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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1030/2021
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ANNI, ALE GIOVANNI MILTON 71 -FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1 icilio e RENZO IL MAGNIFICO 83 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato – subordinazione – accertamento – patto di prova – recesso – impugnativa di licenziamento. Conclusioni: parte ricorrente conclude chiedendo di 1) accertare e dichiarare che tra la signora e la Parte_1 [...] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 01/07/2019 e nto Parte_2 del ccnl agricoltura impiegati;
2) per i motivi di cui in narrativa, dichiarare la nullità del patto di prova stipulato in data 01/10/2020; 3) in tesi, accertare la natura ritorsiva del licenziamento intimato in data 06/11/2020 e/o che lo stesso è stato intimato in violazione dell'art. 14 d.l. 104/2020 e, conseguentemente dichiarare nullo il predetto licenziamento;
4) per l'effetto, condannare la società convenuta a: - reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- corrisponderle tutte le differenze retributive conseguenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro per il periodo compreso dal 01/07/2019 al 30/09/2020, pari ad € 19.120,75 lordi a titolo di retribuzioni oltre € 2.602,68 a titolo di tfr lordo, con interessi di legge dalle singole scadenze al saldo oltre rivalutazione;
- corrisponderle l'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5) in ipotesi denegata e non creduta, fermo il diritto alle differenze retributive di cui al punto precedente, dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi ex art. 47 del ccnl di settore applicato oltre all'ulteriore indennità risarcitoria nella misura massima di legge. il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. con refusione in ogni caso di compensi e spese di lite.
Parte resistente conclude in tesi i: rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ipotesi: nel caso di accoglimento della domanda di nullità del provvedimento espulsivo, detrarre da quanto eventualmente dovuto, operando la necessaria compensazione, le somme che la SI.ra ha percepito a qualsivoglia titolo (cd. aliunde perceptum) e dichiarare Pt_1 tenuta la società convenuta al pagamento esclusivamente dell'indennità minima prevista dalla legge;
- in ulteriore ipotesi: in caso di accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, accertare e dichiarare estinto il rapporto in data 6.11.2020 e dichiarare tenuta la ai sensi degli artt. 3 e 9 l.n. 23/2015, al pagamento esclusivamente di Controparte_1 una indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e, comunque, nella misura minima prevista per l in ulteriore ipotesi: in caso di accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive, accertare che la SI.ra a diritto al pagamento del minor importo risultante dalla CTU contabile In ogni caso, con vittoria di spese. Pt_1
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 18/05/2021 ha proposto domanda Parte_1 diretta ad ottenere - previo riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, relativa ad una collaborazione prestata in favore dell'azienda convenuta, inizialmente regolata da un contratto d'opera, di fatto svoltasi con caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, quali la eterodirezione, l'osservanza di un orario fisso, lo svolgimento di mansioni continuative e specifiche, l'utilizzo di strumenti aziendali, con conseguente nullità del patto di prova di cui al successivo contratto di prova a tempo determinato - la declaratoria di nullità del licenziamento intimatole in data 6 novembre 2020, ritenuto altresì ritorsivo e posto pure in violazione della normativa emergenziale da Covid-19 e, quindi, la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle differenze retributive e delle indennità risarcitorie perviste per legge.
Il tutto come da conclusioni in atti.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato di essere laureata in viticoltura ed enologia con specializzazione in marketing del vino e di avere stipulato nel giugno 2019 un contratto d'opera della durata di sei mesi con scadenza al 31/12/2019, rapporto che proseguiva senza ulteriori formalizzazioni alle medesime condizioni economiche e mansioni fino al mese di settembre 2020.
A partire dal 1° ottobre 2020, la stessa veniva assunta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrata al III livello del CCNL Agricoltura Impiegati, con mansioni di "impiegata addetta ufficio commerciale".
Ha lamentato che dopo circa un mese di lavoro, a fronte della richiesta di pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario ( pari a circa centotrenta ore per il mese di ottobre), che invece l'azienda intendeva fossero recuperate come riposi nel successivo mese di novembre, in data 6 novembre 2020 le veniva comunicato il licenziamento impugnato in via stragiudiziale dalla lavoratrice in data 3 dicembre 2020.
