Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4863 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'artt. 281- sexies e 350-bis, co. 2, c.p.c. all'udienza del giorno 17.2.2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. ) E (cod. fisc. C.F._2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 66, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Pietro Paternò Raddusa, che li rappresenta e di- fende unitamente all'avv. Bruno Petrecchia per procure alle liti su foglio se- parato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco in carica pro tempore, domiciliato presso l'avv. Controparte_2
Cinzia Ferretti (p.e.c.: , che lo rappresenta e difende per Email_1 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta deliberazione di Giunta Comunale 12.11.2019, n. 155, in atti;
-appellato- e (cod. fisc. ), in persona dei legali Controparte_3 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, dott. e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo
[...] studio dell'avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello notificato;
-appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia la Corte di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Appello di Roma - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - in accoglimento del presente gravame ed in riforma integrale della sentenza n. 751/2019 resa in data 13.6.2019 dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giu- dice Dott.ssa Maria Luisa Messa, nel giudizio recante N. 269 RG 2013, no- tificata in data 17.6.2019, dichiarare - per tutti i motivi esposti in primo grado ed in questa sede - l'illegittimità della pronuncia impugnata e per l'ef- fetto, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. de Controparte_1 per la verifìcazione del sinistro avuto luogo in data 4.8.2007 e per i conse- guenti danni patiti dal sig previa se del caso ammissione Parte_3 di CTU tecnico dinamica nonché di CTU medico legale per accertare e deter- minare il danno non patrimoniale sofferto dal sig dichia- Parte_3 rare e condannare il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni fisici e non patrimoniali patiti dal sig. che si quantificano nella complessiva somma di € Parte_3
99.948,68 oltre interessi a far data dalla verificazione del sinistro e rivalu- tazione monetaria od in quell'altro maggiore o minore importo che verrà ritenuto dovuto, equo o di giustizia ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”; per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita re- Controparte_1 spingere l'appello ex adverso proposto perché, oltre che inammissibile per le ragioni ivi già esposte, è infondato in fatto e in diritto e comunque sfornito di prova, confermando per l'effetto la statuizione di primo grado con con- danna alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
-nel merito dichiarare, in via preliminare estinto il diritto al risarcimento del danno richiesto dai genitori in proprio per intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione ex art. 2947 c.c. non essendo intervenuta notifica di nessun atto, validamente interruttivo della prescrizione dalla data dell'evento (4.08.2007) sino alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa;
- in subordine limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritenga essere stata fornita rigorosa prova, anche con riferi- mento al nesso casuale, rinnovando la richiesta già formulata in primo grado
2 di dichiarare la (già in Controparte_6 Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Ve- neto (TV) via Marocchesa n. 14, P.I. , tenuta a mantenere in- P.IVA_2 denne e manlevare da ogni eventuale effetto pregiudiziale il comune conve- nuto, per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice, con ogni conseguente effetto di legge, anche in termini di spese di lite.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”; per “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita respin- Controparte_3 gere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque sfornito di prova confermando per l'effetto la statuizione di primo grado con condanna alle spese di lite;
- in subordine limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui sarà fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso ca- suale”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12.3.2013, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto innanzi al Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata
[...] di Palestrina il Comune di , chiedendo che venisse accertata e CP_1 dichiarata la sua responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso oc- corso all'allora minore figlio di e e, Parte_3 Parte_2 per l'effetto, condannarlo “al risarcimento dei danni tutti patiti d Parte_1
e , in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale sul Parte_2 figlio minore (…) per un totale di € 99.948,60 o, in Parte_3 quell'altra misura e somme da accertarsi in corso di giudizio e ritenute di giustizia, anche in via equitativa, salvo gravame. Con il maggior danno per svalutazione monetaria e conseguente rivalutazione delle somme ed interessi dal dì del fatto al saldo. Vittoria di spese, competenze ed onorari, contributo spese generali 12,50% rivalsa IVA 21%, C. Avv. 4%”. In particolare, parte attrice ha allegato che il giorno 4.8.2007, verso le ore 21,00, il minore
