Articolo 2 della Legge 31 maggio 1962, n. 584
Articolo 1
Versione
18 luglio 1962
Art. 2.
All'onere di lire 74.100.000 sara' fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 luglio 1962