Quanto alle modalità di svolgimento del rapporto, la ricorrente ha altresì rappresentato che la sua attività presso gli uffici del , di rebranding del CP_2 marchio, promozione commerciale, gestione dei social media, organizzazione di eventi, degustazioni e visite in cantina, prevedeva un orario ordinario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30 e spesso anche il sabato, la domenica e la sera per eventi;
che le veniva fornito un telefono aziendale e che nel periodo di lockdown del 2020, aveva continuato a lavorare in smart working, mantenendo contatti con
[...]
e di avere partecipato a numerose fiere e degustazioni CP_3 Controparte_4 per promuovere l'azienda.
A tali fini ha evidenziato che, durante l'intero rapporto, la prestazione era stata caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro oltre che da una collaborazione stabile e continuativa delle prestazioni, l'osservanza di un orario, la retribuzione fissa, il coordinamento con l'organizzazione aziendale, e l'assenza di una struttura imprenditoriale del lavoratore.
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Ha invocato altresì l'applicazione nella specie dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che estende la disciplina del lavoro subordinato a rapporti di collaborazione con prestazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente.
Riguardo al licenziamento intimatole, ha eccepito in via preliminare la nullità del patto di prova perché successivo all'inizio del rapporto di lavoro subordinato, costituito in via di fatto sin dal primo luglio 2019 e in ogni caso privo di causa stanti la genericità delle mansioni come indicate nel contratto, di “addetta ufficio commerciale" (che rendeva impossibile valutare su quali mansioni sia avvenuta la verifica che ha portato al licenziamento), nonché la mancanza di una reale necessità di verifica delle capacità della lavoratrice in relazione alle medesime mansioni svolte precedentemente.
Ne ha lamentato altresì la natura ritorsiva essendo avvenuto due giorni dopo la richiesta di pagamento degli straordinari e la nullità per violazione dell'art. 14, comma 2, d.l. 104/2020 che vietava i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31/01/2021.
2. - La società si è costituita contestando integralmente le argomentazioni di parte ricorrente.
La difesa resistente, per quanto qui di interesse, ha dedotto che la
[...]
costituita nel 2013 per la gestione delle attività agricole e la produzione Controparte_1 di prodotti, in particolare vino di qualità, nel mese di maggio 2019, era contattata da per proporre una collaborazione professionale come consulente nel Parte_1 settore vitivinicolo, includendo anche attività amministrative e contabili;
cosicché in data 25 giugno 2019 stipulava con la stessa un contratto di opera professionale avente ad oggetto le seguenti attività consulenziali e di gestione: gestione social media e sito web;
creazione newsletter;
sviluppo tour in vigna e degustazioni;
analisi di mercato;
rafforzamento dei rapporti commerciali;
relazioni con la stampa;
partecipazione a fiere;
analisi e gestione del mercato estero. Alla scadenza del contratto il rapporto, caratterizzato essenzialmente nell'espletamento di attività di gestione dei social media e, occasionalmente, dei tour in vigna, proseguiva con le stesse modalità economiche e di contenuto, continuando a lavorare fuori dall'azienda, con strumenti propri e senza vincoli di orario, gestendo autonomamente il proprio tempo anche per lo svolgimento di altri incarichi professionali.
Solo nel mese di settembre 2020, la società le offriva un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di impiegata nell'ufficio commerciale, posto che i servizi promozionali sui social media erano stati affidati a una società inglese.
Ha quindi dedotto che proprio in ragione della diversità di mansioni era stato apposto un patto di prova al contratto di lavoro subordinato del 1° ottobre 2020, in forza del quale la stessa società, valutando negativamente le capacità di Pt_1 decideva di recedere dal contratto, con comunicazione alla lavoratrice in data 6 novembre 2020.
Ha quindi contestato che la prestazione resa dalla ricorrente, che era rimasta immutata anche successivamente alla scadenza formale del contratto d'opera, avesse i caratteri della subordinazione, permanendo tra le parti un rapporto di collaborazione autonoma e in ogni caso per un impegno che non superava le 24 ore settimanali.
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Quanto ai vizi di nullità dedotti con riguardo alla decisione di recedere dal contratto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova, ne ha contestato la fondatezza sotto tutti i profili tracciati in ricorso, considerato che, proprio con riferimento alla natura delle mansioni svolte dalla ricorrente, quelle dispiegate nel rapporto di lavoro autonomo fossero diverse da quelle del contratto di lavoro subordinato, specificamente rivolte alla gestione amministrativa e contabile. Ha contestato altresì la natura ritorsiva del licenziamento, asseritamente fondata sulla pretesa di svolgimento di lavoro straordinario (130) di gran lunga eccedente quello pure riconosciuto in busta paga (32), e non provato dalla lavoratrice. Ha contestato infine l'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 14, comma 2, d.l. n. 104/2020, non vertendosi in un'ipotesi di licenziamento per g.m.o..
