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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2002/2021 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di nata il Parte_2
15.03.1926 a Sciacca (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Luana Saladino, elettivamente domiciliato in Sciacca, Via Cronio n. 4, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 (C.F. e P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 122, presso lo studio dell'avv. Simona Giordano (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte appllante ha concluso come da note depositate il 17 maggio 2024:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 dicembre 2021, , in Parte_1 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza n. 391/2021 Reg. Sent., del 30 settembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1097/2017 R.G..
Costituitasi in giudizio che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, CP_1 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, e per quanto in questa sede rileva, la Controparte_2 evocava in giudizio e esponendo: Parte_1 Parte_2
- di essere creditrice di giusta decreto ingiuntivo n. 11/12, Parte_2 emesso in data 13.01.2012 dal Tribunale di Sciacca, non opposto e, quindi, passato in giudicato, della somma di €78.988,67, oltre interessi convenzionali, quantificati in €58.772,00 nell'atto di precetto notificato il 26.10.2016, per complessivi € 143.720,51;
- che la , con atto in Notar dott. del 23.05.2013, Pt_2 Persona_1 aveva donato alla figlia la piena proprietà di un vano Parte_1
2 magazzino a piano terra sito in Sciacca, nella Via Parma n. 2, e l'usufrutto di un immobile a piano terra adibito a studio professionale, sito in Sciacca, nella Via dei Tigli n. 40, per un valore complessivo dichiarato di
€98.400,00, di cui €88.850,00 riferiti al primo cespite;
- che tali atti erano idonei ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie,
e chiedendo al giudice adito di revocare e, dunque, dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto in questione.
All'esito del giudizio, nel corso del quale interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale cessionaria del credito, con la sentenza oggetto di CP_1 impugnazione il Tribunale di Sciacca dichiarava inefficace nei confronti della l'atto di donazione, condannando le convenute al pagamento, in CP_1 favore della attrice, delle spese di lite.
Il primo giudice, ravvisata la sussistenza dell'eventus damni, ossia l'idoneità dell'atto dispositivo a modificare la condizione patrimoniale della debitrice, tanto da rendere incerto o più problematico il recupero del credito in capo all'attrice, ha riscontrato anche la presenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, evidenziando come la donazione fosse intervenuta dopo la sottoscrizione della fideiussione da parte della e dopo la notifica del Pt_2 decreto ingiuntivo.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
Deduce che nel disporre dei propri beni, di modico valore, in Parte_2 favore della figlia, non ha agito al fine di pregiudicare diritti dei terzi, ma solo perché, anziana e bisognosa di cure perché affetta da plurime patologie, intendeva preservarsi, ottenendo in cambio l'impegno di ad Parte_1 assisterla fino alla fine dei suoi giorni.
Afferma che, come ritenuto dallo stesso giudice di primo grado, la non Pt_2 era al corrente del decreto ingiuntivo, essendo stato lo stesso notificato a mani della nipote, , la quale aveva ritenuto di non renderne edotta Controparte_3 la nonna a causa delle sue condizioni precarie di salute e perché trattandosi di
3 debito gravante in via principale sul fratello , e non avendo l'istituto CP_4 bancario iscritto ipoteca sui beni donati, circostanza che in sede di rogito avrebbe portato alla luce l'esistenza del debito in capo alla donante.
Rileva che, ove avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, la vi si Pt_2 sarebbe certamente opposta, risultando il credito gravato da interessi ultralegali ed usurari.
Insiste nella richiesta, rigettata in primo grado, di ammissione della prova testimoniale e di esperimento di consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le condizioni di salute di ed il valore di uno dei beni donati. Parte_2
L'appello è infondato.
L'impugnazione attiene unicamente alla sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, avendo espressamente riconosciuto l'appellante la sussistenza dell'eventus damni (pag. 10 dell'atto dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio: “Dei tre elementi necessari per la dichiarazione di revocatoria, eventus damni (atto di disposizione), consilium fraudi (conoscenza del pregiudizio), scientia fraudis (dolosa preordinazione ad arrecare un pregiudizio), nel caso di specie è presente solo il primo elemento e cioè l'eventus damni”).
In proposito, occorre chiarire che, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (come nel caso della donazione) successivi al sorgere del credito, il requisito soggettivo richiesto è quello della scientia damni previsto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), c.c., che si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 15257/2022; sez. I, n. 9192/2021).
E' poi pacifico che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 7740/2020).
4 Nel caso in esame, è innegabile che fosse consapevole, oltre che Parte_2 di aver prestato fideiussione in favore del figlio ai fini di Controparte_5 un'apertura di credito presso la Banca Popolare di S. Angelo, anche degli sviluppi del rapporto, con l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dell'istituto bancario che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice ed affermato dall'appellante, le era stato notificato personalmente, come chiaramente si evince dalla relata della notificazione del 20 febbraio 2012 (eseguita dall'ufficiale giudiziario di Sciacca “a mani proprie”).
