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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 108 del ruolo generale V.G. delle cause dell'anno 2023 pendente
TRA
(P.I ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calò;
-RECLAMANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giovanni Tarantini;
-RECLAMATA-
E in persona del curatore fallimentare dott. Controparte_2
; CP_3
1 Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
emessa dal Tribunale di Lecce in data 30.01.2023, notificata il 2.02.2023
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 27.04.2023, avendo le parti ed il
P.G. rassegnato le rispettive conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, III sezione civile, ha accolto il ricorso per la liquidazione giudiziale di proposto da in relazione allo stato di Parte_1 CP_1
insolvenza di detta società, dedotto dal mancato pagamento della somma di € 6.787,02 oltre interessi, portata dal d.i. n. 970/2020 e dovuta a titolo di compensi professionali ex sentenza n. 2864/2021 nonché di compensi del procedimento monitorio, dichiarando aperta la sua liquidazione giudiziale e nominando curatore il dott. . CP_3
Il giudice di prime cure, nella contumacia della società debitrice, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
osservando che: Parte_1
- il credito della ricorrente non risultava contestato;
- la debitrice è imprenditrice commerciale;
- la debitrice non risultava avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) CCII (con la precisazione che “la parte resistente, non costituendosi, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso”).
ricevuta in notifica la sentenza in data 2.02.2023, ha depositato Parte_1
tempestivo reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in data 3.03.2023, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, argomentando:
1.“Sul potere d'indagine d'ufficio del Tribunale in sede di istruttoria prefallimentare”, sostenendo, in particolare, che: “il Tribunale, nel corso della propria istruttoria prefallimentare, ben avrebbe potuto rendersi conto d'ufficio – anche semplicemente a partire da quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente – del possesso congiunto dei
2 requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d, C.C.I.I. in capo alla Società esponente, ma si è invece solo limitato a sostenere che “il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co.
1, lett.d) CCII”…. Contrariamente a quanto sostenuto, si deve invece ritenere che il Tribunale debba fare uso dei propri poteri officiosi a maggior ragione nel caso di inerzia del debitore, proprio al fine di colmare la lacuna in tal modo creatasi. Se così non fosse, infatti, sarebbe sufficiente la contumacia dell'imprenditore nei cui confronti viene richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale per provocare, attraverso un vero e proprio automatismo, l'accertamento del mancato possesso congiunto dei requisiti in questione.
2. Sulla“Insussistenza dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in virtù del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) C.C.I.I.”, sostenendo che, in ogni caso, la documentazione prodotta nella fase di reclamo consentirebbe di ritenere provato il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 1 lett. d C.C.I.I.
3. Il reclamo è infondato.
Premessa la definizione di “impresa minore” delineata dall'art. 2 co. 1 lett d) C.C.I.I (è
«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila…”), osserva la Corte, nella valutazione complessiva delle argomentazioni poste a fondamento del presente reclamo, che non solo la documentazione acquisita nella fase prefallimentare – in quanto depositata dalla creditrice istante -, ma anche quella ammissibilmente depositata nella presente fase dalla società reclamante (in allegato al proposto reclamo) non siano idonee ad attestare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett d) C.C.I.I.
3.1. Tale documentazione, infatti, non consente di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma con riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' 3 istanza di apertura della liquidazione (20.09.2022). Tale conclusione s'impone proprio con specifico riferimento alla verifica dell'attivazione probatoria della reclamante e tenuto conto della documentazione complessivamente acquisita agli atti del presente procedimento che non consente di ritenere accertata la sussistenza degli anzidetti presupposti oggettivi, in mancanza di bilanci regolarmente depositati nei termini presso il registro delle imprese per le tre annualità d'interesse ed in mancanza di idonea documentazione o di ulteriori acquisizioni istruttorie alternative idonee a comprovare nei termini richiesti la natura di “impresa minore” della reclamante.
3.2. Va a tale riguardo rilevato che la documentazione versata da Parte_1
in allegato al reclamo sub 4 e descritta come “scritture contabili relative agli anni
[...]
2020, 2021 e 2022” è rappresentata da una scheda riepilogativa di natura informale che non appare suscettibile di essere apprezzata come “scrittura contabile” della società per gli anni indicati .
4. Il reclamo va, pertanto, rigettato e la reclamante va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla resistente nella liquidazione di cui al CP_1
dispositivo.
5. Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 quanto al versamento all'erario da parte della reclamante soccombente di una somma corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per la proposizione del presente reclamo (Cass. 15533/2024).
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta il reclamo ex art.51 C.C.I.I. proposto da Parte_1
nei confronti di e del
[...] CP_1 Controparte_2
con la partecipazione della Procura generale presso la Corte d'Appello di
[...]
Lecce, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 30.01.2023;
4 - condanna la società reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della reclamata che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario in misura del 15%.
- Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 quanto al versamento all'erario da parte della reclamante soccombente di una somma corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per la proposizione del presente reclamo (Cass. 15533/2024).
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Patrizia Evangelista Riccardo Mele
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