Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste".
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste".