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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 30.10.2025, senza termini, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. SPALLINO FRANCESCO e dall'avv. COPPOOLA CONCETTA e presso il loro studio elettivamente domiciliato, ricorrente intimante
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. RICCARDI FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente intimata in riconvenzionale
OGGETTO: risoluzione contrattuale e pagamento canoni locazione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare del 30.10.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
1 preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Sempre in via preliminare, va rilevato che "a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez. III civ., ordinanza n. 7430)” (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Ciò posto, nel presente giudizio -incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena con la rituale costituzione dell'intimata- è emerso e risulta provato l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati alle scadenze previste nel contratto, come dedotto e argomentato da parte intimante, laddove rileva che:
“il dedotto inadempimento che attualmente è pari ad € 33.000, di cui € 25.000 oggetto di riconoscimento di debito del 24.2.21, € 7.800 maturati sino alla notifica dell'intimazione, € 2.700 per canoni non corrisposti dal luglio '23 al marzo '24 (rilasciato l'immobile l'8.4.2024), dedotti € 2.500 per acconti ricevuti dalla conduttrice” (v. verbali d'udienza e memoria conclusiva di parte intimante).
Sul punto, per completezza, vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
2 E ciò in aderenza al principio di portata generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte dell'obbligato, mentre quest'ultimo, convenuto in giudizio, è gravato dall'onere di dare prova del fatto estintivo dell'avversa pretesa e quindi dell'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13533/2001, Cass. Civ. 1473/2007, Cass. Civ. 9351/2007; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Quanto alla domanda domanda riconvenzionale di parte intimata -contestata specificamente ex art. 115 c.p.c. dall'intimante (v. memoria integrativa e conclusiva di parte intimante) risulta infondata alla luce delle risultanze e conclusioni del CTU che -argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi- ben possono essere poste a fondamento della decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015), conferma la domanda di parte intimante che va integralmente accolta, come da dispositivo che segue.
Ogni ulteriore istanza ed eccezione, reciprocamente avanzate dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787; Tribunale di Cassino, sent. n. 1020 del 18.07.2025), devono ritenersi ragionevolmente assorbite dal tenore della presente pronuncia e in forza del suindicato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio, anche di CTU come definite con separato provvedimento, seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
3 b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per l'inadempimento di parte resistente intimata nel pagamento dei canoni di locazione, come richiesti e non versati;
c) conferma l'ordinanza di rilascio del 15.09.2023;
d) condanna la resistente intimata a corrispondere, in favore dell'intimante, l'importo di € 33.000,00 per canoni scaduti e non corrisposti, maturati sino al rilascio, oltre interessi dalle rispettive scadenze sino al saldo, come richiesto;
e) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, dell'importo di € 9.676,50, come quantificato nella CTU -alla quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015)- per riparazione danni e costi di ripristino del normale stato manutentivo dell'immobile locato;
f) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 250,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
g) pone definitivamente a carico di parte intimata le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 30/10/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 30.10.2025, senza termini, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. SPALLINO FRANCESCO e dall'avv. COPPOOLA CONCETTA e presso il loro studio elettivamente domiciliato, ricorrente intimante
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. RICCARDI FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente intimata in riconvenzionale
OGGETTO: risoluzione contrattuale e pagamento canoni locazione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare del 30.10.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
1 preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Sempre in via preliminare, va rilevato che "a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez. III civ., ordinanza n. 7430)” (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Ciò posto, nel presente giudizio -incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena con la rituale costituzione dell'intimata- è emerso e risulta provato l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati alle scadenze previste nel contratto, come dedotto e argomentato da parte intimante, laddove rileva che:
“il dedotto inadempimento che attualmente è pari ad € 33.000, di cui € 25.000 oggetto di riconoscimento di debito del 24.2.21, € 7.800 maturati sino alla notifica dell'intimazione, € 2.700 per canoni non corrisposti dal luglio '23 al marzo '24 (rilasciato l'immobile l'8.4.2024), dedotti € 2.500 per acconti ricevuti dalla conduttrice” (v. verbali d'udienza e memoria conclusiva di parte intimante).
Sul punto, per completezza, vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
2 E ciò in aderenza al principio di portata generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte dell'obbligato, mentre quest'ultimo, convenuto in giudizio, è gravato dall'onere di dare prova del fatto estintivo dell'avversa pretesa e quindi dell'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13533/2001, Cass. Civ. 1473/2007, Cass. Civ. 9351/2007; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Quanto alla domanda domanda riconvenzionale di parte intimata -contestata specificamente ex art. 115 c.p.c. dall'intimante (v. memoria integrativa e conclusiva di parte intimante) risulta infondata alla luce delle risultanze e conclusioni del CTU che -argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi- ben possono essere poste a fondamento della decisione e alle quali si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015), conferma la domanda di parte intimante che va integralmente accolta, come da dispositivo che segue.
Ogni ulteriore istanza ed eccezione, reciprocamente avanzate dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787; Tribunale di Cassino, sent. n. 1020 del 18.07.2025), devono ritenersi ragionevolmente assorbite dal tenore della presente pronuncia e in forza del suindicato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio, anche di CTU come definite con separato provvedimento, seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
3 b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per l'inadempimento di parte resistente intimata nel pagamento dei canoni di locazione, come richiesti e non versati;
c) conferma l'ordinanza di rilascio del 15.09.2023;
d) condanna la resistente intimata a corrispondere, in favore dell'intimante, l'importo di € 33.000,00 per canoni scaduti e non corrisposti, maturati sino al rilascio, oltre interessi dalle rispettive scadenze sino al saldo, come richiesto;
e) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, dell'importo di € 9.676,50, come quantificato nella CTU -alla quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015)- per riparazione danni e costi di ripristino del normale stato manutentivo dell'immobile locato;
f) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 250,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
g) pone definitivamente a carico di parte intimata le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 30/10/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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