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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13447/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMILLERI SAMUELE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 9 20123 MILANO presso il difensore avv.
CAMMILLERI SAMUELE
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PETRANGELI CARLA e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
PETRANGELI CARLA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano il fallimento n. 774/2021 proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1237/2024 di pagamento della somma di euro 402.372,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via principale, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente al pagina 1 di 6 opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate Controparte_1
nel ricorso per ingiunzione, ivi inclusa quella di concessione della provvisoria esecutività del decreto;
in via subordinata, chiedendo di dichiarare che il predetto credito deve essere compensato con il controcredito di Euro 145.244,00 e/o con il controcredito di Euro 450.039,82 vantato da in Pt_1 forza dei titoli dedotti in giudizio e, per l'effetto, accertare l'estinzione del credito del CP_1
per compensazione;
in ogni caso con vittoria di spese.
[...]
Costituendosi in giudizio il contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva: in Controparte_1
via principale, di rigettare la richiesta di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto e l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e diritto, o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1237/2024 - R.G. n. 37808/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in data 22 gennaio 2024; in via subordinata, preliminarmente, accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità in questa sede della eccezione di compensazione formulata, con ogni conseguenza di legge e con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente gradata, chiedendo di accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della eccezione di compensazione formulata relativamente all'importo di € 450.039,82 ex art. 56 comma 2 L.F. e art. 36
D.Lgs 270/1999, con ogni conseguenza di legge o in riferimento all'importo di € 145.244,00 parimenti eccepito in compensazione, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto dichiarare che il credito dovuto al possa essere compensato con il controcredito di € Controparte_1
21.930,92 e per l'effetto, condannare la società al pagamento in favore del creditore Parte_1 opposto dell'importo di € 380.441,08 (€ 402.372,00 - € 21.930,92) oltre interessi come da decreto ingiuntivo, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre accessori di legge.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 21 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice riservava la decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto, in primo luogo, il credito che trova il proprio fondamento nell'art. 8 del regolamento adottato nel dicembre 2019 (doc. 8 fasc. conv.) dei rapporti infragruppo nascenti dall'adesione al regime c.d. Consolidato Fiscale Nazionale di cui agli artt. 117 –
129 TUIR, in virtù della quale nel 2019 la trasferiva alla le proprie CP_1 Parte_2
perdite per un ammontare complessivo di euro 14.319.084,00. Secondo la richiamata norma pattizia,
“… per le perdite fiscali d'esercizio trasferite nell'ambito della tassazione di gruppo, potrà essere riconosciuta alle che le hanno generate una remunerazione determinata applicando Parte_3
l'aliquota IRES vigente. Tale importo potrà essere regolato alle Consolidate solo nel momento in cui le pagina 2 di 6 perdite saranno effettivamente utilizzate dalla ”. Il trasferimento delle perdite fiscali Parte_2
d'esercizio nell'ambito della tassazione di gruppo consente la riduzione dell'imponibile fiscale con conseguente indubbio risparmio nei confronti dell'erario da parte della società che tali perdite acquisisce. Nella fattispecie, con il Modello Consolidato Nazionale 2019 la dei 14.319.084 Pt_1
euro (DOC. 10 fasc. mon.) utilizzava il minor importo di euro 1.476.112 (modello CNM doc. 11 fasc. mon.), così realizzandosi l'unica condizione sospensiva cui era sottoposto il diritto alla remunerazione di nella misura convenuta del 24% pari all'aliquota IRES. Contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dalla difesa dell'opponente e nonostante l'impiego letterale del verbo “potere”, il riconoscimento della remunerazione del trasferimento delle perdite non è affatto rimesso alla mera discrezionalità della , pena la nullità della clausola ex art. 1355 c.c. (poiché si tratterebbe Parte_2 di un obbligo rimesso all'arbitrio unilaterale del debitore) e perché altrimenti non avrebbero senso le ulteriori previsioni del medesimo art. 8 dell'accordo infragruppo: – dell' obbligo della Consolidante di iscrivere in bilancio il relativo debito e di quello della di iscrivere in bilancio il Parte_3
corrispondente credito (salva facoltà della loro regolazione finanziaria) e - dell'estinzione dei crediti/debiti relativi alle perdite fiscali trasferite e non utilizzate nel caso di cessazione della tassazione di gruppo per interruzione prima del compimento del triennio;
