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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N.RG. 638/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Maria Cristina Di Stazio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. ult. co., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 638/2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Bondì giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni (Sr), via XX Settembre n.
79;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Michela Simona Lapertosa e Alessandra Maria Furnari, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Siracusa (Sr), via Adige n. 3;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da superiore verbale di causa.
Decisa all'udienza dell'8.5.2024 con sentenza resa all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello promosso dall'Avv. avverso la sentenza Parte_1
n. 889/2018 (emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 27.06.2018 e depositata in data
3.07.2018 a definizione del procedimento r.g. n. 430/2016), di rigetto della domanda della stessa appellante di condanna di al pagamento dei compensi professionali maturati per Controparte_1
l'attività di difesa d'ufficio prestata nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 638/12 R.G.
Trib.
L'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado, censurando il difetto di motivazione in ordine all'improcedibilità eccepita da controparte, nonché l'error in judicando commesso dal giudice di prime cure nell'applicazione dei principi che regolano il diritto al compenso del difensore.
Parte appellata, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del proposto appello ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c., deducendone in ogni caso l'infondatezza, con condanna ex art. 96, co. III, c.p.c.
*****
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da parte convenuta ai sensi del novellato art. 342 cpc.
Ebbene, la nuova formulazione dell'art. 342 cpc, nella parte che qui interessa, recita: "La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
A parere del giudicante, però, detta norma non prescrive affatto l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello. In definitiva, ancora oggi, la concreta individuazione dei limiti di ammissibilità dell'appello va sempre determinata in base alle modalità di redazione della sentenza di primo grado, atteso che la specificazione dell'appello, anche con riferimento all'attuale testo dell'art. 342 cpc, non può prescindere dalla sufficiente articolazione della motivazione del giudice di primo grado, poiché, in ipotesi, una omessa motivazione su di un punto rilevante non richiederà altro che un richiamo a tale vizio e alle motivazioni che sorreggevano la originaria richiesta.
Del resto, si confrontino sul punto i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui: "gli artt. 342 e 434 cpc, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. S.U., Sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017).
Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'appello va dichiarato ammissibile, potendosi ricavare dall'atto gli elementi richiesti dall'art. 342 cpc, nei termini di cui sopra.
Ciò posto, il primo motivo d'appello (ossia omesso esame della censura di difetto di procedibilità della domanda, eccepita dal convenuto in primo grado) è inammissibile;
non si coglie invero, né viene precisato dalla parte, ove risieda l'interesse, in capo all'appellante, ad impugnare una statuizione, ancorché implicitamente resa, in relazione alla quale risulta vittorioso;
la domanda di condanna è stata infatti reputata dal Giudice infondata e non improcedibile;
né risulta, dalla motivazione, che la causa sia stata decisa secondo il criterio della ragione più liquida (idoneo, come tale, a invertire l'ordine logico di esame delle questioni, cfr. ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre
2019, n. 24093).
Il secondo motivo di appello risulta, invece, parzialmente fondato.
In ottica di premessa sistematica, va chiarito che l'avvocato nominato difensore d'ufficio ex art. 97, co. IV, c.p.p., ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi o interrompere la propria attività di assistenza tecnica (assistenza tecnica obbligatoria in sede penale); matura il diritto ad essere retribuito per l'attività espletata (cfr. art. 31 disp att. c.p.p., alla cui stregua « fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita») dal proprio assistito, a meno che questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio (nel qual caso il compenso sarà liquidato e posto a carico dell'Erario che provvederà al pagamento, tra l'altro, quando il difensore abbia dato prova dell'avvenuto esperimento, senza alcun risultato positivo, delle procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagato, imputato o condannato inadempiente ex art. 116 D.P.R. 115/2002; quando la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato sia irreperibile, ex art. 117 D.P.R. cit.; quando si tratti di persona minore d'età, ex art. 118 D.P.R. cit.).
Nel caso in esame, l'appellato ha nominato, nell'ambito del procedimento penale a suo carico proc.
n. 638/2012 Reg. gen., gli avvocati di fiducia Michela Lapertosa e Marco La Malfa, i quali risultando assenti all'udienza penale del 21.01.2015, sono stati sostituiti ex art. 97 co. IV, c.p.p. dall'avv.
