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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 111/2021 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
, p.iva , in persona del socio Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore e da Parte_3 Pt_3
in proprio c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._1
Tommaso Cantarano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi (LT), Via delle Fornaci 61/A, giusta procura in atti,
-opponente-
E
- cf. – in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore rappresentato in giudizio da Controparte_2 Controparte_3
domiciliato presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala
[...] CP_3
C, giusta delega in atti;
- opposta -
pagina 1 di 7 OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11, la società e il legale rappresentante Parte_2
impugnavano l'ordinanza ingiunzione n. 346/2020 emessa dall' Parte_3 [...]
, con la quale è stata irrogata una sanzione di complessivi Controparte_3
€ 4.538,90 per avere impiegato presso la sede della società un lavoratore extracomunitario dal 16.08.2016 al 18.8.2016, soggetto privo di permesso di soggiorno, e Parte_4 senza preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, in violazione dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, come modificato dall'art. 22
D.Lgs 151/2015.
Gli opponenti hanno dedotto l'omessa notificazione del verbale unico;
l'erronea applicazione della normativa;
l'inesistenza dei presupposti fattuali dell'infrazione; la genericità del verbale ispettivo;
la mancata allegazione delle dichiarazioni acquisite;
l'illegittimità del procedimento sanzionatorio per carenze motivazionali e istruttorie;
l'erronea indicazione dei mezzi di impugnazione e chiedevano in subordine,
l'applicazione della sanzione minima edittale.
Si costituiva l' , contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni Controparte_1 sollevate dagli opponenti chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1. Sulla irregolarità della notifica del verbale unico
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente contesta la validità della procedura sanzionatoria amministrativa, eccependo la mancata o inesistente notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, redatto in data 31 ottobre 2016 dagli ispettori del lavoro dell' . Controparte_3
Tale censura è infondata e non merita accoglimento.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa, in particolare dal verbale in questione e dalla corrispondente ricevuta di ritorno della raccomandata, emerge che il verbale è stato ritualmente notificato in data 3 novembre 2016 presso la sede legale della società opponente, ossia la entro il termine di novanta Parte_5 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
pagina 2 di 7 Tale notifica risulta effettuata in conformità ai criteri dettati dal legislatore per gli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo: ai sensi della norma richiamata, l'organo accertatore ha l'obbligo di comunicare al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido gli esiti dell'accertamento tramite verbale, qualora siano necessari ulteriori approfondimenti prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Nella fattispecie, la trasmissione del verbale è avvenuta mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R, regolarmente ricevuta da soggetto presente presso i locali della sede legale, con apposizione di firma sull'avviso di ricevimento. In assenza di querela di falso, tale sottoscrizione fa piena prova dell'avvenuta notificazione.
Va altresì considerato che l'opponente ha successivamente proposto ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro (ex art. 17, L. 689/1981), come da documentazione agli atti, poi dichiarato inammissibile per ragioni formali. Tale condotta conferma la piena conoscenza del verbale da parte del destinatario, escludendo in radice ogni ipotesi di inesistenza o irregolarità della notificazione.
Anche sotto il profilo dell'idoneità dell'atto a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non emergono elementi di lesione o pregiudizio. Il verbale contiene la compiuta descrizione del fatto illecito, delle norme violate e della qualificazione giuridica dell'addebito.
In conclusione, deve ritenersi raggiunto lo scopo legale della notificazione, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., e conseguentemente infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti, tanto sotto il profilo dell'omissione quanto sotto quello della validità formale della notificazione del verbale unico di accertamento.
1.1 Priva di pregio appare la deduzione relativa al difetto di jus postulandi in capo all'ispettorato del Lavoro richiamandosi unicamente la disposizione normativa ex art. 9 comma 2 d.lg 149/15. La mancata dedotta dimostrazione della qualità del dirigente della dott.ssa , siccome non veicolata mediante contestazione in fatto di tale qualità, CP_2 appare del tutto irrilevante.
