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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Alberto Rizzo PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente domiciliat Parte_1 C.F._1
o in VIA PIAVE 35 41043 FORMIGINE, presso lo studio dell'avv.
RONCAGLIA MARIA GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avv.
RONCAGLIA MARIA GIOVANNA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in CORSO ITALIA, 42 41058 VIGNOLA, presso lo studio dell'avv.
COPPI ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'avv. COPPI ANTONELLA
1 RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento ha per oggetto richieste di modifica avanzate da parte ricorrente, , nei confronti della sentenza del Tribunale Parte_1
di Modena n. 913/2020 (pubbl. il 27.07.2020), come successivamente modificata con sentenza del 16.01.2024, entrambe emesse sull'accordo delle parti.
In forza del regime derivante da tali provvedimenti, la casa coniugale, in comproprietà al 50%, è stata assegnata alla resistente, CP_1
, in ragione del collocamento dei due figli e
[...] Per_1 Per_2
presso la stessa ed è stato posto a carico del sig. un contributo Pt_1
ordinario al mantenimento dei figli di complessivi €. 550 mensili (€. 275
per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto onere è
stato revocato con la sentenza del 16.01.2024 con riguardo al solo figlio in quanto maggiorenne e divenuto economicamente Per_1
2 autosufficiente mentre è stato mantenuto con riferimento alla figlia nella misura di €. 285 mensili, rivalutabili ISTAT. Per_2
Con ricorso in data 1.08.2024, ha domandato, ai sensi Parte_1
dell'art. 473 bis 29 c.p.c., la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà con la ex moglie.
A sostegno di tale richiesta, ha allegato quale circostanza sopravvenuta che la figlia insieme alla madre vivrebbe ormai da diversi mesi Per_2
stabilmente presso l'abitazione del compagno di quest'ultima.
Nel procedimento così radicato si è costituita Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, di cui ha chiesto rigettarsi le pretese.
Ha dedotto, in particolare, la resistente che insieme alla figlia Per_2
ed al figlio continua a vivere presso la casa coniugale sita in Per_1
Vignola (MO), via per Sassuolo n. 3248; che tra l'aprile ed il giugno 2024 le
è stata diagnosticata una patologia piuttosto seria (“neoformazione del
mediastino anteriore, sospetto timoma”) che ha comportato la necessità
di una terapia farmacologica e di un intervento chirurgico, a cui si è
sottoposta il 5.9.2024; che sia nel periodo delle cure prescritte che dell'intervento e del post – operatorio ha necessitato di aiuto a causa dei forti dolori, dell'astenia e di tutti gli effetti collaterali psico-fisici connessi alla patologia;
che nei periodi di maggiore debilitazione psico-fisica ha
3 avuto necessità di essere coadiuvata nelle sue esigenze, anche primarie,
di vita e nella gestione della figlia;
che per tali ragioni è stata Per_2
ospitata per periodi limitati presso l'abitazione del compagno il quale le ha assicurato l'accudimento oltre che di sé anche della figlia minore.
La resistente ha domandato dunque il rigetto della domanda e, in via subordinata, nel caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare,
l'aumento del contributo al mantenimento della minore nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
Al fine di ottenere la revisione dei provvedimenti che disciplinano i rapporti personali ed economici tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 473 bis 29 non enunci esplicitamente tale requisito il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, vuoi per coerenza complessiva del sistema, vuoi per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909
c.c. e 324 c.p.c.
Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il
4 provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Ciò debitamente premesso, si rileva come il ricorrente non abbia pienamente assolto un simile onere.
Giova al riguardo ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il Collegio intende dare continuità- in materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, art. 6 comma 6 (come sostituito dalla legge 6marzo 1987 n. 74, art. 11) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già
sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia -
indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 5 E' stato altresì evidenziato il fatto che colui che agisca per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità,
cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole (Cass. n. 11218/2013;
14348/2012 e di recente Cass. n. 10453/2022).
A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha depositato messaggi whatsapp della figlia ove si legge che la stessa chiede al padre Per_2
di venire a prenderla nella “casa nuova” (doc. 3), oltre a relazione investigativa (doc. 4).
