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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/01/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 384/2022
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
PARTE RESISTENTE Oggi 18/01/2024, alle ore 11:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: resente con l'Avv. REATI DAVIDE;
Parte_1 e l'avv. Controparte_1 Controparte_1
CORBELLINI MARIO. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di DI, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2022 promossa da: (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. REATI DAVIDE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
COR R
[...] C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2022, ha adito il Tribunale di DI in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con la società Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
[...] essere inquadrata per il periodo dal 30.12.2016 al 3.12.2020 al livello 1° del CCNL terziario, distribuzione e servizi e al relativo trattamento economico (anche per spettanze di fine rapporto); 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al compenso per le ore di lavoro straordinario prestate di notte (nella misura della quota oraria della retribuzione di fatto con maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione del lavoratore di 1° livello ex CCNL terziario, distribuzione e servizi) e quindi per le ore dalle ore dalle 22 sino alle ore 24 di ogni giorno lavorato;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maggiorazione del 30% sulla quota ora ria della normale retribuzione del lavoratore di 1° livello ex CCNL terziario, distribuzione e servizi, per le ore prestate di domenica;
4) condannare la soc. CP_1
SOCIA in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig.
[...] Controparte_2
nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa società, in via fra loro solidale, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva di lordi euro 63.264,89 di cui euro 22.361,44 per differenze sulle spettanze retributive ordinarie, euro 217,67 per differenze sulle spettanze finali, euro 1.656,48 per incidenza e conseguente maggiorazione sul TFR, euro 3.618,98 per incidenza e conseguente maggiorazione sull'indennità sostitutiva del preavviso, euro 35.410,32 per compenso di lavoro straordinario notturno e maggiorazione di lavoro domenicale;
ovvero l'altra maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, anche in relazione a ognuna delle voce di credito;
oltre rivalutazione
1 monetaria e interessi dalle single scadenze al saldo effettivo;
IN SUBORDINE e/o ALTERNATIVA ALLE
DOMANDE CHE PRECEDONO salvo gravame, 5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente per il periodo dal
30.12.2016 al 3.12.2020 al compenso per lavoro straordinario per le ore lavorate oltre l'orario normale di lavoro nella misura di cui all'art. art. 136 CCNL terziario, distribuzione e servizi;
6) conseguentemente condannare la soc.
[...]
n persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. Controparte_1
nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa società, in via fra loro solidale, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva di lordi euro 80.109,34 ovvero l'altra maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, anche in relazione a ognuna delle voce di credito;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
7) IN OGNI CASO quale che siano le domande accolte di quelle che precedono e quindi anche in caso di loro mancato accoglimento, condannare la soc. SOCIALE DI Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. nella sua qualità di socio
[...] Controparte_1 illimitatamente responsabile della stessa società, in via fra loro solidale, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui al punto V di DIRITTO del ricorso, la somma complessiva di lordi euro 3.767,06 ovvero l'altra maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, per ciascuno dei suddetti crediti;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
8) con vittoria di spese di lite con ogni accessorio di legge”. ha addotto i seguenti fatti: - delle attività concretamente svolte dalla società Parte_1 CP_1
- della sede legale situata in DI, Corso Mazzini n. 76/D; - della sede operativa transitata in una
[...] palazzina familiare per il periodo dal 18.02.2017 alla primavera del 2019; - del lavoro da remoto svolto dalla ricorrente nella propria abitazione a partire dall'estate dell'anno 2019; - delle strutture, definite “Case”, gestite dalla situate in regione Lombardia, Emilia Romagna e in regione Valle d'Aosta, nelle CP_1 province rispettivamente di Brescia, Parma, Aosta;
- dei servizi forniti dalle strutture “Case” e consistenti nella accoglienza con gestione a pensione completa o mezza pensione (es. , Organizzazione_1 Org_2
, , e oppure nell'autogestione da
[...] Organizzazione_3 Organizzazione_4 Org_5 parte degli ospiti per determinate “Case” o su tutte le “Case” provviste di cucina, dietro richiesta;
- dei servizi che la società assicurava agli ospiti sia in caso di gestione che in caso di autogestione (pulizia generale degli spazi, sistemazione, igienizzazione, assistenza nei casi di emergenza, manutenzione ordinaria, manutenzione di impianti di riscaldamento, idraulico e fognario); - delle attività di intrattenimento svolte dalla società in determinate “Case”; - del personale assunto a tempo indeterminato e del personale
“stagionale”; - del rapporto di lavoro della ricorrente, assunta senza formalità dal mese di marzo dell'anno
2016; - delle attività svolte dalla ricorrente;
- della formalizzazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 30.12.2016, dell'inquadramento, del CCNL applicabile, delle mansioni indicate (“semplici di segretaria”), del luogo di lavoro;
- degli aumenti di livello riconosciuti in costanza di rapporto: il livello 4° dal
01.01.2018, il livello 5° dal 01.11.2018; - delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro, dal 2016 e consistenti, in sintesi, in: - presiedere agli incontri – con il CP_1
2 o da sola – per l'accoglienza degli ospiti;
- gestire le “Case” e lo staff in loco; - presiedere con il o da CP_1 sola alle “Case” e sovrintendere e partecipare ai lavori di pulizia;
- svolgere servizi di c.d. front office; - partecipare e coordinare il servizio in cucina ed affiancare il cuoco;
- essere referente dei gruppi e degli ospiti, cui consegnava le chiavi;
- sollecitare il per la restituzione delle cauzioni versate;
- svolgere le CP_1 attività per telefono in caso della formula con modalità di autogestione da parte degli ospiti;
- prendere iniziative nei casi di emergenza;
- svolgere attività di c.d. back office; - organizzare e dirigere lo staff per la manutenzione e pulizia delle Case, attività che svolgeva lei medesima, anche da sola;
- coordinare il personale assunto a tempo indeterminato, che affiancava svolgendo attività manuali, per le gestioni a mezza pensione o a pensione completa;
- dare indicazioni e coordinare il personale assunto a termine per la
“stagione”; - interfacciarci con tecnici manutentori e fornitori e rendere relazione al - svolgere CP_1 servizio di trasporto dei pellegrini diretti al Rifugio del Pellegrino;
- svolgere le attività elencate, di direzione e coordinamento dello staff, al quale si affiancava e cui suppliva manualmente, presso l' Controparte_3 dal 2016 al 2018, di cui adduce di essere stata “responsabile”; - delle varie attività svolte di apertura del locale, servizio bar, pranzo e cena, pulizia dei fornelli etc., servizio cucina, controllo dello stock, promozione tramite passa parola, ordini ai fornitori, emissione di scontrini, chiusura della cassa, gestione e coordinamento del personale di volontari;
- delle relazioni che svolgeva al sulle attività svolte;
CP_1 dell'attività svolta presso , da sola e a fianco di - dell'attività svolta presso il Organizzazione_1 CP_1
- delle attività svolte di assistenza all'amministratore e di segreteria;
- delle attività Org_6 Parte_2 svolte quale responsabile del personale;
- dei vari e continui spostamenti per gli incombenti presso le diverse “Case” e dei periodi dell'anno, espressi in misura percentuale, trascorsi presso ciascuna struttura;
- del proprio orario di lavoro dal 2016 al gennaio 2020; - della relazione sentimentale con il - CP_1 dell'inadempimento consistente nell'omesso pagamento della retribuzione per i mesi di novembre 2020, tredicesima 2020, dicembre 2020 ma del successivo pagamento da parte della resistente dell'importo di €
9.518,89 a titolo di “Saldo spettanze e TFR”.