[...] mentre si trovava con i suoi genitori nel parco giochi in loca- Persona_1 lità IL , salito nella parte superiore del gioco “Tubo a Sci- CP_1 volo”, posizionato a partire da una “torre”, prima di entrare nel “tubo”,
3 precipitò al suolo dall'apertura laterale della stessa “torre”, priva di prote- zioni, e quindi da un'altezza di circa m. 1,60, riportando le lesioni di cui hanno domandato il ristoro, oltre ai danni patiti dagli stessi in proprio.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il , conte- Controparte_1 stando la domanda di risarcimento del danno proposta nei suoi confronti perché infondata in fatto e in diritto, sostenendo di non essere responsabile per l'evento dannoso sia in quanto l'installazione del gioco da cui era caduto il piccolo era stata autorizzata dall'allora Provincia di Roma;
sia Parte_3 in quanto il gioco è stato realizzato dalla Plastic Omnium Lander s.p.a. di ZA (PD) e installato dalla essendosi limitato Controparte_8 il Comune di , in qualità di custode di un bene destinato al pub- CP_1 blico utilizzo, nonché quale ente proprietario del sito, a porre in essere tutte le necessarie cautele per assicurarsi della sicurezza e conformità dell'attrez- zatura ludica istallata dalla Provincia di Roma;
e, in ogni caso, perché non sarebbe applicabile al caso in esame l'art. 2051 c.c., e neanche l'art. 2043 c.c.; in subordine, di essere manlevato dalla propria Compagnia assicurativa, chiedendo il differimento della prima udienza di trattazione per poter chia- mare in causa l' (oggi ). Controparte_7 Controparte_3
A seguito di rituale evocazione in giudizio, si è quindi costituita nel giudizio di primo grado la che parimenti ha contestato la fonda- Controparte_3 tezza in fatto e in diritto delle domande risarcitorie proposte dagli attori e ha concluso per il loro rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo produzione di documentazione e prova testimoniale.
Nel corso del giudizio di primo grado si è costituto dive- Parte_3 nuto nel frattempo maggiorenne.
Con sentenza n. 751/2019 del 7.6.2019 il Tribunale di Tivoli, in composi- zione monocratica, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta degli attori, condannandoli, in solido tra loro, a rimborsare all'ente convenuto e alla terza chiamata le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto i motivi ri- Pt_1 Parte_2 Parte_3 portati di seguito (senza censurare l'omesso vaglio dell'eventuale sussi- stenza, nel caso in esame della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., 4 pure dedotta dagli odierni appellanti in via alternativa a quella di responsa- bilità di cosa in custodia nell'introdurre il giudizio di primo grado) e hanno concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si sono costituiti il e Controparte_1 la che hanno contestato la fondatezza delle censure Controparte_3 articolate dagli appellanti e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale di Tivoli avrebbe “omesso di valutare le copiose prove documentali prodotte dalla parte attrice unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, comprovanti univocamente la pericolosità intrinseca del bene che cagionò le gravissime lesioni patite dall'allora minore Sig
[...]
n data 4.8.2007, nonché la sua difformità alle norme di legge, Persona_1 con particolare e precipuo riferimento alle disposizioni di cui alla Norma Ge- nerale UNI EN 1176-1 ed UNI EN 1176-3”, prodotte in giudizio dall'odierna parte appellante. In particolare, gli appellanti hanno dedotto come il giudice di primo grado non abbia fatto alcun riferimento, nella motivazione della decisione impugnata, alla normativa suddetta (e quindi, in buona sostanza, alla non conformità del gioco alle norme di sicurezza previste) e “alle circo- stanze riconosciute espressamente dal Comune appellato con la comparsa costitutiva”, e che lo avrebbero dovuto condurre a ritenere il gioco da cui cadde l'allora piccolo come pericoloso, e quindi ad affermare la Parte_3 responsabilità dell' convenuta. Controparte_9
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. La deduzione della non conformità dello scivolo (per questo inteso il gioco nella sua interezza, e non soltanto il tubo in cui era posizionato lo scivolo in senso proprio), dal quale cadde alle norme UNI Parte_3
EN 1176-1 ed UNI EN 1176-3 non si attaglia al titolo di responsabilità in capo al ritenuta sussistente dal giudice di primo Controparte_1 grado, invero prospettata dalla stessa parte appellante nell'introdurre il giu- dizio di primo grado. Di contro, sarebbe pertinente alla responsabilità da esercizio di attività pericolosa, deducendo gli appellanti – in buona sostanza
– che la responsabilità in capo al appellato discenderebbe appunto CP_1 dalla prova, asseritamente fornita, della pericolosità del gioco.
