TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_1 C.F._1
IOLANDA IMMACOLATA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ISONZO, 33 71121 Foggia Italiapresso il difensore avv. ABATE IOLANDA IMMACOLATA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/06/2024 conveniva l' chiedendo Parte_1 CP_1 dichiararsi
1) che l'istante è in possesso di n. 165 contributi per il periodo dal 04.11.2017 al 31.10.2022, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della L. 222/84;
2) che l'istante è invalido nella misura del 100% o, in via subordinata, ha un grado di incapacità lavorativa superiore ai 2/3 dalla data del 03.11.2022 (data della domanda amministrativa)e per l'effetto,
2) con condanna dell' a corrspondere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno CP_2 ordinario di invalidit data del 22.12.2022, data di perfezionamento della contribuzione;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con il decreto di fissazione dell'udienza il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
Il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente.
1 Osserva
Nella parte relativa alla pensione ordinaria la domanda non è ammissibile, poiché implica il vaglio del requisito sanitario- rigettato dall sicchè la pretesa andava se del caso proposta in forma di ATPO;
CP_1 né a diverse conclusioni in ragion del cumulo della domanda di condanna alla erogazione della pensione. La riforma del sistema, attuata con l'art. 445 bis c.p.c., impone la verifica del solo requisito sanitario, rispetto al quale quelli socio-economici rimangono rilevanti solo ai fini del vaglio dell'interesse ad agire. Se si provvedesse all'esame del merito della domanda- attesa la ritenuta assenza della
Quanto all'assegno ordinario è pacifica la legittimità dell'iniziale diniego dell , in ragione della CP_1 mancanza del requisito contributivo alla data della domanda amministrativ atoria si è avuta soltanto in data 21-12-2022.
A seguito del versamento integrativo l ha in autotutela ha provveduto in data 05.06.2025 CP_1
(doc. 7) al-la liquidazione provvisoria dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 01.01.2023 (primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione contributiva, come dal Circolare n. 110/2022) e pagamento degli arretrati, pari a € 16.889,69 lordi con il rateo CP_1 pensionis luglio 2025.
Sul capo di domanda relativo all'assegno ordinario va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate per reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Dichiara inammissibile il capo di domanda relativo alla pensione ordinaria di invalidità;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'assegno ordinario di invalidità;
- Compensa le spese di lite.
Foggia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_1 C.F._1
IOLANDA IMMACOLATA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ISONZO, 33 71121 Foggia Italiapresso il difensore avv. ABATE IOLANDA IMMACOLATA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/06/2024 conveniva l' chiedendo Parte_1 CP_1 dichiararsi
1) che l'istante è in possesso di n. 165 contributi per il periodo dal 04.11.2017 al 31.10.2022, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della L. 222/84;
2) che l'istante è invalido nella misura del 100% o, in via subordinata, ha un grado di incapacità lavorativa superiore ai 2/3 dalla data del 03.11.2022 (data della domanda amministrativa)e per l'effetto,
2) con condanna dell' a corrspondere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno CP_2 ordinario di invalidit data del 22.12.2022, data di perfezionamento della contribuzione;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con il decreto di fissazione dell'udienza il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
Il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente.
1 Osserva
Nella parte relativa alla pensione ordinaria la domanda non è ammissibile, poiché implica il vaglio del requisito sanitario- rigettato dall sicchè la pretesa andava se del caso proposta in forma di ATPO;
CP_1 né a diverse conclusioni in ragion del cumulo della domanda di condanna alla erogazione della pensione. La riforma del sistema, attuata con l'art. 445 bis c.p.c., impone la verifica del solo requisito sanitario, rispetto al quale quelli socio-economici rimangono rilevanti solo ai fini del vaglio dell'interesse ad agire. Se si provvedesse all'esame del merito della domanda- attesa la ritenuta assenza della
Quanto all'assegno ordinario è pacifica la legittimità dell'iniziale diniego dell , in ragione della CP_1 mancanza del requisito contributivo alla data della domanda amministrativ atoria si è avuta soltanto in data 21-12-2022.
A seguito del versamento integrativo l ha in autotutela ha provveduto in data 05.06.2025 CP_1
(doc. 7) al-la liquidazione provvisoria dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 01.01.2023 (primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione contributiva, come dal Circolare n. 110/2022) e pagamento degli arretrati, pari a € 16.889,69 lordi con il rateo CP_1 pensionis luglio 2025.
Sul capo di domanda relativo all'assegno ordinario va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate per reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Dichiara inammissibile il capo di domanda relativo alla pensione ordinaria di invalidità;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'assegno ordinario di invalidità;
- Compensa le spese di lite.
Foggia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2