Versione
1 marzo 1991
1 marzo 1991
Art. 1. Fondo di previdenza per il personale dipendente
dalle aziende private del gas 1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell' articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), e' il seguente:
"Art. 3 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e' il seguente:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982".
dalle aziende private del gas 1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell' articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), e' il seguente:
"Art. 3 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e' il seguente:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 1136Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN BO GA nato il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Udito il difensore dell'imputato, Avv. DR EL, il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. (15 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1136 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 22/09/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 7 aprile …Leggi di più...
- art. 416 cod. pen.·
- prescrizione reati·
- art. 61 bis cod. pen.·
- falso documentale·
- aggravante transnazionalità·
- obblighi venditore armi·
- giudizio bilanciamento·
- gruppo criminale organizzato·
- art. 110 cod. pen.·
- violazione disciplina armi