Ha in ogni caso contestato l'ammontare delle differenze retributive rivendicate in relazione al periodo precedente all'assunzione, in ogni caso da commisurarsi su un'ipotetica prestazione lavorativa a 24 ore settimanali, ed eccepito l'aliunde perceptum.
Istruita mediante l'acquisizione di documenti e prova per testi, all'esito del deposito di note scritte, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. - La domanda si è rivelata infondata e, quindi, deve essere integralmente respinta.
3.1. - Innanzi tutto, la scarna istruttoria - essenzialmente incentrata sulla documentazione di parte e sulla deposizione del teste comune - non Testimone_1 ha consentito di giungere ad un accertamento positivo della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1° luglio 2019 (cioè sin dall'inizio della sua collaborazione come sostenuto dalla difesa ricorrente).
3.2. - E' in atti ed è fatto pacifico la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto attività di consulenza commerciale diretta: alla creazione di gestione di una rete dedicata ai social, pagina Facebook, Istagram e cura del sito web; creazione e gestione della newsletter dedicata alla clientela;
sviluppo tour in vigna e degustazioni in più lingue;
analisi di mercato di riferimento in Italia e definizione dei target di mercato aziendale;
rafforzamento dei rapporti commerciali;
rafforzamento ed espansione delle relazioni con la stampa;
controllo statistico dell'attività commerciale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi;
partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per la promozione del brand, analisi gestionale del mercato estero;
rafforzamento del mercato e delle relazioni già esistenti, sviluppo di nuove strategie e eventuale apertura a nuovi mercati da sviluppare e gestire;
attività di amministrazione e contabilità in azienda.
3.3. - E' pure emerso in modo chiaro che il corpo centrale delle attività svolte dalla ricorrente durante suddetto rapporto di collaborazione, che è poi proseguito anche dopo la scadenza formale del contratto e comunque sino alla data di assunzione a tempo indeterminato, ha riguardato quell'area commerciale dell'azienda agricola rivolta alla promozione del brand attraverso la cura e la gestione degli appositi canali di comunicazione, al rafforzamento e all'ampliamento del mercato con l'estero e all'apertura di nuovi mercati.
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Nessun elemento significativo è tuttavia emerso per poter affermare, convintamente e tranquillamente, che tale attività si sia svolta secondo i canoni della subordinazione, così come asserito dalla difesa ricorrente.
3.4. - La documentazione versata in atti, consistente in una serie di messaggi e comunicazioni via e-mail, nulla adduce in termini di contenuto affinché si possa desumere che l'attività fosse sottoposta ai vincoli di soggezione tipici della subordinazione;
in effetti anche dal testimoniale emerge una realtà fattuale secondo cui la prestazione di lavoro sarebbe stata resa in piena autonomia e libertà, secondo la propria libera e personale disponibilità della ricorrente, nei giorni e negli orari da lei scelti, senza alcun obbligo di giustificazione e senza soggezione ad alcun potere disciplinare, in relazione alla quale è stato versato un corrispettivo che, pure erogato mensilmente dietro fattura, non tiene evidentemente conto di un orario di lavoro e soprattutto di un impegno lavorativo rimesso al controllo e alla gestione della parte committente.
3.5. - Del resto, la difesa ricorrente nulla deduce rispetto al diverso tenore delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, alla cui stregua è davvero difficile argomentare che il medesimo rapporto di lavoro fosse regolato secondo l'osservanza di un orario prestabilito e e in esecuzione di prestabilite direttive datoriali, dovendosi tratteggiare tale rapporto di collaborazione con i caratteri tipici del lavoro autonomo (quindi con libertà di orari e assunzione in proprio dei rischi inerenti alla propria attività lavorativa in caso di assenza dal lavoro, malattia, ferie ecc.).