In diritto, ha rivendicato il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello 1° del Parte_1
CCNL di riferimento per tutta la durata del rapporto formale, le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, anche notturno, svolto a DI e presso le varie “Case” e l'incidenza sul TFR;
ha rivendicato altresì le spettanze di fine rapporto (per € 217,67), compresa l'indennità di preavviso (pari ad € 2.433,54).
La ricorrente ha affermato di limitare le proprie domande al periodo di lavoro regolarizzato e di non domandare nel presente giudizio la maggiorazione per straordinario svolto durante le festività.
Ha incluso nel computo dello straordinario la maggiorazione per il lavoro prestato durante la domenica.
Ha domandato la condanna al pagamento delle spettanze lorde dovute per i mesi di novembre 2020 (€
2.068,29), della tredicesima mensilità (€ 827,84), il TFR come riconosciuto dalla società (€ 7.956,83). Ha riconosciuto l'intervenuto pagamento dell'importo di € 9.518,89 da parte della società ed afferma che in tal
3 caso sarebbero residuati € 3.767,06 lordi.
Ha domandato le differenze retributive computate sui minimi retributivi contrattuali previsti per il livello di superiore inquadramento rivendicato.
Ha concluso come sopra.
Si sono tardivamente costituiti in giudizio, durante l'istruttoria orale e dopo la dichiarazione di contumacia
(revocata), la società in persona del Controparte_1 socio accomandatario Sig. e quale socio illimitatamente Controparte_1 Controparte_1 responsabile, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, resistendo alle domande e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti e l'ammissione di testimoni sul capitolo avente ad oggetto l'orario di lavoro rivendicato dalla ricorrente.
Non è stato ammesso il capitolo di prova orale sulle mansioni svolte, a motivo della formulazione generica e della irrilevanza rispetto alla qualifica pretesa.
Il tentativo di conciliazione è stato esperito senza esito positivo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È documentale il rapporto di lavoro della ricorrente dal 30.12.2016 quale risultante dal contratto di assunzione, alle dipendenze della resistente (v. docc. nn. 6-7-8 ric.) e l'inquadramento formale posseduto, il
5° livello del CCNL Terziario. Risultano dai documenti prodotti gli avanzamenti di inquadramento, al 4° livello del CCNL con decorrenza dal 1 Gennaio 2018 (doc. n. 9 ric.), al 3° livello del CCNL con decorrenza dal 01.11.2018 (doc. n. 10 ric.).
È documentale la cessazione del rapporto il 04.12.2020, per dimissioni rassegnate per giusta causa (doc. n.
18 ric.).
Ciò premesso, occorre esaminare le plurime domande della ricorrente.
1. Inquadramento.
La domanda non è meritevole di accoglimento, senza necessità di attività istruttoria.
Il livello di inquadramento preteso in via esclusiva dalla ricorrente è il 1° dell'art. 100 (“Classificazione”) del
CCNL Terziario del 30.03.2015 (doc. n. 21 ric., pag. 111), che così prevede: “a questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
[…] 11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
[…] 23. altre qualifiche di valore equivalente non
4 espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Occorre osservare che le allegazioni delle attività svolte di cui al ricorso (v. punto 11, pagine da 12 a 25 comprese) non sono sussumibili nel livello preteso in via esclusiva, dacché rappresentano attività di natura meramente esecutiva se non manuali, prive dell'alto contenuto professionale e dell'autonomia operativa richieste dal livello preteso, sussumibili negli inquadramenti inferiori, formalmente posseduti dalla ricorrente in corso di rapporto.
Infatti, le allegazioni in ricorso appaiono generiche (a mero titolo esemplificativo, quando viene addotto che la ricorrente “presiedeva” o “gestiva”, o era “referente” o “organizzava” e “dirigeva” il personale, senza specificazione di quali attività, rientranti nella gestione od organizzazione effettiva e dirigenza fossero concretamente svolte) e a tratti contraddittore (ad es. la ricorrente adduce che coordinava il personale nelle gestioni a pensione o a mezza pensione, ma al contempo allega lo svolgimento, anche da sola, di attività manuali come la pulizia dei bagni;
la ricorrente adduce di coordinare il servizio in cucina, ma al contempo riconosce di affiancare il cuoco;
la ricorrente deduce di dirigere lo staff nella manutenzione delle Case della ma al contempo deduce di svolgere da sola quelle attività esecutive, “lavorando manualmente”, v. CP_1 pag. 14 ricorso), in ogni caso non sussumibili nel livello preteso. Una istruttoria orale sulle circostanze in fatto del ricorso risulterebbe superflua.
Nei casi di “autogestione” delle Case, la ricorrente, per deduzione, svolgeva le attività usando il telefono, facendo da tramite tra gli ospiti o persone di fiducia e il (si veda pag. 13 ricorso) e comunque in CP_1 caso di “problematiche” relative al contratto – dunque complesse-, “le trasmetteva al . Non viene CP_1 allegata l'iniziativa autonoma, bensì la risoluzione di difficoltà organizzative operativamente semplici, che potevano fisiologicamente accadere in costanza di rapporto, senza che dalle stesse possa evincersi che la ricorrente fosse “capo” di un servizio o di un ufficio o gerente di una “Casa”, dacché per vero emerge il ruolo preponderante di CP_1
La ricorrente allega di una iniziativa a carattere limitato, circoscritta ai casi di emergenza (v. pag. 13 ricorso), in ogni caso espressione di mansioni esecutive, prive di autonomia, oltre che genericamente elencate (ad es. la deduzione del “contattare” il carroattrezzi), che non possono integrare la responsabilità di direzione esecutiva, esclusiva in capo a CP_1
L'attività di gestione della corrispondenza mail, l'aggiornamento di un calendario di arrivi e partenze dei clienti, il servizio telefonico di back office, la raccolta dei dati degli ospiti (a mero titolo esemplificativo), rappresentano attività sussumibili nel livello formale di inquadramento perché prive dell'alto contenuto professionale previsto dall'inquadramento preteso dalla ricorrente.
Le attività di pulizia delle Case, il servizio ai tavoli nelle gestioni a pensione o a mezza pensione, la guida del mezzo aziendale per il trasporto dei pellegrini, attività che la ricorrente effettuava da sola, non sono in grado di concretare l'alto contenuto professionale o le mansioni effettivamente proprie della figura del capo
5 di servizio, del gerente di negozio, del responsabile quale comprese nella declaratoria del livello 1° del
CCNL.
L'allegazione del fornire “indicazioni circa le necessità e coordinava il personale e i collaboratori esterni con incarichi a breve termine” è generica, in quanto non dettaglia con sufficiente chiarezza quali indicazioni fossero date, in che modo fosse coordinato il personale (pag. 16 del ricorso, ciò a mero titolo esemplificativo).
