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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 702/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In persona del giudice unico dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702/2022 R.G. vertente tra
Parte_1
(Partita Iva: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore,
(C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ), alla Via Bagnaturo, nn. 121/123 presso lo studio dell'avv. Angelo Pace che li rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione;
- ATTORI /OPPONENTI-
E
, in RO
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore (C.F.:
- P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Sulmona P.IVA_2 P.IVA_3
Via Papa Giovanni XXIII n. 58, presso lo studio dell'avv. Dora Di Loreto che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTO /OPPOSTO –
E
1 2
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale G.
Mazzini n. 9 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione ed intervento;
-INTERVENUTA-
E
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, rappresentata in forza di procura rilasciata il 7 marzo 2024 in autentica del Notaio Dott. Persona_1 notaio in Milano, Rep. n. 12.962, Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T da (codice fiscale Controparte_4
) società intervenuta quale mandataria e P.IVA_6 Parte_3 gestione dei crediti della Società, elettivamente domiciliata in Roma Via
Barberini n. 86 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di intervento;
- INTERVENUTA-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 158/22 del Tribunale di
Sulmona
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
18.2.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2022 Parte_2
emesso dal Tribunale di Sulmona il 3.8.2022 con il quale si ingiunge alla società a e a , il Parte_1 Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro della somma di € 449.998,81 oltre interessi e spese in favore di nonché, RO
2 3
relativamente, alla sola sig.ra di pagare alla parte Parte_1
ricorrente per le causali di cui al ricorso la somma ulteriore di euro 235,92.
A sostegno della citata azione gli opponenti sostenevano la nullità e l'inesistenza del credito vantato dalla Banca di credito cooperativo di atteso che le firme apposte sulle richieste di aumenti di RO
fido che hanno originato l'esposizione debitoria della LA LI di
LL TO & C. s.n.c. oggi Parte_1
non sono in alcun modo riconducibili all'allora legale
[...]
rappresentante, sig. LL TO.
Con comparsa del 12.4.2023 si costituiva in giudizio la RO
. contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione e
[...]
chiedendo comunque la condanna delle opponenti a quanto accertato nel corso del giudizio.
A seguito rinvio per procedere alla mediazione obbligatoria, in data
27.10.2023 si costituiva, con intervento volontario, la società CP_2 quale cessionaria dei crediti della
[...] RO
richiamando le sue difese ed eccezioni.
[...]
Dato l'esito negativo della mediazione, con ordinanza del 5.7.2024 il
Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c..
In data 27.5.2024 si costituiva, come intervento volontario, la CP_3
come rappresentata, e quale cessionaria del credito.
[...]
Rigettate le richieste istruttorie e assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore in data 19.11.2024, all'udienza del 18.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
***
3 4
1. Sul difetto di legittimazione/titolarità della creditrice e delle intervenute
In primo luogo, occorre chiarire, stante anche la contestazione delle odierne opponenti, la legittimazione passiva della convenuta e delle società intervenute.
Con ricorso del 7.7.2022 la Banca di credito cooperativo chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di LA LI di LL RM e
RO AN snc, quale socia illimitatamente responsabile, e Parte_1
quale garante per l'importo di € 466.834,73. Parte_2
Nel predetto ricorso l'istituto di credito evidenziava che:
- In data 11.11.2014 la società LA LI di LL RM e
RO AN snc e in qualità rispettivamente di Parte_2
correntista del conto corrente n. 3988 e la seconda quale garante, hanno convenuto in giudizio la RO
affinché venisse stabilito il corretto dare-avere tra le
[...]
parti stante, a loro dire, l'erronea applicazione di interessi e dei relativi tassi nonché delle commissioni di massimo scoperto;
- Il predetto giudizio rubricato al n. 958/2014 RG si concludeva con la sentenza n. 140 del 19.4.2017 del Tribunale di Sulmona in cui veniva accertato che, alla data del 30.6.2024 sul conto 3988 acceso dalla società LA LI era maturato un saldo passivo di €
466.598, 81;
- A seguito della presentazione dell'appello, con sentenza n. 994 del
23.6.2021 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado che, in assenza di ricorso per Cassazione, diveniva definitiva;
- Sulla base del predetto ricorso il Tribunale di Sulmona emetteva dunque il decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio.
