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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di OV , Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 7528 /2022 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 07.12.2022
da
, con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI, come da procura in Parte_1
atti;
-ricorrente-
contro
, con l'avv. CRACCO LORENZA, come da procura in atti;
Controparte_1
-resistente-
e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
OV
oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
giorno 05.06.2011 in Campodarsego (PD) tra e Parte_1 Controparte_1 2
e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Campodarsego per
l'anno 2011 al n. 10, parte II, serie A.;”
Conclusioni di parte convenuta:
“chiede che il G.I. rimetta la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale
sullo status e conceda i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“il P.M. dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni all'esito del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione (sentenza non definitiva sullo status n. 2131/2021, pubblicata in data
24.11.2021, proc. n. 7360/2019 R.G.) e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente dalla comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale in data 23.04.2020.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Poiché la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle restanti domande, va rimessa davanti al giudice istruttore per il prosieguo.
Le spese di lite saranno regolamentate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di OV, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 05.06.2011 in Campodarsego (PD) da e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro atti di matrimonio del suddetto Comune CP_1
parte II, serie A, n. 10, anno 2011;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
3) rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
OV, così deciso nella camera di consiglio del 18.02.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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