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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 2 gennaio 2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Thiesi Via Grazia Deledda e (C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
10.10.1975, residente in Thiesi Via Grazia Deledda, elettivamente domiciliati in Sassari, via Cavour
88, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Loi ( ,), che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3
giusta e procura rilasciate con atto separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 gennaio 2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni confermate all'udienza 08/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
pagina 1 di 5 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
2) Affido condiviso dell'unico figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
preferenziale presso la madre.
3) Stante la presenza di tre figli maggiorenni ed un solo minorenne ma di sedici anni di età, si ritiene di non dover regolamentare i momenti di permanenza di con entrambi i Per_1
genitori.
4) In ordine al mantenimento il Sig. verserà la somma omnicomprensiva di € 940,00 sia Pt_1
per la minore che per contribuire ai bisogni degli altri tre figli, tutti maggiorenni ma Per_1
non economicamente autosufficienti. Tale somma (mensile), soggetta ad aggiornamento secondo i parametri ISTAT e di legge come vigente tempo per tempo dovrà essere versata su
C/C con le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...].Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Tutte le spese straordinarie, mediche, libri scolastici e/o universitari saranno ripartite in misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori. Dette spese, salvo ipotesi di emergenza, saranno tutte previamente concordate (anche a mezzo whatsapp) e all'esito documentate.
Anche tali somme dovranno essere versate sul C/c IBAN [...] di cui al precedente punto 4. Nell'interesse dei ricorrenti si comunica la volontà dei propri assistiti di aderire alla trattazione scritta della procedura. A tal fine, in calce alla presente, è redatta dichiarazione da loro sottoscritta con la quale comunicano di rinunciare a comparire personalmente all'udienza non essendo –peraltro- loro intendimento riconciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio secondo il rito Parte_1 Parte_2
concordatario in Bessude, in data 1 marzo 2003, nozze regolarmente annotate nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1 parte II Serie A dell'anno 2003, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli: il 04/06/2003, Persona_2 Persona_3
il 28/07/2004, il 06/09/2006 (maggiori di età e non economicamente indipendenti) Persona_4
e il 25/08/2008, minore di età, hanno dedotto che a causa del venir meno Persona_5 dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, la particolare situazione in cui i coniugi versavano da tempo rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 5 Hanno rappresentato che la casa coniugale era suscettibile di divisione materiale con possibilità di creazione di due unità abitative assolutamente staccate ed autonome, così come risultava dall'allegata planimetria, precisando che la stessa era composta su due livelli e dichiarando che l'appartamento situato nel seminterrato verrà occupato dal mentre quello sito al piano terreno dalla e Pt_1 Pt_2
che le due unità immobiliari saranno divise materialmente dall'innalzamento di un muro in cima alle scale che costituiscono l'unico passaggio interno comune ai due appartamenti.
Hanno aggiunto che il mutuo cointestato verrà pagato al 50% da ciascuna delle parti.
Ciò premesso la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
pagina 3 di 5 In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti considerata la natura della causa e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata a [...], il [...], che hanno contratto matrimonio secondo C.F._2
il rito concordatario in Bessude, in data 1 marzo 2003, nozze regolarmente annotate nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1 parte II Serie A dell'anno 2003, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bessude per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 2 gennaio 2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Thiesi Via Grazia Deledda e (C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
10.10.1975, residente in Thiesi Via Grazia Deledda, elettivamente domiciliati in Sassari, via Cavour
88, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Loi ( ,), che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3
giusta e procura rilasciate con atto separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 gennaio 2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni confermate all'udienza 08/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
pagina 1 di 5 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
2) Affido condiviso dell'unico figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
preferenziale presso la madre.
3) Stante la presenza di tre figli maggiorenni ed un solo minorenne ma di sedici anni di età, si ritiene di non dover regolamentare i momenti di permanenza di con entrambi i Per_1
genitori.
4) In ordine al mantenimento il Sig. verserà la somma omnicomprensiva di € 940,00 sia Pt_1
per la minore che per contribuire ai bisogni degli altri tre figli, tutti maggiorenni ma Per_1
non economicamente autosufficienti. Tale somma (mensile), soggetta ad aggiornamento secondo i parametri ISTAT e di legge come vigente tempo per tempo dovrà essere versata su
C/C con le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...].Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Tutte le spese straordinarie, mediche, libri scolastici e/o universitari saranno ripartite in misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori. Dette spese, salvo ipotesi di emergenza, saranno tutte previamente concordate (anche a mezzo whatsapp) e all'esito documentate.
Anche tali somme dovranno essere versate sul C/c IBAN [...] di cui al precedente punto 4. Nell'interesse dei ricorrenti si comunica la volontà dei propri assistiti di aderire alla trattazione scritta della procedura. A tal fine, in calce alla presente, è redatta dichiarazione da loro sottoscritta con la quale comunicano di rinunciare a comparire personalmente all'udienza non essendo –peraltro- loro intendimento riconciliarsi.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio secondo il rito Parte_1 Parte_2
concordatario in Bessude, in data 1 marzo 2003, nozze regolarmente annotate nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1 parte II Serie A dell'anno 2003, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli: il 04/06/2003, Persona_2 Persona_3
il 28/07/2004, il 06/09/2006 (maggiori di età e non economicamente indipendenti) Persona_4
e il 25/08/2008, minore di età, hanno dedotto che a causa del venir meno Persona_5 dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, la particolare situazione in cui i coniugi versavano da tempo rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 5 Hanno rappresentato che la casa coniugale era suscettibile di divisione materiale con possibilità di creazione di due unità abitative assolutamente staccate ed autonome, così come risultava dall'allegata planimetria, precisando che la stessa era composta su due livelli e dichiarando che l'appartamento situato nel seminterrato verrà occupato dal mentre quello sito al piano terreno dalla e Pt_1 Pt_2
che le due unità immobiliari saranno divise materialmente dall'innalzamento di un muro in cima alle scale che costituiscono l'unico passaggio interno comune ai due appartamenti.
Hanno aggiunto che il mutuo cointestato verrà pagato al 50% da ciascuna delle parti.
Ciò premesso la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
pagina 3 di 5 In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti considerata la natura della causa e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata a [...], il [...], che hanno contratto matrimonio secondo C.F._2
il rito concordatario in Bessude, in data 1 marzo 2003, nozze regolarmente annotate nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1 parte II Serie A dell'anno 2003, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bessude per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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