4 5
Sulla base di tale considerazione, la RO
era senza dubbio titolare del credito azionato con il decreto
[...] ingiuntivo in forza della suddetta sentenza n. 140/2017 del Tribunale di
Sulmona.
Ciò posto, in data 27.10.2023 interveniva nel presente giudizio la società sostenendo di essere cessionaria del credito per averlo Controparte_2
acquistato dalla in virtù di RO contratto di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta ufficiale parte II n. 121 del 14 ottobre 2023.
Successivamente, in data 27.5.2024 si costituiva con intervento volontario, la società rappresentata dalla Controparte_3 Controparte_4
quale cessionaria in blocco dei crediti della Controparte_5
Anche tale cessione veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione pubblicata in G.U. parte II n. 29 del 09 marzo 2024.
Ciò posto, e venendo al punto relativo alla legittimazione sostanziale delle intervenute deve ritenersi che vi sia la prova dell'avvenuta cessione del credito originario della CC di LA IG con conseguente diritto della intervenuta prima e della poi, di Controparte_2 CP_3
intervenire nel presente giudizio.
Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2024, n.
3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso
5 6
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Infatti, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass., 20/07/2023, n. 21821).
In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di un determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Trib.
Catania, Sez. IV, 2 gennaio 2025, n. 48).
Orbene, nel caso di specie, oltre alla prova dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta delle cessioni in blocco la CC di LA IG ha confermato l'avvenuta cessione alle due cessionarie intervenute nel presente giudizio come da atti allegati nel presente giudizio nei fascicoli delle intervenute.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione è priva di fondamento.
2. Sul merito della controversia.
Venendo al merito, come sopra esposto, parte opponente contesta la legittimità del decreto ingiuntivo sostenendo che questo si fonderebbe su operazioni bancarie autorizzate dalla CC in maniere illegittima.
6 7
Secondo gli opponenti, infatti, la sostiene di vantare un credito nei CP_1
confronti della società LA LI e del suo garante come maturato in virtù di aperture di credito concesse a richiesta dell'allora legale rappresentante della società correntista sig. TO LL.
Tuttavia, come accertato nel corso di procedimento penale in cui veniva effettuata perizia calligrafica, le firme apposte sulle richieste di aumento di fido del 4.7.2001, del 6.7.2001, del 2.8.2002, 7.11.2003 e del 30.12.2003, non possono essere ricondotte al sig. TO LL.
Ne consegue, secondo parte opponente, la nullità delle richieste di aumento di fido con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto dalla società
LA LI alla CC di LA IG e il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
Tali considerazioni sono prive di pregio.
Come sopra esposto, infatti, il decreto ingiuntivo oggi opposto non si fonda, direttamente sul conto corrente o sul fido bancario, bensì su una sentenza definitiva del Tribunale di Sulmona.
Andando con ordine, dagli atti del presente procedimento si evince che:
- In data 25.9.2014 la CC di LA IG inviava alla società, al suo procuratore e al suo garante, stante la persistente situazione debitoria, la revoca immediata dell'affidamento bancario a valere sul conto corrente n. 3988 e comunicava, con successiva raccomandata, la segnalazione a sofferenza;
- In data 11.11.2024 la società LA LI e RO AN IT, la prima come correntista e la seconda come garante, adivano il
Tribunale di Sulmona al fine di accertare il corretto dare-avere tra le parti in merito proprio al conto corrente 3988;
- Il giudizio così incardinato si concludeva con la sentenza n. 140 del
19.4.2017 che così statuiva: “Il Tribunale di Sulmona, definitivamente
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pronunciando nel proc. n. 958/14 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - dichiara la nullità, ai sensi degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e 117 T.U.B., di tutte le clausole dei contratti oggetto di causa che prevedono, a carico di LA LI di
LL RM e RO AN snc, il pagamento di un costo denominato
“commissione di massimo scoperto”;
- dichiara, ai sensi degli art. 1283 c.c. e 120 T.U.B., la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione all'intero corso del rapporto;
- accerta e dichiara, per l'effetto, che alla data del 30.6.2014 sul conto n. 3988, acceso dalla società richiamata presso la
[...]
