Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma IU VE GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Concerto S.r.l., Hd Solution S.r.l., non costituite in giudizio;
per la condanna
della Regione Autonoma IU VE GI all’ostensione integrale e in chiaro dell’offerta tecnica del RTI costituendo tra le società Concerto s.r.l. (capogruppo/mandataria) e HD solution s.r.l. (mandante), aggiudicatario dell’appalto specifico relativo al “ servizio di contact center in outsourcing per far fronte alle esigenze del Servizio Motorizzazione Civile della Regione Autonoma IU VE GI nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per servizi di Contact Center (ID 2682) ” - capitolo 3015/S – CIG B09DC92905., e comunque di tutti i documenti previsti dall’art. 36 D.Lgs 36/2023 e non ostesi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma IU VE GI;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 cod.proc.amm. e 36 Dlgs 36/2023, notificato il 17.2.2025 e depositato in pari data, il Consorzio ricorrente ha chiesto la condanna della Regione Autonoma IU VE GI all’ostensione integrale e in chiaro dell’offerta tecnica del RTI controinteressato.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio producendo memoria in cui ha evidenziato che con nota del 26.2.2025 il Servizio Motorizzazione Civile della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, in qualità di stazione appaltante, ha trasmesso alla ricorrente copia di tutta l’offerta tecnica del RTI in parola, dando atto che “ soltanto dalla lettura del ricorso aveva appreso dell’interesse alla ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata in maniera integrale al fine di poter tutelare appieno in un eventuale giudizio i propri diritti ed interessi legittimi e ribadendo di aver inteso aderire alla richiesto di oscuramento formulata non solo dalla controinteressata ma anche dallo stesso Consorzio Leonardo”.
3 . Con nota del 27.5.2025 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che in ragione dell’intervenuta ostensione della documentazione richiesta, venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti.
4. All’udienza del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod.proc.amm.
6. Invero, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ( ex plurimis , Cons St sez VII 1.8.2024 n. 6918; Tar Lazio sez III ter 9.4.2025 n. 7041).
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, come da accordo tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo IC de MO di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo IC de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO