Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 4.11.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roccella Jonica, Viale XXV Aprile 21/b presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bombardieri che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Controparte_1 P.IVA_1
Palladino e dall'Avv. Antonio Zuccarello Cimino elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Reggio Calabria, via Fata Morgana n. 20, giusta procura in atti;
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
Appello avverso sentenza del Tribunale di
Locri n. 744/2018, pronunciata il 24.5.2018, pubblicata in pari data;
1
All'udienza del 4.11.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Locri, la esponendo: - di avere stipulato con Controparte_1
la società convenuta un contratto in forza del quale quest'ultima si impegnava alla manutenzione periodica di un elevatore presso l'abitazione di essa attrice;
- che, in data
7.10.2015, a seguito della segnalazione del mancato funzionamento dell'impianto,
[...]
interveniva per il controllo, giusta contratto sopra stipulato, individuando il guasto CP_1
nella scheda dell'impianto dell'ascensore che veniva pertanto prelevata e restituita dopo
35 gg., ossia in data 10.11.2015, periodo durante il quale l'ascensore era rimasto non funzionante;
- che, tuttavia, nonostante i ripetuti inviti rivolti alla convenuta di provvedere alla riparazione dell'impianto, quest'ultima era rimasta inerte. Concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale perpetrato da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in danno alla SI.ra ;
2. Accertare e Parte_1
dichiarare che l'inadempimento contrattuale per cui è causa si è verificato per esclusiva
responsabilità di in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. Accogliere Controparte_1
la domanda e per l'effetto condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a provvedere a proprie spese a ripristinare il corretto funzionamento
dell'ascensore installato presso l7abitazione della SI.ra ;
4. Accogliere la domanda e Parte_1
per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento
dei danni tutti sia per inadempimento contrattuale che per violazione della normativa sulla buona
fede che per violazione della normativa di settore tutta ovvero della somma maggiore o minore che
verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
2 disservizio e sino all''effettivo soddisfo. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. ".
Con comparsa di risposta del 24.3.2016 si costituiva in giudizio la CP_1
la quale, nel contestare la fondatezza delle domande attoree, eccepiva
[...]
l'inadempimento dell'attrice ai sensi dell'art. 1460 c.c., per essere in mora con i pagamenti dei canoni di manutenzione relativi agli anni precedenti di cui all'estratto conto versato in atti. Deduceva, pertanto, che la mancata sostituzione della scheda dell'impianto era stata giustificata dalla clausola 13 del predetto contratto allegato in atti
CP_ secondo cui "in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni rispetto alle scadenze (...) avrà
inoltre diritto di sospendere il servizio di manutenzione con decadenza dalla clausola riguardante la copertura
assicurativa"; aggiungeva, altresì, che solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice aveva provveduto a sanare la morosità precisando, tuttavia, che il tipo di contratto stipulato tra le parti non prevedeva la sostituzione gratuita della scheda che pertanto andava acquistata previa approvazione del preventivo da parte dell'attrice avendo quest'ultima optato per una tipologia contrattuale con un canone più economico.
Concludeva, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione,
istanza, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, così giudicare: - in via principale e nel merito:
accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande proposte dalla SI.ra nei Pt_1
confronti di con conseguente rigetto della stesse per le ragioni di cui in narrativa. Controparte_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di adempimento in forma
specifica della obbligazione contrattuale consistente nella sostituzione della scheda dell'impianto
elevatore oggetto di causa, precisare che detto adempimento a norma dell'art. 3 del contratto di
manutenzione in essere tra le parti (doc. I) è subordinato alla approvazione di apposito preventivo
da parte della SI.ra ed al pagamento del relativo corrispettivo;
- sempre in via subordinata: Parte_1
nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
risarcitorie proposte nei confronti di diminuire l'entità del risarcimento del danno, Controparte_1
3 che sia eventualmente ritenuto dovuto dall'III.mo Giudice adito nella misura che emergerà in corso
di causa per le ragioni di cui in narrativa;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie della
controparte per le ragioni di cui alla narrativa e nella denegata ipotesi di ammissione della prova
per testi articolata ex adverso ammettere alla prova contraria con i testi che ci si Controparte_1
riserva di indicare. Con ogni più ampia riserva istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre o
produrre o, nel caso, diversamente concludere. Con vittoria di spese e compensi ex DM. 140/2012".