2. Sullaqualificazione della violazione e applicazione della normativa vigente
Il fatto accertato si è svolto nel mese di agosto 2016, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, che ha modificato l'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, stabilendo una sanzione amministrativa compresa tra € 1.800 e € 10.800 per ciascun lavoratore pagina 3 di 7 irregolare, maggiorata del 20% se lo stesso è straniero privo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La sanzione irrogata corrisponde esattamente alla misura ridotta prevista dall'art. 16 L.
689/1981 (1/3 del massimo aumentato), tenuto conto dell'aggravante e pertanto, la stessa
è sia proporzionata rispetto all'infrazione commessa che non irragionevole come ex adverso dedotto
3. Valore probatorio del verbale unico e delle dichiarazioni
Il verbale unico di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro ha rilevato la presenza in azienda del lavoratore privo del permesso di soggiorno e della prescritta Parte_4 comunicazione all' ufficio del lavoro competente;
inoltre il verbale riporta, altresì, le dichiarazioni degli altri lavoratori presenti all'ispezione che hanno confermato l'impiego del lavoratore “privo di documenti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 12545/92), i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti personalmente accertati e delle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Quanto alla presunta mancanza di allegazione delle dichiarazioni rese in fase ispettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la verbalizzazione nel corpo del verbale, con la sintesi dei contenuti rilevanti, è sufficiente a garantire il diritto di difesa (cfr. Cass. Civile n. 10427 del 14.05.2014).
4. Sul principio del contraddittorio e sulle garanzie difensive
Gli opponenti lamentano genericità e carenza di motivazione del verbale che avrebbe compromesso il loro diritto di difesa. Tali censure non meritano accoglimento.
Il verbale, invero contiene: l'indicazione dei soggetti presenti, la procedura ispettiva, le fonti di prova nonché le norme violate, in conformità all'art. 33 L. 183/2010. La motivazione, pertanto è già ictu oculi chiara, completa e comprensibile.
Il principio del contraddittorio, dunque, risulta pienamente rispettato considerata la natura del procedimento amministrativo sanzionatorio che non richiede la presenza di contraddittorio preventivo.
5. Sulla legittimazione passiva personale e solidale
pagina 4 di 7 L'ordinanza ingiunzione n. 346/2020 ha individuato entrambi i soggetti come destinatari della sanzione: il trasgressore materiale, autore della violazione, e l'obbligato in solido, cioè il soggetto giuridico responsabile della violazione commessa.
L'art. 6, comma 3, della L. 689/1981 stabilisce che la persona giuridica è obbligata in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione, trattandosi di responsabilità per fatto altrui, fondata su un principio oggettivo di interesse e vantaggio.
Nel caso di specie, risulta dagli atti ispettivi e dalla documentazione che il lavoratore extracomunitario irregolare è stato impiegato per conto e nell'interesse dell'azienda agricola nello svolgimento di attività lavorativa riferibile direttamente all'attività sociale.
, quale legale rappresentante pro tempore della società, ha materialmente Parte_3 gestito l'impiego del lavoratore e risponde pertanto a titolo personale quale autore della violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 689/1981: “nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.”
Ne consegue che l'individuazione da parte dell' , sia della persona fisica che CP_1 della persona giuridica quale soggetti tenuti al pagamento della sanzione, è conforme alla legge.
6. Sull'errata indicazione dei mezzi di impugnazione
Dall'esame testuale dell'ordinanza ingiunzione versata in atti emerge che l'atto recava l'indicazione in calce delle facoltà previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, secondo cui il trasgressore o gli obbligati in solido possono proporre opposizione davanti al giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
In particolare, l'atto specifica che l'opposizione deve essere presentata al Tribunale competente per territorio e conformemente alla normativa vigente l'opposizione “contro l'ordinanza-ingiunzione va proposta davanti al giudice ordinario” (art. 22, comma 1, L.
689/1981).
Il D.Lgs 150/2011 ha semplificato e razionalizzato i riti processuali, stabilendo all'art. 6 che l'opposizione a sanzioni amministrative in materia di lavoro segue il rito del lavoro
(ex artt. 409 ss. c.p.c.).