caso verificatosi nella vicenda in esame in cui la “esce” dal consolidato fiscale in data 9 aprile 2020 (doc. 9 fasc. mon.). A sostegno CP_1 dell'obbligatorietà della remunerazione su richiesta della consolidata depone altresì la previsione di cui all'art. 6 dell'obbligo della Consolidante di comunicazione tra gli altri dati anche di quello delle perdite utilizzate a riduzione del reddito complessivo di gruppo peraltro assolto anche per l'annualità 2019 in esame (doc. 10 fasc. conv.). Anche se la medesima norma negoziale impiega i termini di “somma eventualmente spettante in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti o degli svantaggi subiti”
(corrispettivo definito “eventuale” proprio e solo in quanto subordinato all'effettivo utilizzo delle perdite trasferite per la riduzione dell'imponibile), appare priva di pregio la tesi difensiva secondo cui, ai fini della debenza della remunerazione, debbano coesistere contemporaneamente tanto il vantaggio fiscale della quanto lo svantaggio della consolidata, infatti disgiunti alternativamente nel Parte_2
testo della clausola in esame e ben potendo lo svantaggio non essere sussistente, come verosimilmente accaduto nella fattispecie che ci occupa (poiché ormai all'epoca in stato di insolvenza - CP_1
dichiarazione del 14 gennaio 2020 , ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e fallimento del 17 dicembre 2021 doc. 7 fasc. mon. - non era in grado di generare redditi imponibili negli anni successivi da compensare con le perdite fiscali “cedute”), senza che la sinallagmaticità della remunerazione perda la sua giustificazione causale in relazione al risparmio conseguente alla riduzione dell'imponibile di gruppo, così escludendosi in radice l'ipotesi di un ingiustificato arricchimento pagina 3 di 6 paventata dalla difesa attorea. La comune volontà delle parti nel senso indicato dell'obbligatorietà della remunerazione del trasferimento delle perdite di esercizio sia pure nel solo caso e nei limiti del loro utilizzo è confermata altresì dall'intervenuto pagamento di dell'analogo credito maturato da Pt_1
in occasione del consolidato fiscale 2018 (docc. 8 e 9 fasc. conv.). CP_1
Il credito della convenuta opposta per le perdite d'esercizio trasferite per il 2019 ammonta pertanto ad euro 352.267 cui devono sommarsi i crediti fiscali da trasferire per ritenute pari ad euro 17.605 (doc. 10 fasc. mon.) per un totale complessivo di euro 371.872,00.
Sono parimenti dovuti i compensi pari alla somma lorda di 30.500 per l'attività di consulenza fornita in forza del contratto risalente al 5 gennaio 2013 (doc. 3 fasc. mon.) e rimasto valido ed efficace sino alla dichiarazione del curatore fallimentare di volere interrompere il rapporto negoziale al 31 .3.2021 (doc.
3 fasc. conv.). L'incarico aveva ad oggetto la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali, del cui corretto adempimento non vi è alcun riscontro di qualsivoglia contestazione stragiudiziale da parte dell'opponente, la cui difesa nel presente giudizio si limita ad affermare che la non sarebbe CP_1 stata in grado di assolvere ad alcun servizio intercompany in ragione dello stato d'insolvenza e della sua messa in liquidazione senza tuttavia specificare in modo chiaro e puntuale quali delle prestazioni dedotte in contratto ed in particolare quali di quelle in scadenza indicate dal Commissario Straordinario nella pec del 26.2.2021 sarebbero rimaste ineseguite. L'opponente, creditore dell'attività di consulenza, non ha dunque assolto compiutamente all'onere di allegazione a suo carico, sollevando di conseguenza il convenuto opposto (creditore del pagamento dei compensi pattuiti e debitore della prestazione) dall'onere della prova del proprio adempimento.
Quanto ai fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento allegati da deve preliminarmente Pt_1 osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è ammissibile e nel merito in parte è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente, infatti, “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.” (Cass. Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024) e le innovazioni introdotte dal nuovo pagina 4 di 6 codice della crisi d'impresa non hanno comportato un mutamento dell'assetto disciplinare tale da suggerire una modifica dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Quanto ai crediti INPS, parte convenuta opposta ha riconosciuto che ha provveduto ad alcune Pt_1
anticipazioni in nome e per conto della controllata per contributi e rottamazioni ed ha CP_1 aderito all'eccezione di compensazione per la complessiva somma di euro 21.930,00. Si ritiene che anche le ulteriori voci di credito conteggiate dall'opponente e negate dal fallimento trovino sufficiente riscontro in atti: gli importi di 41.474 e 3.569 del 28.11.2019 di cui contesta il pagamento, CP_1 non risultano tra i crediti INPS iscritti al passivo e l'effettivo esborso da parte di risulta dalle Pt_1 distinte di pagamento online UBI corrispondenti ai RAV parimenti depositati in atti;
anche l'importo di euro 78.271 che il fallimento eccepisce che sia stato pagato da per conto di CP_1 Pt_1 [...]