5 Ciò nondimeno, gli odierni appellanti non censurano la riconduzione della responsabilità del alla fattispecie di cui all'art. 2051 Controparte_1
c.c., operata dal giudice di primo grado con la sentenza appellata. E, peraltro, non si vede come potrebbero, essendo questa – si ripete – la responsabilità dedotta dagli stessi, in via principale, nell'introdurre il giudizio di primo grado.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse ritenere che gli appellanti cen- surino la qualificazione della responsabilità dedotta dagli stessi in capo all' convenuta come responsabilità da cosa in cu- Controparte_9 stodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deducendo che invece vada ricondotta nella diversa fattispecie della responsabilità per esercizio di attività perico- losa;
e qualora poi anche si volesse ritenere ammissibile tale censura da parte degli stessi, la stessa sarebbe infondata.
2.2. Come osservato dalla Suprema Corte, “in tema di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c., sono attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi ado- perati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno” (così Cass. civ., Sez. III, 29.7.2015, n. 16052). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“La nozione di attività pericolosa riguarda tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso;
tenendo presente che anche un'attività per natura non peri- colosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine sul carattere pericoloso dell'atti- vità, di ordine fattuale, deve essere svolta secondo il criterio della 'prognosi postuma', tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'eserci- zio dell'attività” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 30.8.2019, n. 21864).
A tale riguardo, la Suprema Corte ha osservato che "la prova [della pericolo- sità] deve fornirsi secondo una prognosi postuma 'ex ante', ossia sulla base delle circostanze di fatto - conoscibili con la normale diligenza, o, comunque, che dovevano essere note dall'agente in considerazione del tipo di attività
6 esercitata - esistenti al momento dell'evento" (così Cass. civ., Sez. III, 24.2.1983, n. 1425).
Non può essere sottaciuto che, sovente, in tema di responsabilità per eser- cizio di attività pericolose si tenda a confondere la pericolosità della condotta con quella dell'attività. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2043 c.c. La seconda riguarda, invece, un'attività che è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della natura dei mezzi adoperati ed è una componente della responsabilità indi- cata dall'art. 2050 c.c." (così Cass. civ., Sez. III, 21.10.2005 n. 20357).
2.3. Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere che nei confronti del sia invocabile la responsabilità ai sensi dell'art. Controparte_1
2050 c.c., e ciò per la ragione assorbente che l'originario convenuto non svolgeva un'attività utilizzando lo scivolo da cui cadde Parte_3 vale a dire il bene da cui è derivato il danno. Anche qualora il gioco in que- stione fosse pericoloso in sé, come deduce parte appellante, questo non era tuttavia un mezzo attraverso il quale veniva esercitata un'attività pericolosa.
In altri termini, non è possibile ritenere che il Comune di sia un CP_1 soggetto esercente attività pericolosa, e quindi non è possibile ricondurre nella responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. quella dedotta dagli odierni appellanti.
Ne consegue che, nel caso in esame, non vi è la presunzione di colpa che viene posta a carico dell'esercente un'attività pericolosa dall'art. 2050 c.c., e dunque non è possibile ritenere che l'Amministrazione fosse onerata dal di- mostrare che il danno non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza im- ponevano in relazione al caso concreto.
2.4. Come si è detto, il giudice di primo grado ha ritenuto astrattamente configurabile in capo al , come peraltro dedotto dagli Controparte_1 attori nell'introdurre il giudizio (si ripete), la fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., che prevede un peculiare criterio di imputazione della responsabilità, ossia la relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il
7 danno e il soggetto che è chiamato a risponderne. Il danneggiato, nel do- mandare il risarcimento, non deve provare la colpa del convenuto, ma – come generalmente si afferma – si può limitare a provare la qualità di custode di quest'ultimo e l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Presupposti della responsabilità in capo al custode sono, quindi, la deriva- zione del danno dalla cosa e la custodia. Il giudice monocratico del Tribunale di Tivoli ha riconosciuto la sussistenza della custodia in capo al
[...]
, il quale peraltro espressamente riconosce di essere tale (anche CP_1 se il gioco venne acquistato dall'allora Provincia di Roma), ma ha ritenuto che non sia stata fornita la prova che il danno sia derivato dalla cosa.
Nell'ambito del titolo di responsabilità in questione, dottrina e giurispru- denza sono ormai concordi nell'escludere che la cosa debba avere un'intrin- seca pericolosità: anche le cose normalmente innocue o inerti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.10.1995, n. 11264; Cass. civ., Sez. III,26.9.2006, n. 20825; Cass. civ., Sez. III, 6.2.2007, n. 2563) possono essere fonte di danno in forza di altri fattori causali (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15.11.1996, n. 10015; Cass. civ., Sez. III, 23.10.1990, n. 10277). Come è stato acutamente osservato da uno studioso, la stessa forza di gravità rende le cose potenzialmente idonee a recare danno.
