TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1475/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
28/02/2020 da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a Vigonza (PD) Parte_1 C.F._1 in Via Giovanni Verità n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia SCATTOLIN, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Boccaccio n. 98, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
, in persona del Sindaco , con sede legale in Asiago (VI in Controparte_1 Controparte_2
Piazza Risorgimento n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano CERUTTI, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Venezia Mestre - Piazza Ferretto n. 53, come da procura in calce all'atto di citazione notificato. convenuto
In punto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052; risarcimento danni.
All'udienza del 19.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTRICE:
Voglia l'On.le Autorità adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
1 In principalità e nel merito:
Accertarsi e dichiararsi che l'evento dannoso avvenuto il giorno 20.08.2017 alle ore 11.00 circa in località , lungo la Via dei Patrioti all'altezza del civico n.ro 56 e che ha visto come protagonista la CP_1
Signora la quale, a causa di una grossa buca non segnalata presente sul manto Parte_1 stradale, cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali, è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del il quale, in qualità di custode della res di sua proprietà, ha omesso di Controparte_1 vigilare e controllare sulle condizioni del manto stradale in palese violazione dell'art. 2051 del c.c. nonché delle generali regole di comune diligenza;
Condannarsi conseguentemente il in persona Sindaco pro tempore quale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire alla Signora l'importo complessivo pari ad € Parte_1
50.355,50 oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria:
Riservata, nel prefiggendo termine, la formulazione di ogni altro mezzo istruttorio, si chiede sin d'ora, in caso di contestazione sul quantum debeatur, di disporsi CTU medico legale sulla persona della Signora
ai fini di determinare l'entità e la durata delle lesioni personali riportate dall'odierna attrice Parte_1 nell'evento dannoso di cui è causa.
Con ogni più ampia riserva nel merito e istruttoria.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Il patrocinio del precisa le conclusioni come in comparsa di risposta con concessione Controparte_1 di termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 28/02/2020, la sig.ra evocava in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, che Controparte_3 quantificava (salva diversa somma di giustizia) in € 50.355,50 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), conseguenti all'infortunio occorsole il giorno 20 agosto 2017, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente convenuto nella determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, comunque, delle generali regole di comune prudenza.
2 Rappresentava in proposito l'attrice che quel giorno, verso le ore 11.00, mentre percorreva a piedi Via dei Patrioti in , giunta all'altezza del civico n. 56, a causa della presenza di una grossa buca, non CP_1 segnalata, sulla pavimentazione stradale, inciampava, cadendo rovinosamente a terra.
All'evento assisteva il sig. il quale l'aveva prontamente soccorsa. Controparte_4
L'attrice esponeva di aver subito lesioni personali in conseguenza della caduta, riportando “frattura del collo del femore di destra”, con esiti finali di danno biologico temporaneo di 30 giorni al 100%, di inabilità parziale di giorni 60 al 75%, di giorni 60 al 50% e di ulteriori 60 giorni al 25%, con un'inabilità assoluta dall'attività di casalinga di giorni 180, residuandole un danno biologico permanente pari al 15%, suscettibile di personalizzazione del punto.
Rivendicava altresì un danno patrimoniale per spese mediche, quantificate in € 2.313,50, nonché per sottoporsi alla perizia medico-legale (che allegava), con una spesa di € 400,00.
Richiesto il ristoro dei danni in prospettiva di una soluzione bonaria della controversia, anche tramite negoziazione assistita, l'ente non corrispondeva in alcun modo alla richiesta risarcitoria, rendendo così inevitabile l'azione giudiziale.
L'attrice deduceva la responsabilità del il quale è tenuto a rispondere dei danni cagionati per CP_1
l'obbligo di custodia sul medesimo incombente ex art. 2051 c.c., e che aveva mancato di procedere ad una corretta manutenzione della strada, e ad ogni modo per inosservanza delle generali regole di comune prudenza.
