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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4663/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0300193/2025 CRED.IMP.DA AG. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2025 la srl. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di recupero, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, per crediti d'imposta relativi all'anno
2018 risultati inesistenti e indebitamente utilizzati, esponendo i motivi di impugnativa.
Si costituiva l'ente impositore che contestava il contenuto del ricorso.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte, in composizione collegiale, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con i motivi ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per l'illegittima ed erronea qualificazione del credito come inesistente, anziché “non spettante”, e quindi l'intervenuta decadenza del potere accertativo, nonché l'iIlegittimità dei criteri posti a base dell'accertamento e l'omessa richiesta di parere preventivo al Mise da parte dell'Agenzia delle Entrate.
I motivi sono infondati.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'Agenzia, nel procedere al recupero del credito ha riscontrato diverse criticità, incongruenze e violazioni di legge.
Per primo è stato accertato, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che l'investimento lordo di complessivi € 71.800,00, relativo al progetto di investimento: “ampliamento e potenziamento della capacità produttiva della sede di San Nicola la Strada attraverso l'acquisizione di nuove postazioni di lavoro;
nuove attrezzature per la funzionalità d'ufficio amministrativa e produttiva;
incremento della capacità di gestione, elaborazione e trattamento dei dati attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature di storage e gestione remotizzata;
acquisto tablet per la verifica e la sperimentazione di nuove app mobile per sistemi apple/android” è costituito da beni riconducibili nel gruppo di “attrezzature elettroniche” che, per legge, sono escluse dall'agevolazione in argomento. Sul punto nessuna eccezione motivata e fondata risulta essere stata sollevata dalla ricorrente.
Conseguentemente i costi riportati nelle fatture n. 1657 del 27/12/2018 della Società_1 srl per € 21.910,00 (Imponibile), concernente l'acquisto di Notebook e monitor;
n. 882 del 28/11/2019 del fornitore Società_2 srl avente un imponibile di € 2.294,26 concernente l'acquisto di un Mc Book Pro della Società_3; n. 1215 del 27/12/2019 concernente macchine elettroniche IBM aventi un importo imponibile di € 17.561,60, e quindi tutte di ammontare complessivo pari ad E. 41.765,00 che sono peraltro di molto inferiori all'importo indicato in E.71.800,00 ma non giustificato nella sua interezza per mancanza di altre fatture, non sono ammissibili all'agevolazione per carenza dei presupposti. In altri termini tali costi sono esclusi per legge dalla formazione del credito d'imposta, e conseguentemente il credito utilizzato indebitamente dalla società in compensazione
è inesistente.
A questo punto si deve esaminare l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla qualificazione del credito negato, ossia accertare se esso sia inesistente o semplicemente non spettante, avendo tale sostanziale differenza una decisiva rilevanza ai fini della decadenza, anch'essa eccepita.
Ebbene, alla luce della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega (Legge n. 111/2023) e sulla base della costante giurisprudenza di merito e di legittimità, si deve ritenere che per “crediti inesistenti” si intendono
(art. 1, comma 1, lettera g-quater), D.Lgs. n. 74/200) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento nonché i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Invece, per “crediti non spettanti” si intendono (art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. n. 74/200) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento, nonché i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito ed infine i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Dunque il credito è inesistente, come nel caso di specie, quando mancano i presupposti costitutivi (soggettivi o oggettivi) e l'inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati. Il credito invece va qualificato come non spettante quando esso esiste, ma è utilizzato in modo improprio o in misura superiore al dovuto.
Tanto premesso e chiarito, vanno esaminati gli ulteriori motivi di opposizione.