Il teste – amministratore della società convenuta senza poteri di Controparte_4 rappresentanza – ha dichiarato: “La ricorrente non ha avuto un orario di lavoro vincolato fino a ottobre 2020, quando è stata assunta quale dipendente. In quel periodo era persona esterna e gestiva in autonomia iniziative per la promozione e visibilità dell'azienda, la comunicazione social, le degustazioni. Non era tenuta ad essere presente in azienda, lavorava da casa e si presentava in azienda quando riteneva. Escludo che la ricorrente svolgesse l'orario di lavoro indicato nel capitolo. Dopo l'assunzione quale dipendente ha osservato un orario di lavoro vincolato, doveva presentarsi in azienda e osservare l'orario 8,30-12,30, pausa di un'ora, 13,30- 17,30 dal lunedì al venerdì. Cap. E) E' possibile che abbia partecipato alle fiere e degustazioni indicate nel capitolo, sempre nel periodo di collaborazione autonoma. Non le ricordo nel dettaglio;
non era tenuta a comunicarmi nulla;
decideva in autonomia. Cap. L) Escludo che nel mese di ottobre 2020 la ricorrente abbia effettuato 132 ore di straordinario. Non è materialmente possibile. Dal doc. 6 che esamino si evince che le ore di straordinario sono 32.”
L'avv. Mariotti precisa che nel capitolo il numero 132 è stato indicato per errore materiale, da intendersi invece 32 ore di lavoro straordinario.
“Cap. M) Escludo quanto indicato nel capitolo. Le mansioni che le sono state assegnate con l'assunzione erano diverse da quelle svolte in precedenza di promozione del marchio. Si trattava delle mansioni che erano svolte fino a quel momento da me, mansioni commerciali di vendita, gestione degli agenti e rapporti con i clienti, gestione delle ordinazioni e della fatturazione, spedizione. Io dovevo insegnarle l'uso del programma aziendale che gestisce la fatturazione e la spedizione. Il rapporto di lavoro è durato solo un mese, nel corso del quale ha seguito per la prima volta le vendite, presentandosi presso i clienti con gli agenti, non ne ricordo il
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nome, l'agenzia è Niente so sulla presentazione del vino Parte_4 Parte_5 indicata nella e-mail del 26/10/2020 di cui al doc. 10)”
ADR avv. Mariotti “Non so se vi sia stata una interruzione tra il periodo di collaborazione e la dipendenza. Per certo so che è stata assunta per sollevarmi dalle mansioni del commerciale, che non era più in grado di svolgere con l'ampliamento dell'azienda da 5 a 13 ettari;
preciso che sono stati assunti due dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la sig.ra Pt_1
ADR avv. Orlandi “I nuovi dipendenti svolgono lavori agricoli, dai quali io sono stato sollevato quasi interamente. Oggi svolgo in prevalenza attività nel commerciale e gestione dei registri”.
3.6. - Neppure dal tenore delle comunicazioni via e-mail, prodotte in atti, si può fondatamente desumere la circostanza che la ricorrente fosse stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale e che le indicazioni ivi contenute fossero espressione di un potere datoriale, non avendo significativa rilevanza che la stessa in dette comunicazioni, afferenti ad attività di contenuto prettamente promozionale rivolta all'acquisizione di potenziale clientela, si presentasse o figurasse come referente interna dell'azienda, trattandosi di un elemento di valutazione non univoco riguardo alla qualificazione dell'attività svolta come consulente esterna ovvero impiegata aziendale.
Lo stesso dicasi per i resoconti dell'attività nei mesi di agosto, settembre-ottobre 2019, con i quali la ricorrente notiziava della partecipazione a fiere e ad eventi e ad avviare nuove strategie di comunicazione.
3.7. - Giova ricordare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
- le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale.
E, laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenti in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
3.8. - Sotto tale profilo, come detto, le scarne risultanze di prova non consentono affatto di valorizzare alcuno di suddetti elementi, posto che neppure la circostanza della corresponsione di un importo fisso mensile a titolo di corrispettivo - in assenza di altri elementi di valutazione, quale soprattutto l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito e non autodeterminato dalla lavoratrice stessa, ovvero la presenza di un coordinamento dell'attività nell'ambito di una stabile organizzazione aziendale - può assurgere a fatto di per sé probante la subordinazione.
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3.9. - Ma se nel caso di specie non può a ragione ritenersi provata l'esistenza di una eterodirezione, parimenti sono diversi gli elementi di valutazione che tendono ad escludere pure l'esistenza di prestazioni di lavoro “etero organizzate”, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, posto che è chiaramente emerso che la ricorrente fosse di fatto autonoma nell'organizzare temporalmente la prestazione, pur coordinandosi col committente e a prescindere dall'osservanza di un certo orario di lavoro, per adempiere ad un incarico oppure nel dover consegnare il risultato entro una certa scadenza ( in tal caso si è fuori dal concetto di eterorganizzazione temporale); inoltre la stessa era di fatto autonoma nel determinare il luogo della prestazione, pur coordinandosi col committente ( per assicurare la presenze in fiere od organizzare tour aziendali) .