Completata l'istruttoria con prova per testi all'udienza del 24.5.2018, precisate le conclusioni, le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva pertanto trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 744/2018, pronunciata in data 24.5.2018 e depositata in pari data, il Tribunale adito, ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento della convenuta, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza appello ritualmente notificato Parte_1
alla controparte. Nel gravame l'appellante censurava la sentenza di prime cure eccependo che prima del giudizio, non aveva mai avanzato l'eccezione di CP_1
inadempimento, manifestando, al contrario, una volontà di adempiere consistita dal fatto che un tecnico della società aveva risposto alla richiesta di intervento accedendo all'impianto e prelevando la scheda dell'ascensore per poi riconsegnare detto componente ancora guasto;
pertanto l'eccezione formulata in giudizio era stata sollevata in violazione al principio della buona fede contrattuale. Evidenziava, peraltro, che avendo sostenuto che la sostituzione o riparazione della “scheda madre” non CP_1
rientrasse nelle prestazioni contrattuali, in quanto “era necessario accettare apposito preventivo con spese a carico del cliente", si sarebbe trattato di un'eccezione di inadempimento relativa a un contratto diverso e come tale inammissibile. Infine, rilevava che avendo essa appellante chiesto l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno ed avendo provveduto a pagare il credito di prima dell'udienza di CP_1
comparizione delle parti, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta era da ritenersi destituita di fondamento con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto
4 condannare l'appellata all'adempimento. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis
e per i motivi di cui in narrativa:
1. Accogliere la domanda dell'appellante e riformare integralmente la sentenza impugnata n. 744/2018 per tutto quanto esposto in narrativa;
2. Per l'effetto condannare
la in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'adempimento della prestazione CP_1
dedotta in giudizio provvedendo ad effettuare la manutenzione dell'impianto elevatore sito presso l
'abitazione della SI.ra ;
3. Ancora, per l 'effetto, condannare la in persona Parte_1 CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento
quantificato nella somma di Euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore determinata dal Giudice
anche alla luce di quanto emerso, anche in via documentale dal giudizio;
4. Condannare l 'Ente
convenuto al pagamento delle spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio, con rivalsa,
IVA, CPA, rimborso forfetario 15% come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del
sottoscritto procuratore anticipatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i
secondi. Con riserva di precisare, emendare e/o integrare la domanda, produrre eventuali documenti
ed indicare ulteriori mezzi di prova, a seguito dell'esame del comportamento processuale del
convenuto”.
Con comparsa di risposta del 13.5.2018 si costituiva in giudizio la CP_1
contestando gli assunti attorei e formulando, nel contempo, appello incidentale in
[...]
ordine alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, chiedendo che le stesse fossero poste a carico dell'appellante per entrambi i gradi del giudizio. Concludeva chiedendo:
1) in via pregiudiziale: dichiarare, fin dalla prima udienza, l'atto di appello della SI.ra Pt_1
manifestamente inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.;
2) in via principale: rigettare l'appello avversario perché inammissibile ex art. 345 c.p.c. e comunque di tutto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, confermare la
Sentenza impugnata, ovvero comunque accogliere le conclusioni di nel giudizio di Controparte_1
primo grado che si riportano qui di seguito;
A. In via principale, nel merito: accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande
5 proposte dalla SI.ra nei confronti di con conseguente rigetto della stesse Pt_1 Controparte_1
per le ragioni di cui in narrativa
B. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica della obbligazione contrattuale consistente nella sostituzione della scheda dell'impianto elevatore oggetto di causa, precisare che detto adempimento a norma dell'art. 3 del contratto di manutenzione in essere tra le parti (doc. 1) è subordinato alla approvazione di apposito preventivo da parte della SI.ra ed al pagamento del relativo corrispettivo;
Parte_1
C. sempre in via subordinata: nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitone proposte nei confronti di diminuire l'entità del Controparte_1
risarcimento del danno, che sia eventualmente ritenuto dovuto dalPm.mo Giudice adito nella misura che emergerà in corso di causa per le ragioni di cui in narrativa
D. in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie della controparte per le ragioni di cui alla narrativa e nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi articolata ex adverso ammettere alla prova contraria con i testi che ci si riserva di indicare. Con ogni più ampia Controparte_1
riserva istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre o produrre o, nel caso, diversamente concludere
3) Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 140/2012 dei due gradi di giudizio”.