La circostanza che l'atto non menzioni i ricorsi amministrativi facoltativi ex art. 18 L.
689/1981 (ossia il ricorso al Comitato), non invalida né vizia in alcun modo l'ordinanza.
Infatti, l'eventuale omissione o incompletezza dell'avviso sui mezzi di impugnazione non pagina 5 di 7 determina la nullità dell'atto, né comporta alcun pregiudizio per la validità della sanzione irrogata, laddove l'interessato abbia comunque esercitato il proprio diritto di difesa.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno proposto regolarmente opposizione nei termini, dimostrando di essere pienamente a conoscenza dei mezzi di impugnazione messi a loro disposizione.
7. Sulla richiesta di applicazione del minimo edittale
Con riferimento alla richiesta di applicazione del minimo edittale delle sanzioni irrogate, occorre evidenziare che la discrezionalità dell'amministrazione in sede di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è sindacabile dal giudice ordinario solo in presenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha irrogato una sanzione pari al doppio del minimo, come previsto dall'art. 3 della legge 689/1981, in presenza di una violazione grave consistente nell'impiego di lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e non regolarmente assunto. La condotta, avente rilievo anche sotto il profilo penale, presenta un significativo disvalore sociale, idoneo a giustificare l'esercizio del potere sanzionatorio in misura superiore al minimo.
In assenza di elementi oggettivi o soggettivi idonei a dimostrare l'occasionalità, la marginalità o la buona fede del trasgressore, la richiesta di riduzione al minimo edittale non può trovare accoglimento (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. Sez. lav. N. 14197 del 14.06.2010).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo i valori medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione promossa dalla S.S. AZ. e da Parte_2
; Parte_3
- conferma l' dell'ordinanza ingiunzione n. 346/2020 per l'importo complessivo di euro
4.538,90; pagina 6 di 7 - condanna gli opponenti al pagamento in favore dell' Controparte_4
di , delle spese di lite del presente giudizio che liquida in
[...] CP_3 complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice Latina, 10/06/2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 10.06.2025
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 111/2021 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
, p.iva , in persona del socio Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore e da Parte_3 Pt_3
in proprio c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._1
Tommaso Cantarano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi (LT), Via delle Fornaci 61/A, giusta procura in atti,
-opponente-
E
- cf. – in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore rappresentato in giudizio da Controparte_2 Controparte_3
domiciliato presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala
[...] CP_3
C, giusta delega in atti;
- opposta -
pagina 1 di 7 OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11, la società e il legale rappresentante Parte_2
impugnavano l'ordinanza ingiunzione n. 346/2020 emessa dall' Parte_3 [...]
, con la quale è stata irrogata una sanzione di complessivi Controparte_3
€ 4.538,90 per avere impiegato presso la sede della società un lavoratore extracomunitario dal 16.08.2016 al 18.8.2016, soggetto privo di permesso di soggiorno, e Parte_4 senza preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, in violazione dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, come modificato dall'art. 22
D.Lgs 151/2015.
Gli opponenti hanno dedotto l'omessa notificazione del verbale unico;
l'erronea applicazione della normativa;
l'inesistenza dei presupposti fattuali dell'infrazione; la genericità del verbale ispettivo;
la mancata allegazione delle dichiarazioni acquisite;
l'illegittimità del procedimento sanzionatorio per carenze motivazionali e istruttorie;
l'erronea indicazione dei mezzi di impugnazione e chiedevano in subordine,
l'applicazione della sanzione minima edittale.