Si costituiva il convenuto respingendo qualsiasi addebito di responsabilità e concludendo per il CP_1 rigetto delle domande avversarie ovvero, in subordine, perché venisse ravvisata nella fattispecie la corresponsabilità, prevalente o quantomeno equivalente, della sig.ra . Pt_1
In breve, così articolava le proprie difese:
- contestava in primo luogo la verificazione del fatto storico così come rappresentato dall'attrice, sulla quale ad ogni modo incombevano precisi oneri probatori di dimostrare le modalità del sinistro (luogo di accadimento, stato della sede viaria, nesso di causa con eventuale vizio della res);
- contestava altresì il valore probatorio delle fotografie allegate all'atto di citazione, ed in particolare che le stesse rappresentassero l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro;
- negava la sussistenza di qualsivoglia situazione di pericolo o di insidia (i fatti si sarebbero svolti alle ore
11,00 di un giorno di agosto, con piena visibilità, e del resto la stessa attrice assumeva che la buca sarebbe stata “grossa”, e quindi perfettamente visibile e percepibile);
3 - assumeva altresì che l'evento lesivo avrebbe potuto essere evitato con l'impiego da parte della pedone di un normale, ed anzi di un minimo, grado di attenzione e diligenza;
- ulteriormente argomentava che in capo all'attrice doveva individuarsi perlomeno un preponderante concorso colposo ex art. 1227 c.c., atto a diminuire le conseguenze risarcitorie per l'ente;
- contestava altresì il profilo accessorio del quantum debeatur, assumendo in sintesi la non debenza, o comunque il carattere eccessivo, di alcune componenti del danno di cui veniva chiesta la rifusione.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., l'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prova testimoniale in persona del teste Controparte_4
Veniva quindi espletata C.T.U. medico-legale, affidata al dott. Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, da ultimo all'udienza del 19 dicembre 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande di risarcimento del danno non possono trovare accoglimento non avendo l'attrice assolto gli oneri probatori facenti carico alla stessa.
A livello generale si premette brevemente quanto di seguito esposto.
In riferimento alla responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. (che è poi quella a cui è riconducibile la fattispecie a scrutinio, almeno sulla scorta dei fatti allegati e dedotti dall'attrice), la prova che il soggetto danneggiato è tenuto a fornire per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l'omessa o insufficiente custodia e/o manutenzione del bene pubblico in custodia consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, nonché nella dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento dannoso stesso ed il pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale che si assume subito.
Il fatto che la caduta avesse trovato (come sarebbe avvenuto nel caso di specie secondo la narrazione dell'infortunata) occasione e scaturigine nell'impatto con l'ostacolo (buca nella pavimentazione stradale e/o strada dissestata) in breve traslerebbe sull'ente proprietario o gestore, e quindi sul custode, l'onere della prova liberatoria, ovverosia della dimostrazione del caso fortuito.
Orbene, con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha allegato alcune foto che in sua tesi rappresenterebbero il luogo dell'evento (doc. 1), nonché dichiarazione sottoscritta dal sig.
[...]
(doc. 2), testimone oculare del sinistro. CP_4
4 Del dossier fotografico, che raffigura un manto stradale con pavimentazione effettivamente molto deteriorata ed in pessimo stato di manutenzione, è stato contestato da parte convenuta il valore probatorio, in particolare che le foto allegate rappresentassero l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Nella dichiarazione sottoscritta il teste dichiara “in data 20 Agosto 2017, verso le ore Controparte_4
10.30/11.00 stavo camminando lungo Via Patrioti in direzione dietro la Sig.ra , CP_1 Parte_1 quando ho visto la stessa improvvisamente inciampare e cadere, causa una serie di buche che componevano un dissestamento del camminamento”.
Tali dichiarazioni testimoniali però erano state rese fuori di ogni contraddittorio, né sono state reiterate e confermate, in tutto o in parte, in giudizio, nel contraddittorio delle parti, in modo da consentire alle stesse (in particolare al convenuto, a cui sono apparentemente sfavorevoli) di interloquirvi, CP_1 saggiando l'attendibilità del teste e soprattutto l'effettiva riferibilità, spazio-temporale, della documentazione allegata ai fatti per cui è causa.
Il non è stato invero introdotto da parte attrice a conferma di detta dichiarazione, ma CP_4 esclusivamente a prova contraria sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti dal CP_1
In proposito il teste ha riferito che:
- l'evento si era effettivamente verificato verso le 11.00 del mattino del giorno 20 agosto;
- lo stato dei luoghi era rischiarato da luce solare ma la presenza di un palazzo poneva la zona in ombra;
- il manto del marciapiedi era visivamente coperto dalla presenza di parecchie persone;
- dopo la caduta della veniva chiamata ad intervenire un'autoambulanza per prestare la Pt_1 necessaria assistenza all'infortunata.