All'udienza collegiale del 4.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata poiché a suo dire il giudice di prime cure non avrebbe valutato che l'eccezione di inadempimento è stata sollevata dalla società appellata solo dopo la proposizione del giudizio e pertanto in aperta violazione dell'obbligo di buona fede atteso che, prima del giudizio, il tecnico della aveva provveduto al controllo dell'ascensore Controparte_1
prelevando la “scheda madre” dell'impianto per ripararla, così manifestando la volontà di adempiere.
6 Il mezzo coglie parzialmente nel segno e va accolto secondo le argomentazioni che seguono.
Così come precisato da Cassazione civile sez. II, 28/12/2023, n. 36295 l'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Occorre pertanto verificare se nel caso concreto la condotta inadempiente della abbia influito sul rapporto sinallagmatico e perciò abbia legittimato Pt_1
causalmente e proporzionalmente il rifiuto dell'adempimento da parte di CP_1
(cfr. Corte Cass. sent. 2720/2009).
In ispecie, il rapporto sinallagmatico delle parti in causa trova titolo nel contratto n. Z15545 (cfr. fascicolo primo grado parte convenuta) in forza del quale si obbligava a provvedere alla manutenzione dell'ascensore installato presso CP_1
l'abitazione della a fronte di un canone annuo di € 480,00 posto a carico di Pt_1
quest'ultima.
La società convenuta per l'adempimento in forma specifica da parte CP_1
della ha eccepito l'inadempimento altrui richiamando l'applicazione Pt_1
dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto a mente del quale “In caso di ritardi
nei pagamenti superiori a 30 giorni rispetto alle scadenze, rimangono a carico del Cliente gi
interessi di mora …. avrà inoltre il diritto di sospendere il servizio di manutenzione con CP_1
7 decadenza della clausola riguardante la copertura assicurativa, comunicandolo all'Ente preposto al controllo. … Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 120 giorni CP_1 potrà risolvere il contratto per fatto e colpa del Cliente…”.
La convenuta ha altresì rilevato che, a prescindere dall'esistenza della citata clausola contrattuale, “…sarebbe stata comunque legittimata a rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione a fronte dell'inadempimento di controparte sulla base dell'art. 1460 c.c.” (cfr. pag. 7 comparsa di risposta convenuta).
Ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco va premesso che la persistente morosità nel pagamento dei canoni annui da parte dell'appellante è circostanza pacifica e non contestata tant'è che quest'ultima solo dopo l'instaurazione del giudizio ha adempiuto alla propria obbligazione mediante il pagamento della somma di € 1.632,87.
Nel caso di specie, quindi, l'eccepito inadempimento della ha riguardato Pt_1
una prestazione primaria del contratto (pagamento dei canoni annuali del contratto di manutenzione) ed è stato persistente nel tempo senza che, all'evidenza, vi fossero ragioni valide per sospendere il pagamento dei ratei di abbonamento;
ne consegue che, avuto riguardo all'equilibrio sinallagmatico del contratto, non può che addivenirsi ad una valutazione di non scarsa importanza dell'inadempimento dell'appellante (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/04/2005, n.8983: “È implicita la valutazione di non scarsa importanza dell'inadempimento accertato con riferimento alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto” ).
Ciò posto, va pure rilevato che l'eccezione di inadempimento è stata sollevata da solamente dopo l'introduzione del giudizio essendo rimasto indimostrato l'invio CP_1
della raccomandata del 27.10.2015 con la quale la società ha asserito di aver contestato all'appellante la morosità pregressa.
Secondo il citato arresto giurisprudenziale (Cassazione civile sent. n. 36295/2023),
“In tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia
8 stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto”.
Tuttavia, sebbene tale circostanza assuma rilievo ai fini dell'accertamento della eventuale violazione della buona fede contrattuale, non si ritiene che nel caso di specie possa considerarsi dirimente posto che la prestazione di cui al preteso adempimento non rientrava nell'oggetto contrattuale.