, era maturato un saldo passivo per RO la medesima società di € 466.598,81 (in luogo di quello, superiore, risultante dalla documentazione contabile in atti);”.
- Tale sentenza veniva integralmente confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di L'Aquila n. 994/2021 e diveniva definitiva stante il mancato ricorso in Cassazione.
Ciò posto dall'ANlisi della sentenza in esame si evince che oggetto della controversia era proprio l'accertamento del diritto di credito effettivo vantato dalla CC di LA IG nei confronti degli odierni opponenti, relativo allo stesso contratto di conto corrente e all'affidamento di cui alle contestazioni mosse nel presente giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, stante il passaggio in giudicato della sentenza indicata, è chiaro che l'accertamento in ordine al credito vantato dalla CC è ormai divenuto definitivo e non può più essere rimesso in discussione adducendo nuove ragioni di illegittimità rispetto al conto corrente e all'apertura di fido la cui validità è stata già sottoposta al vaglio in altro giudizio e che si sarebbero verificate comunque antecedentemente a quel giudizio.
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Invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato può essere esterno o interno. Il giudicato esterno è quello formatosi in altro giudizio tra le stesse parti come quello del caso di specie, mentre il giudicato interno è quello formatosi nello stesso processo, qualora vi sia stata una sentenza parziale produttiva di effetti vincolanti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni (Cass. S.U., n. 22745/2014; Cass. n. 9331/2016). L'eccezione di giudicato esterno è, al pari dell'eccezione di giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. n. 6326/2010).
La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emANzione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 24749/2014). Il giudicato sostanziale ha, poi, dei limiti, sia soggettivi che oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, è lo stesso art. 2909 a stabilire che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa: da tale disposizione si evince, a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass. n. 24165/2013). Il giudicato, tuttavia, può anche avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze
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giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (Cass. n.
6788/2013). La questione dei limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti deve essere eccepita dalla parte interessata, se già non costituisce oggetto di domanda (Cass. n. 18324/2015).
Quanto ai limiti oggettivi del giudicato, essi vanno individuati sulla base degli elementi costitutivi dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato stesso si fonda, rappresentati dal titolo della stessa azione (causa petendi)
e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), poiché soltanto entro questi limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr.
Cass. n. 17078/2007). Tuttavia, i limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi (Cass. n. 5245/2014).
Ciò posto, nel caso di specie è evidente che la legittimità del credito vantato dalla CC di LA IG fondata sul conto corrente e sul fido bancario contestato anche nell'odierno giudizio, è stata già oggetto di vaglio e di accertamento in precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, in quanto non più impugnabile.
10 11
Ne deriva, dunque, che nessuna contestazione in merito a quanto accaduto precedentemente a tale statuizione può essere oggetto di successivo accertamento stante il giudicato sul punto.
Pertanto, le eccezioni relative alla legittimità del credito vantato per nullità dell'aumento di fido dovuto per presunte irregolarità avvenute tra il 2001
e il 2003, sono del tutto inammissibili in quanto, andrebbero a violare l'accertamento sulla legittimità delle somme dovute dagli odierni opponenti alla CC di LA IG fondato sul medesimo rapporto contrattuale oggetto di accertamento in una sentenza passata in giudicato.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attori e convenuta principale, mentre possono essere compensate nei rapporti tra attore e intervenute stante comunque la mancata proposizione di domande nei confronti delle suddette.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 158/2022 del 2/3.8.2022 del Tribunale di Sulmona emesso nei confronti di LA LI di LL RM & RO AN snc, , in solido tra loro e in favore Parte_1 Parte_2
della ; RO
- Condanna , LA LI di LL RM & RO AN s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore e in Parte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della CC di
LA IG, in persona del direttore pro tempore, che liquida in €
12.000,00 per compensi (scaglione sino a 520.000,00, fasi studio,
11 12
introduttiva, decisionale, tariffe medie) oltre IVA, Cpa e spese forfettarie come per legge;
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra attori e terzi intervenuti.