costituisce invece credito suscettibile di compensazione in quanto esso risulta inglobato nel CP_2 totale del saldo preteso dall'INPS e la cui ammissione al passivo (doc. 12 fasc. conv.) costituisce proprio la conferma di una responsabilità anche per tale somma della società per conto della quale e nel cui interesse dunque può ritenersi che ha eseguito il pagamento. L'ammontare complessivo Pt_1
dei crediti INPS da detrarre in compensazione dal credito azionato in sede monitoria è pertanto quello indicato dall'opponente di euro 145.244,00
L'eccezione di compensazione è invece inammissibile con riferimento al credito Hitech, anch'esso già insinuato al passivo e oggetto di cessione in favore dell'opponente deliberata in data 27 marzo e notificata l'8 aprile 2024 poiché, in estrema sintesi, anche se il credito è “scaduto anteriormente al fallimento”, nessuna compensazione può essersi verificata con il debito perché questa è Pt_1 divenuta titolare del credito, nella qualità di cessionaria, solo successivamente all'apertura del fallimento;
e dunque, sotto il profilo soggettivo, si tratta di un 'nuovo' credito che non coesisteva con l'obbligazione della convenuta prima del fallimento.
Il credito azionato in sede monitoria è di conseguenza solo parzialmente estinto per compensazione, ed il fallimento ha diritto al pagamento della minor somma di euro 257.128 oltre interessi CP_1
moratori
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria svolta in forma semplificata)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
pagina 5 di 6 revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore di parte convenuta Pt_1
opposta della somma di euro 257.128,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla domanda al saldo effettivo;
condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
1.214,00 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge 15% spese forfettarie
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13447/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMILLERI SAMUELE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 9 20123 MILANO presso il difensore avv.
CAMMILLERI SAMUELE
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PETRANGELI CARLA e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
PETRANGELI CARLA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano il fallimento n. 774/2021 proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1237/2024 di pagamento della somma di euro 402.372,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via principale, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente al pagina 1 di 6 opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate Controparte_1
nel ricorso per ingiunzione, ivi inclusa quella di concessione della provvisoria esecutività del decreto;
in via subordinata, chiedendo di dichiarare che il predetto credito deve essere compensato con il controcredito di Euro 145.244,00 e/o con il controcredito di Euro 450.039,82 vantato da in Pt_1 forza dei titoli dedotti in giudizio e, per l'effetto, accertare l'estinzione del credito del CP_1
per compensazione;
in ogni caso con vittoria di spese.
[...]
Costituendosi in giudizio il contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva: in Controparte_1
via principale, di rigettare la richiesta di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto e l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e diritto, o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1237/2024 - R.G. n. 37808/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in data 22 gennaio 2024; in via subordinata, preliminarmente, accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità in questa sede della eccezione di compensazione formulata, con ogni conseguenza di legge e con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente gradata, chiedendo di accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della eccezione di compensazione formulata relativamente all'importo di € 450.039,82 ex art. 56 comma 2 L.F. e art. 36
D.Lgs 270/1999, con ogni conseguenza di legge o in riferimento all'importo di € 145.244,00 parimenti eccepito in compensazione, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto dichiarare che il credito dovuto al possa essere compensato con il controcredito di € Controparte_1
21.930,92 e per l'effetto, condannare la società al pagamento in favore del creditore Parte_1 opposto dell'importo di € 380.441,08 (€ 402.372,00 - € 21.930,92) oltre interessi come da decreto ingiuntivo, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre accessori di legge.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 21 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice riservava la decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto, in primo luogo, il credito che trova il proprio fondamento nell'art. 8 del regolamento adottato nel dicembre 2019 (doc. 8 fasc. conv.) dei rapporti infragruppo nascenti dall'adesione al regime c.d. Consolidato Fiscale Nazionale di cui agli artt. 117 –
