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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4080 / 2023 R.G.
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA
ORDINANZA EX ART. 306 CPC
Il giudice onorario a scioglimento della riserva espressa a verbale d'udienza; vista l'istanza di rinuncia agli atti e all'azione contenuta nella dichiarazione depositata dagli
Avvocati Alessandro Bortoluzzi e PI CE per parte attrice;
vista la dichiarazione di accettazione resa all'udienza dall'Avv. Giampaolo Torresin per il convenuto e dall'Avv. Arnold Zago per la convenuta con richiesta Parte_1 CP_1
di rimborso delle spese legali;
accertata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione; vista l'istanza di liquidazione delle spese avanzata dagli avvocati Torresin e Zago e ritenuto che, a mente dell'art. 306 c.c., il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese alle altri parti, salvo diverso accordo, non raggiunto nel caso in esame;
che la liquidazione delle spese viene fatta applicando i parametri medi previsti per le controversie di valore indeterminabile di media complessità e limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, applicando i parametri minimi per quest'ultima fase tenuto conto che la causa è stata rimessa in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria e che le parti non hanno depositato le memorie conclusionali perché la rinuncia è pervenuta prima della loro decorrenza;
per la fase cautelare, cui ha partecipato solo il difensore di parte , Parte_1
viene riconosciuta la somma di euro 1.027.
p.q.m.
Visto l'art. 306 c.c. dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna parte attrice rinunciante PI CE a corrispondere al convenuto Parte_1
la somma di euro 6.450 oltre accessori di legge e alla convenuta la somma di euro CP_1
5.412 oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Treviso, 17/04/2025.
Il giudice onorario
Dott.ssa Fides Azzolini
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA
ORDINANZA EX ART. 306 CPC
Il giudice onorario a scioglimento della riserva espressa a verbale d'udienza; vista l'istanza di rinuncia agli atti e all'azione contenuta nella dichiarazione depositata dagli
Avvocati Alessandro Bortoluzzi e PI CE per parte attrice;
vista la dichiarazione di accettazione resa all'udienza dall'Avv. Giampaolo Torresin per il convenuto e dall'Avv. Arnold Zago per la convenuta con richiesta Parte_1 CP_1
di rimborso delle spese legali;
accertata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione; vista l'istanza di liquidazione delle spese avanzata dagli avvocati Torresin e Zago e ritenuto che, a mente dell'art. 306 c.c., il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese alle altri parti, salvo diverso accordo, non raggiunto nel caso in esame;
che la liquidazione delle spese viene fatta applicando i parametri medi previsti per le controversie di valore indeterminabile di media complessità e limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, applicando i parametri minimi per quest'ultima fase tenuto conto che la causa è stata rimessa in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria e che le parti non hanno depositato le memorie conclusionali perché la rinuncia è pervenuta prima della loro decorrenza;
per la fase cautelare, cui ha partecipato solo il difensore di parte , Parte_1
viene riconosciuta la somma di euro 1.027.
p.q.m.
Visto l'art. 306 c.c. dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna parte attrice rinunciante PI CE a corrispondere al convenuto Parte_1
la somma di euro 6.450 oltre accessori di legge e alla convenuta la somma di euro CP_1
5.412 oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Treviso, 17/04/2025.
Il giudice onorario
Dott.ssa Fides Azzolini