Si costituiva l' , contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni Controparte_1 sollevate dagli opponenti chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1. Sulla irregolarità della notifica del verbale unico
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente contesta la validità della procedura sanzionatoria amministrativa, eccependo la mancata o inesistente notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, redatto in data 31 ottobre 2016 dagli ispettori del lavoro dell' . Controparte_3
Tale censura è infondata e non merita accoglimento.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa, in particolare dal verbale in questione e dalla corrispondente ricevuta di ritorno della raccomandata, emerge che il verbale è stato ritualmente notificato in data 3 novembre 2016 presso la sede legale della società opponente, ossia la entro il termine di novanta Parte_5 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
pagina 2 di 7 Tale notifica risulta effettuata in conformità ai criteri dettati dal legislatore per gli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo: ai sensi della norma richiamata, l'organo accertatore ha l'obbligo di comunicare al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido gli esiti dell'accertamento tramite verbale, qualora siano necessari ulteriori approfondimenti prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Nella fattispecie, la trasmissione del verbale è avvenuta mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R, regolarmente ricevuta da soggetto presente presso i locali della sede legale, con apposizione di firma sull'avviso di ricevimento. In assenza di querela di falso, tale sottoscrizione fa piena prova dell'avvenuta notificazione.
Va altresì considerato che l'opponente ha successivamente proposto ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro (ex art. 17, L. 689/1981), come da documentazione agli atti, poi dichiarato inammissibile per ragioni formali. Tale condotta conferma la piena conoscenza del verbale da parte del destinatario, escludendo in radice ogni ipotesi di inesistenza o irregolarità della notificazione.
Anche sotto il profilo dell'idoneità dell'atto a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non emergono elementi di lesione o pregiudizio. Il verbale contiene la compiuta descrizione del fatto illecito, delle norme violate e della qualificazione giuridica dell'addebito.
In conclusione, deve ritenersi raggiunto lo scopo legale della notificazione, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., e conseguentemente infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti, tanto sotto il profilo dell'omissione quanto sotto quello della validità formale della notificazione del verbale unico di accertamento.
1.1 Priva di pregio appare la deduzione relativa al difetto di jus postulandi in capo all'ispettorato del Lavoro richiamandosi unicamente la disposizione normativa ex art. 9 comma 2 d.lg 149/15. La mancata dedotta dimostrazione della qualità del dirigente della dott.ssa , siccome non veicolata mediante contestazione in fatto di tale qualità, CP_2 appare del tutto irrilevante.
2. Sullaqualificazione della violazione e applicazione della normativa vigente
Il fatto accertato si è svolto nel mese di agosto 2016, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, che ha modificato l'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, stabilendo una sanzione amministrativa compresa tra € 1.800 e € 10.800 per ciascun lavoratore pagina 3 di 7 irregolare, maggiorata del 20% se lo stesso è straniero privo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La sanzione irrogata corrisponde esattamente alla misura ridotta prevista dall'art. 16 L.
689/1981 (1/3 del massimo aumentato), tenuto conto dell'aggravante e pertanto, la stessa
è sia proporzionata rispetto all'infrazione commessa che non irragionevole come ex adverso dedotto
3. Valore probatorio del verbale unico e delle dichiarazioni
Il verbale unico di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro ha rilevato la presenza in azienda del lavoratore privo del permesso di soggiorno e della prescritta Parte_4 comunicazione all' ufficio del lavoro competente;
inoltre il verbale riporta, altresì, le dichiarazioni degli altri lavoratori presenti all'ispezione che hanno confermato l'impiego del lavoratore “privo di documenti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 12545/92), i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti personalmente accertati e delle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Quanto alla presunta mancanza di allegazione delle dichiarazioni rese in fase ispettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la verbalizzazione nel corpo del verbale, con la sintesi dei contenuti rilevanti, è sufficiente a garantire il diritto di difesa (cfr. Cass. Civile n. 10427 del 14.05.2014).
4. Sul principio del contraddittorio e sulle garanzie difensive
Gli opponenti lamentano genericità e carenza di motivazione del verbale che avrebbe compromesso il loro diritto di difesa. Tali censure non meritano accoglimento.
Il verbale, invero contiene: l'indicazione dei soggetti presenti, la procedura ispettiva, le fonti di prova nonché le norme violate, in conformità all'art. 33 L. 183/2010. La motivazione, pertanto è già ictu oculi chiara, completa e comprensibile.
Il principio del contraddittorio, dunque, risulta pienamente rispettato considerata la natura del procedimento amministrativo sanzionatorio che non richiede la presenza di contraddittorio preventivo.