Con riferimento al credito d'imposta relativo al progetto di R&S anno 2017 denominato Società_5, l'Agenzia ha accertato l'inesistenza del credito rilevando che per quanto concerne i caratteri richiesti essi non sussistono perché in relazione alla novità della ricerca, tale requisito non sussiste, perché la ricerca è già presente sul mercato;
è evidente quindi che difetta il requisito fondamentale ed essenziale della novità della ricerca;
l'Agenzia ha anche evidenziato la mancanza del requisito della creatività del progetto, perché esso si basa su concetti e ipotesi che non sono originali, ma già in uso da tempo in ambito informatico, specificando correttamente che la piattaforma utilizza componenti software e linguaggi già noti, agendo su infrastrutture e linguaggi conosciuti al settore;
in relazione al requisito dell'incertezza l'ente impositore ha evidenziato che ai fini del credito d'imposta il rischio di un insuccesso tecnico attiene all'incertezza in ordine alla possibilità che i lavori di ricerca e sviluppo intrapresi riescano a superare gli ostacoli di tipo tecnologico o scientifico non superabili con le conoscenze esistenti, per cui è necessario svolgere e dimostrare di aver svolto lavori di ricerca e sviluppo, al fine di superare tali ostacoli;
ebbene, gli ostacoli e gli impedimenti oggetto della ricerca devono essere con precisione descritti ed evidenziati, così come i lavori svolti per superarli, ma tutto ciò non emerge affatto dalla relazione tecnica prodotta da parte ricorrente.
In ordine agli ulteriori requisiti, l'Agenzia ha dimostrato che essi non risultano soddisfatti, perché nella documentazione esibita non vi è un budget preventivo dei costi, né è inserita una rendicontazione “in progress” delle attività eseguite. Soprattutto, non è stata acquisita presso le aziende commissionarie il dettaglio dei costi con la relativa documentazione, necessaria per il riconoscimento dei costi;
infine in relazione al carattere della riproducibilità è stato accertato che non sono stati specificati i nuovi risultati raggiunti e come questi siano stati trasferiti o utilizzati dalla società, oppure i motivi dell'eventuale abbandono del progetto e dell'attività di ricerca e sviluppo.
La considerazione finale, pienamente condivisibile, è che risulta evidente come “l'attività della ricorrente riguarda la risoluzione di problematiche ordinarie di interfacciamento rispetto a problematiche esistenti su infrastrutture e linguaggi presenti nel settore”.
La ricorrente ha poi contestato il fatto che l'Agenzia delle Entrate non abbia richiesto il preventivo parere al
MISE.
L'Agenzia ha replicato evidenziando che il parere era stato acquisito per analoghe vertenze.
Si osserva che il parere preventivo è richiesto quando vi siano da risolvere specifiche problematiche di carattere tecnico, che non possono essere affrontate dall'ente impositore, qualora sia privo di specifiche competenze al riguardo, e soprattutto quando il contribuente non abbia prodotto una relazione tecnica a supporto del proprio operato.
Orbene, nel caso in esame, premesso che l'Agenzia ha comunque fatto uso del parere espresso dal MISE in analoghe e simili situazioni, vale a dire per casi analoghi, la qual cosa non è assolutamente vietata dalla legge, ma è anzi di supporto all'attività impositiva, si osserva che proprio in base alla relazione tecnica di parte ricorrente emergono le lacune, le contraddizioni e gli aspetti negativi caratterizzanti del credito, che hanno comportato il mancato riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
Invero, verificare che il progetto è privo dei requisiti imposti dalla legge e delle caratteristiche essenziali per poter consentire l'agevolazione fiscale non comporta in ogni caso, sempre e comunque, una verifica tecnica ed un'analisi specifica, ben potendo essere immediatamente rilevabile come il progetto di attività e ricerca sia in tutto o in parte privo dei suoi elementi essenziali.
Ebbene, a fronte delle analitiche e circostanziate motivazioni dell'Agenzia sulla mancanza degli elementi propri e caratteristici del progetto, come enunciati nell'atto impugnato, la ricorrente non ha risposto in maniera esauriente, fondata e probatoriamente idonea, ma si è limitata a sollevare eccezioni e contestazioni del tutto prive di fondamento, e come tali da rigettare.
Si osserva che la lettura del piano "ex ante" e dal piano "ex post" depositati dalla ricorrente confermano l'assoluta astrattezza e genericità degli stessi, mai descitti ed individuati in termini concreti ed effettivi;
anche la perizia di parte si risolve in un lungo, generico ed astratto richiamo a norme, principi e requisiti teorici che dovrebbero però sussistere in concreto, ma che invece non sono stati provati, né documentati, né dimostrati.
Consegue che l'operato dell'Ufficio è del tutto legittimo.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha proceduto legittimamente al recupero del credito d'imposta inesistente ed indebitamente utilizzato, e ad irrogare le relative sanzioni, specificando le norme applicate e gli importi dovuti.