L'attività di relazione che la ricorrente svolgeva in favore di impedisce di ravvisare una qualche CP_1 responsabilità (ad es., punto D del ricorso, pag. 19) e conferma la posizione di nei confronti della CP_1 ricorrente.
Le direttive che vengono allegate in ricorso impediscono di ravvisare una autonomia operativa o un carattere di “funzione organizzativa con carattere di iniziativa”.
L'elencazione di cui al ricorso (pagg. 20 e ss.) è generica con riferimento alle mansioni, non essendo dettagliato in che modo ed in cosa la ricorrente impartisse istruzioni ai neo-assunti, o in che modo partecipasse concretamente ai lavori di pulizia o come organizzasse l'allestimento del Bar o del Ristorante ed in che modo tale attività potesse intendersi di alto contenuto professionale ed in che termini potesse ravvisarsi una responsabilità esecutiva, elementi previsti dalla declaratoria generale dell'inquadramento preteso.
I controlli delle Case prima della stagione avvenivano in affiancamento a o allo staff in forze alla CP_1 resistente: si tratta di attività, queste, prive di autonomia operativa, di iniziativa, di alto contenuto professionale.
Il 3° livello del CCNL (che la ricorrente possiede formalmente a decorrere dal 01.11.2018 – v. pag. 116 doc. n. 21 ric.) prevede mansioni di concetto o prevalentemente tali, particolari conoscenze ed adeguata esperienza e ricomprende figure professionali quali il contabile/impiegato amministrativo, l'addetto al controllo del materiale in entrata e uscita;
del pari il livello 4° del CCNL (che la ricorrente ha posseduto a decorrere dal 01.01.2018) comprende la figura del: “stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria”, profili professionali che meglio rispondono alle attività svolte per come descritte nel ricorso.
La ricorrente (punto F del ricorso, pag. 22) riconosce di aver svolto per tutta la durata del rapporto mansioni esecutive e non complesse di assistenza all'amministratore e di segreteria, affiancando il CP_1
(si veda l'elencazione contenuta a pag. 22 del ricorso).
Affermare di essere stata “responsabile del personale” (punto G del ricorso, pag. 24) ed elencare genericamente le attività proprie della figura non è sufficiente per ritenere che la ricorrente fosse effettivamente ed in concreto la responsabile esclusiva del personale e contrasta, a livello di allegazione, con quando addotto nel corpo del ricorso sulle attività invece meramente manuali, che non rappresentano estrinsecazione dell'attività di responsabile e che vengono svolte in affiancamento di altri dipendenti, con la loro collaborazione, non coordinandoli o dirigendoli (a mero titolo di esempio, le attività di pulizia delle “Case”
6 che la ricorrente afferma di aver svolto in prima persona in più di una occasione, come, sempre a mero titolo di esempio, l'attività di guida del furgone preso a noleggio, le attività accessorie di carico e scarico dal furgone etc., pag. 15 del ricorso).
In diverse occasioni la ricorrente non ha solo collaborato con il personale, senza esserne responsabile e senza coordinarlo effettivamente, ma lo ha anche sostituito lavorando “manualmente” in prima persona, come dalla stessa descritto, svolgendo attività concrete prive di alto contenuto professionale e di responsabilità.
Sebbene, dunque, la ricorrente – che, ad onor del vero, afferma di aver lavorato praticamente “da remoto” dall'estate 2019 nella propria abitazione, svolgendo attività di assistenza e ricerca per via telematica- abbia svolto per la società un quantitativo rilevante di attività, le stesse non sono qualitativamente connotate, fin dal ricorso, da quella professionalità ed autonomia previste dall'inquadramento domandato nel presente giudizio.
Nessun elemento probatorio atto a corroborare l'assunto emerge dalla disamina dei documenti nn. 14 (14 –
A-B-C-D-E fasc. ric.) del fascicolo di parte: vi vengono elencate delle presunte attività che, invero, non sono dimostrative dei presupposti per l'inquadramento preteso (ad es. nel doc. n. 14, pag. 8 di 10, viene redatto dalla ricorrente che dava: “frequenti indicazioni di metodo e richieste di lavori seriali”) e che non CP_1 sono state allegate nel ricorso.
Deve, pertanto, ritenersi corretto l'inquadramento formale da ultimo posseduto e coerente con le attività concretamente svolte, consistenti perlopiù nel fornire assistenza a e nello svolgimento, in sintesi, di CP_1 attività manuali, da sola o in affiancamento al personale o allo stesso titolare.
2. Orario di lavoro.
In materia di lavoro straordinario i principi coniati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sono i seguenti: - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e dove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare in modo serio e rigoroso il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali ammissioni del datore siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 3714 del 16/2/2009; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4076 del
20/2/2018; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 12695 del 17/10/2001; Tribunale Livorno sez. lav. Sent.
24/8/2020; Tribunale Velletri sez. lav. Sent. 4/2/2020); - sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
16150 del 19/6/2018); il rigore della prova esige infatti il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo, secondo la circolarità, propria
7 del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova;
- controparte datoriale non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotto e che pertanto non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
12695 del 17/10/2001); - il lavoratore è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro (Tribunale Milano sez. lav. sent. del 24/2/2020; Tribunale Milano, sent. 12/8/2003; Tribunale Bari sez. lav. Sent. 24/2/2016; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 13992 del 6/6/2017).
Chiariti i principi condivisi dal Giudicante ed applicati al caso in esame, occorre osservare che anche questa pretesa – su cui si è concentrata l'istruttoria – risulta infondata, per omessa prova dell'orario di lavoro.