L'art. 2051 c.c., quindi, non richiede necessariamente che la cosa sia suscet- tibile di produrre danni per sua natura, vale a dire per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo allorquando agenti interni alle stesse ov- vero l'effetto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come con- causa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che possa conferire alla cosa la c.d. “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.6.1998, n. 5796).
2.5. L'operatività dell'art. 2051 c.c. è allora condizionata non all'accerta- mento di determinate caratteristiche della cosa o della pericolosità intrinseca della stessa (diversamente da quanto accade – appunto – nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.), bensì di una situazione di pericolo che ha modo di concretizzarsi in danno solo mediante la cosa stessa (cfr., chiaramente in detti termini, Cass. civ., Sez. III, 21.10.1976, n. 3722; in seguito, Cass. civ.,
8 Sez. III, 6.4.1982, n. 2134, in termini di “pericolosità per i terzi”, da inten- dere nel senso suddetto).
È quella, appunto, che la giurisprudenza chiama la “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.6.1998, n. 5796, sopra riportata, proprio in questi termini;
Cass. civ., Sez. III, 23.10.1990, n. 10277; Cass. civ., Sez. III, 9.6.1983, n. 3971). Espressione che si può accogliere solo se alla stessa si dà l'accezione di cui si è detto, ossia che si potrà ritenere integrata la fatti- specie di cui all'art. 2051 c.c. soltanto laddove la cosa, nel caso concreto, risulti – a seguito dell'accertamento condotto in corso di causa – avere espo- sto i terzi a un rischio specifico di danno.
Nel caso in esame, dunque, la circostanza per cui l'attrezzatura era sprovvi- sta, nella parte superiore dello scivolo, di protezioni laterali che avrebbero evitato la caduta degli utilizzatori presenti sulle piattaforme, e quindi al di fuori dello scivolo stesso, così come la circostanza per cui il appel- CP_1 lato ne sarebbe stato consapevole di tale circostanza, o ancora che il gioco non fosse conforme alla normativa in materia di sicurezza, assumono rile- vanza non in quanto proverebbero la pericolosità del gioco. Piuttosto, tali circostanze assumono rilevanza in quanto evidenziano l'esistenza di una si- tuazione di pericolo suscettibile di concretizzarsi in danno proprio per il tra- mite della cosa in custodia, lo scivolo, e nella specie di parte della stessa, il pianerottolo posto a cm. 160, dove si trovava l'ingresso allo scivolo.
Non è un caso che la giurisprudenza tenda a far coincidere la prova della sussistenza del nesso di causalità - che il danneggiato ha l'onere di dare (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.5.1998, n. 5031) - con la prova che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione dell'evento dannoso. E in tale senso si può condividere l'affermazione della riferibilità dell'elemento della pericolosità al nesso eziologico.
2.6. Alla luce di quanto sopra osservato, merita allora censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che l'odierna parte appellante non abbia fornito la prova di una relazione causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, e per questa ragione ha rigettato le domande risarcitorie propo- ste dagli odierni appellanti.
In particolare, e deducono Parte_1 Parte_2 Parte_3 che il Tribunale di Tivoli “ha vistosamente travisato non soltanto le risultanze
9 documentali ma finanche la prova testimoniale assunta nel corso dell'udienza del 25.5.2015”, e riportano la testimonianza resa da , zio Tes_1 del(l'allora) piccolo , da cui tuttavia il giudice di primo grado ha Parte_3 ritenuto di non poter evincere alcunché in ordine alla dinamica del sinistro.
In verità, dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare, che ha confermato la circostanza per cui cadde dal gioco installato presso il Parte_3 giardino del Comune di , e segnatamente che, giunto sulla parte CP_1 superiore dello scivolo, “prima di entrare nel tubo precipitava al suolo da un'altezza di circa 1 mt, 60 cm. dall'apertura laterale della torre, priva di protezione”, è possibile ritenere provata la sussistenza del richiesto nesso causale tra la cosa (il gioco a scivolo) e il danno lamentato.