Tali dichiarazioni testimoniali, come appare evidente, non sembrano in grado di confermare i punti salienti della dichiarazione scritta, che non rimane pertanto idonea ad assurgere ad un decisivo rilievo probatorio, in ordine in particolare alle modalità della caduta, allo stato della pavimentazione stradale, all'incidenza effettiva delle condizioni del manto stradale sull'inciampo della pedone e sul conseguente evento lesivo.
Quanto allo stato della pavimentazione non è stato possibile riscontrare, difettando qualsivoglia altro elemento o fonte di prova, che il punto della caduta corrispondesse proprio al sito ritratto nel dossier fotografico allegato da . Pt_1
5 La prova offerta dall'attrice, per i profili a carico della stessa, rimane dunque decisamente monca ed insufficiente, rilievo che rende indifferente l'assolvimento degli oneri probatori d'ordinario incombenti sulla P.A., tenuta a dare dimostrazione dei fatti costitutivi la prova liberatoria.
Neppure la versione dell'attrice potrebbe rinvenire un decisivo avallo nel fatto che le lesioni lamentate, e confermate dal perito, sarebbero state da questi ritenute compatibili con la dinamica riferita in citazione, trattandosi di valutazione ovviamente declinata in astratto, per gli aspetti medico-legali, mentre quello che effettivamente conta è la causa ultima della caduta, che invero rimane ignota o comunque solo ipotetica e contestata
La domanda
per questi motivi
va dunque rigettata, approdo decisorio che rende ovviamente ultronea ogni discussione in punto quantum debeatur.
Così definite le questioni oggetto di lite, gli oneri della CTU medico-legale (comunque utile alla possibile definizione del contenzioso, allorquando non era stato ancora sciolto il nodo dell'an debeatur) possono essere posti in via definitiva a carico dell'attrice soccombente, la quale inoltre rifonderà a parte convenuta le spese processuali, liquidate come da dispositivo (modulandole sui parametri ex D.M.
10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, importi tariffari minimi per ragioni di equità e la sostanziale semplicità del contenzioso).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande dell'attrice;
II) pone in via definitiva gli oneri della CTU medico-legale a carico per l'intero dell'attrice;
III) condanna l'attrice alla rifusione a parte convenuta delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, l'8 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
6
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1475/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
28/02/2020 da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a Vigonza (PD) Parte_1 C.F._1 in Via Giovanni Verità n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia SCATTOLIN, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Boccaccio n. 98, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
, in persona del Sindaco , con sede legale in Asiago (VI in Controparte_1 Controparte_2
Piazza Risorgimento n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano CERUTTI, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Venezia Mestre - Piazza Ferretto n. 53, come da procura in calce all'atto di citazione notificato. convenuto
In punto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052; risarcimento danni.
All'udienza del 19.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTRICE:
Voglia l'On.le Autorità adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
1 In principalità e nel merito:
Accertarsi e dichiararsi che l'evento dannoso avvenuto il giorno 20.08.2017 alle ore 11.00 circa in località , lungo la Via dei Patrioti all'altezza del civico n.ro 56 e che ha visto come protagonista la CP_1
Signora la quale, a causa di una grossa buca non segnalata presente sul manto Parte_1 stradale, cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali, è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del il quale, in qualità di custode della res di sua proprietà, ha omesso di Controparte_1 vigilare e controllare sulle condizioni del manto stradale in palese violazione dell'art. 2051 del c.c. nonché delle generali regole di comune diligenza;
Condannarsi conseguentemente il in persona Sindaco pro tempore quale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire alla Signora l'importo complessivo pari ad € Parte_1
50.355,50 oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo, ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria:
Riservata, nel prefiggendo termine, la formulazione di ogni altro mezzo istruttorio, si chiede sin d'ora, in caso di contestazione sul quantum debeatur, di disporsi CTU medico legale sulla persona della Signora
ai fini di determinare l'entità e la durata delle lesioni personali riportate dall'odierna attrice Parte_1 nell'evento dannoso di cui è causa.
Con ogni più ampia riserva nel merito e istruttoria.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Il patrocinio del precisa le conclusioni come in comparsa di risposta con concessione Controparte_1 di termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 28/02/2020, la sig.ra evocava in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, che Controparte_3 quantificava (salva diversa somma di giustizia) in € 50.355,50 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), conseguenti all'infortunio occorsole il giorno 20 agosto 2017, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente convenuto nella determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, comunque, delle generali regole di comune prudenza.