La società infatti, ha eccepito, fin dal primo grado di giudizio, che la CP_1
prestazione della sostituzione della “scheda madre” dell'ascensore non era compresa nel contratto e pertanto avrebbe dovuto essere acquistata dall'appellante previa approvazione di un apposito preventivo (cfr. testualmente “… si tratta infatti di un contratto di tipo “OC” dal prezzo più basso di quello “OR” ma che non prevede la sostituzione gratuita dei prezzi di ricambio – cfr. doc.
1 -art 3 lett e).
Invero, il contratto n. Z15545, stipulato per la manutenzione dell'impianto, alla voce “
6.a. Ricambi e riparazione per Servizio OR” comprendeva la sostituzione riparazione a spese di delle seguenti parti: “Nel gruppo di manovra: fusibili, condensatori, CP_1
raddrizzatori diodi, bobini elettromagnetiche, contatti elettrici, connessioni flessibili per relè o
teleruttori; Nelle bottoniere di piano e di cabina: contatti elettrici, pulsanti, lampade di segnalazione;
Nelle serrature di piano e negli invertitori: rotelle di gomma, mollette e contatti di blocco;
Nelle
porte scorrevoli;
pattini di guida e funicelle di accoppiamento;
Nei pattini di guida della cabina e
del contrappeso: guarnizioni;
Rabbocchi di olio: riguardanti argano per impianti elettrici e
centralina per impianti oleodinamici.”.
Ne consegue, che l'appellante non può pretendere l'adempimento in forma specifica del contratto di che trattasi posto che la prestazione di cui reclama l'esecuzione
(id est sostituzione della scheda dell'ascensore) era esclusa dall'oggetto contrattuale tant'è che per ottenere tale forma di intervento tecnico la medesima avrebbe dovuto Pt_1
affrontare una “spesa extra” per l'acquisto della scheda rispetto al canone annuale contrattualmente previsto.
L'appellante, tuttavia, non ha mai allegato di aver autorizzato la riparazione a
9 proprie spese della scheda, né ha mai fatto atto di prontezza per l'eventuale approvazione del preventivo di spesa necessaria alla sostituzione del suddetto componente che avrebbe dovuto acquistare.
Di contro, va altresì evidenziato che il contratto n. Z15545 stipulato tra le parti
(definito più economico rispetto ad altri) - non annoverando la “scheda madre” dell'ascensore tra i componenti oggetto di sostituzione e/o di riparazione - non avrebbe potuto giustificare in alcun modo il prelievo di tale componente da parte del tecnico di
CP_1
Dalla prova testimoniale acquisita in atti (cfr. teste e ) è emerso infatti Tes_1 Tes_2
che il tecnico di intervenuto per riparare l'ascensore, ha individuato la causa del CP_1
non funzionamento nel guasto della scheda.
A questo punto avrebbe dovuto informare o comunque ricordare CP_1
all'appellante che il "pezzo" non era compreso tra quelli che potevano Pt_1
essere sostituiti gratuitamente secondo il tipo di contratto stipulato e che pertanto per la sua sostituzione sarebbe stato necessario versare una somma extra da approvare preventivamente.
Prelevando la scheda, invece, ha ingenerato nella controparte un legittimo CP_1
affidamento sulla sostituzione di tale elemento tecnico, avvalorato dal fatto che la società appellata ha trattenuto il pezzo da sostituire per oltre un mese, per poi restituirlo ancora non funzionante (circostanza allegata da parte attrice e non contestata dalla convenuta).
L'avere trattenuto la scheda per oltre un mese ha certamente influito sull'aspettativa della che ha confidato sulla riparazione di tale componente senza Pt_2
optare per altre soluzioni (come, ad esempio, rivolgersi a terzi per porre rimedio al guasto).
Trattenendo la scheda OTIS ha inoltre impedito alla di poter interpellare Pt_1
e fare intervenire altre ditte per porvi rimedio tant'è che, solo successivamente, una volta tornata nel possesso della scheda, la ha potuto provvedere alla riparazione Pt_1
dell'ascensore.