All'udienza del 18.02.2025 si è proceduto all'ascolto della minore
(nata il [...]) la quale ha dichiarato quanto segue: Per_2
“Quando mia madre è stata male siamo stati a casa di , il Per_3
compagno di mia madre. Questo perché mia madre non guidava e
mi poteva accompagnare a scuola. Frequento il a Per_3 Pt_2
Vignola. Abito a Bettolino, un paesino vicino a Vignola. Quando vado con
ci metto meno ad andare a scuola rispetto a quando sono in via Per_3
Sassuolo. Sono comoda con questa organizzazione. Siamo ancora da
perché mia madre si deve ancora riprendere. In via per Sassuolo Per_3
6 c'è mio fratello che ha 21 anni. Lui non viene con noi da , lavora Per_3
ed è indipendente. Mia madre dice che quando starà meglio venderà la
casa perché è fonte di tante spese. In questo periodo vivo in via Mascagni,
a casa del compagno della mamma. Ho una mia camera in quella casa. Mi
trovo bene. Tanto a casa ci sto solo per dormire, di giorno mi alleno a
pallavolo e studio. Sono preoccupata per mamma perché anche se le
hanno tolto il tumore lei continua ad avere dei dolori. Ha fatto l'intervento
qualche mese fa e siamo sempre rimaste a casa di . Io sto bene Per_3
sia lì che in via per Sassuolo, mi basta stare con le persone a cui voglio
bene” (cfr. verbale di udienza del 18.02.2025).
Le dichiarazioni della minore danno conto di una situazione ancora provvisoria ed in divenire, in ragione delle precarie condizioni fisiche della sig.ra , la quale ha, comunque, espresso l'intenzione di procedere CP_1
alla vendita dell'immobile, presumibilmente non appena le sue condizioni fisiche le permetteranno di affrontare un trasloco (condizioni fisiche documentate in atti e non contestate, cfr. docc. 3 e 10 parte resistente).
Del resto nella casa coniugale risiede pacificamente ancora l'altro figlio della coppia, sebbene ormai economicamente autosufficiente, ulteriore indice della non definitività della attuale situazione abitativa della resistente.
7 Ne deriva che le risultanze istruttorie non consentono, allo stato, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non essendo stato univocamente dimostrato il trasferimento della resistente, in forma stabile e definitiva, presso l'abitazione del compagno.
Il ricorso deve, per le ragioni sopra esposte, essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della obiettiva controvertibilità
della situazione riscontrata (avendo la minore dichiarato di avere una propria stanza allestita presso l'abitazione del compagno della madre e di risiedere presso di lui a far data dall'intervento, avvenuto nel settembre
2024) se ne ritiene equa l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe:
- Rigetta la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 913/2020 (pubbl. il 27.07.2020),
come successivamente modificata con sentenza del 16.01.2024 avanzata da parte ricorrente;
- Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 10.04.2025.
8 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Alberto Rizzo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1102 c.c. (Cass. n. 3030/2006; n. 13065/02).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Alberto Rizzo PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente domiciliat Parte_1 C.F._1
o in VIA PIAVE 35 41043 FORMIGINE, presso lo studio dell'avv.
RONCAGLIA MARIA GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avv.
RONCAGLIA MARIA GIOVANNA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in CORSO ITALIA, 42 41058 VIGNOLA, presso lo studio dell'avv.
COPPI ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'avv. COPPI ANTONELLA
1 RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento ha per oggetto richieste di modifica avanzate da parte ricorrente, , nei confronti della sentenza del Tribunale Parte_1
di Modena n. 913/2020 (pubbl. il 27.07.2020), come successivamente modificata con sentenza del 16.01.2024, entrambe emesse sull'accordo delle parti.
In forza del regime derivante da tali provvedimenti, la casa coniugale, in comproprietà al 50%, è stata assegnata alla resistente, CP_1
, in ragione del collocamento dei due figli e
[...] Per_1 Per_2
presso la stessa ed è stato posto a carico del sig. un contributo Pt_1
ordinario al mantenimento dei figli di complessivi €. 550 mensili (€. 275
per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto onere è
stato revocato con la sentenza del 16.01.2024 con riguardo al solo figlio in quanto maggiorenne e divenuto economicamente Per_1
2 autosufficiente mentre è stato mantenuto con riferimento alla figlia nella misura di €. 285 mensili, rivalutabili ISTAT. Per_2
Con ricorso in data 1.08.2024, ha domandato, ai sensi Parte_1
dell'art. 473 bis 29 c.p.c., la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà con la ex moglie.
A sostegno di tale richiesta, ha allegato quale circostanza sopravvenuta che la figlia insieme alla madre vivrebbe ormai da diversi mesi Per_2
stabilmente presso l'abitazione del compagno di quest'ultima.
Nel procedimento così radicato si è costituita Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, di cui ha chiesto rigettarsi le pretese.