Le emergenze istruttorie, infatti, sono del seguente tenore:
- il testimone di parte ricorrente collega di lavoro e dipendente sia nella sede di DI che Tes_1 nella Casa “ , per il periodo dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018, ha Org_7 riferito che: “non posso dichiarare con certezza che la ricorrente lavorasse dalle 6:30 alle 24:00 tutti i giorni, ma è molto plausibile”, aggiungendo che nelle Case vacanze si fermava per periodi limitati di 3-4 giorni;
non ha riferito l'orario preciso di lavoro osservato nelle Case;
ha riferito dell'orario di lavoro nella sede di DI, pur aggiungendo che egli lavorava “a seconda delle esigenze” e che alla ricorrente erano richieste attività fuori dall'ufficio; consegue che il teste non può essere in grado, come dallo stesso riferito, di dichiarare quale fosse l'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
- il testimone , collega e dipendente nelle Case “ e “ e per Tes_2 Org_7 Org_8 due mesi nell'ufficio di DI (periodo, rettificato dal teste, dal mese di marzo 2017 al mese di settembre 2018), ha riferito di aver visto “qualche volta” la ricorrente lavorare alle ore 6:30 del mattino e a volte anche oltre le ore 24:00. Il teste osservava un differente orario di lavoro, di talché appare comunque improbabile la pur lacunosa versione ed inidonea a fornire prova rigorosa – anche valutata nel complesso delle altre deposizioni- di un orario di lavoro effettivo rispettato per tutto l'arco del rapporto;
il breve periodo di lavoro in DI è insufficiente per ravvisare una prova dell'orario osservato dalla ricorrente: il teste precisa che in quel periodo non si fermava “sempre” a lavorare in ufficio a DI, perché si recava in differente luogo;
- il teste collega di lavoro e dipendente della resistente per il periodo dalla primavera del Tes_3
2017 all'estate del 2020, ha riferito che i suoi orari e quelli della ricorrente “non sempre coincidevano non sono in grado di essere precisa sugli orari di lavoro della ricorrente, io avevo meno mansioni, no non facevo lavoro
d'ufficio lei sì. L'orario cambiava a seconda se c'erano delle partenze degli ospiti al mattino […]” e: “l'orario di lavoro della ricorrente non sono in grado di precisarlo […]”; il teste, nel complesso, non è stato in grado di riferire dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
- il teste escusso che ha lavorato per la resistente quale “volontaria” per una decina di giorni Tes_4
8 di ogni anno, nel periodo estivo, dichiara: “nei periodi in cui sono stata alle case del e a Org_7 dalla mattina molto presto tendenzialmente dalle 6:30 e anche fino alle 2:00 di notte sicuramente fino alle Per_1
24:00. Dormivamo nella stessa stanza. Non so che orario facesse la ricorrente quando lavorava a DI, no, non
c'ero”; Il breve periodo temporale di dieci giorni per ciascuna annualità in cui la teste ha Tes_4 lavorato per la resistente impedisce di ritenere provato, sulla base della deposizione, l'orario di lavoro preteso per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- il teste escusso , collega di lavoro per la resistente, ha reso la seguente dichiarazione: “io Tes_5 ho lavorato prevalentemente a e qualche volta a quando io ho lavorato nelle suddette Per_1 Org_7
“case” c'era sempre la ricorrente che lavorava. La ricorrente quando c'ero io lavorava dalle 6:30 alle 24:00 e anche oltre 7 giorni la settimana, tutti i giorni, e anche io lavoravo fino a tarda notte, ma iniziavo alle 9:00 ma la ricorrente era già attiva […] qualche volta anche io ho iniziato a lavorare alle 6:30 […]” “nulla so dell'orario di lavoro della ricorrente quando svolgeva la sua attività a DI”; il teste è stato in grado di riferire dell'orario limitatamente ad una sola “Casa”, tuttavia iniziava l'attività di lavoro dopo la ricorrente e quindi la deposizione deve essere ponderata con attenzione, per non aver il testimone effettivamente assistito all'inizio dell'attività lavorativa;
il testimone precisa di non sapere dell'attività di DI;
- il teste escusso collega di lavoro e dipendente per circa un anno, nel 2017, precisa che Tes_6
“ma per la non avevo un orario fisso”, in quanto, dichiara il teste, svolgeva altro lavoro. Con Org_9 riferimento all'orario di lavoro ha dichiarato: “quando andavo a lavorare alle “case” non sempre c'era anche la ricorrente perché a volte andavamo in case diverse. Non so dire quale fosse esattamente l'orario di lavoro della ricorrente […] Preciso però che io svolgevo una attività diversa da quella della ricorrente. Io mi occupavo della attività di ufficio in DI, qualche mezza giornata e Lei quando andava alle case ci andava in giornata […] Quando la ricorrente lavorava a DI in ufficio, io la vedevo nelle ore in cui lavoravo io, a volte io mi fermavo tutta la giornata”
[…] a precisazione […] non sono in grado di dichiarare quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente”. Il teste, nel complesso, non è stato in grado di riferire dell'orario di lavoro svolto e non è possibile fare riferimento alla deposizione per la dimostrazione dell'orario di lavoro, la cui prova gravante sulla ricorrente deve essere rigorosamente fornita.
Dalla disamina del complesso delle risultanze istruttorie emerge che tale onere della prova non è stato assolto.
I testi escussi, le cui deposizioni devono essere ben contestualizzate, o hanno fatto riferimento alla loro pur breve esperienza di lavoro per la insufficiente per la prova dell'orario lungo tutto l'arco del CP_1 rapporto, o non sono stati in grado di riferire con certezza che l'orario fosse quello indicato in ricorso, o hanno reso deposizioni a tratti contraddittorie per contenuto o con rettifiche, o hanno riferito dell'orario limitatamente alle “Case”, senza essere in grado di riferire dell'orario osservato nell'ufficio lodigiano.
Nel complesso, si tratta di deposizioni lacunose, contraddittorie per contenuto, che non possono assurgere
9 ad una prova rigorosa dell'orario di lavoro di Parte_1
In questi termini, non è possibile ritenere che la ricorrente abbia assolto all'onere della prova, reso vieppiù gravoso dall'allegazione in ricorso di differenti orari in luoghi diversi.
Conclusivamente, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Retribuzione, spettanze di fine rapporto, TFR, indennità di preavviso.
La ricorrente allega l'inadempimento datoriale consistente nell'omessa corresponsione della retribuzione dei mesi di novembre e la tredicesima del 2020, risultante dai listini paga in atti (doc. n. 12 e ric.), per rispettivi € 2.068,29 ed € 827,84 lordi.
Allega che la società non avrebbe corrisposto il residuo delle spettanze di fine rapporto per € 217,67 lordi detratto quanto ricevuto a gennaio 2021.
Avanza la pretesa all'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 2.433,54 lordi.
Allega che la società non avrebbe corrisposto il TFR quale risultante dalla C.U. 2022 in atti, per € 7.956,83 lordi (v. doc. n. 20 ric.).
Gli importi complessivi ammontano ad € 13.503,88 lordi.
La ricorrente riconosce che la società avrebbe corrisposto nel 2021 tramite bonifico l'importo, netto, di €
9.518,89 (v. doc. n. 19 ric.).
Posto che il bonifico della società risulta documentalmente imputato alle spettanze di fine rapporto, avendo la causale: “saldo TFR e spettanze” e che la società prova effettivamente il pagamento, la ricorrente vanta il proprio diritto al residuo, che computa in € 3.767,06 lordi residui.
Tuttavia, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso (€ 2.433,54 lordi) si osserva che è carente nelle conclusioni del ricorso la domanda di accertamento della giusta causa di dimissioni, che è il presupposto per la spettanza dell'indennità, e dunque una pronuncia risulterebbe emessa extra petita.
Nel corpo del ricorso (capo V) viene solo dato atto che è “del tutto evidente e pacifica”, senza che possa evincersi la proposizione di distinta domanda di accertamento della giusta causa.
Spetta, tuttavia, la restante parte del credito (€ 1.333,52), essendo documentata nell'an e nel quantum e non avendo controparte fornito prova del fatto estintivo (es. pagamento). Org_1 La società deve essere condannata al pagamento di tale importo residuo, oltre rivalutazione secondo ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
[...]
Il ricorso non merita accoglimento per il resto.
4. Spese di lite.
A motivo del rigetto delle plurime domande e dell'accoglimento in misura ridotta dell'ultima domanda (v.
Cass. civ. Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061), le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo.
