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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5331/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Mara Visone Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 Controparte_1
, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
[...]
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità per figlio inabile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.9.23 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto: di aver presentato in data 10.5.22, a seguito di decesso del padre avvenuto il 14.4.22, CP_2 domanda di pensione di reversibilità; che in data 17.10.18, l'Istituto comunicava la reiezione della domanda per insussistenza del requisito sanitario al momento del decesso del padre;
che in data
13.9.22 proponeva ricorso gerarchico al Comitato Provinciale, anch'esso respinto;
che, ritenendo CP_ sussistente il prescritto requisito sanitario, essendo stato riconosciuto inabile al 100% dall' già a decorrere dal gennaio 2020 nonché in condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92, adiva il
CP_ Tribunale chiedendo condannarsi l' al pagamento della prestazione invocata, spese vinte. CP_ Nel costituirsi l' ha contestato unicamente la ricorrenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione prodotta (anche, da ultimo, la certificazione Unica 2023 del de cuius), all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione. Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dall'art. 22 L. n. 903/65, stabilisce che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. A) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo.
Nel caso di figli inabili, la pensione in esame tende a garantire la continuità del sostentamento del superstite inabile, anche se maggiorenne, sulla base del necessario nesso di dipendenza causale fra lo stato di bisogno dell'inabile a carico del genitore e l'evento morte del genitore stesso.
Ai fini del diritto alla corresponsione della suddetta prestazione, l'inabilità va intesa nel senso che il soggetto non deve essere inidoneo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioè, adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. civ. sez. lav. 13.4.1981 n. 2204).
Ulteriore requisito, necessario perché nasca il diritto alla corresponsione del beneficio in esame, è la vivenza a carico del “ de cuius”. Detto requisito si intende soddisfatto quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare. La giurisprudenza ha precisato che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.
I requisiti della inabilità al lavoro e della vivenza a carico devono sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non essendo consentito spostare la decorrenza del predetto trattamento ad un momento successivo per aggravamento della malattia.
Insegna al riguardo la Suprema Corte: “In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004
Presidente: Sciarelli G. Estensore: Vidiri G. P.M. Velardi M. (Conf.)
CP_ Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, l' non contesta (sicchè deve ritenersi pacifica) la sussistenza di tutti i requisiti ad eccezione di quello sanitario. Peraltro, la vivenza a carico del de cuius al momento del decesso è documentata in atti (v. certificazione unica 2023 del de cuius, acquisita ex art. 421 cpc, nella quale risulta indicato il ricorrente quale figlio a carico).
Quanto al requisito sanitario, parte istante ha documentato di essere inabile al 100% sin dal
CP_ 28.1.2020, producendo all'uopo verbale sanitario del 8.7.21 con revisione a febbraio 2023, nonché in condizione di disabilità grave ex art. 3 co. 3 l. 104/92 con medesima decorrenza.
Ha, altresì, documentato di essere all'attualità percettore di pensione di inabilità, essendo stata riconosciuta, in sede di revisione, la permanenza del requisito sanitario, ovvero 100% con aggiunta,
CP_ persino, della indennità di accompagnamento (cfr. verbale sanitario del 31.7.23, all. 20 prod. ric.).
Tali circostanze puntualmente dedotte e documentate, non sono mai state specificamente contestate dall' . CP_1
Va, pertanto, riconosciuto il diritto di parte istante ad accedere alla pensione di reversibilità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del padre avvenuto in data 14.4.22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_ a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'istante della pensione di reversibilità a decorrere dal 1.5.2022, oltre interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo;
CP_ b) Condanna altresì l' al rimborso delle spese di lite in favore dell'istante che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 25.3.25
Il Giudice Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5331/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Mara Visone Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 Controparte_1
, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
[...]
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità per figlio inabile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.9.23 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto: di aver presentato in data 10.5.22, a seguito di decesso del padre avvenuto il 14.4.22, CP_2 domanda di pensione di reversibilità; che in data 17.10.18, l'Istituto comunicava la reiezione della domanda per insussistenza del requisito sanitario al momento del decesso del padre;
che in data
13.9.22 proponeva ricorso gerarchico al Comitato Provinciale, anch'esso respinto;
che, ritenendo CP_ sussistente il prescritto requisito sanitario, essendo stato riconosciuto inabile al 100% dall' già a decorrere dal gennaio 2020 nonché in condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92, adiva il
CP_ Tribunale chiedendo condannarsi l' al pagamento della prestazione invocata, spese vinte. CP_ Nel costituirsi l' ha contestato unicamente la ricorrenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione prodotta (anche, da ultimo, la certificazione Unica 2023 del de cuius), all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione. Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dall'art. 22 L. n. 903/65, stabilisce che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. A) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo.
Nel caso di figli inabili, la pensione in esame tende a garantire la continuità del sostentamento del superstite inabile, anche se maggiorenne, sulla base del necessario nesso di dipendenza causale fra lo stato di bisogno dell'inabile a carico del genitore e l'evento morte del genitore stesso.
Ai fini del diritto alla corresponsione della suddetta prestazione, l'inabilità va intesa nel senso che il soggetto non deve essere inidoneo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioè, adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. civ. sez. lav. 13.4.1981 n. 2204).
Ulteriore requisito, necessario perché nasca il diritto alla corresponsione del beneficio in esame, è la vivenza a carico del “ de cuius”. Detto requisito si intende soddisfatto quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare. La giurisprudenza ha precisato che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.
I requisiti della inabilità al lavoro e della vivenza a carico devono sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non essendo consentito spostare la decorrenza del predetto trattamento ad un momento successivo per aggravamento della malattia.
Insegna al riguardo la Suprema Corte: “In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004
Presidente: Sciarelli G. Estensore: Vidiri G. P.M. Velardi M. (Conf.)
CP_ Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, l' non contesta (sicchè deve ritenersi pacifica) la sussistenza di tutti i requisiti ad eccezione di quello sanitario. Peraltro, la vivenza a carico del de cuius al momento del decesso è documentata in atti (v. certificazione unica 2023 del de cuius, acquisita ex art. 421 cpc, nella quale risulta indicato il ricorrente quale figlio a carico).
Quanto al requisito sanitario, parte istante ha documentato di essere inabile al 100% sin dal
CP_ 28.1.2020, producendo all'uopo verbale sanitario del 8.7.21 con revisione a febbraio 2023, nonché in condizione di disabilità grave ex art. 3 co. 3 l. 104/92 con medesima decorrenza.
Ha, altresì, documentato di essere all'attualità percettore di pensione di inabilità, essendo stata riconosciuta, in sede di revisione, la permanenza del requisito sanitario, ovvero 100% con aggiunta,
CP_ persino, della indennità di accompagnamento (cfr. verbale sanitario del 31.7.23, all. 20 prod. ric.).
Tali circostanze puntualmente dedotte e documentate, non sono mai state specificamente contestate dall' . CP_1
Va, pertanto, riconosciuto il diritto di parte istante ad accedere alla pensione di reversibilità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del padre avvenuto in data 14.4.22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_ a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'istante della pensione di reversibilità a decorrere dal 1.5.2022, oltre interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo;
CP_ b) Condanna altresì l' al rimborso delle spese di lite in favore dell'istante che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 25.3.25
Il Giudice Dott.ssa Fabrizia Di Palma