Vi è quindi un legittimo e valido atto di recupero nei confronti del contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente srl. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, che liquida in E.1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il Presidente est.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4663/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0300193/2025 CRED.IMP.DA AG. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2025 la srl. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di recupero, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, per crediti d'imposta relativi all'anno
2018 risultati inesistenti e indebitamente utilizzati, esponendo i motivi di impugnativa.
Si costituiva l'ente impositore che contestava il contenuto del ricorso.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte, in composizione collegiale, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con i motivi ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per l'illegittima ed erronea qualificazione del credito come inesistente, anziché “non spettante”, e quindi l'intervenuta decadenza del potere accertativo, nonché l'iIlegittimità dei criteri posti a base dell'accertamento e l'omessa richiesta di parere preventivo al Mise da parte dell'Agenzia delle Entrate.
I motivi sono infondati.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'Agenzia, nel procedere al recupero del credito ha riscontrato diverse criticità, incongruenze e violazioni di legge.
Per primo è stato accertato, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che l'investimento lordo di complessivi € 71.800,00, relativo al progetto di investimento: “ampliamento e potenziamento della capacità produttiva della sede di San Nicola la Strada attraverso l'acquisizione di nuove postazioni di lavoro;
nuove attrezzature per la funzionalità d'ufficio amministrativa e produttiva;
incremento della capacità di gestione, elaborazione e trattamento dei dati attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature di storage e gestione remotizzata;
acquisto tablet per la verifica e la sperimentazione di nuove app mobile per sistemi apple/android” è costituito da beni riconducibili nel gruppo di “attrezzature elettroniche” che, per legge, sono escluse dall'agevolazione in argomento. Sul punto nessuna eccezione motivata e fondata risulta essere stata sollevata dalla ricorrente.
Conseguentemente i costi riportati nelle fatture n. 1657 del 27/12/2018 della Società_1 srl per € 21.910,00 (Imponibile), concernente l'acquisto di Notebook e monitor;
n. 882 del 28/11/2019 del fornitore Società_2 srl avente un imponibile di € 2.294,26 concernente l'acquisto di un Mc Book Pro della Società_3; n. 1215 del 27/12/2019 concernente macchine elettroniche IBM aventi un importo imponibile di € 17.561,60, e quindi tutte di ammontare complessivo pari ad E. 41.765,00 che sono peraltro di molto inferiori all'importo indicato in E.71.800,00 ma non giustificato nella sua interezza per mancanza di altre fatture, non sono ammissibili all'agevolazione per carenza dei presupposti. In altri termini tali costi sono esclusi per legge dalla formazione del credito d'imposta, e conseguentemente il credito utilizzato indebitamente dalla società in compensazione
è inesistente.
A questo punto si deve esaminare l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla qualificazione del credito negato, ossia accertare se esso sia inesistente o semplicemente non spettante, avendo tale sostanziale differenza una decisiva rilevanza ai fini della decadenza, anch'essa eccepita.
Ebbene, alla luce della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega (Legge n. 111/2023) e sulla base della costante giurisprudenza di merito e di legittimità, si deve ritenere che per “crediti inesistenti” si intendono
(art. 1, comma 1, lettera g-quater), D.Lgs. n. 74/200) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento nonché i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Invece, per “crediti non spettanti” si intendono (art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. n. 74/200) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento, nonché i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito ed infine i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Dunque il credito è inesistente, come nel caso di specie, quando mancano i presupposti costitutivi (soggettivi o oggettivi) e l'inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati. Il credito invece va qualificato come non spettante quando esso esiste, ma è utilizzato in modo improprio o in misura superiore al dovuto.
Tanto premesso e chiarito, vanno esaminati gli ulteriori motivi di opposizione.