4. - L'assenza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal mese di luglio 2019 inevitabilmente si riflette sulla domanda diretta a far valere l'illegittimità della clausola del patto di prova (della durata di cinque mesi) apposta al contratto in data 1° ottobre 2020 con cui la società convenuta assumeva a tempo indeterminato l'odierna ricorrente con inquadramento nel III livello del CCNL Agricoltura Impiegati e con mansioni di "impiegata addetta ufficio commerciale”.
Il vizio dedotto si appunta essenzialmente sul rilievo della pretestuosità di suddetta clausola posto che la lavoratrice anche dopo la formale sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva continuato a svolgere le medesime mansioni;
inoltre il patto di prova non indicava specificatamente le mansioni che ne costituivano l'oggetto.
La doglianza non è fondata sotto entrambi i profili.
4.1. - Invero, trattando i due aspetti unitariamente, in quanto interconnessi tra loro, vanno innanzitutto ricordati i principi che governano la clausola contrattuale per mezzo della quale l'assunzione definitiva del lavoratore può essere subordinata dalle parti all'esito positivo di un periodo di prova, volto ad accertare la reciproca convenienza del contratto.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il patto di prova è destinato a valutare la reciproca convenienza al rapporto, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo: ne consegue che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute ( tra tante, Cass. n. 15059/2015; Cass. n. 28930/2018; Cass n. 28252/2018).
Ne consegue che la clausola è illegittimamente apposta quando la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo (cfr. Cass. n. 17371/2015; Cass. n. 15059/2015). Al contrario, è ammissibile la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti, se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il
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comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass. 22809/2019 che richiama Cass. n. 10440/2012 e successive).
È, quindi, onere della datrice di lavoro allegare e dimostrare le ragioni per le quali, nonostante l'identità delle mansioni attribuite, sarebbe stato necessario sperimentare con un ulteriore periodo di prova l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, assegnate già in ripetuti contratti a tempo determinato (Cass. n. 10440/2012 cit.).
Sotto l'altro profilo, è stato più volte affermato che la specificità delle mansioni è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale;
la specificazione può comunque avvenire - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria ( Cass. 1099/2022 che richiama Cass. 9597/2017 cit.; Cass. 11582/2014)
Pertanto, alla stregua di tale interpretazione, affinché il patto di prova sia valido, è sufficiente specificare la categoria ed il livello, in relazione al contratto collettivo di riferimento, cui il lavoratore appartiene trattandosi di circostanza che come nella fattispecie in esame, consente di ritenere sufficientemente specificate le mansioni a cui il lavoratore può essere assegnato.
4.2. – venendo al caso di specie, l'odierna ricorrente veniva assunta, come è dato pure leggere nel contratto in atti, con qualifica di impiegata di III livello ( CCNL Impiegati in Agricoltura) e mansioni di addetta all'ufficio commerciale.
4.3. - Secondo le declaratorie contrattuali, appartengono a questa categoria gli impiegati che, “in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati… Profili: Sottoagenti - contabili - impiegati amministrativi o commerciali - aiuto enologo - corrispondente in lingue estere…”.
4.4. - In tale contesto, dunque, il patto di prova non può essere considerato generico e/o carente sotto il profilo della enunciazione delle mansioni attribuite alla ricorrente in quanto le stesse appaiono sufficientemente esaustive e idonee ad identificare esattamente le attività affidatele.
4.5. - Alla stregua di tali considerazioni, deve ritenersi altresì che il carattere distintivo di tali mansioni escluda che si sia trattato dei medesimi compiti essenzialmente dispiegati dalla lavoratrice nel periodo precedente alla stipula del contratto.
4.6. - Va rimarcato che le mansioni di impiegata addetta all'ufficio commerciale implicano il compimento di attività ricadenti nell'ambito della organizzazione della
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gestione aziendali, le quali non risultano essere state oggetto della precedente collaborazione offerta dalla ricorrente, occupandosi quest'ultima, per come si è potuto intravedere dalla documentazione in atti e in perfetta aderenza all'oggetto del contratto d'opera professionale, di strategia comunicativa sui social e di organizzazione di eventi.
4.7. - Del resto, la società datrice, su cui incombeva l'onere della società allegare e dimostrare la necessità del patto di prova per effetto di sopravvenute modificazioni del contesto in cui avveniva la nuova assunzione, ha giustificato la previsione di siffatta clausola nel nuovo contratto a tempo determinato proprio in ragione della novità delle mansioni alle quali la stessa era stata adibita.
