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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 11048/2023
PROMOSSO DA N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 30.01.2025 alle ore 15,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Valentina Bloise in sostituzione dell'avv. e Pt_1 Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Bloise si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,10
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11048/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11048 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 30.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 31.07.2023
1. , nato a [...], Brasile, il 30/03/1966, residente in Controparte_1
Rua Sao Joao do Paraiso, n. 235, app. 200, rione Sion, CAP 30315-450, città di Belo NumeroDiC_ Horizonte, Stato di Minas Gerais, cittadino brasiliano, carta d'identità R.G. N. , C.F./C.P.F. , PartitaIVA_1
Dott. Giovanni Calasso 2
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
- accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore del ricorrente, Sig. , per tutti i motivi esposti in atto e per l'effetto ordinare Controparte_1 al e, per esso, all' Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1
Martino (PD), il 30/03/1896, emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
- in data 25/09/1915, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_1
e, dalla loro unione, nasceva, in data 28/05/1936, il quale, Persona_2 Persona_3 in data 01/02/1958, contraeva matrimonio con la Sig.ra e, dalla loro unione, Persona_4 nasceva, in data 30/03/1966, ; Controparte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 il ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello
Dott. Giovanni Calasso 3
status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretto del cittadino italiano nato a Persona_1
Campo San Martino (PD), il 30/03/1896,
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
Dott. Giovanni Calasso 4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 17,10
Lecce-Venezia, 30.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 11048/2023
PROMOSSO DA N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 30.01.2025 alle ore 15,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Valentina Bloise in sostituzione dell'avv. e Pt_1 Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Bloise si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Precisa che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,10
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11048/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11048 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 30.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 31.07.2023
1. , nato a [...], Brasile, il 30/03/1966, residente in Controparte_1
Rua Sao Joao do Paraiso, n. 235, app. 200, rione Sion, CAP 30315-450, città di Belo NumeroDiC_ Horizonte, Stato di Minas Gerais, cittadino brasiliano, carta d'identità R.G. N. , C.F./C.P.F. , PartitaIVA_1
Dott. Giovanni Calasso 2
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
- accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore del ricorrente, Sig. , per tutti i motivi esposti in atto e per l'effetto ordinare Controparte_1 al e, per esso, all' Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1
Martino (PD), il 30/03/1896, emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
- in data 25/09/1915, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_1
e, dalla loro unione, nasceva, in data 28/05/1936, il quale, Persona_2 Persona_3 in data 01/02/1958, contraeva matrimonio con la Sig.ra e, dalla loro unione, Persona_4 nasceva, in data 30/03/1966, ; Controparte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 il ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello
Dott. Giovanni Calasso 3
status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretto del cittadino italiano nato a Persona_1
Campo San Martino (PD), il 30/03/1896,
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
Dott. Giovanni Calasso 4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 17,10
Lecce-Venezia, 30.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5