5. Sulla legittimazione passiva personale e solidale
pagina 4 di 7 L'ordinanza ingiunzione n. 346/2020 ha individuato entrambi i soggetti come destinatari della sanzione: il trasgressore materiale, autore della violazione, e l'obbligato in solido, cioè il soggetto giuridico responsabile della violazione commessa.
L'art. 6, comma 3, della L. 689/1981 stabilisce che la persona giuridica è obbligata in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione, trattandosi di responsabilità per fatto altrui, fondata su un principio oggettivo di interesse e vantaggio.
Nel caso di specie, risulta dagli atti ispettivi e dalla documentazione che il lavoratore extracomunitario irregolare è stato impiegato per conto e nell'interesse dell'azienda agricola nello svolgimento di attività lavorativa riferibile direttamente all'attività sociale.
, quale legale rappresentante pro tempore della società, ha materialmente Parte_3 gestito l'impiego del lavoratore e risponde pertanto a titolo personale quale autore della violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 689/1981: “nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.”
Ne consegue che l'individuazione da parte dell' , sia della persona fisica che CP_1 della persona giuridica quale soggetti tenuti al pagamento della sanzione, è conforme alla legge.
6. Sull'errata indicazione dei mezzi di impugnazione
Dall'esame testuale dell'ordinanza ingiunzione versata in atti emerge che l'atto recava l'indicazione in calce delle facoltà previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, secondo cui il trasgressore o gli obbligati in solido possono proporre opposizione davanti al giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
In particolare, l'atto specifica che l'opposizione deve essere presentata al Tribunale competente per territorio e conformemente alla normativa vigente l'opposizione “contro l'ordinanza-ingiunzione va proposta davanti al giudice ordinario” (art. 22, comma 1, L.
689/1981).
Il D.Lgs 150/2011 ha semplificato e razionalizzato i riti processuali, stabilendo all'art. 6 che l'opposizione a sanzioni amministrative in materia di lavoro segue il rito del lavoro
(ex artt. 409 ss. c.p.c.).
La circostanza che l'atto non menzioni i ricorsi amministrativi facoltativi ex art. 18 L.
689/1981 (ossia il ricorso al Comitato), non invalida né vizia in alcun modo l'ordinanza.
Infatti, l'eventuale omissione o incompletezza dell'avviso sui mezzi di impugnazione non pagina 5 di 7 determina la nullità dell'atto, né comporta alcun pregiudizio per la validità della sanzione irrogata, laddove l'interessato abbia comunque esercitato il proprio diritto di difesa.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno proposto regolarmente opposizione nei termini, dimostrando di essere pienamente a conoscenza dei mezzi di impugnazione messi a loro disposizione.
7. Sulla richiesta di applicazione del minimo edittale
Con riferimento alla richiesta di applicazione del minimo edittale delle sanzioni irrogate, occorre evidenziare che la discrezionalità dell'amministrazione in sede di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è sindacabile dal giudice ordinario solo in presenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha irrogato una sanzione pari al doppio del minimo, come previsto dall'art. 3 della legge 689/1981, in presenza di una violazione grave consistente nell'impiego di lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e non regolarmente assunto. La condotta, avente rilievo anche sotto il profilo penale, presenta un significativo disvalore sociale, idoneo a giustificare l'esercizio del potere sanzionatorio in misura superiore al minimo.
In assenza di elementi oggettivi o soggettivi idonei a dimostrare l'occasionalità, la marginalità o la buona fede del trasgressore, la richiesta di riduzione al minimo edittale non può trovare accoglimento (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. Sez. lav. N. 14197 del 14.06.2010).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo i valori medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione promossa dalla S.S. AZ. e da Parte_2
; Parte_3
- conferma l' dell'ordinanza ingiunzione n. 346/2020 per l'importo complessivo di euro
4.538,90; pagina 6 di 7 - condanna gli opponenti al pagamento in favore dell' Controparte_4
di , delle spese di lite del presente giudizio che liquida in
[...] CP_3 complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice Latina, 10/06/2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 10.06.2025
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