2 Rappresentava in proposito l'attrice che quel giorno, verso le ore 11.00, mentre percorreva a piedi Via dei Patrioti in , giunta all'altezza del civico n. 56, a causa della presenza di una grossa buca, non CP_1 segnalata, sulla pavimentazione stradale, inciampava, cadendo rovinosamente a terra.
All'evento assisteva il sig. il quale l'aveva prontamente soccorsa. Controparte_4
L'attrice esponeva di aver subito lesioni personali in conseguenza della caduta, riportando “frattura del collo del femore di destra”, con esiti finali di danno biologico temporaneo di 30 giorni al 100%, di inabilità parziale di giorni 60 al 75%, di giorni 60 al 50% e di ulteriori 60 giorni al 25%, con un'inabilità assoluta dall'attività di casalinga di giorni 180, residuandole un danno biologico permanente pari al 15%, suscettibile di personalizzazione del punto.
Rivendicava altresì un danno patrimoniale per spese mediche, quantificate in € 2.313,50, nonché per sottoporsi alla perizia medico-legale (che allegava), con una spesa di € 400,00.
Richiesto il ristoro dei danni in prospettiva di una soluzione bonaria della controversia, anche tramite negoziazione assistita, l'ente non corrispondeva in alcun modo alla richiesta risarcitoria, rendendo così inevitabile l'azione giudiziale.
L'attrice deduceva la responsabilità del il quale è tenuto a rispondere dei danni cagionati per CP_1
l'obbligo di custodia sul medesimo incombente ex art. 2051 c.c., e che aveva mancato di procedere ad una corretta manutenzione della strada, e ad ogni modo per inosservanza delle generali regole di comune prudenza.
Si costituiva il convenuto respingendo qualsiasi addebito di responsabilità e concludendo per il CP_1 rigetto delle domande avversarie ovvero, in subordine, perché venisse ravvisata nella fattispecie la corresponsabilità, prevalente o quantomeno equivalente, della sig.ra . Pt_1
In breve, così articolava le proprie difese:
- contestava in primo luogo la verificazione del fatto storico così come rappresentato dall'attrice, sulla quale ad ogni modo incombevano precisi oneri probatori di dimostrare le modalità del sinistro (luogo di accadimento, stato della sede viaria, nesso di causa con eventuale vizio della res);
- contestava altresì il valore probatorio delle fotografie allegate all'atto di citazione, ed in particolare che le stesse rappresentassero l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro;
- negava la sussistenza di qualsivoglia situazione di pericolo o di insidia (i fatti si sarebbero svolti alle ore
11,00 di un giorno di agosto, con piena visibilità, e del resto la stessa attrice assumeva che la buca sarebbe stata “grossa”, e quindi perfettamente visibile e percepibile);
3 - assumeva altresì che l'evento lesivo avrebbe potuto essere evitato con l'impiego da parte della pedone di un normale, ed anzi di un minimo, grado di attenzione e diligenza;
- ulteriormente argomentava che in capo all'attrice doveva individuarsi perlomeno un preponderante concorso colposo ex art. 1227 c.c., atto a diminuire le conseguenze risarcitorie per l'ente;
- contestava altresì il profilo accessorio del quantum debeatur, assumendo in sintesi la non debenza, o comunque il carattere eccessivo, di alcune componenti del danno di cui veniva chiesta la rifusione.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., l'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prova testimoniale in persona del teste Controparte_4
Veniva quindi espletata C.T.U. medico-legale, affidata al dott. Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, da ultimo all'udienza del 19 dicembre 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande di risarcimento del danno non possono trovare accoglimento non avendo l'attrice assolto gli oneri probatori facenti carico alla stessa.
A livello generale si premette brevemente quanto di seguito esposto.
In riferimento alla responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. (che è poi quella a cui è riconducibile la fattispecie a scrutinio, almeno sulla scorta dei fatti allegati e dedotti dall'attrice), la prova che il soggetto danneggiato è tenuto a fornire per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l'omessa o insufficiente custodia e/o manutenzione del bene pubblico in custodia consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, nonché nella dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento dannoso stesso ed il pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale che si assume subito.
Il fatto che la caduta avesse trovato (come sarebbe avvenuto nel caso di specie secondo la narrazione dell'infortunata) occasione e scaturigine nell'impatto con l'ostacolo (buca nella pavimentazione stradale e/o strada dissestata) in breve traslerebbe sull'ente proprietario o gestore, e quindi sul custode, l'onere della prova liberatoria, ovverosia della dimostrazione del caso fortuito.