Con riferimento al credito d'imposta relativo al progetto di R&S anno 2017 denominato Società_5, l'Agenzia ha accertato l'inesistenza del credito rilevando che per quanto concerne i caratteri richiesti essi non sussistono perché in relazione alla novità della ricerca, tale requisito non sussiste, perché la ricerca è già presente sul mercato;
è evidente quindi che difetta il requisito fondamentale ed essenziale della novità della ricerca;
l'Agenzia ha anche evidenziato la mancanza del requisito della creatività del progetto, perché esso si basa su concetti e ipotesi che non sono originali, ma già in uso da tempo in ambito informatico, specificando correttamente che la piattaforma utilizza componenti software e linguaggi già noti, agendo su infrastrutture e linguaggi conosciuti al settore;
in relazione al requisito dell'incertezza l'ente impositore ha evidenziato che ai fini del credito d'imposta il rischio di un insuccesso tecnico attiene all'incertezza in ordine alla possibilità che i lavori di ricerca e sviluppo intrapresi riescano a superare gli ostacoli di tipo tecnologico o scientifico non superabili con le conoscenze esistenti, per cui è necessario svolgere e dimostrare di aver svolto lavori di ricerca e sviluppo, al fine di superare tali ostacoli;
ebbene, gli ostacoli e gli impedimenti oggetto della ricerca devono essere con precisione descritti ed evidenziati, così come i lavori svolti per superarli, ma tutto ciò non emerge affatto dalla relazione tecnica prodotta da parte ricorrente.
In ordine agli ulteriori requisiti, l'Agenzia ha dimostrato che essi non risultano soddisfatti, perché nella documentazione esibita non vi è un budget preventivo dei costi, né è inserita una rendicontazione “in progress” delle attività eseguite. Soprattutto, non è stata acquisita presso le aziende commissionarie il dettaglio dei costi con la relativa documentazione, necessaria per il riconoscimento dei costi;
infine in relazione al carattere della riproducibilità è stato accertato che non sono stati specificati i nuovi risultati raggiunti e come questi siano stati trasferiti o utilizzati dalla società, oppure i motivi dell'eventuale abbandono del progetto e dell'attività di ricerca e sviluppo.
La considerazione finale, pienamente condivisibile, è che risulta evidente come “l'attività della ricorrente riguarda la risoluzione di problematiche ordinarie di interfacciamento rispetto a problematiche esistenti su infrastrutture e linguaggi presenti nel settore”.
La ricorrente ha poi contestato il fatto che l'Agenzia delle Entrate non abbia richiesto il preventivo parere al
MISE.
L'Agenzia ha replicato evidenziando che il parere era stato acquisito per analoghe vertenze.
Si osserva che il parere preventivo è richiesto quando vi siano da risolvere specifiche problematiche di carattere tecnico, che non possono essere affrontate dall'ente impositore, qualora sia privo di specifiche competenze al riguardo, e soprattutto quando il contribuente non abbia prodotto una relazione tecnica a supporto del proprio operato.
Orbene, nel caso in esame, premesso che l'Agenzia ha comunque fatto uso del parere espresso dal MISE in analoghe e simili situazioni, vale a dire per casi analoghi, la qual cosa non è assolutamente vietata dalla legge, ma è anzi di supporto all'attività impositiva, si osserva che proprio in base alla relazione tecnica di parte ricorrente emergono le lacune, le contraddizioni e gli aspetti negativi caratterizzanti del credito, che hanno comportato il mancato riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
Invero, verificare che il progetto è privo dei requisiti imposti dalla legge e delle caratteristiche essenziali per poter consentire l'agevolazione fiscale non comporta in ogni caso, sempre e comunque, una verifica tecnica ed un'analisi specifica, ben potendo essere immediatamente rilevabile come il progetto di attività e ricerca sia in tutto o in parte privo dei suoi elementi essenziali.
Ebbene, a fronte delle analitiche e circostanziate motivazioni dell'Agenzia sulla mancanza degli elementi propri e caratteristici del progetto, come enunciati nell'atto impugnato, la ricorrente non ha risposto in maniera esauriente, fondata e probatoriamente idonea, ma si è limitata a sollevare eccezioni e contestazioni del tutto prive di fondamento, e come tali da rigettare.
Si osserva che la lettura del piano "ex ante" e dal piano "ex post" depositati dalla ricorrente confermano l'assoluta astrattezza e genericità degli stessi, mai descitti ed individuati in termini concreti ed effettivi;
anche la perizia di parte si risolve in un lungo, generico ed astratto richiamo a norme, principi e requisiti teorici che dovrebbero però sussistere in concreto, ma che invece non sono stati provati, né documentati, né dimostrati.
Consegue che l'operato dell'Ufficio è del tutto legittimo.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha proceduto legittimamente al recupero del credito d'imposta inesistente ed indebitamente utilizzato, e ad irrogare le relative sanzioni, specificando le norme applicate e gli importi dovuti.
Vi è quindi un legittimo e valido atto di recupero nei confronti del contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente srl. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, che liquida in E.1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il Presidente est.