, odierna appellante;
in tale sede, il giudice penale ha dato atto che “non è pervenuta Parte_1 prova della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'imputato presso il suo difensore di fiducia, Avvocato Marco La Malfa, pertanto il processo non può essere trattato, deve essere rinviato ad altra data per rinnovare detta notifica” (cfr. relativa fonoregistrazione in atti). Il processo
è stato rinviato, quindi, all'udienza del 6.5.2015 “disponendo che la cancelleria rinnovi la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'imputato, presso il suo difensore di fiducia, avvocato
Marco La Malfa, dove l'imputato ha eletto domicilio”.
Emerge poi dagli atti l'effettiva partecipazione dell'Avv. all'udienza del 6.5.2015, Parte_1
in cui quest'ultima, nuovamente nominata difensore d'ufficio in sostituzione dei difensori di fiducia nominati, si è associata alla richiesta di proscioglimento dell'imputato formulata dal Pubblico
Ministero (accolta dal Giudice con sentenza depositata in pari data).
Risulta dunque documentato come l'appellante abbia svolto quanto meno una attività defensionale estrinsecatasi: a) nello studio del fascicolo, consistito nell'esame del capo di imputazione e nella verifica dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice;
b) nella discussione della causa (essendosi associata alla richiesta di proscioglimento correttamente formulata dal Pubblico Ministero); il compenso dunque spettante all'Avv. non riguarda la mera presenza Pt_1
ad una udienza di rinvio, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, ma l'attività resa all'udienza del 6.5.2015, come sopra illustrata.
Sulla base dei parametri di legge, dettati dal D.M. 55/2014, pro tempore vigenti (ossia quelli in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività professionale), il compenso liquidabile a favore dell'Avv. ammonta ad € 900,00 (di cui € 400,00 per studio ed € 500,00 per fase decisoria). Pt_1
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto, con condanna della parte appellata al pagamento dei compensi di difesa maturati dal professionista, come sopra liquidati, oltre rimborso forfettario, iva al
22% e cpa al 4%. Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione valoriale di riferimento, determinato secondo il decisum (fino a 1.100,00 euro), nella misura di € 400,00 per il primo grado di giudizio, e di € 494,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 638/2019 R.G., ogni altra domanda disattesa o assorbita,
- In parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di € Controparte_1 Parte_1
900,00, oltre spese generali 15 %, c.p.a. al 4% ed Iva al 22%;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
che liquida in € € 400,00 per il primo grado, nonché di € 494,00 per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a., se dovute nella misura di legge.
Così deciso in Siracusa, l'8.05.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART.
15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Maria Cristina Di Stazio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. ult. co., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 638/2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Bondì giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni (Sr), via XX Settembre n.
79;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Michela Simona Lapertosa e Alessandra Maria Furnari, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Siracusa (Sr), via Adige n. 3;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da superiore verbale di causa.
Decisa all'udienza dell'8.5.2024 con sentenza resa all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello promosso dall'Avv. avverso la sentenza Parte_1
n. 889/2018 (emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 27.06.2018 e depositata in data
3.07.2018 a definizione del procedimento r.g. n. 430/2016), di rigetto della domanda della stessa appellante di condanna di al pagamento dei compensi professionali maturati per Controparte_1
l'attività di difesa d'ufficio prestata nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 638/12 R.G.
Trib.
L'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado, censurando il difetto di motivazione in ordine all'improcedibilità eccepita da controparte, nonché l'error in judicando commesso dal giudice di prime cure nell'applicazione dei principi che regolano il diritto al compenso del difensore.
Parte appellata, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del proposto appello ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c., deducendone in ogni caso l'infondatezza, con condanna ex art. 96, co. III, c.p.c.
*****
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da parte convenuta ai sensi del novellato art. 342 cpc.
Ebbene, la nuova formulazione dell'art. 342 cpc, nella parte che qui interessa, recita: "La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
A parere del giudicante, però, detta norma non prescrive affatto l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello. In definitiva, ancora oggi, la concreta individuazione dei limiti di ammissibilità dell'appello va sempre determinata in base alle modalità di redazione della sentenza di primo grado, atteso che la specificazione dell'appello, anche con riferimento all'attuale testo dell'art. 342 cpc, non può prescindere dalla sufficiente articolazione della motivazione del giudice di primo grado, poiché, in ipotesi, una omessa motivazione su di un punto rilevante non richiederà altro che un richiamo a tale vizio e alle motivazioni che sorreggevano la originaria richiesta.
Del resto, si confrontino sul punto i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui: "gli artt. 342 e 434 cpc, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. S.U., Sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017).
Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'appello va dichiarato ammissibile, potendosi ricavare dall'atto gli elementi richiesti dall'art. 342 cpc, nei termini di cui sopra.
