Versione
12 maggio 1981
12 maggio 1981
Art. 32. (Assegni familiari ai lavoratori stranieri)
L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'".
La legge 31 luglio 1956, n. 1035 , e' abrogata.
Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei
Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 , il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.
L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'".
La legge 31 luglio 1956, n. 1035 , e' abrogata.
Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei
Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 , il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Fermo, sentenza 29/06/2021, n. 148Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERMO Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 29/06/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa avente R.G. n. 90/2021 promossa DA Parte_1 , nata il [...] in [...], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Furiani Maria Ambra presso il cui studio è elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO CP_1 in persona del Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario della società [...] Controparte_2 CP_3 cessionaria dei crediti contributivi, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti …Leggi di più...
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