129 TUIR, in virtù della quale nel 2019 la trasferiva alla le proprie CP_1 Parte_2
perdite per un ammontare complessivo di euro 14.319.084,00. Secondo la richiamata norma pattizia,
“… per le perdite fiscali d'esercizio trasferite nell'ambito della tassazione di gruppo, potrà essere riconosciuta alle che le hanno generate una remunerazione determinata applicando Parte_3
l'aliquota IRES vigente. Tale importo potrà essere regolato alle Consolidate solo nel momento in cui le pagina 2 di 6 perdite saranno effettivamente utilizzate dalla ”. Il trasferimento delle perdite fiscali Parte_2
d'esercizio nell'ambito della tassazione di gruppo consente la riduzione dell'imponibile fiscale con conseguente indubbio risparmio nei confronti dell'erario da parte della società che tali perdite acquisisce. Nella fattispecie, con il Modello Consolidato Nazionale 2019 la dei 14.319.084 Pt_1
euro (DOC. 10 fasc. mon.) utilizzava il minor importo di euro 1.476.112 (modello CNM doc. 11 fasc. mon.), così realizzandosi l'unica condizione sospensiva cui era sottoposto il diritto alla remunerazione di nella misura convenuta del 24% pari all'aliquota IRES. Contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dalla difesa dell'opponente e nonostante l'impiego letterale del verbo “potere”, il riconoscimento della remunerazione del trasferimento delle perdite non è affatto rimesso alla mera discrezionalità della , pena la nullità della clausola ex art. 1355 c.c. (poiché si tratterebbe Parte_2 di un obbligo rimesso all'arbitrio unilaterale del debitore) e perché altrimenti non avrebbero senso le ulteriori previsioni del medesimo art. 8 dell'accordo infragruppo: – dell' obbligo della Consolidante di iscrivere in bilancio il relativo debito e di quello della di iscrivere in bilancio il Parte_3
corrispondente credito (salva facoltà della loro regolazione finanziaria) e - dell'estinzione dei crediti/debiti relativi alle perdite fiscali trasferite e non utilizzate nel caso di cessazione della tassazione di gruppo per interruzione prima del compimento del triennio;
caso verificatosi nella vicenda in esame in cui la “esce” dal consolidato fiscale in data 9 aprile 2020 (doc. 9 fasc. mon.). A sostegno CP_1 dell'obbligatorietà della remunerazione su richiesta della consolidata depone altresì la previsione di cui all'art. 6 dell'obbligo della Consolidante di comunicazione tra gli altri dati anche di quello delle perdite utilizzate a riduzione del reddito complessivo di gruppo peraltro assolto anche per l'annualità 2019 in esame (doc. 10 fasc. conv.). Anche se la medesima norma negoziale impiega i termini di “somma eventualmente spettante in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti o degli svantaggi subiti”
(corrispettivo definito “eventuale” proprio e solo in quanto subordinato all'effettivo utilizzo delle perdite trasferite per la riduzione dell'imponibile), appare priva di pregio la tesi difensiva secondo cui, ai fini della debenza della remunerazione, debbano coesistere contemporaneamente tanto il vantaggio fiscale della quanto lo svantaggio della consolidata, infatti disgiunti alternativamente nel Parte_2
testo della clausola in esame e ben potendo lo svantaggio non essere sussistente, come verosimilmente accaduto nella fattispecie che ci occupa (poiché ormai all'epoca in stato di insolvenza - CP_1
dichiarazione del 14 gennaio 2020 , ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e fallimento del 17 dicembre 2021 doc. 7 fasc. mon. - non era in grado di generare redditi imponibili negli anni successivi da compensare con le perdite fiscali “cedute”), senza che la sinallagmaticità della remunerazione perda la sua giustificazione causale in relazione al risparmio conseguente alla riduzione dell'imponibile di gruppo, così escludendosi in radice l'ipotesi di un ingiustificato arricchimento pagina 3 di 6 paventata dalla difesa attorea. La comune volontà delle parti nel senso indicato dell'obbligatorietà della remunerazione del trasferimento delle perdite di esercizio sia pure nel solo caso e nei limiti del loro utilizzo è confermata altresì dall'intervenuto pagamento di dell'analogo credito maturato da Pt_1
in occasione del consolidato fiscale 2018 (docc. 8 e 9 fasc. conv.). CP_1
Il credito della convenuta opposta per le perdite d'esercizio trasferite per il 2019 ammonta pertanto ad euro 352.267 cui devono sommarsi i crediti fiscali da trasferire per ritenute pari ad euro 17.605 (doc. 10 fasc. mon.) per un totale complessivo di euro 371.872,00.
