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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN IO, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1240/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Ilaria Zanesi, domicilio eletto in Milano, via Fontana n. 5,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme.
All'udienza di discussione, la procuratrice del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
perché Controparte_1 Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
“a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso
tra il sig. e l'impresa convenuta a far tempo dal 15.10.23; - accertare e Pt_1 dichiarare che non ha mai ricevuto le buste paga e solamente alcuni acconti sulle
retribuzioni maturate;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le
indennità di mensa e trasporti nonché gli accantonamenti non versati a CP_2
di Milano;
- accertare e dichiarare che al termine del rapporto non ha
[...]
percepito quanto maturato a titolo di TFR e per l'effetto condannare la
[...]
di in persona Controparte_1 Controparte_1
del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente l'importo lordo
di € 27.733,44 lordi, di cui € 2.169,32 a titolo di TFR;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva e con refusione delle spese, diritti ed
onorari di legge”.
Malgrado la rituale notifica, la parte resistente non si costituiva rimanendo contumace per l'intera durata del procedimento.
All'udienza del 20 maggio 2025, la difesa del ricorrente rinunciava - a verbale - alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del periodo di lavoro non regolarizzato, insistendo, invece, per l'accoglimento delle restanti pretese.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa con modalità da remoto, senza necessità di alcun incombente istruttorio.
Ciò posto, tenuto conto della suddetta rinuncia, il rapporto tra le parti risulta formalizzato dal 27.11.23 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di manovale edile, inquadrato al primo livello;
dati che si evincono dalla copia della comunicazione in possesso Pt_2
del lavoratore (doc. 2).
Il ricorrente afferma di avere osservato il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00, senza mai ricevere le buste paga.
2 Non venendo retribuito con regolarità, il ricorrente si è dimesso il 29
ottobre 2024 (doc. 3) costituendo, poi, in mora il datore di lavoro tramite la
CISL di Milano (doc. 4).
In questa sede, il ricorrente reclama:
1) l'indennità mensa e trasporti in ragione del CCP della provincia di
Milano.
In particolare, quanto all'indennità di mensa, il contratto provinciale prevede, per le imprese che occupano meno di quindici dipendenti e qualora l'impresa non garantisce un apposito servizio mensa o non fornisca i buoni pasto in convenzione con terzi gestori, l'obbligo di corrispondere un'indennità sostitutiva giornaliera pari ad € 10,00 a decorrere dal 1.9.23.
Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro ed è computata ai fini del calcolo del TFR e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, di cui le parti sociali hanno già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).
La visura camerale di cui al doc. 1 comprova che l'impresa individuale convenuta rientra nei suddetti parametri dimensionali (max 5
dipendenti).
Contr Quanto all'indennità trasporti urbani ed extraurbani, lo stesso prevede il diritto in capo agli operai a percepire, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, un'indennità computabile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, di cui le parti sociali hanno già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).
3 Il suo ammontare giornaliero, a decorrere dal 1.9.23, è pari ad € 4,82.
Entrambe le pretese sono quindi fondate e possono essere accolte.
Il ricorrente lamenta anche di non aver ricevuto il pagamento della deducendone che il datore di lavoro non abbia CP_2
provveduto ai relativi accantonamenti per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali.
Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che ritiene il relativo diritto di credito azionabile direttamente dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
La pretesa può essere accolta posto che la parte datoriale – omettendo di costituirsi in giudizio – nulla ha allegato di idoneo a confutare la pretesa avversaria.
Venendo ora alle residue differenze retributive qui reclamate, si osserva che dai conteggi prodotti con il ricorso emerge un cospicuo importo richiesto a titolo di straordinario “della giornata di sabato” (euro
4.312,33).
Circa l'effettiva prestazione di attività lavorativa straordinaria non vi sono tuttavia riscontri, limitandosi le allegazioni di causa al cenno sopra riportato, inidoneo a fondare la prova rigorosa, notoriamente richiesta al riguardo ai lavoratori.
La somma a tale titolo reclamata va quindi espunta dal totale,
residuando un credito per differenze retributive pari a euro 19.623,89
oltre ad euro 1.886,73 a titolo di TFR, già detratto il percepito;
il tutto,
oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 19.623,89 a titolo di differenze retributive, oltre a euro 1.886,73 a titolo di TFR, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro per compensi 4.000,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 11/06/2025
Il giudice
AN IO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN IO, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1240/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Ilaria Zanesi, domicilio eletto in Milano, via Fontana n. 5,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme.
