di calcolo e delle modalità attraverso la quale si è pervenuti alla determinazione dell'importo presuntamente dovuto), dal momento che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si legge solo genericamente, sotto l'egida del difetto di prova: “non è dato sapere su quali presupposti sia fondata la pretesa, né vi è prova della citata debenza sulla scorta delle motivazioni del predetto provvedimento”.
Con riferimento alla competenza, il Tribunale osserva che l'art. 23 comma XI L. n. 265/1999 prevede che “le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”, ciò da cui si evince che senz'altro la Giunta del appellato era CP_1 competente a decidere in merito alla riduzione per i propri componenti.
3.
L'appello incidentale è fondato.
Non sussistono motivi (di legge o di interpretazione costituzionale) per derogare al principio della soccombenza.
Pertanto le spese del giudizio di primo grado, liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, devono essere rifuse dall'appellante all'appellato.
4 4.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a rifondere CP_2
a le spese del giudizio di primo grado, liquidate in Controparte_1 euro 913,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere a le spese CP_2 Controparte_1 del giudizio di appello, liquidate in euro 1500,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Bologna, 10/01/2024
Il giudice
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