3. Tutto quanto sopra ritenuto, le domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti non possono essere accolte in quanto si deve ritenere che, nel caso in esame, sia provata la sussistenza del caso fortuito, con conseguente esonero del custode dalla dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
E il ricorrere dello stesso nel caso di specie è stato dedotto dall'Amministra- zione comunale nel costituirsi in primo grado, laddove deduce che la prova liberatoria dal titolo di responsabilità dedotta dagli attori “può dirsi rag- giunta attraverso la disamina della condotta diligente tenuta dal custode, ritenuta idonea a fornire un preciso elemento di presunzione (ex art. 2729) dell'esistenza di una causa non imputabile” (v. pagg. 9 e 10), oltre che nelle difese svolte in quel giudizio (v. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. – pag. 2); e come ritualmente riproposto nel costituirsi nel presente grado di giudi- zio. In particolare, il Comune di ha dedotto che “il bambino è CP_1 caduto (…) per uso incongruo che, evidentemente, lo stesso ha fatto, alla presenza dei genitori che, peraltro, ne hanno consentito l'utilizzo o, comun- que, non l'hanno impedito” (pag. 10).
3.1. Sulla scorta della testimonianza richiamata da parte appellante non è possibile ritenere provato che l'allora minore cadde per un malfunziona- mento del gioco, per esempio di un cedimento strutturale. Anzi, tale circo- stanza neanche è stata allegata da parte appellate.
Dalle foto dello scivolo in questione prodotte dalla (in Controparte_3 allegato al “verbale di accertamento sinistro infortunio”: v. doc. n. 7 del fa- scicolo di parte terza chiamata in causa – primo grado di giudizio) si evince
10 che il “pianerottolo” posto a cm. 160 di altezza, quello da cui – pacificamente
– cadde il bambino, recava un corrimano e una bara tra il pianerottolo e il corrimano.
Se è allora possibile affermare il testimone ha confermato che “l'allora minore cadde lateralmente dalla parte superiore dello scivolo”, Parte_3 non è possibile ritenere – come deduce parte appellante – che lo zio del minore abbia anche riferito che questo avvenne “a causa dell'assenza di pro- tezioni laterali”. Soprattutto, questo si deve escludere in base a quanto do- cumentato in atti, dovendosi anzi ritenere che le protezioni laterali presenti avrebbero impedito la caduta a un bambino di anni 9 che stazionava sul pianerottolo in posizione eretta, facendo dunque un uso normale della cosa.
In buona sostanza, si deve ritenere che cadde dal gioco Parte_3 in questione in ragione di una condotta dello stesso non prevedibile e non conforme da un uso che è lecito aspettarsi da un bambino della sua età, all'epoca del sinistro.
Ciò non perché - come deduce l'Amministrazione comunale appellata - in mancanza di prova di una dinamica dell'evento che ponga lo stesso in rela- zione all'insorgere di un processo dannoso nella cosa in custodia e, di contro, una volta fornita la prova che la stessa non avrebbe potuto essere dannosa, in concreto, qualora il minore si fosse limitato a stazionare sul “pianerottolo” posto a cm. 160 di altezza, si dovrebbe ritenere fornita la prova di una con- dotta dell'utente del gioco imprudente e di per sé idonea a causare l'evento dannoso per cui è causa.
Dalla mancanza di prova della dinamica effettiva del sinistro - come ha rite- nuto il giudice di primo grado - non sarebbe possibile inferire l'esistenza di un caso fortuito, diversamente da quanto deduce il . Controparte_1
Come ha chiarito la Suprema Corte, infatti, la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che qualora persista l'incertezza sull'individua- zione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico
11 dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.3.2024, n. 7789; Cass. civ., Sez. III, 10.10.2008, n.
25029).
Nel caso in esame, però, la statuizione da parte del giudice di primo grado in ordine alla mancanza di prova dell'evento dannoso merita censura, come si è detto sopra. Di contro, si deve ritenere che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado abbia provato che il danno sia stato cau- sato dalla condotta positiva tenuta dallo stesso E ciò – Parte_3 in ragione di quanto si è detto sopra – nella misura in cui è provato che il minore cadde da un gioco dotato di protezioni laterali, seppure del tipo di quelle sopra descritte, e che, al momento dell'installazione, era omologato per l'uso da parte di bambini dell'età dell'allora piccolo , poiché Parte_3 non consentiva la caduta qualora il bambino si fosse limitato ad attendere sul pianerottolo di infilarsi nel tubo a scivolo.