I restanti due terzi delle spese seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
10 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi per la media complessità delle questioni di fatto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte il ricorso di e per l'effetto condanna la resistente a pagare alla stessa Parte_1 la somma di € 1.333,52 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa per un terzo le spese di lite;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente dei restanti due terzi delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in DI, il 18 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
PARTE RESISTENTE Oggi 18/01/2024, alle ore 11:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: resente con l'Avv. REATI DAVIDE;
Parte_1 e l'avv. Controparte_1 Controparte_1
CORBELLINI MARIO. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di DI, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2022 promossa da: (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. REATI DAVIDE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
COR R
[...] C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2022, ha adito il Tribunale di DI in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con la società Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
[...] essere inquadrata per il periodo dal 30.12.2016 al 3.12.2020 al livello 1° del CCNL terziario, distribuzione e servizi e al relativo trattamento economico (anche per spettanze di fine rapporto); 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al compenso per le ore di lavoro straordinario prestate di notte (nella misura della quota oraria della retribuzione di fatto con maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione del lavoratore di 1° livello ex CCNL terziario, distribuzione e servizi) e quindi per le ore dalle ore dalle 22 sino alle ore 24 di ogni giorno lavorato;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maggiorazione del 30% sulla quota ora ria della normale retribuzione del lavoratore di 1° livello ex CCNL terziario, distribuzione e servizi, per le ore prestate di domenica;
4) condannare la soc. CP_1
SOCIA in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig.
[...] Controparte_2
nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa società, in via fra loro solidale, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva di lordi euro 63.264,89 di cui euro 22.361,44 per differenze sulle spettanze retributive ordinarie, euro 217,67 per differenze sulle spettanze finali, euro 1.656,48 per incidenza e conseguente maggiorazione sul TFR, euro 3.618,98 per incidenza e conseguente maggiorazione sull'indennità sostitutiva del preavviso, euro 35.410,32 per compenso di lavoro straordinario notturno e maggiorazione di lavoro domenicale;
ovvero l'altra maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, anche in relazione a ognuna delle voce di credito;
oltre rivalutazione
1 monetaria e interessi dalle single scadenze al saldo effettivo;
IN SUBORDINE e/o ALTERNATIVA ALLE
DOMANDE CHE PRECEDONO salvo gravame, 5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente per il periodo dal
30.12.2016 al 3.12.2020 al compenso per lavoro straordinario per le ore lavorate oltre l'orario normale di lavoro nella misura di cui all'art. art. 136 CCNL terziario, distribuzione e servizi;
6) conseguentemente condannare la soc.
[...]
n persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. Controparte_1
nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa società, in via fra loro solidale, Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma complessiva di lordi euro 80.109,34 ovvero l'altra maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, anche in relazione a ognuna delle voce di credito;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
7) IN OGNI CASO quale che siano le domande accolte di quelle che precedono e quindi anche in caso di loro mancato accoglimento, condannare la soc. SOCIALE DI Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. nella sua qualità di socio
[...] Controparte_1 illimitatamente responsabile della stessa società, in via fra loro solidale, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui al punto V di DIRITTO del ricorso, la somma complessiva di lordi euro 3.767,06 ovvero l'altra maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, per ciascuno dei suddetti crediti;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
8) con vittoria di spese di lite con ogni accessorio di legge”. ha addotto i seguenti fatti: - delle attività concretamente svolte dalla società Parte_1 CP_1
- della sede legale situata in DI, Corso Mazzini n. 76/D; - della sede operativa transitata in una
[...] palazzina familiare per il periodo dal 18.02.2017 alla primavera del 2019; - del lavoro da remoto svolto dalla ricorrente nella propria abitazione a partire dall'estate dell'anno 2019; - delle strutture, definite “Case”, gestite dalla situate in regione Lombardia, Emilia Romagna e in regione Valle d'Aosta, nelle CP_1 province rispettivamente di Brescia, Parma, Aosta;
- dei servizi forniti dalle strutture “Case” e consistenti nella accoglienza con gestione a pensione completa o mezza pensione (es. , Organizzazione_1 Org_2
, , e oppure nell'autogestione da
[...] Organizzazione_3 Organizzazione_4 Org_5 parte degli ospiti per determinate “Case” o su tutte le “Case” provviste di cucina, dietro richiesta;
- dei servizi che la società assicurava agli ospiti sia in caso di gestione che in caso di autogestione (pulizia generale degli spazi, sistemazione, igienizzazione, assistenza nei casi di emergenza, manutenzione ordinaria, manutenzione di impianti di riscaldamento, idraulico e fognario); - delle attività di intrattenimento svolte dalla società in determinate “Case”; - del personale assunto a tempo indeterminato e del personale
“stagionale”; - del rapporto di lavoro della ricorrente, assunta senza formalità dal mese di marzo dell'anno
2016; - delle attività svolte dalla ricorrente;
- della formalizzazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 30.12.2016, dell'inquadramento, del CCNL applicabile, delle mansioni indicate (“semplici di segretaria”), del luogo di lavoro;
- degli aumenti di livello riconosciuti in costanza di rapporto: il livello 4° dal
01.01.2018, il livello 5° dal 01.11.2018; - delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro, dal 2016 e consistenti, in sintesi, in: - presiedere agli incontri – con il CP_1
2 o da sola – per l'accoglienza degli ospiti;
- gestire le “Case” e lo staff in loco; - presiedere con il o da CP_1 sola alle “Case” e sovrintendere e partecipare ai lavori di pulizia;
- svolgere servizi di c.d. front office; - partecipare e coordinare il servizio in cucina ed affiancare il cuoco;
- essere referente dei gruppi e degli ospiti, cui consegnava le chiavi;
- sollecitare il per la restituzione delle cauzioni versate;
- svolgere le CP_1 attività per telefono in caso della formula con modalità di autogestione da parte degli ospiti;
- prendere iniziative nei casi di emergenza;
- svolgere attività di c.d. back office; - organizzare e dirigere lo staff per la manutenzione e pulizia delle Case, attività che svolgeva lei medesima, anche da sola;
- coordinare il personale assunto a tempo indeterminato, che affiancava svolgendo attività manuali, per le gestioni a mezza pensione o a pensione completa;
- dare indicazioni e coordinare il personale assunto a termine per la
“stagione”; - interfacciarci con tecnici manutentori e fornitori e rendere relazione al - svolgere CP_1 servizio di trasporto dei pellegrini diretti al Rifugio del Pellegrino;
- svolgere le attività elencate, di direzione e coordinamento dello staff, al quale si affiancava e cui suppliva manualmente, presso l' Controparte_3 dal 2016 al 2018, di cui adduce di essere stata “responsabile”; - delle varie attività svolte di apertura del locale, servizio bar, pranzo e cena, pulizia dei fornelli etc., servizio cucina, controllo dello stock, promozione tramite passa parola, ordini ai fornitori, emissione di scontrini, chiusura della cassa, gestione e coordinamento del personale di volontari;
- delle relazioni che svolgeva al sulle attività svolte;
CP_1 dell'attività svolta presso , da sola e a fianco di - dell'attività svolta presso il Organizzazione_1 CP_1
- delle attività svolte di assistenza all'amministratore e di segreteria;
- delle attività Org_6 Parte_2 svolte quale responsabile del personale;
- dei vari e continui spostamenti per gli incombenti presso le diverse “Case” e dei periodi dell'anno, espressi in misura percentuale, trascorsi presso ciascuna struttura;
- del proprio orario di lavoro dal 2016 al gennaio 2020; - della relazione sentimentale con il - CP_1 dell'inadempimento consistente nell'omesso pagamento della retribuzione per i mesi di novembre 2020, tredicesima 2020, dicembre 2020 ma del successivo pagamento da parte della resistente dell'importo di €
9.518,89 a titolo di “Saldo spettanze e TFR”.