Ha dedotto, in particolare, la resistente che insieme alla figlia Per_2
ed al figlio continua a vivere presso la casa coniugale sita in Per_1
Vignola (MO), via per Sassuolo n. 3248; che tra l'aprile ed il giugno 2024 le
è stata diagnosticata una patologia piuttosto seria (“neoformazione del
mediastino anteriore, sospetto timoma”) che ha comportato la necessità
di una terapia farmacologica e di un intervento chirurgico, a cui si è
sottoposta il 5.9.2024; che sia nel periodo delle cure prescritte che dell'intervento e del post – operatorio ha necessitato di aiuto a causa dei forti dolori, dell'astenia e di tutti gli effetti collaterali psico-fisici connessi alla patologia;
che nei periodi di maggiore debilitazione psico-fisica ha
3 avuto necessità di essere coadiuvata nelle sue esigenze, anche primarie,
di vita e nella gestione della figlia;
che per tali ragioni è stata Per_2
ospitata per periodi limitati presso l'abitazione del compagno il quale le ha assicurato l'accudimento oltre che di sé anche della figlia minore.
La resistente ha domandato dunque il rigetto della domanda e, in via subordinata, nel caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare,
l'aumento del contributo al mantenimento della minore nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
Al fine di ottenere la revisione dei provvedimenti che disciplinano i rapporti personali ed economici tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 473 bis 29 non enunci esplicitamente tale requisito il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, vuoi per coerenza complessiva del sistema, vuoi per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909
c.c. e 324 c.p.c.
Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il
4 provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Ciò debitamente premesso, si rileva come il ricorrente non abbia pienamente assolto un simile onere.
Giova al riguardo ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il Collegio intende dare continuità- in materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, art. 6 comma 6 (come sostituito dalla legge 6marzo 1987 n. 74, art. 11) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già
sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia -
indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 5 E' stato altresì evidenziato il fatto che colui che agisca per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità,
cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole (Cass. n. 11218/2013;
14348/2012 e di recente Cass. n. 10453/2022).
A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha depositato messaggi whatsapp della figlia ove si legge che la stessa chiede al padre Per_2
di venire a prenderla nella “casa nuova” (doc. 3), oltre a relazione investigativa (doc. 4).
All'udienza del 18.02.2025 si è proceduto all'ascolto della minore
(nata il [...]) la quale ha dichiarato quanto segue: Per_2
“Quando mia madre è stata male siamo stati a casa di , il Per_3
compagno di mia madre. Questo perché mia madre non guidava e
mi poteva accompagnare a scuola. Frequento il a Per_3 Pt_2
Vignola. Abito a Bettolino, un paesino vicino a Vignola. Quando vado con
ci metto meno ad andare a scuola rispetto a quando sono in via Per_3
Sassuolo. Sono comoda con questa organizzazione. Siamo ancora da
perché mia madre si deve ancora riprendere. In via per Sassuolo Per_3
6 c'è mio fratello che ha 21 anni. Lui non viene con noi da , lavora Per_3
ed è indipendente. Mia madre dice che quando starà meglio venderà la
casa perché è fonte di tante spese. In questo periodo vivo in via Mascagni,
a casa del compagno della mamma. Ho una mia camera in quella casa. Mi
trovo bene. Tanto a casa ci sto solo per dormire, di giorno mi alleno a
pallavolo e studio. Sono preoccupata per mamma perché anche se le
hanno tolto il tumore lei continua ad avere dei dolori. Ha fatto l'intervento
qualche mese fa e siamo sempre rimaste a casa di . Io sto bene Per_3
sia lì che in via per Sassuolo, mi basta stare con le persone a cui voglio
bene” (cfr. verbale di udienza del 18.02.2025).
Le dichiarazioni della minore danno conto di una situazione ancora provvisoria ed in divenire, in ragione delle precarie condizioni fisiche della sig.ra , la quale ha, comunque, espresso l'intenzione di procedere CP_1
alla vendita dell'immobile, presumibilmente non appena le sue condizioni fisiche le permetteranno di affrontare un trasloco (condizioni fisiche documentate in atti e non contestate, cfr. docc. 3 e 10 parte resistente).
Del resto nella casa coniugale risiede pacificamente ancora l'altro figlio della coppia, sebbene ormai economicamente autosufficiente, ulteriore indice della non definitività della attuale situazione abitativa della resistente.
7 Ne deriva che le risultanze istruttorie non consentono, allo stato, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non essendo stato univocamente dimostrato il trasferimento della resistente, in forma stabile e definitiva, presso l'abitazione del compagno.
Il ricorso deve, per le ragioni sopra esposte, essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della obiettiva controvertibilità
della situazione riscontrata (avendo la minore dichiarato di avere una propria stanza allestita presso l'abitazione del compagno della madre e di risiedere presso di lui a far data dall'intervento, avvenuto nel settembre
2024) se ne ritiene equa l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe:
- Rigetta la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 913/2020 (pubbl. il 27.07.2020),
come successivamente modificata con sentenza del 16.01.2024 avanzata da parte ricorrente;
- Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 10.04.2025.
8 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Alberto Rizzo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1102 c.c. (Cass. n. 3030/2006; n. 13065/02).