All'udienza di discussione, la procuratrice del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
perché Controparte_1 Controparte_1
venissero accolte le seguenti domande:
“a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso
tra il sig. e l'impresa convenuta a far tempo dal 15.10.23; - accertare e Pt_1 dichiarare che non ha mai ricevuto le buste paga e solamente alcuni acconti sulle
retribuzioni maturate;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le
indennità di mensa e trasporti nonché gli accantonamenti non versati a CP_2
di Milano;
- accertare e dichiarare che al termine del rapporto non ha
[...]
percepito quanto maturato a titolo di TFR e per l'effetto condannare la
[...]
di in persona Controparte_1 Controparte_1
del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente l'importo lordo
di € 27.733,44 lordi, di cui € 2.169,32 a titolo di TFR;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva e con refusione delle spese, diritti ed
onorari di legge”.
Malgrado la rituale notifica, la parte resistente non si costituiva rimanendo contumace per l'intera durata del procedimento.
All'udienza del 20 maggio 2025, la difesa del ricorrente rinunciava - a verbale - alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del periodo di lavoro non regolarizzato, insistendo, invece, per l'accoglimento delle restanti pretese.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa con modalità da remoto, senza necessità di alcun incombente istruttorio.
Ciò posto, tenuto conto della suddetta rinuncia, il rapporto tra le parti risulta formalizzato dal 27.11.23 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di manovale edile, inquadrato al primo livello;
dati che si evincono dalla copia della comunicazione in possesso Pt_2
del lavoratore (doc. 2).
Il ricorrente afferma di avere osservato il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00, senza mai ricevere le buste paga.
2 Non venendo retribuito con regolarità, il ricorrente si è dimesso il 29
ottobre 2024 (doc. 3) costituendo, poi, in mora il datore di lavoro tramite la
CISL di Milano (doc. 4).
In questa sede, il ricorrente reclama:
1) l'indennità mensa e trasporti in ragione del CCP della provincia di
Milano.
In particolare, quanto all'indennità di mensa, il contratto provinciale prevede, per le imprese che occupano meno di quindici dipendenti e qualora l'impresa non garantisce un apposito servizio mensa o non fornisca i buoni pasto in convenzione con terzi gestori, l'obbligo di corrispondere un'indennità sostitutiva giornaliera pari ad € 10,00 a decorrere dal 1.9.23.
Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro ed è computata ai fini del calcolo del TFR e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, di cui le parti sociali hanno già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).
La visura camerale di cui al doc. 1 comprova che l'impresa individuale convenuta rientra nei suddetti parametri dimensionali (max 5
dipendenti).
Contr Quanto all'indennità trasporti urbani ed extraurbani, lo stesso prevede il diritto in capo agli operai a percepire, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, un'indennità computabile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, di cui le parti sociali hanno già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).
3 Il suo ammontare giornaliero, a decorrere dal 1.9.23, è pari ad € 4,82.
Entrambe le pretese sono quindi fondate e possono essere accolte.
Il ricorrente lamenta anche di non aver ricevuto il pagamento della deducendone che il datore di lavoro non abbia CP_2
provveduto ai relativi accantonamenti per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali.
Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che ritiene il relativo diritto di credito azionabile direttamente dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
La pretesa può essere accolta posto che la parte datoriale – omettendo di costituirsi in giudizio – nulla ha allegato di idoneo a confutare la pretesa avversaria.
Venendo ora alle residue differenze retributive qui reclamate, si osserva che dai conteggi prodotti con il ricorso emerge un cospicuo importo richiesto a titolo di straordinario “della giornata di sabato” (euro
4.312,33).
Circa l'effettiva prestazione di attività lavorativa straordinaria non vi sono tuttavia riscontri, limitandosi le allegazioni di causa al cenno sopra riportato, inidoneo a fondare la prova rigorosa, notoriamente richiesta al riguardo ai lavoratori.
La somma a tale titolo reclamata va quindi espunta dal totale,
residuando un credito per differenze retributive pari a euro 19.623,89
oltre ad euro 1.886,73 a titolo di TFR, già detratto il percepito;
il tutto,
oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 19.623,89 a titolo di differenze retributive, oltre a euro 1.886,73 a titolo di TFR, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro per compensi 4.000,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 11/06/2025
Il giudice
AN IO
5