In diritto, ha rivendicato il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello 1° del Parte_1
CCNL di riferimento per tutta la durata del rapporto formale, le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, anche notturno, svolto a DI e presso le varie “Case” e l'incidenza sul TFR;
ha rivendicato altresì le spettanze di fine rapporto (per € 217,67), compresa l'indennità di preavviso (pari ad € 2.433,54).
La ricorrente ha affermato di limitare le proprie domande al periodo di lavoro regolarizzato e di non domandare nel presente giudizio la maggiorazione per straordinario svolto durante le festività.
Ha incluso nel computo dello straordinario la maggiorazione per il lavoro prestato durante la domenica.
Ha domandato la condanna al pagamento delle spettanze lorde dovute per i mesi di novembre 2020 (€
2.068,29), della tredicesima mensilità (€ 827,84), il TFR come riconosciuto dalla società (€ 7.956,83). Ha riconosciuto l'intervenuto pagamento dell'importo di € 9.518,89 da parte della società ed afferma che in tal
3 caso sarebbero residuati € 3.767,06 lordi.
Ha domandato le differenze retributive computate sui minimi retributivi contrattuali previsti per il livello di superiore inquadramento rivendicato.
Ha concluso come sopra.
Si sono tardivamente costituiti in giudizio, durante l'istruttoria orale e dopo la dichiarazione di contumacia
(revocata), la società in persona del Controparte_1 socio accomandatario Sig. e quale socio illimitatamente Controparte_1 Controparte_1 responsabile, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, resistendo alle domande e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti e l'ammissione di testimoni sul capitolo avente ad oggetto l'orario di lavoro rivendicato dalla ricorrente.
Non è stato ammesso il capitolo di prova orale sulle mansioni svolte, a motivo della formulazione generica e della irrilevanza rispetto alla qualifica pretesa.
Il tentativo di conciliazione è stato esperito senza esito positivo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È documentale il rapporto di lavoro della ricorrente dal 30.12.2016 quale risultante dal contratto di assunzione, alle dipendenze della resistente (v. docc. nn. 6-7-8 ric.) e l'inquadramento formale posseduto, il
5° livello del CCNL Terziario. Risultano dai documenti prodotti gli avanzamenti di inquadramento, al 4° livello del CCNL con decorrenza dal 1 Gennaio 2018 (doc. n. 9 ric.), al 3° livello del CCNL con decorrenza dal 01.11.2018 (doc. n. 10 ric.).
È documentale la cessazione del rapporto il 04.12.2020, per dimissioni rassegnate per giusta causa (doc. n.
18 ric.).
Ciò premesso, occorre esaminare le plurime domande della ricorrente.
1. Inquadramento.
La domanda non è meritevole di accoglimento, senza necessità di attività istruttoria.
Il livello di inquadramento preteso in via esclusiva dalla ricorrente è il 1° dell'art. 100 (“Classificazione”) del
CCNL Terziario del 30.03.2015 (doc. n. 21 ric., pag. 111), che così prevede: “a questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
[…] 11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
[…] 23. altre qualifiche di valore equivalente non
4 espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Occorre osservare che le allegazioni delle attività svolte di cui al ricorso (v. punto 11, pagine da 12 a 25 comprese) non sono sussumibili nel livello preteso in via esclusiva, dacché rappresentano attività di natura meramente esecutiva se non manuali, prive dell'alto contenuto professionale e dell'autonomia operativa richieste dal livello preteso, sussumibili negli inquadramenti inferiori, formalmente posseduti dalla ricorrente in corso di rapporto.
Infatti, le allegazioni in ricorso appaiono generiche (a mero titolo esemplificativo, quando viene addotto che la ricorrente “presiedeva” o “gestiva”, o era “referente” o “organizzava” e “dirigeva” il personale, senza specificazione di quali attività, rientranti nella gestione od organizzazione effettiva e dirigenza fossero concretamente svolte) e a tratti contraddittore (ad es. la ricorrente adduce che coordinava il personale nelle gestioni a pensione o a mezza pensione, ma al contempo allega lo svolgimento, anche da sola, di attività manuali come la pulizia dei bagni;
la ricorrente adduce di coordinare il servizio in cucina, ma al contempo riconosce di affiancare il cuoco;
la ricorrente deduce di dirigere lo staff nella manutenzione delle Case della ma al contempo deduce di svolgere da sola quelle attività esecutive, “lavorando manualmente”, v. CP_1 pag. 14 ricorso), in ogni caso non sussumibili nel livello preteso. Una istruttoria orale sulle circostanze in fatto del ricorso risulterebbe superflua.
Nei casi di “autogestione” delle Case, la ricorrente, per deduzione, svolgeva le attività usando il telefono, facendo da tramite tra gli ospiti o persone di fiducia e il (si veda pag. 13 ricorso) e comunque in CP_1 caso di “problematiche” relative al contratto – dunque complesse-, “le trasmetteva al . Non viene CP_1 allegata l'iniziativa autonoma, bensì la risoluzione di difficoltà organizzative operativamente semplici, che potevano fisiologicamente accadere in costanza di rapporto, senza che dalle stesse possa evincersi che la ricorrente fosse “capo” di un servizio o di un ufficio o gerente di una “Casa”, dacché per vero emerge il ruolo preponderante di CP_1
La ricorrente allega di una iniziativa a carattere limitato, circoscritta ai casi di emergenza (v. pag. 13 ricorso), in ogni caso espressione di mansioni esecutive, prive di autonomia, oltre che genericamente elencate (ad es. la deduzione del “contattare” il carroattrezzi), che non possono integrare la responsabilità di direzione esecutiva, esclusiva in capo a CP_1
L'attività di gestione della corrispondenza mail, l'aggiornamento di un calendario di arrivi e partenze dei clienti, il servizio telefonico di back office, la raccolta dei dati degli ospiti (a mero titolo esemplificativo), rappresentano attività sussumibili nel livello formale di inquadramento perché prive dell'alto contenuto professionale previsto dall'inquadramento preteso dalla ricorrente.
Le attività di pulizia delle Case, il servizio ai tavoli nelle gestioni a pensione o a mezza pensione, la guida del mezzo aziendale per il trasporto dei pellegrini, attività che la ricorrente effettuava da sola, non sono in grado di concretare l'alto contenuto professionale o le mansioni effettivamente proprie della figura del capo
5 di servizio, del gerente di negozio, del responsabile quale comprese nella declaratoria del livello 1° del
CCNL.
L'allegazione del fornire “indicazioni circa le necessità e coordinava il personale e i collaboratori esterni con incarichi a breve termine” è generica, in quanto non dettaglia con sufficiente chiarezza quali indicazioni fossero date, in che modo fosse coordinato il personale (pag. 16 del ricorso, ciò a mero titolo esemplificativo).