Orbene, con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha allegato alcune foto che in sua tesi rappresenterebbero il luogo dell'evento (doc. 1), nonché dichiarazione sottoscritta dal sig.
[...]
(doc. 2), testimone oculare del sinistro. CP_4
4 Del dossier fotografico, che raffigura un manto stradale con pavimentazione effettivamente molto deteriorata ed in pessimo stato di manutenzione, è stato contestato da parte convenuta il valore probatorio, in particolare che le foto allegate rappresentassero l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Nella dichiarazione sottoscritta il teste dichiara “in data 20 Agosto 2017, verso le ore Controparte_4
10.30/11.00 stavo camminando lungo Via Patrioti in direzione dietro la Sig.ra , CP_1 Parte_1 quando ho visto la stessa improvvisamente inciampare e cadere, causa una serie di buche che componevano un dissestamento del camminamento”.
Tali dichiarazioni testimoniali però erano state rese fuori di ogni contraddittorio, né sono state reiterate e confermate, in tutto o in parte, in giudizio, nel contraddittorio delle parti, in modo da consentire alle stesse (in particolare al convenuto, a cui sono apparentemente sfavorevoli) di interloquirvi, CP_1 saggiando l'attendibilità del teste e soprattutto l'effettiva riferibilità, spazio-temporale, della documentazione allegata ai fatti per cui è causa.
Il non è stato invero introdotto da parte attrice a conferma di detta dichiarazione, ma CP_4 esclusivamente a prova contraria sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti dal CP_1
In proposito il teste ha riferito che:
- l'evento si era effettivamente verificato verso le 11.00 del mattino del giorno 20 agosto;
- lo stato dei luoghi era rischiarato da luce solare ma la presenza di un palazzo poneva la zona in ombra;
- il manto del marciapiedi era visivamente coperto dalla presenza di parecchie persone;
- dopo la caduta della veniva chiamata ad intervenire un'autoambulanza per prestare la Pt_1 necessaria assistenza all'infortunata.
Tali dichiarazioni testimoniali, come appare evidente, non sembrano in grado di confermare i punti salienti della dichiarazione scritta, che non rimane pertanto idonea ad assurgere ad un decisivo rilievo probatorio, in ordine in particolare alle modalità della caduta, allo stato della pavimentazione stradale, all'incidenza effettiva delle condizioni del manto stradale sull'inciampo della pedone e sul conseguente evento lesivo.
Quanto allo stato della pavimentazione non è stato possibile riscontrare, difettando qualsivoglia altro elemento o fonte di prova, che il punto della caduta corrispondesse proprio al sito ritratto nel dossier fotografico allegato da . Pt_1
5 La prova offerta dall'attrice, per i profili a carico della stessa, rimane dunque decisamente monca ed insufficiente, rilievo che rende indifferente l'assolvimento degli oneri probatori d'ordinario incombenti sulla P.A., tenuta a dare dimostrazione dei fatti costitutivi la prova liberatoria.
Neppure la versione dell'attrice potrebbe rinvenire un decisivo avallo nel fatto che le lesioni lamentate, e confermate dal perito, sarebbero state da questi ritenute compatibili con la dinamica riferita in citazione, trattandosi di valutazione ovviamente declinata in astratto, per gli aspetti medico-legali, mentre quello che effettivamente conta è la causa ultima della caduta, che invero rimane ignota o comunque solo ipotetica e contestata
La domanda
per questi motivi
va dunque rigettata, approdo decisorio che rende ovviamente ultronea ogni discussione in punto quantum debeatur.
Così definite le questioni oggetto di lite, gli oneri della CTU medico-legale (comunque utile alla possibile definizione del contenzioso, allorquando non era stato ancora sciolto il nodo dell'an debeatur) possono essere posti in via definitiva a carico dell'attrice soccombente, la quale inoltre rifonderà a parte convenuta le spese processuali, liquidate come da dispositivo (modulandole sui parametri ex D.M.
10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, importi tariffari minimi per ragioni di equità e la sostanziale semplicità del contenzioso).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande dell'attrice;
II) pone in via definitiva gli oneri della CTU medico-legale a carico per l'intero dell'attrice;
III) condanna l'attrice alla rifusione a parte convenuta delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, l'8 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
6