Così deciso in Sulmona il 14.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 702/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In persona del giudice unico dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702/2022 R.G. vertente tra
Parte_1
(Partita Iva: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore,
(C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ), alla Via Bagnaturo, nn. 121/123 presso lo studio dell'avv. Angelo Pace che li rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione;
- ATTORI /OPPONENTI-
E
, in RO
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore (C.F.:
- P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Sulmona P.IVA_2 P.IVA_3
Via Papa Giovanni XXIII n. 58, presso lo studio dell'avv. Dora Di Loreto che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTO /OPPOSTO –
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(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale G.
Mazzini n. 9 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione ed intervento;
-INTERVENUTA-
E
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, rappresentata in forza di procura rilasciata il 7 marzo 2024 in autentica del Notaio Dott. Persona_1 notaio in Milano, Rep. n. 12.962, Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T da (codice fiscale Controparte_4
) società intervenuta quale mandataria e P.IVA_6 Parte_3 gestione dei crediti della Società, elettivamente domiciliata in Roma Via
Barberini n. 86 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di intervento;
- INTERVENUTA-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 158/22 del Tribunale di
Sulmona
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
18.2.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2022 Parte_2
emesso dal Tribunale di Sulmona il 3.8.2022 con il quale si ingiunge alla società a e a , il Parte_1 Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro della somma di € 449.998,81 oltre interessi e spese in favore di nonché, RO
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relativamente, alla sola sig.ra di pagare alla parte Parte_1
ricorrente per le causali di cui al ricorso la somma ulteriore di euro 235,92.
A sostegno della citata azione gli opponenti sostenevano la nullità e l'inesistenza del credito vantato dalla Banca di credito cooperativo di atteso che le firme apposte sulle richieste di aumenti di RO
fido che hanno originato l'esposizione debitoria della LA LI di
LL TO & C. s.n.c. oggi Parte_1
non sono in alcun modo riconducibili all'allora legale
[...]
rappresentante, sig. LL TO.
Con comparsa del 12.4.2023 si costituiva in giudizio la RO
. contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione e
[...]
chiedendo comunque la condanna delle opponenti a quanto accertato nel corso del giudizio.
A seguito rinvio per procedere alla mediazione obbligatoria, in data
27.10.2023 si costituiva, con intervento volontario, la società CP_2 quale cessionaria dei crediti della
[...] RO
richiamando le sue difese ed eccezioni.
[...]
Dato l'esito negativo della mediazione, con ordinanza del 5.7.2024 il
Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c..
In data 27.5.2024 si costituiva, come intervento volontario, la CP_3
come rappresentata, e quale cessionaria del credito.
[...]
Rigettate le richieste istruttorie e assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore in data 19.11.2024, all'udienza del 18.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
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1. Sul difetto di legittimazione/titolarità della creditrice e delle intervenute
In primo luogo, occorre chiarire, stante anche la contestazione delle odierne opponenti, la legittimazione passiva della convenuta e delle società intervenute.
Con ricorso del 7.7.2022 la Banca di credito cooperativo chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di LA LI di LL RM e
RO AN snc, quale socia illimitatamente responsabile, e Parte_1
quale garante per l'importo di € 466.834,73. Parte_2
Nel predetto ricorso l'istituto di credito evidenziava che:
- In data 11.11.2014 la società LA LI di LL RM e
RO AN snc e in qualità rispettivamente di Parte_2
correntista del conto corrente n. 3988 e la seconda quale garante, hanno convenuto in giudizio la RO
affinché venisse stabilito il corretto dare-avere tra le
[...]
parti stante, a loro dire, l'erronea applicazione di interessi e dei relativi tassi nonché delle commissioni di massimo scoperto;
- Il predetto giudizio rubricato al n. 958/2014 RG si concludeva con la sentenza n. 140 del 19.4.2017 del Tribunale di Sulmona in cui veniva accertato che, alla data del 30.6.2024 sul conto 3988 acceso dalla società LA LI era maturato un saldo passivo di €
466.598, 81;
- A seguito della presentazione dell'appello, con sentenza n. 994 del
23.6.2021 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado che, in assenza di ricorso per Cassazione, diveniva definitiva;
- Sulla base del predetto ricorso il Tribunale di Sulmona emetteva dunque il decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio.