In altri termini, in ragione di tutto quanto si è detto sopra, nel caso all'esame di questo giudicante non permane incertezza in ordine alla dinamica dell'evento dannoso, nel senso che si deve ritenere provato che questo venne causato da una condotta negligente e imprudente dello stesso dan- neggiato. Manca semmai la prova di quale sia stata tale condotta positiva del minore, tra le molte possibili, e che abbiano determinato la sua caduta dal pianerottolo posto all'altezza di cm. 160 malgrado la presenza di prote- zioni che avrebbero impedito tale caduta qualora si fosse Parte_3 limitato a rimanere in piedi in attesa di infilarsi nel tubo a scivolo.
3.2. Con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 emesse in data 10.2.2018 dalla Sezione RZ (ma, già in precedenza: cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.7.2016, n. 15761), la Suprema Corte ha sostanzialmente rivisto il proprio precedente orientamento maggioritario e ha statuito che, “in tema di respon- sabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in iterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
12 attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'eve- nienza ragionevole o accertabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., nello stesso senso e successivamente, Cass., ord. 3.4.2019, n. 9315; Cass., ord. 13.1.2020, n. 347; Cass., ord.
17.11.2021, n. 34886; Cass. civ., Sez. III, 24.1.2024, n. 2376, che evidenzia come l'uso della cosa debba essere connotato da colpa per poter essere ritenuto di per sé causa esclusiva dell'evento dannoso provocato dalla cosa,
e così non ponendosi in contrasto con quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, ord. 4.9.2023, n. 25766).
Non ignora questo giudicante che sia nuovamente emerso, nella giurispru- denza di legittimità, un orientamento in senso contrario a quello sopra ripor- tato e prevalente, secondo cui, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'ac- certamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 19.12.2022, n. 37059). Tale decisione richiama, in motivazione, un precedente (Cass. civ., Sez. III, ord. 31.10.2017, n. 25837) che, tuttavia, esprime l'orientamento di legittimità successiva- mente superato dalle pronunce del 2018 sopra richiamate, nonché due pre- cedenti non massimati, di cui uno (Cass. civ., Sez. III, 28.9.2020, n. 26524) reso da un collegio in cui era relatore e presidente lo stesso Magistrato che ha presieduto il collegio che ha pronunciato il suddetto pronunciamento del 13 2022; e uno (Cass. civ., Sez. III, 16.2.2021, n. 4035) pronunciato da un collegio in cui il relatore era il medesimo di quest'ultima decisione.
Questa Corte ritiene, tuttavia, che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento prevalente, e più recente, sopra richiamato e, nel caso in esame si deve ritenere che l'evento dannoso per cui è causa sia imputabile esclusivamente alla condotta imprudente della danneggiata, come ha rite- nuto il giudice di primo grado.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere posto a carico degli odierni appellanti le spese del primo grado di giudizio sia nei confronti dell'Amministrazione comunale, ma anche – e so- prattutto – della Compagnia chiamata in causa da quest'ultima. In particolare, parte appellante deduce che il caso in esame differirebbe da quelli a cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado, poiché in questo giudizio non verrebbe in rilievo un'ipotesi di garanzia impropria;
e poiché la Compagnia, a conoscenza da tempo del sinistro, ben avrebbe po- tuto assumere in proprio la gestione della lite.
Il motivo è privo di ogni pregio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, re- gola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali soste- nute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna do- manda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 6.12.2019, n. 31889;
Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1°.7.2021, n. 18710; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.4.2023, n. 10364; Cass. civ., Sez. III, ord. 7.3.2024, n. 6144).
La giurisprudenza sopra richiamata non distingue tra garanzia c.d. propria e garanzia c.d. impropria ai fini della disciplina delle spese di lite.
Ciò osservato, nel caso in esame, l'Amministrazione comunale ha chiamato in garanzia nel giudizio di primo grado la propria Compagnia, che peraltro 14 non ha posto questioni di operatività della polizza azionata. Ne consegue che il rigetto delle domande risarcitorie proposte dagli originari attori impo- neva di porre a loro carico anche le spese di lite della terza chiamata.
5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 751/2019 emessa dal Tribunale di Persona_1
Tivoli, in composizione monocratica, il 7.6.2019 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come indicato in dispositivo, con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive modificazioni, avuto riguardo all'importanza dell'affare e delle questioni trat- tate nelle difese svolte dalle parti appellante nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_4 nati avverso la sentenza n. 751/2019 emessa dal Tribunale di Tivoli, in com- posizione monocratica, il 7.6.2019; condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rimborsare al le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002;
15 manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 1.45.013.
Roma, 17.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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