Né può ragionevolmente affermarsi che un soggetto che, un anno e tre mesi dopo, avrebbe disposto consapevolmente, dinanzi ad un notaio e due testimoni, dei propri beni, potesse nell'occasione non essersi reso conto della esistenza del debito attestato dal documento personalmente ricevuto.
Tanto più, ove si consideri che la relativa obbligazione era stata contratta dalla donna in favore del figlio.
A tal fine, del tutto inconsistente appare l'argomento secondo il quale la odierna appellante, se realmente resa edotta dell'ingiunzione, non avrebbe senz'altro esitato a contrastarla mediante formale opposizione, non rispondendo tale affermazione ad una effettiva regola di esperienza.
La consapevolezza in capo alla di recare un potenziale pregiudizio con Pt_2
l'atto di donazione alle ragioni creditorie dell'attrice si evince chiaramente dalla stessa circostanza della sottrazione alla garanzia patrimoniale degli unici beni immobili di proprietà della donna.
In virtù di quanto detto, le prove testimoniali - tese a dimostrare che la Pt_2 già dal 2003 necessitasse di assistenza continua, che le era stata prestata dalla sola figlia nella consapevolezza degli altri figli, i quali non Parte_1 avevano perciò avuto ragione di dolersi delle donazioni - risultano del tutto irrilevanti, così come le sollecitate consulenze tecniche di ufficio in ordine al valore dell'immobile donato ed alle condizioni di salute della donante.
E' appena il caso di evidenziare che le dedotte prove testimoniale non risulterebbero ammissibili ove tese a dimostrare la (adombrata ma non formalmente eccepita) natura simulata dell'atto di donazione.
5 E, d'altro canto, ove anche si volessero ravvisare nell'atto dispositivo i connotati della (anche parziale) onerosità, nessun dubbio potrebbe ricorrere in ordine alla sussistenza del consilium fraudis in capo alla beneficiaria, sorella e figlia del debitore principale e del fideiussore.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, l'appellante, soccombente, va condannata al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €8.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
6
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e n.q. di amministratore di sostegno Parte_1 di avverso la sentenza n. 391/2021 Reg. Sent., del 30 settembre Parte_2
2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1097/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€8.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2002/2021 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di nata il Parte_2
15.03.1926 a Sciacca (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Luana Saladino, elettivamente domiciliato in Sciacca, Via Cronio n. 4, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 (C.F. e P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 122, presso lo studio dell'avv. Simona Giordano (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte appllante ha concluso come da note depositate il 17 maggio 2024:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 dicembre 2021, , in Parte_1 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza n. 391/2021 Reg. Sent., del 30 settembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1097/2017 R.G..
Costituitasi in giudizio che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, CP_1 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, e per quanto in questa sede rileva, la Controparte_2 evocava in giudizio e esponendo: Parte_1 Parte_2
- di essere creditrice di giusta decreto ingiuntivo n. 11/12, Parte_2 emesso in data 13.01.2012 dal Tribunale di Sciacca, non opposto e, quindi, passato in giudicato, della somma di €78.988,67, oltre interessi convenzionali, quantificati in €58.772,00 nell'atto di precetto notificato il 26.10.2016, per complessivi € 143.720,51;
- che la , con atto in Notar dott. del 23.05.2013, Pt_2 Persona_1 aveva donato alla figlia la piena proprietà di un vano Parte_1
2 magazzino a piano terra sito in Sciacca, nella Via Parma n. 2, e l'usufrutto di un immobile a piano terra adibito a studio professionale, sito in Sciacca, nella Via dei Tigli n. 40, per un valore complessivo dichiarato di
€98.400,00, di cui €88.850,00 riferiti al primo cespite;
- che tali atti erano idonei ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie,
e chiedendo al giudice adito di revocare e, dunque, dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto in questione.
All'esito del giudizio, nel corso del quale interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale cessionaria del credito, con la sentenza oggetto di CP_1 impugnazione il Tribunale di Sciacca dichiarava inefficace nei confronti della l'atto di donazione, condannando le convenute al pagamento, in CP_1 favore della attrice, delle spese di lite.
Il primo giudice, ravvisata la sussistenza dell'eventus damni, ossia l'idoneità dell'atto dispositivo a modificare la condizione patrimoniale della debitrice, tanto da rendere incerto o più problematico il recupero del credito in capo all'attrice, ha riscontrato anche la presenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, evidenziando come la donazione fosse intervenuta dopo la sottoscrizione della fideiussione da parte della e dopo la notifica del Pt_2 decreto ingiuntivo.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
Deduce che nel disporre dei propri beni, di modico valore, in Parte_2 favore della figlia, non ha agito al fine di pregiudicare diritti dei terzi, ma solo perché, anziana e bisognosa di cure perché affetta da plurime patologie, intendeva preservarsi, ottenendo in cambio l'impegno di ad Parte_1 assisterla fino alla fine dei suoi giorni.