Sono parimenti dovuti i compensi pari alla somma lorda di 30.500 per l'attività di consulenza fornita in forza del contratto risalente al 5 gennaio 2013 (doc. 3 fasc. mon.) e rimasto valido ed efficace sino alla dichiarazione del curatore fallimentare di volere interrompere il rapporto negoziale al 31 .3.2021 (doc.
3 fasc. conv.). L'incarico aveva ad oggetto la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali, del cui corretto adempimento non vi è alcun riscontro di qualsivoglia contestazione stragiudiziale da parte dell'opponente, la cui difesa nel presente giudizio si limita ad affermare che la non sarebbe CP_1 stata in grado di assolvere ad alcun servizio intercompany in ragione dello stato d'insolvenza e della sua messa in liquidazione senza tuttavia specificare in modo chiaro e puntuale quali delle prestazioni dedotte in contratto ed in particolare quali di quelle in scadenza indicate dal Commissario Straordinario nella pec del 26.2.2021 sarebbero rimaste ineseguite. L'opponente, creditore dell'attività di consulenza, non ha dunque assolto compiutamente all'onere di allegazione a suo carico, sollevando di conseguenza il convenuto opposto (creditore del pagamento dei compensi pattuiti e debitore della prestazione) dall'onere della prova del proprio adempimento.
Quanto ai fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento allegati da deve preliminarmente Pt_1 osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è ammissibile e nel merito in parte è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente, infatti, “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.” (Cass. Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024) e le innovazioni introdotte dal nuovo pagina 4 di 6 codice della crisi d'impresa non hanno comportato un mutamento dell'assetto disciplinare tale da suggerire una modifica dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Quanto ai crediti INPS, parte convenuta opposta ha riconosciuto che ha provveduto ad alcune Pt_1
anticipazioni in nome e per conto della controllata per contributi e rottamazioni ed ha CP_1 aderito all'eccezione di compensazione per la complessiva somma di euro 21.930,00. Si ritiene che anche le ulteriori voci di credito conteggiate dall'opponente e negate dal fallimento trovino sufficiente riscontro in atti: gli importi di 41.474 e 3.569 del 28.11.2019 di cui contesta il pagamento, CP_1 non risultano tra i crediti INPS iscritti al passivo e l'effettivo esborso da parte di risulta dalle Pt_1 distinte di pagamento online UBI corrispondenti ai RAV parimenti depositati in atti;
anche l'importo di euro 78.271 che il fallimento eccepisce che sia stato pagato da per conto di CP_1 Pt_1 [...]
costituisce invece credito suscettibile di compensazione in quanto esso risulta inglobato nel CP_2 totale del saldo preteso dall'INPS e la cui ammissione al passivo (doc. 12 fasc. conv.) costituisce proprio la conferma di una responsabilità anche per tale somma della società per conto della quale e nel cui interesse dunque può ritenersi che ha eseguito il pagamento. L'ammontare complessivo Pt_1
dei crediti INPS da detrarre in compensazione dal credito azionato in sede monitoria è pertanto quello indicato dall'opponente di euro 145.244,00
L'eccezione di compensazione è invece inammissibile con riferimento al credito Hitech, anch'esso già insinuato al passivo e oggetto di cessione in favore dell'opponente deliberata in data 27 marzo e notificata l'8 aprile 2024 poiché, in estrema sintesi, anche se il credito è “scaduto anteriormente al fallimento”, nessuna compensazione può essersi verificata con il debito perché questa è Pt_1 divenuta titolare del credito, nella qualità di cessionaria, solo successivamente all'apertura del fallimento;
e dunque, sotto il profilo soggettivo, si tratta di un 'nuovo' credito che non coesisteva con l'obbligazione della convenuta prima del fallimento.
Il credito azionato in sede monitoria è di conseguenza solo parzialmente estinto per compensazione, ed il fallimento ha diritto al pagamento della minor somma di euro 257.128 oltre interessi CP_1
moratori
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria svolta in forma semplificata)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
pagina 5 di 6 revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore di parte convenuta Pt_1
opposta della somma di euro 257.128,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla domanda al saldo effettivo;
condanna l'opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
1.214,00 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge 15% spese forfettarie
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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