Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1967, n. 1198
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1967
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1967
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