Afferma che, come ritenuto dallo stesso giudice di primo grado, la non Pt_2 era al corrente del decreto ingiuntivo, essendo stato lo stesso notificato a mani della nipote, , la quale aveva ritenuto di non renderne edotta Controparte_3 la nonna a causa delle sue condizioni precarie di salute e perché trattandosi di
3 debito gravante in via principale sul fratello , e non avendo l'istituto CP_4 bancario iscritto ipoteca sui beni donati, circostanza che in sede di rogito avrebbe portato alla luce l'esistenza del debito in capo alla donante.
Rileva che, ove avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, la vi si Pt_2 sarebbe certamente opposta, risultando il credito gravato da interessi ultralegali ed usurari.
Insiste nella richiesta, rigettata in primo grado, di ammissione della prova testimoniale e di esperimento di consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le condizioni di salute di ed il valore di uno dei beni donati. Parte_2
L'appello è infondato.
L'impugnazione attiene unicamente alla sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, avendo espressamente riconosciuto l'appellante la sussistenza dell'eventus damni (pag. 10 dell'atto dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio: “Dei tre elementi necessari per la dichiarazione di revocatoria, eventus damni (atto di disposizione), consilium fraudi (conoscenza del pregiudizio), scientia fraudis (dolosa preordinazione ad arrecare un pregiudizio), nel caso di specie è presente solo il primo elemento e cioè l'eventus damni”).
In proposito, occorre chiarire che, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (come nel caso della donazione) successivi al sorgere del credito, il requisito soggettivo richiesto è quello della scientia damni previsto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), c.c., che si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 15257/2022; sez. I, n. 9192/2021).
E' poi pacifico che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 7740/2020).
4 Nel caso in esame, è innegabile che fosse consapevole, oltre che Parte_2 di aver prestato fideiussione in favore del figlio ai fini di Controparte_5 un'apertura di credito presso la Banca Popolare di S. Angelo, anche degli sviluppi del rapporto, con l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dell'istituto bancario che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice ed affermato dall'appellante, le era stato notificato personalmente, come chiaramente si evince dalla relata della notificazione del 20 febbraio 2012 (eseguita dall'ufficiale giudiziario di Sciacca “a mani proprie”).
Né può ragionevolmente affermarsi che un soggetto che, un anno e tre mesi dopo, avrebbe disposto consapevolmente, dinanzi ad un notaio e due testimoni, dei propri beni, potesse nell'occasione non essersi reso conto della esistenza del debito attestato dal documento personalmente ricevuto.
Tanto più, ove si consideri che la relativa obbligazione era stata contratta dalla donna in favore del figlio.
A tal fine, del tutto inconsistente appare l'argomento secondo il quale la odierna appellante, se realmente resa edotta dell'ingiunzione, non avrebbe senz'altro esitato a contrastarla mediante formale opposizione, non rispondendo tale affermazione ad una effettiva regola di esperienza.
La consapevolezza in capo alla di recare un potenziale pregiudizio con Pt_2
l'atto di donazione alle ragioni creditorie dell'attrice si evince chiaramente dalla stessa circostanza della sottrazione alla garanzia patrimoniale degli unici beni immobili di proprietà della donna.
In virtù di quanto detto, le prove testimoniali - tese a dimostrare che la Pt_2 già dal 2003 necessitasse di assistenza continua, che le era stata prestata dalla sola figlia nella consapevolezza degli altri figli, i quali non Parte_1 avevano perciò avuto ragione di dolersi delle donazioni - risultano del tutto irrilevanti, così come le sollecitate consulenze tecniche di ufficio in ordine al valore dell'immobile donato ed alle condizioni di salute della donante.
E' appena il caso di evidenziare che le dedotte prove testimoniale non risulterebbero ammissibili ove tese a dimostrare la (adombrata ma non formalmente eccepita) natura simulata dell'atto di donazione.
5 E, d'altro canto, ove anche si volessero ravvisare nell'atto dispositivo i connotati della (anche parziale) onerosità, nessun dubbio potrebbe ricorrere in ordine alla sussistenza del consilium fraudis in capo alla beneficiaria, sorella e figlia del debitore principale e del fideiussore.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, l'appellante, soccombente, va condannata al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €8.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
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p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e n.q. di amministratore di sostegno Parte_1 di avverso la sentenza n. 391/2021 Reg. Sent., del 30 settembre Parte_2
2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1097/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€8.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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