Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 12957/2023 R.G., avente ad oggetto: disabili gravissimi
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti PISANI GIUSEPPINA FLORIANA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to
[...] P.IVA_1
MORINA FILIPPA MARIA LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seconda Sezione Civile – Lavoro
L'odierna parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del proprio status di disabile gravissimo.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va affermata la legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_2
domanda di riconoscimento dello stato di disabilità gravissima finalizzata all'erogazione dei relativi benefici (cfr. sentenza n. 715/2021 emessa il 12.2.2021 nel proc. n. 241/2020
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità
gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
Sul punto, il CTU nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016, con decorrenza 24/07/2024.
Tale decorrenza il C.T.U. ha fissato, facendo riferimento alla data indicata dal certificato prodotto in corso di causa, recante data 29.7.2024, che attesta il grave livello del disturbo autistico di cui è affetta parte ricorrente (livello 3 della classificazione del
DSM-5) e la presa in carico dal dipartimento Catania nord dal 24.7.2024.
La parte ricorrente ha in vario modo contestato le risultanze peritali, quanto alla decorrenza, discutendole anche oralmente, all'udienza pubblica all'uopo richiesta ed a tal fine fissata.
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Il C.T.U. ha motivato e ribadito tale scelta riferendo che “Nell'evidenziare l'improvviso
e repentino aggravamento del quadro clinico (livello di gravità 3), intercorso tra il
breve, ma ben modulato colloquio, esperito in presenza del C.T.P. Dr. , e Per_1
l'espletamento dell'accertamento complementare richiesto corre l'obbligo evidenziare
come, in un lasso di tempo altrettanto breve, possa essere possibile un sostanziale
miglioramento delle condizioni cliniche.
In conclusione, in atto, il Sig. ha diritto al riconoscimento del beneficio Parte_1
richiesto in quanto “Persona con gravissima disabilità comportamentale dello spettro
autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5” ai sensi del D.M. del
16/09/2016, art. 3, comma 2, lettera g. a decorrere dall'assunzione in carico del
da parte del come da certificato storico: Parte_2 Controparte_3
24/07/2024. >>
Infine, ma non per ultimo, NON essendo presente, in atti, una certificazione che
documenti il livello di gravità della patologia né, per lo specifico riconoscimento
richiesto, risultano indicativi i verbali delle Commissioni Mediche, che hanno concesso
il diritto all'Indennità di Accompagnamento, perché anche soggetti con ASD, livello di
gravità 2 e più sporadicamente anche di livello 1, possono non essere autonomi ed
autosufficienti, si ribadisce la decorrenza in precedenza individuata: luglio 2024, come
da certificato storico datato 24/07/2024, unica documentazione, nello specifico, cui
poter fare riferimento”.
Le conclusioni del C.T.U. , quanto alla decorrenza, non appaiono condivisibili, per le ragioni di seguito indicate.
Dal certificato rilasciato dall' ed in particolare dal medico responsabile CP_2
territoriale ed ambulatoriale del dipartimento di salute mentale , datato 29 CP_3
luglio 2024, risulta attestato che il grado di autismo di cui parte ricorrente è affetta è
quello del livello 3 del DSM 5.
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Non vi è indicata la decorrenza, ma neppure viene limitato lo stato di gravità a partire da una certa data.
Il certificato attesta espressamente che parte ricorrente è affetta da disturbo dello spettro autistico di grado grave, livello 3, secondo i criteri del DSM 5, e rientra nelle categorie dei disabili gravissimi.
Il certificato, inoltre, dà atto che il paziente è seguito dalle strutture del dipartimento mentale sin dal 2004.
Dalla documentazione in atti, inoltre, si rileva che parte ricorrente, già nel 2008,
risultava bisognevole di indennità di accompagnamento, per rilevata schizzofrenia indifferenziata cronica, con profonda disorganizzazione dell'iniziativa, dell'integrazione e nelle relazioni sociali (v. verbale invalidità civile, doc. 2, fasc. ricorrente).
Nessun elemento consente di ritenere che nel corso del tempo parte ricorrente abbia registrato un miglioramento del proprio quadro clinico, indiscutibilmente grave nel luglio 2024, sotto il profilo della patologia autistica.
Il C.T.U., del resto, non pone in discussione gli esiti ovvero la correttezza o l'eventuale falsità del certificato medico specialistico, rilasciato da struttura pubblica, afferente alla stessa parte convenuta, del luglio del 2024.
Né possono ritenersi determinanti i soli esiti del colloquio svolto dal C.T.U.,
considerando che è stato lo stesso ausiliare a richiedere accertamenti specialistici di natura psichiatrica, evidentemente perché non in grado di svolgerli autonomamente.
Sotto tale aspetto, l'affermazione resa dal C.T.U. “Nell'evidenziare l'improvviso e
repentino aggravamento del quadro clinico (livello di gravità 3), intercorso tra il breve,
ma ben modulato colloquio, esperito in presenza del C.T.P. Dr. , e Per_1
l'espletamento dell'accertamento complementare richiesto”, non appare rivestire alcun pregio medico legale, tenuto conto che lo stesso C.T.U. dà atto nella propria relazione,
di aver richiesto, “a conclusione della visita clinico-semeiologica… visita psichiatrica con valutazione del livello di gravità della patologia autistica per come previsto all'art.
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3, comma 2 del D.M. del 16/09/2016 dalla lettera g: Persone con gravissima disabilità
comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del
DSM-5”.
E' evidente che tale richiesta in tanto può trovare giustificazione se non nell'impossibilità del C.T.U., in base alle proprie conoscenze, di poter stabilire l'entità
del disturbo autistico della parte, di stimarne l'effettiva gravità.
Sicché ogni valutazione in merito agli esiti del colloquio svolto durante le operazioni peritali non appare determinante, in specie a fronte di un quadro sanitario bene delineato in punto di fatto dalla documentazione prodotta.
Si può pertanto presumere, con ragionevole certezza, che tale quadro non fosse affatto diverso da quello attuale anche all'epoca della proposizione della domanda amministrativa, del resto depositata solo un anno e mezzo prima circa, nel dicembre del
2022.
Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, il ricorso va accolto integralmente, con il riconoscimento del beneficio, sin dalla domanda amministrativa,
rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA parte ricorrente affetta da infermità le quali la rendono soggetto affetto da disabilità gravissima, con decorrenza dalla domanda amministrativa e, pertanto,
condanna l' alla corresponsione del relativo beneficio alle condizioni di CP_2
legge, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, come per legge;
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CONDANNA l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_2
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.251,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore Avv.to PISANI GIUSEPPINA FLORIANA;
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2
.
[...]
Così deciso e pubblicato, in Catania, 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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