Ciò posto, il primo motivo d'appello (ossia omesso esame della censura di difetto di procedibilità della domanda, eccepita dal convenuto in primo grado) è inammissibile;
non si coglie invero, né viene precisato dalla parte, ove risieda l'interesse, in capo all'appellante, ad impugnare una statuizione, ancorché implicitamente resa, in relazione alla quale risulta vittorioso;
la domanda di condanna è stata infatti reputata dal Giudice infondata e non improcedibile;
né risulta, dalla motivazione, che la causa sia stata decisa secondo il criterio della ragione più liquida (idoneo, come tale, a invertire l'ordine logico di esame delle questioni, cfr. ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre
2019, n. 24093).
Il secondo motivo di appello risulta, invece, parzialmente fondato.
In ottica di premessa sistematica, va chiarito che l'avvocato nominato difensore d'ufficio ex art. 97, co. IV, c.p.p., ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi o interrompere la propria attività di assistenza tecnica (assistenza tecnica obbligatoria in sede penale); matura il diritto ad essere retribuito per l'attività espletata (cfr. art. 31 disp att. c.p.p., alla cui stregua « fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita») dal proprio assistito, a meno che questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio (nel qual caso il compenso sarà liquidato e posto a carico dell'Erario che provvederà al pagamento, tra l'altro, quando il difensore abbia dato prova dell'avvenuto esperimento, senza alcun risultato positivo, delle procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagato, imputato o condannato inadempiente ex art. 116 D.P.R. 115/2002; quando la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato sia irreperibile, ex art. 117 D.P.R. cit.; quando si tratti di persona minore d'età, ex art. 118 D.P.R. cit.).
Nel caso in esame, l'appellato ha nominato, nell'ambito del procedimento penale a suo carico proc.
n. 638/2012 Reg. gen., gli avvocati di fiducia Michela Lapertosa e Marco La Malfa, i quali risultando assenti all'udienza penale del 21.01.2015, sono stati sostituiti ex art. 97 co. IV, c.p.p. dall'avv.
, odierna appellante;
in tale sede, il giudice penale ha dato atto che “non è pervenuta Parte_1 prova della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'imputato presso il suo difensore di fiducia, Avvocato Marco La Malfa, pertanto il processo non può essere trattato, deve essere rinviato ad altra data per rinnovare detta notifica” (cfr. relativa fonoregistrazione in atti). Il processo
è stato rinviato, quindi, all'udienza del 6.5.2015 “disponendo che la cancelleria rinnovi la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'imputato, presso il suo difensore di fiducia, avvocato
Marco La Malfa, dove l'imputato ha eletto domicilio”.
Emerge poi dagli atti l'effettiva partecipazione dell'Avv. all'udienza del 6.5.2015, Parte_1
in cui quest'ultima, nuovamente nominata difensore d'ufficio in sostituzione dei difensori di fiducia nominati, si è associata alla richiesta di proscioglimento dell'imputato formulata dal Pubblico
Ministero (accolta dal Giudice con sentenza depositata in pari data).
Risulta dunque documentato come l'appellante abbia svolto quanto meno una attività defensionale estrinsecatasi: a) nello studio del fascicolo, consistito nell'esame del capo di imputazione e nella verifica dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice;
b) nella discussione della causa (essendosi associata alla richiesta di proscioglimento correttamente formulata dal Pubblico Ministero); il compenso dunque spettante all'Avv. non riguarda la mera presenza Pt_1
ad una udienza di rinvio, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, ma l'attività resa all'udienza del 6.5.2015, come sopra illustrata.
Sulla base dei parametri di legge, dettati dal D.M. 55/2014, pro tempore vigenti (ossia quelli in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività professionale), il compenso liquidabile a favore dell'Avv. ammonta ad € 900,00 (di cui € 400,00 per studio ed € 500,00 per fase decisoria). Pt_1
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto, con condanna della parte appellata al pagamento dei compensi di difesa maturati dal professionista, come sopra liquidati, oltre rimborso forfettario, iva al
22% e cpa al 4%. Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione valoriale di riferimento, determinato secondo il decisum (fino a 1.100,00 euro), nella misura di € 400,00 per il primo grado di giudizio, e di € 494,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 638/2019 R.G., ogni altra domanda disattesa o assorbita,
- In parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di € Controparte_1 Parte_1
900,00, oltre spese generali 15 %, c.p.a. al 4% ed Iva al 22%;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
che liquida in € € 400,00 per il primo grado, nonché di € 494,00 per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a., se dovute nella misura di legge.
Così deciso in Siracusa, l'8.05.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART.
15 D.M. 44/2011