L'attività di relazione che la ricorrente svolgeva in favore di impedisce di ravvisare una qualche CP_1 responsabilità (ad es., punto D del ricorso, pag. 19) e conferma la posizione di nei confronti della CP_1 ricorrente.
Le direttive che vengono allegate in ricorso impediscono di ravvisare una autonomia operativa o un carattere di “funzione organizzativa con carattere di iniziativa”.
L'elencazione di cui al ricorso (pagg. 20 e ss.) è generica con riferimento alle mansioni, non essendo dettagliato in che modo ed in cosa la ricorrente impartisse istruzioni ai neo-assunti, o in che modo partecipasse concretamente ai lavori di pulizia o come organizzasse l'allestimento del Bar o del Ristorante ed in che modo tale attività potesse intendersi di alto contenuto professionale ed in che termini potesse ravvisarsi una responsabilità esecutiva, elementi previsti dalla declaratoria generale dell'inquadramento preteso.
I controlli delle Case prima della stagione avvenivano in affiancamento a o allo staff in forze alla CP_1 resistente: si tratta di attività, queste, prive di autonomia operativa, di iniziativa, di alto contenuto professionale.
Il 3° livello del CCNL (che la ricorrente possiede formalmente a decorrere dal 01.11.2018 – v. pag. 116 doc. n. 21 ric.) prevede mansioni di concetto o prevalentemente tali, particolari conoscenze ed adeguata esperienza e ricomprende figure professionali quali il contabile/impiegato amministrativo, l'addetto al controllo del materiale in entrata e uscita;
del pari il livello 4° del CCNL (che la ricorrente ha posseduto a decorrere dal 01.01.2018) comprende la figura del: “stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria”, profili professionali che meglio rispondono alle attività svolte per come descritte nel ricorso.
La ricorrente (punto F del ricorso, pag. 22) riconosce di aver svolto per tutta la durata del rapporto mansioni esecutive e non complesse di assistenza all'amministratore e di segreteria, affiancando il CP_1
(si veda l'elencazione contenuta a pag. 22 del ricorso).
Affermare di essere stata “responsabile del personale” (punto G del ricorso, pag. 24) ed elencare genericamente le attività proprie della figura non è sufficiente per ritenere che la ricorrente fosse effettivamente ed in concreto la responsabile esclusiva del personale e contrasta, a livello di allegazione, con quando addotto nel corpo del ricorso sulle attività invece meramente manuali, che non rappresentano estrinsecazione dell'attività di responsabile e che vengono svolte in affiancamento di altri dipendenti, con la loro collaborazione, non coordinandoli o dirigendoli (a mero titolo di esempio, le attività di pulizia delle “Case”
6 che la ricorrente afferma di aver svolto in prima persona in più di una occasione, come, sempre a mero titolo di esempio, l'attività di guida del furgone preso a noleggio, le attività accessorie di carico e scarico dal furgone etc., pag. 15 del ricorso).
In diverse occasioni la ricorrente non ha solo collaborato con il personale, senza esserne responsabile e senza coordinarlo effettivamente, ma lo ha anche sostituito lavorando “manualmente” in prima persona, come dalla stessa descritto, svolgendo attività concrete prive di alto contenuto professionale e di responsabilità.
Sebbene, dunque, la ricorrente – che, ad onor del vero, afferma di aver lavorato praticamente “da remoto” dall'estate 2019 nella propria abitazione, svolgendo attività di assistenza e ricerca per via telematica- abbia svolto per la società un quantitativo rilevante di attività, le stesse non sono qualitativamente connotate, fin dal ricorso, da quella professionalità ed autonomia previste dall'inquadramento domandato nel presente giudizio.
Nessun elemento probatorio atto a corroborare l'assunto emerge dalla disamina dei documenti nn. 14 (14 –
A-B-C-D-E fasc. ric.) del fascicolo di parte: vi vengono elencate delle presunte attività che, invero, non sono dimostrative dei presupposti per l'inquadramento preteso (ad es. nel doc. n. 14, pag. 8 di 10, viene redatto dalla ricorrente che dava: “frequenti indicazioni di metodo e richieste di lavori seriali”) e che non CP_1 sono state allegate nel ricorso.
Deve, pertanto, ritenersi corretto l'inquadramento formale da ultimo posseduto e coerente con le attività concretamente svolte, consistenti perlopiù nel fornire assistenza a e nello svolgimento, in sintesi, di CP_1 attività manuali, da sola o in affiancamento al personale o allo stesso titolare.
2. Orario di lavoro.
In materia di lavoro straordinario i principi coniati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sono i seguenti: - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e dove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare in modo serio e rigoroso il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali ammissioni del datore siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 3714 del 16/2/2009; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4076 del
20/2/2018; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 12695 del 17/10/2001; Tribunale Livorno sez. lav. Sent.
24/8/2020; Tribunale Velletri sez. lav. Sent. 4/2/2020); - sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
16150 del 19/6/2018); il rigore della prova esige infatti il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo, secondo la circolarità, propria
7 del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova;
- controparte datoriale non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotto e che pertanto non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
12695 del 17/10/2001); - il lavoratore è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro (Tribunale Milano sez. lav. sent. del 24/2/2020; Tribunale Milano, sent. 12/8/2003; Tribunale Bari sez. lav. Sent. 24/2/2016; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 13992 del 6/6/2017).
Chiariti i principi condivisi dal Giudicante ed applicati al caso in esame, occorre osservare che anche questa pretesa – su cui si è concentrata l'istruttoria – risulta infondata, per omessa prova dell'orario di lavoro.