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Sulla base di tale considerazione, la RO
era senza dubbio titolare del credito azionato con il decreto
[...] ingiuntivo in forza della suddetta sentenza n. 140/2017 del Tribunale di
Sulmona.
Ciò posto, in data 27.10.2023 interveniva nel presente giudizio la società sostenendo di essere cessionaria del credito per averlo Controparte_2
acquistato dalla in virtù di RO contratto di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta ufficiale parte II n. 121 del 14 ottobre 2023.
Successivamente, in data 27.5.2024 si costituiva con intervento volontario, la società rappresentata dalla Controparte_3 Controparte_4
quale cessionaria in blocco dei crediti della Controparte_5
Anche tale cessione veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione pubblicata in G.U. parte II n. 29 del 09 marzo 2024.
Ciò posto, e venendo al punto relativo alla legittimazione sostanziale delle intervenute deve ritenersi che vi sia la prova dell'avvenuta cessione del credito originario della CC di LA IG con conseguente diritto della intervenuta prima e della poi, di Controparte_2 CP_3
intervenire nel presente giudizio.
Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2024, n.
3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Infatti, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass., 20/07/2023, n. 21821).
In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di un determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Trib.
Catania, Sez. IV, 2 gennaio 2025, n. 48).
Orbene, nel caso di specie, oltre alla prova dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta delle cessioni in blocco la CC di LA IG ha confermato l'avvenuta cessione alle due cessionarie intervenute nel presente giudizio come da atti allegati nel presente giudizio nei fascicoli delle intervenute.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione è priva di fondamento.
2. Sul merito della controversia.
Venendo al merito, come sopra esposto, parte opponente contesta la legittimità del decreto ingiuntivo sostenendo che questo si fonderebbe su operazioni bancarie autorizzate dalla CC in maniere illegittima.
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Secondo gli opponenti, infatti, la sostiene di vantare un credito nei CP_1
confronti della società LA LI e del suo garante come maturato in virtù di aperture di credito concesse a richiesta dell'allora legale rappresentante della società correntista sig. TO LL.
Tuttavia, come accertato nel corso di procedimento penale in cui veniva effettuata perizia calligrafica, le firme apposte sulle richieste di aumento di fido del 4.7.2001, del 6.7.2001, del 2.8.2002, 7.11.2003 e del 30.12.2003, non possono essere ricondotte al sig. TO LL.
Ne consegue, secondo parte opponente, la nullità delle richieste di aumento di fido con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto dalla società
LA LI alla CC di LA IG e il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
Tali considerazioni sono prive di pregio.
Come sopra esposto, infatti, il decreto ingiuntivo oggi opposto non si fonda, direttamente sul conto corrente o sul fido bancario, bensì su una sentenza definitiva del Tribunale di Sulmona.
Andando con ordine, dagli atti del presente procedimento si evince che:
- In data 25.9.2014 la CC di LA IG inviava alla società, al suo procuratore e al suo garante, stante la persistente situazione debitoria, la revoca immediata dell'affidamento bancario a valere sul conto corrente n. 3988 e comunicava, con successiva raccomandata, la segnalazione a sofferenza;
- In data 11.11.2024 la società LA LI e RO AN IT, la prima come correntista e la seconda come garante, adivano il
Tribunale di Sulmona al fine di accertare il corretto dare-avere tra le parti in merito proprio al conto corrente 3988;
- Il giudizio così incardinato si concludeva con la sentenza n. 140 del
19.4.2017 che così statuiva: “Il Tribunale di Sulmona, definitivamente
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pronunciando nel proc. n. 958/14 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - dichiara la nullità, ai sensi degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e 117 T.U.B., di tutte le clausole dei contratti oggetto di causa che prevedono, a carico di LA LI di
LL RM e RO AN snc, il pagamento di un costo denominato
“commissione di massimo scoperto”;
- dichiara, ai sensi degli art. 1283 c.c. e 120 T.U.B., la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione all'intero corso del rapporto;
- accerta e dichiara, per l'effetto, che alla data del 30.6.2014 sul conto n. 3988, acceso dalla società richiamata presso la
[...]
