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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1206/2025 r.g. e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Borgese Costantino per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti,
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva in capo all'istante l'esistenza di un'invalidità pari all'81 %.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 7 aprile 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni richieste.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. persuasivo perché Persona_1
basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie, il consulente ha chiarito che “La ricorrente presenta esiti intervento per grave scoliosi dorso-lombare con subanchilosi del tronco, mezzi di sintesi in situ, marcata sofferenza statico posturale, radicolopatia arti inferiori. Visita ortopedica agli atti del 27/07/2023 Controparte_3
) evidenzia all'esame obiettivo “Marcato deficit statico posturale con
[...]
condizione di subanchilosi del tronco. Esiti intervento per grave scoliosi dorso- lombare operata. Lamenta ripetuti episodi di rachialgia con blocco funzionale
e radicolopatia arti inferiori”. Tale quadro viene valutato nel suo complesso con criterio analogico prendendo a riferimento il codice 7001 nella percentuale del 75 % (anchilosi di rachide totale). Risulta essere stata sottoposta a trattamento di psicoterapia per disturbo di panico, come da relazione del
05/08/2023, Psicologa-Psicoterapeuta. Tale condizione patologica verosimilmente quale manifestazione di un disagio correlato al quadro patologico in diagnosi, viene valutata per analogia con il codice 2205 nella percentuale del 25% (sindrome depressiva endoreattiva media – 25%) della tabella delle percentuali di invalidità civile (DM 5/2/92).”.
Ha precisato altresì che “dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico non appare comportare nella ricorrente una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, tale da assumere connotazione di gravità”.
Ha concluso quindi ritenendo che sussistono soltanto le condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile dall'8/09/2023, essendo stata accertata un'invalidità pari all'81%.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. Vanno poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate CP_2
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara che possiede le condizioni sanitarie previste Parte_1
per il godimento dell'assegno di invalidità civile dall'8/09/2023;
2) Rigetta per il resto;
3) compensa le spese del giudizio.
Palmi, 20/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO