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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3821/2020 RG
TRA
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Tiziana Terrenzio, come da mandato in atti;
-ATTORE-
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giovanni Oronzo, come da mandato in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 8.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l' impugnando la delibera del Controparte_1
29.9.2020, con la quale l'assemblea dei soci della stessa aveva deliberato CP_1
l'esclusione dell'attore, socio accomandante, in conseguenza di plurime e gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale e per aver violato il divieto d'ingerenza di cui all'art. 2320 cc.
In particolare, le contestazioni mosse a motivazione della delibera di esclusione riguardano:
a) “Fatturazioni emesse a nome dell' ma compilate Controparte_1 indebitamente e senza a ciò essere autorizzato, dal SI. , non rispondenti negli Parte_1 pagina 1 di 8 importi al contenuto degli atti di offerta e accettazione, effettuate nelle transazioni immobiliari
e nelle locazioni curate in via diretta ed esclusiva dal SI. , con conseguenti Parte_1 errori materiali ed incongruenze contabili”;
b) “conclusione di vendite e locazioni immobiliari presso la sede dell' Controparte_1
e con la modulistica della ns Società, non ufficializzate e di cui gli altri soci hanno
[...] conosciuto il relativo perfezionamento solo in occasione del citato procedimento civile. In riferimento ad esse il SI. ha trattenuto interamente il compenso provvigionale, Parte_1 quietanzandolo anche a suo nome, senza alcuna rimessa, nemmeno parziale, alla Società
(esempio vendite immobiliari del SI. , SI. , SI. Persona_1 Controparte_2 Per_2
; esempio locazioni immobiliari SI.re , ,
[...] Persona_3 Persona_4
”; Persona_5
c) “indebita sottoscrizione di contratti pubblicitari (sui siti www.casa.it e www.immobiliare.it) senza essere a ciò autorizzato, sottoscrivendo gli stessi in luogo del legale rappresentante”
d) “attuale svolgimento in proprio di attività di agenzia immobiliare a Silvi Marina
(Te), alla via Tevere n. 1, con utilizzazione del marchio “ ” Controparte_1
e sottrazione di clientela della società con stipulazione di vendite e locazioni immobiliari in proprio e senza rimessa alla ns Società di relative provvigioni (es. vendita appartamento
Flammia, sito in Francavilla al Mare, alla via Nora n. 5 e locazione immobile alla SI.ra sito in Pescara al viale Primo Vere n. 144/4” Per_6
e) “sottrazione di documenti e nella specie atti notarili, atti di offerta, fatture et similia relativi alle mediazioni curate dal SI. , di cui non vi è più traccia e neppure Parte_1 copia in Agenzia. Difatti, il SI. ha portato via con sé all'atto Parte_1 dell'allontanamento la documentazione relativa alle pratiche da esso indebitamente trattate e parte della documentazione presente nella stanza dell'amministratore, così da costringere quest'ultimo a cambiare la serratura dell'ufficio”
f) “compilazione di fatture non a nome dell' bensì Controparte_1 intestate (addirittura) direttamente a di cui si attende la regolarizzazione Parte_1
(ad esempio SI.ra )” Parte_2
pagina 2 di 8 g) “sottrazione alla documentazione di agenzia di numero 6 (sei) “Atti di conferimento di incarico” alla medesima, relativa a vendite presuntivamente già effettuate in proprio dal
SI. , in spregio non solo al divieto di ingerenza connesso alla sua qualità di Parte_1 socio accomandante, ma altresì integranti gli estremi di illeciti civili e penali, ben suscettibili di essere perseguiti presso le competenti sedi giudiziarie. Ci si riferisce in particolare:
1) alla vendita per conto del SI. di un terreno edificabile di mq. 850 in Per_7
Torrevecchia Teatina, presumibilmente su intermediazione del SI. , al Parte_1 prezzo di euro 65.000 (Rif 102 Agenzia);
2) alla vendita per conto del SI. di un terreno edificabile di mq. 4000 a Parte_3
Terrevecchia Teatina, presumibilmente su intermediazione del SI. , al Parte_1 prezzo di euro 90.000 (Rif. 104 di Agenzia);
3) alla vendita per conto del SI. di un terreno edificabile di mq. 2000 in Per_8
Torrevecchia Teatina, presumibilmente su intermediazione di al prezzo di Parte_1 euro 50.000 (Rif. 105 di Agenzia);
4) alla vendita per conto del SI. di un appartamento duplex in Testimone_1
Pescara – San Silvestro Spiaggia, via Parisini, venduto presumibilmente su intermediazione del SI. , al prezzo richiesto di euro 220.000 (Rif. 60 di Parte_1
Agenzia);
5) alla vendita per conto della SI.ra di un locale commerciale in Persona_9
Pescara al viale Primo Vere, acquistato presumibilmente dal SI. al prezzo Parte_1 di euro 70.000 circa (Rif. 101 di Agenzia);
6) alla vendita di una porzione di abitazione trifamiliare in Francavilla al Mare alla via dei Frentani/c.da Fontechiaro, presumibilmente su intermediazione del SI. Pt_1
, al prezzo di euro 65.000 (rif. 16 di Agenzia)”.
[...]
Ha dedotto l'attore, in sintesi, la genericità dei motivi cennati e la mancanza di prova.
Ha inoltre allegato il “dubbio” di una gestione illegittima della Società, considerato: 1) la mancata redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, 2) l'applicazione di percentuali per la mediazione inferiori a quelle in uso, 3) la distrazione della somma di €. Co Co 100 mila dal c/c della 4) l'acquisto da parte della di vetture in uso esclusivo pagina 3 di 8 all'accomandatario e all'accomandante 5) il prelievo di somme dal conto societario CP_3
Co in favore di , 6) l'impedimento alla verifica dei conti della e alla verifica CP_1 dell'utilizzo delle somme introitate dalla sas a seguito dell'erogazione di mutuo di €. 300 mila.
Tanto premesso, ha chiesto:
“nel merito: in via principale, annullare con efficacia ex tunc la delibera della società
[...] di esclusione del socio Controparte_1 Parte_1 con conseguente reintegrazione del socio nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti;
ordinare l'iscrizione dell'emananda sentenza presso la competente Camera di
Commercio a carico dell' Controparte_1
Co in via subordinata, in ipotesi di dichiarata legittimità del recesso operato dalla nei confronti dell'attore, condannare l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., alla liquidazione, ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 2289 cc, in favore dell'attore della quota di sua spettanza e al conseguente pagamento nella misura che verrà accertata in corso di causa, previa ricostruzione a mezzo ctu del patrimonio societario alla luce degli atti gestori pregressi che hanno influito
e determinato l'attuale consistenza del patrimonio. Con interessi a far capo dal giorno dell'efficacia del recesso fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria e spese di causa.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio, è stata espletata prova testimoniale e CTU.
All'udienza del 8.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
***
Ora, si consideri che la violazione contestata al socio, come si legge nella stessa delibera di esclusione, è quella del divieto di ingerenza di cui all'art. 2320 cc, per 1) il compimento di affari in nome della Società, in difetto di procura generale o speciale e di conoscenza da parte degli altri soci, 2) il compimento di atti di gestione, finanche manifestando all'esterno la volontà della Società, 3) la conduzione di trattative e pagina 4 di 8 conclusioni di affari in proprio, con incameramento e distrazione delle relativa provvigioni,
a danno della Società, 4) la stipulazione di contratti nel proprio interesse e a danno della
Società.
La norma invocata disciplina la posizione del socio accomandante all'interno della società escludendolo dalla gestione societaria e gravandolo del divieto di ingerenza nell'amministrazione societaria, ma bilanciando tale posizione con la limitazione del rischio da questi assunto al solo conferimento, e contemperando il divieto con il riconoscimento di alcuni diritti e facoltà.
Precisamente, gli accomandanti: a) possono trattare e concludere affari in nome della società, in forza di procura speciale per singoli affari;
b) possono prestare la propria opera all'interno della società sotto la direzione degli amministratori (e, dunque, non in via autonoma o indipendente); c) possono, ove lo statuto lo consenta, dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni, nonché compiere gli atti di ispezione e controllo.
All'accomandante è, però, preclusa la partecipazione all'amministrazione della società sia con riferimento ai rapporti interni che con riferimento ai rapporti esterni.
Occorre precisare che, per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società, è necessario che costui svolga una attività gestoria (interna o esterna alla società), la quale si concreta in una attività di direzione degli affari sociali che implica l'assunzione di una scelta che è propria del titolare dell'impresa. In particolare, per quanto riguarda i rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, l'attività amministrativa vietata riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto concerne il momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto rimane estraneo
(Cass. n. 3563/1979; Cass. n. 4019/1994; Cass. n. 6725/1996). Costituisce ingerenza anche il compimento di un singolo atto di amministrazione, non rilevando né la sua specifica intensità, né la continuità del comportamento di immistione (Cass. n. 4019/1994, che ha ritenuto ricadere nel divieto anche la conduzione di trattative). Né rileva la nullità o l'inefficacia dell'affare concluso dall'accomandante (arg. da Cass. n. 3092/1978).
pagina 5 di 8 Tuttavia, ferma la tassatività del divieto, esso appare diversamente graduato a seconda che si tratti di atti con rilevanza esterna o interna.
Con riferimento agli atti di rilevanza interna, l'accomandante è privo di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali: egli non può decidere autonomamente alcun atto di impresa né condizionare l'operato degli amministratori o partecipare alle decisioni amministrative. Come detto, egli può rilasciare pareri e autorizzazioni eventualmente previsti nello statuto, ma solo con riferimento a determinate operazioni e, comunque, senza potere pregiudicare l'autonomia gestionale degli accomandatari, pregiudizio che sussisterebbe ove lo statuto conferisse carattere di vincolatività a quei pareri o a quelle autorizzazioni.
Con riferimento agli atti di rilevanza esterna, si ritiene che il divieto sia meno rigido potendo l'accomandante trattare o concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari.
Tuttavia, anche una procura definita speciale comporterà la violazione del divieto in argomento quando per la sua indeterminatezza lasci all'accomandante ampi ed autonomi poteri decisionali (Cass. n. 6429/1984). È necessario, infatti, che vengano predeterminati gli affari per i quali l'accomandante è investito del potere di rappresentanza della società (App.
Roma, 31 luglio 2007): in questo senso, gli affari delegati non possono avere ad oggetto intere categorie di operazioni (Cass. n. 29794/2008) ovvero atti di straordinaria amministrazione.
In definitiva, deve escludersi che una procura possa autorizzare l'accomandante al compimento di atti che, per la loro rilevanza, siano idonei a configurare l'esercizio, in fatto, del potere amministrativo.
Parimenti, non incorre nel divieto la prestazione della propria opera sotto la direzione degli amministratori: in questa prospettiva, è, però, precluso all'accomandante condurre autonomamente trattative (Cass. n. 4019/1994) ed assumere la veste di institore (Cass. n.
1632/1982).
Tutto ciò premesso in linea di diritto, v'è da rilevare, nel caso, che l'istruttoria ha confermato lo svolgimento dell'attività di mediazione immobiliare da parte dell'attore assumendo, nelle circostanze emerse, un ruolo di “unico” referente dell'amministrazione pagina 6 di 8 della Società, laddove ha trattato le operazioni relative ai clienti , Controparte_2 Per_3
e ottenendo la corresponsione della provvigione a sue mani ovvero
[...] Persona_2 con assegni a sé intestati, rispetto ai quali lo stesso attore non ha provato il passaggio necessario del versamento di quelle provvigioni sul conto della società.
I fatti storici appena riportati non risultano essere contestati, e non ha rilevanza la circostanza addotta dall'attore della conoscenza di questi affari da parte dell'accomandatario.
Dunque, la condotta contestata all'attore sotto questo profilo appare fondata.
Lo stesso non si può dire in relazione alle altre contestazioni.
In particolare, non è stata provata la illegittima sottoscrizione di contratti pubblicitari, né appare fondata la contestazione di svolgimento dell'attività di agenzia immobiliare a
Silvi Marina in concorrenza con la Società: invero, il divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2301 cc con riguardo ai soci di società in nome collettivo è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice che, in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 2315 e 2318 cc, hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della società in nome collettivo. Il divieto di non concorrenza non è applicabile perciò anche ai soci accomandanti, salvo che per questi ultimi ciò non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale. Nel caso di specie, un simile patto non risulta nemmeno essere stato allegato (Cass. 14/05/2024,
n.13335).
Quanto poi alla gestione verosimilmente illegittima della Società che l'attore ha contestato, è appena il caso di rilevare che, evidenziato l'accesso della Società al regime contabilità semplificata, i rilievi sono rimasti sguarniti di prova.
Dunque, la domanda di annullamento della deliberazione di esclusione va rigettata.
Quanto alla liquidazione della quota al socio uscente ai sensi dell'art. 2289 cc, la CTU svolta sul punto ha evidenziato: che la Società operava in regime di contabilità semplificata e, ai fini fiscali, era obbligata a tenere esclusivamente i registri Iva e il Libro dei beni ammortizzabili, e che l'assenza degli altri registri contabili, riepilogativi delle operazioni realizzate dall'impresa nel corso dello svolgimento della propria attività, non ha permesso di verificare compiutamente il patrimonio sociale;
che comunque dalla ricostruzione svolta pagina 7 di 8 è emerso che il patrimonio netto della Controparte_1 presenta al 6.10.2020 (data di notifica del verbale di esclusione del socio) un valore
[...] di euro 5.946, importo dato dalla differenza delle attività (euro 180.734) e le passività
(174.788); che, pertanto, il valore della quota da attribuire al socio escluso, , Parte_1
è pari ad euro 2.378,40 (40% di euro 5.946).
Ora, il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, ha natura pecuniaria e costituisce, quindi, un credito c.d. "di valuta" (cfr. in tal senso Cass. 8 novembre 1995 n. 11598). Si tratta, perciò di un credito che "se liquido ed esigibile" - è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell'art. 1282, comma 1 c.c., senza necessità di alcun atto di messa in mora. (cfr. Corte di Cass. civ. Sez. I, 19.3.2004 n. 22659 e in termini Tribunale di Catania
Sez. specializzata in materia di imprese Sent. n. 2923/2017).
Dunque, sull'importo della quota spettante al socio escluso vanno calcolati gli interessi compensativi dal giorno dell'esclusione fino al soddisfo.
***
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento delle prospettazioni della
Società, restano tra le parti interamente compensate;
le spese di CTU occorse per la valutazione della quota sociale dovuta all'attore sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di annullamento della deliberazione societaria impugnata;
- condanna la Società alla corresponsione della quota della Società dovuta all'attore, liquidata in €.2.378,40, oltre interessi compensativi in misura legale dall'esclusione al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Pescara, 11.7.2025. Il giudice dott. Stefania Ursoleo
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