, era maturato un saldo passivo per RO la medesima società di € 466.598,81 (in luogo di quello, superiore, risultante dalla documentazione contabile in atti);”.
- Tale sentenza veniva integralmente confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di L'Aquila n. 994/2021 e diveniva definitiva stante il mancato ricorso in Cassazione.
Ciò posto dall'ANlisi della sentenza in esame si evince che oggetto della controversia era proprio l'accertamento del diritto di credito effettivo vantato dalla CC di LA IG nei confronti degli odierni opponenti, relativo allo stesso contratto di conto corrente e all'affidamento di cui alle contestazioni mosse nel presente giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, stante il passaggio in giudicato della sentenza indicata, è chiaro che l'accertamento in ordine al credito vantato dalla CC è ormai divenuto definitivo e non può più essere rimesso in discussione adducendo nuove ragioni di illegittimità rispetto al conto corrente e all'apertura di fido la cui validità è stata già sottoposta al vaglio in altro giudizio e che si sarebbero verificate comunque antecedentemente a quel giudizio.
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Invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato può essere esterno o interno. Il giudicato esterno è quello formatosi in altro giudizio tra le stesse parti come quello del caso di specie, mentre il giudicato interno è quello formatosi nello stesso processo, qualora vi sia stata una sentenza parziale produttiva di effetti vincolanti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni (Cass. S.U., n. 22745/2014; Cass. n. 9331/2016). L'eccezione di giudicato esterno è, al pari dell'eccezione di giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. n. 6326/2010).
La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emANzione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 24749/2014). Il giudicato sostanziale ha, poi, dei limiti, sia soggettivi che oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, è lo stesso art. 2909 a stabilire che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa: da tale disposizione si evince, a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass. n. 24165/2013). Il giudicato, tuttavia, può anche avere un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze
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giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (Cass. n.
6788/2013). La questione dei limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti deve essere eccepita dalla parte interessata, se già non costituisce oggetto di domanda (Cass. n. 18324/2015).
Quanto ai limiti oggettivi del giudicato, essi vanno individuati sulla base degli elementi costitutivi dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato stesso si fonda, rappresentati dal titolo della stessa azione (causa petendi)
e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), poiché soltanto entro questi limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr.
Cass. n. 17078/2007). Tuttavia, i limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi (Cass. n. 5245/2014).
Ciò posto, nel caso di specie è evidente che la legittimità del credito vantato dalla CC di LA IG fondata sul conto corrente e sul fido bancario contestato anche nell'odierno giudizio, è stata già oggetto di vaglio e di accertamento in precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, in quanto non più impugnabile.
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Ne deriva, dunque, che nessuna contestazione in merito a quanto accaduto precedentemente a tale statuizione può essere oggetto di successivo accertamento stante il giudicato sul punto.
Pertanto, le eccezioni relative alla legittimità del credito vantato per nullità dell'aumento di fido dovuto per presunte irregolarità avvenute tra il 2001
e il 2003, sono del tutto inammissibili in quanto, andrebbero a violare l'accertamento sulla legittimità delle somme dovute dagli odierni opponenti alla CC di LA IG fondato sul medesimo rapporto contrattuale oggetto di accertamento in una sentenza passata in giudicato.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attori e convenuta principale, mentre possono essere compensate nei rapporti tra attore e intervenute stante comunque la mancata proposizione di domande nei confronti delle suddette.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 158/2022 del 2/3.8.2022 del Tribunale di Sulmona emesso nei confronti di LA LI di LL RM & RO AN snc, , in solido tra loro e in favore Parte_1 Parte_2
della ; RO
- Condanna , LA LI di LL RM & RO AN s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore e in Parte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della CC di
LA IG, in persona del direttore pro tempore, che liquida in €
12.000,00 per compensi (scaglione sino a 520.000,00, fasi studio,
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introduttiva, decisionale, tariffe medie) oltre IVA, Cpa e spese forfettarie come per legge;
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra attori e terzi intervenuti.
Così deciso in Sulmona il 14.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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