10 Le anzidette circostanze risultano confermate dai testi escussi.
Testi ha così deposto: “con riferimento alla circostanza sub 1 posso dire Tes_3
che l'ascensore in questione presentava dei problemi anzi non funzionava affatto”; ADR “Con riferimento alle ulteriori circostanze posso confermare che il tecnico dell'ascensore - così si è
qualificato - mi ha consegnato un involucro contenente la scheda dell'ascensore che lo ha consegnato
alla SI.ra ”; ADR: “Non so dire se la scheda consegnata fosse o meno funzionante posso dire Pt_1
che dopo un po' di tempo sono intervenuti nuovamente ad aggiustarla; non so dire quale ditta ha
effettuato la riparazione perché non ero presente”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni di , coniuge della parte Testimone_5
attrice-appellante: ADR: “Confermo la circostanza sub 1 e 2 della memoria istruttoria di parte
attrice e preciso che tanto posso riferire in quanto ho chiamato con mia moglie il n. verde della
società ed ero presente al momento dell'intervento del prelievo della scheda non funzionante”; ADR
“Confermo la circostanza sub 3 e sub 4 è stata restituita in un pacchetto chiuso alla sig.ra Tes_3
Testi
che ci aiuta in casa e in quel momento presente in casa dal tecnico della ;
[...] CP_1
“Confermo le circostanze sub 5 e 6 ; preciso che ho appurato che la scheda consegnata non era
funzionante perché tanto è stato accertato da me in quanto ho contattato telefonicamente la CP_1
che mi ha confermato che non era stata riparata. Successivamente ho chiamato un'altra ditta che ha
impiegato molto tempo per ripararla”.
In siffatto contesto, la condotta posta in essere da appare contraria ai CP_1
principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto che rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. Cassazione civile sez.
II, 10/01/2025, n. 656).
11 Premesso quanto sopra - ritenuto che dalla deposizione del teste , Testimone_5
coniuge della è emerso che l'ascensore è stato riparato da altra ditta (cfr. Pt_1
testualmente: “…successivamente ho chiamato un'altra ditta che ha impiegato molto tempo per ripararla…”) e che nel giudizio di primo grado, in sede di memorie ex art. 183 VI co. n.
2 c.p.c. (ratione temporis vigente), l'attrice ha depositato il preventivo della spesa necessaria alla riparazione del guasto dell'ascensore redatto dalla ditta “Sud Elevator”, pari ad €
1.800,00 oltre IVA, sulla base del quale, peraltro, il giudice di prime cure ha formulato, ex art. 185 bis c.p.c. (ratione temporis vigente), proposta conciliativa tra le parti proponendo di porre a carico di il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
2.200,00 a tacitazione di ogni pretesa attorea – è d'uopo liquidare in favore dell'attrice detta somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente (in luogo della sostituzione della scheda) non risultando alcuna specifica allegazione (cfr. punto 3 delle conclusioni: “ ancora per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento quantificato nella somma di €
5.000,00 o in quella maggiore o minore determinata dal Giudice anche alla luce di quanto emerso,
anche in via documentale dal giudizio;”)
Trattandosi di debito di valore la somma sopra liquidata andrà devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino alla sentenza di prime cure e sulla somma via, via rivalutata andranno calcolati gli interessi legali il cui computo continuerà dalla suddetta pronuncia sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, con il conseguente rigetto dell'appello incidentale sul punto, per il principio di unicità del giudizio e tenuto conto della non complessità della lite vanno così regolamentate:
- condanna al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
1.403,00 di cui € 125,00 per spese documentate ed € 1.278,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) liquidata per il giudizio di primo grado secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (tenuto conto del risarcimento
12 riconosciuto di € 2.200,00) così di seguito specificati: € 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida per la fase del gravame in € 1.632,00 di cui € 174,00 a titolo di spese documentate ed € 1.458,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i criteri anzidetti e così specificati: € 268,00 fase studio;
€ 268,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale;
- dispone che le spese sopra liquidate siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appella-appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n.
115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori appellati, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 1011/2018 Rg. A.C. proposto da contro , Parte_1 Controparte_1
così dispone;
1) Accoglie parzialmente l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.200,00 a titolo di risarcimento del danno oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri indicati in parte motiva;
4) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del procuratore distrattario dell'appellante in € 1.403,00 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed in € 1.632,00 (oltre accessori di legge) per il gravame;
5) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n.
13 115/2002;
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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