Le emergenze istruttorie, infatti, sono del seguente tenore:
- il testimone di parte ricorrente collega di lavoro e dipendente sia nella sede di DI che Tes_1 nella Casa “ , per il periodo dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018, ha Org_7 riferito che: “non posso dichiarare con certezza che la ricorrente lavorasse dalle 6:30 alle 24:00 tutti i giorni, ma è molto plausibile”, aggiungendo che nelle Case vacanze si fermava per periodi limitati di 3-4 giorni;
non ha riferito l'orario preciso di lavoro osservato nelle Case;
ha riferito dell'orario di lavoro nella sede di DI, pur aggiungendo che egli lavorava “a seconda delle esigenze” e che alla ricorrente erano richieste attività fuori dall'ufficio; consegue che il teste non può essere in grado, come dallo stesso riferito, di dichiarare quale fosse l'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
- il testimone , collega e dipendente nelle Case “ e “ e per Tes_2 Org_7 Org_8 due mesi nell'ufficio di DI (periodo, rettificato dal teste, dal mese di marzo 2017 al mese di settembre 2018), ha riferito di aver visto “qualche volta” la ricorrente lavorare alle ore 6:30 del mattino e a volte anche oltre le ore 24:00. Il teste osservava un differente orario di lavoro, di talché appare comunque improbabile la pur lacunosa versione ed inidonea a fornire prova rigorosa – anche valutata nel complesso delle altre deposizioni- di un orario di lavoro effettivo rispettato per tutto l'arco del rapporto;
il breve periodo di lavoro in DI è insufficiente per ravvisare una prova dell'orario osservato dalla ricorrente: il teste precisa che in quel periodo non si fermava “sempre” a lavorare in ufficio a DI, perché si recava in differente luogo;
- il teste collega di lavoro e dipendente della resistente per il periodo dalla primavera del Tes_3
2017 all'estate del 2020, ha riferito che i suoi orari e quelli della ricorrente “non sempre coincidevano non sono in grado di essere precisa sugli orari di lavoro della ricorrente, io avevo meno mansioni, no non facevo lavoro
d'ufficio lei sì. L'orario cambiava a seconda se c'erano delle partenze degli ospiti al mattino […]” e: “l'orario di lavoro della ricorrente non sono in grado di precisarlo […]”; il teste, nel complesso, non è stato in grado di riferire dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
- il teste escusso che ha lavorato per la resistente quale “volontaria” per una decina di giorni Tes_4
8 di ogni anno, nel periodo estivo, dichiara: “nei periodi in cui sono stata alle case del e a Org_7 dalla mattina molto presto tendenzialmente dalle 6:30 e anche fino alle 2:00 di notte sicuramente fino alle Per_1
24:00. Dormivamo nella stessa stanza. Non so che orario facesse la ricorrente quando lavorava a DI, no, non
c'ero”; Il breve periodo temporale di dieci giorni per ciascuna annualità in cui la teste ha Tes_4 lavorato per la resistente impedisce di ritenere provato, sulla base della deposizione, l'orario di lavoro preteso per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- il teste escusso , collega di lavoro per la resistente, ha reso la seguente dichiarazione: “io Tes_5 ho lavorato prevalentemente a e qualche volta a quando io ho lavorato nelle suddette Per_1 Org_7
“case” c'era sempre la ricorrente che lavorava. La ricorrente quando c'ero io lavorava dalle 6:30 alle 24:00 e anche oltre 7 giorni la settimana, tutti i giorni, e anche io lavoravo fino a tarda notte, ma iniziavo alle 9:00 ma la ricorrente era già attiva […] qualche volta anche io ho iniziato a lavorare alle 6:30 […]” “nulla so dell'orario di lavoro della ricorrente quando svolgeva la sua attività a DI”; il teste è stato in grado di riferire dell'orario limitatamente ad una sola “Casa”, tuttavia iniziava l'attività di lavoro dopo la ricorrente e quindi la deposizione deve essere ponderata con attenzione, per non aver il testimone effettivamente assistito all'inizio dell'attività lavorativa;
il testimone precisa di non sapere dell'attività di DI;
- il teste escusso collega di lavoro e dipendente per circa un anno, nel 2017, precisa che Tes_6
“ma per la non avevo un orario fisso”, in quanto, dichiara il teste, svolgeva altro lavoro. Con Org_9 riferimento all'orario di lavoro ha dichiarato: “quando andavo a lavorare alle “case” non sempre c'era anche la ricorrente perché a volte andavamo in case diverse. Non so dire quale fosse esattamente l'orario di lavoro della ricorrente […] Preciso però che io svolgevo una attività diversa da quella della ricorrente. Io mi occupavo della attività di ufficio in DI, qualche mezza giornata e Lei quando andava alle case ci andava in giornata […] Quando la ricorrente lavorava a DI in ufficio, io la vedevo nelle ore in cui lavoravo io, a volte io mi fermavo tutta la giornata”
[…] a precisazione […] non sono in grado di dichiarare quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente”. Il teste, nel complesso, non è stato in grado di riferire dell'orario di lavoro svolto e non è possibile fare riferimento alla deposizione per la dimostrazione dell'orario di lavoro, la cui prova gravante sulla ricorrente deve essere rigorosamente fornita.
Dalla disamina del complesso delle risultanze istruttorie emerge che tale onere della prova non è stato assolto.
I testi escussi, le cui deposizioni devono essere ben contestualizzate, o hanno fatto riferimento alla loro pur breve esperienza di lavoro per la insufficiente per la prova dell'orario lungo tutto l'arco del CP_1 rapporto, o non sono stati in grado di riferire con certezza che l'orario fosse quello indicato in ricorso, o hanno reso deposizioni a tratti contraddittorie per contenuto o con rettifiche, o hanno riferito dell'orario limitatamente alle “Case”, senza essere in grado di riferire dell'orario osservato nell'ufficio lodigiano.
Nel complesso, si tratta di deposizioni lacunose, contraddittorie per contenuto, che non possono assurgere
9 ad una prova rigorosa dell'orario di lavoro di Parte_1
In questi termini, non è possibile ritenere che la ricorrente abbia assolto all'onere della prova, reso vieppiù gravoso dall'allegazione in ricorso di differenti orari in luoghi diversi.
Conclusivamente, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Retribuzione, spettanze di fine rapporto, TFR, indennità di preavviso.
La ricorrente allega l'inadempimento datoriale consistente nell'omessa corresponsione della retribuzione dei mesi di novembre e la tredicesima del 2020, risultante dai listini paga in atti (doc. n. 12 e ric.), per rispettivi € 2.068,29 ed € 827,84 lordi.
Allega che la società non avrebbe corrisposto il residuo delle spettanze di fine rapporto per € 217,67 lordi detratto quanto ricevuto a gennaio 2021.
Avanza la pretesa all'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 2.433,54 lordi.
Allega che la società non avrebbe corrisposto il TFR quale risultante dalla C.U. 2022 in atti, per € 7.956,83 lordi (v. doc. n. 20 ric.).
Gli importi complessivi ammontano ad € 13.503,88 lordi.
La ricorrente riconosce che la società avrebbe corrisposto nel 2021 tramite bonifico l'importo, netto, di €
9.518,89 (v. doc. n. 19 ric.).
Posto che il bonifico della società risulta documentalmente imputato alle spettanze di fine rapporto, avendo la causale: “saldo TFR e spettanze” e che la società prova effettivamente il pagamento, la ricorrente vanta il proprio diritto al residuo, che computa in € 3.767,06 lordi residui.
Tuttavia, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso (€ 2.433,54 lordi) si osserva che è carente nelle conclusioni del ricorso la domanda di accertamento della giusta causa di dimissioni, che è il presupposto per la spettanza dell'indennità, e dunque una pronuncia risulterebbe emessa extra petita.
Nel corpo del ricorso (capo V) viene solo dato atto che è “del tutto evidente e pacifica”, senza che possa evincersi la proposizione di distinta domanda di accertamento della giusta causa.
Spetta, tuttavia, la restante parte del credito (€ 1.333,52), essendo documentata nell'an e nel quantum e non avendo controparte fornito prova del fatto estintivo (es. pagamento). Org_1 La società deve essere condannata al pagamento di tale importo residuo, oltre rivalutazione secondo ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
[...]
Il ricorso non merita accoglimento per il resto.
4. Spese di lite.
A motivo del rigetto delle plurime domande e dell'accoglimento in misura ridotta dell'ultima domanda (v.
Cass. civ. Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061), le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo.
I restanti due terzi delle spese seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
10 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi per la media complessità delle questioni di fatto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte il ricorso di e per l'effetto condanna la resistente a pagare alla stessa Parte_1 la somma di € 1.333,52 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa per un terzo le spese di lite;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente dei restanti due terzi delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in DI, il 18 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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