Le dichiarazioni del teste sopra richiamate, hanno dato ampia ed CP_4 esaustiva conferma di tale motivazione posto che lo stesso ha ribadito che le mansioni che le erano state assegnate con l'assunzione erano diverse da quelle svolte in precedenza di promozione del marchio. Si trattava infatti di “…mansioni commerciali di vendita, gestione degli agenti e rapporti con i clienti, gestione delle ordinazioni e della fatturazione, spedizione… ( ut supra).
4.8. - La circostanza, poi, che la ricorrente abbia continuato ad occuparsi di promozione ( vedi in tal senso il contenuto delle e-mail relative al periodo ottobre- novembre 2020) non contraddice ed esclude che la stessa fosse chiamata secondo quanto stabilito contrattualmente a svolgere mansioni di addetta commerciale, in funzione della vendita dei prodotti ( vedi comunicazioni via mail in doc. 12 della produzione di parte ricorrente nelle quali si affrontano specificamente questioni attinenti ai costi di produzione relativi all'imbottigliamento del vino) per il cui profilo può presumersi ragionevolmente la previsione di un patto di prova.
Tali evidenze di prova non sono state specificamente contestate dalla difesa ricorrente tanto vero che non si è dato corso ad ulteriore istruttoria sul punto, essendo seguita e confermata espressa rinuncia al prosieguo della prova testimoniale.
4.9. - E' infondata la doglianza riguardante la mancanza di giustificazione del recesso per preteso mancato superamento del patto di prova, anche sotto l'ulteriore profilo della asserita condotta ritorsiva da parte datrice.
Pacifica giurisprudenza, sul punto, sostiene infatti che, pur ammettendosi che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso (si veda per tutte Cass. 18268/2018), permane pur sempre il potere in capo al giudice di sindacare sul legittimo esercizio di tale potere discrezionale e quindi sulla liceità del recesso in quanto fondato sull'accertamento e sulla corretta valutazione degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore nonché gli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso quale è desumibile altresì dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità.
Incombe allora sul lavoratore licenziato che deduca in sede giurisdizionale la nullità di esso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180/2017).
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4.10. - Orbene, sia nell'uno che nell'altra ipotesi, la difesa ricorrente non ha fornito plausibili elementi di convincimento dell'esistenza di un siffatto motivo illecito e tanto meno della natura ritorsiva del recesso.
4.11. - Invero, secondo la prospettazione attorea, il recesso sarebbe stato determinato esclusivamente da motivi ritorsivi a fronte della richiesta della lavoratrice di vedere monetizzate le ore ( 130) di straordinario maturate nel mese di ottobre 2020.
Tuttavia tale asserzione è rimasta del tutto priva di costrutto ed è pure parzialmente non conferente atteso che essa muove dal presupposto sbagliato di un monte ore diverso e di gran lunga superiore di straordinario rispetto a quello riportato nella busta paga prodotta dalla stessa ricorrente e regolarmente retribuito ( solo nel corso dell'istruttoria il difensore della parte ricorrente ha riconosciuto l'errore di lettura della busta paga). Inoltre, essa, in assenza di qualsivoglia elemento che ne supporti la ragione, appare poco plausibile considerato che l'aspettativa di realizzare una maggiorazione retributiva attraverso lo svolgimento di un surplus orario può benissimo non coincidere con la diversa organizzazione del lavoro aziendale che è di stretta prerogativa datoriale.
4.12. - Piuttosto, la circostanza che con comunicazione via e-mail del 4 novembre 2020 ( doc. 7 all. al ricorso) la lavoratrice puntualizzasse l'esistenza di un accordo per il riconoscimento del lavoro straordinario come strumento stabile di incremento della retribuzione mensile, non fa altro che porre in evidenza un ulteriore aspetto: il tema dello svolgimento di lavoro straordinario non è sganciato dalla considerazione che la ricorrente era stata assunta certamente per svolgere mansioni di addetta all'ufficio commerciale ma nel contempo è verosimile che la stessa avesse mantenuto in tutto o impegni di tipo promozionale ( che giustificherebbero appunto le ore in più di lavoro oltre le 39 previste contrattualmente) così come è dato evincere dal contenuto della stessa missiva in cui la ricorrente chiariva appunto che: “svolgendo attività differente il mio lavoro nei mesi a venire non diminuisce” ( doc. 7).
4.13. - Ciò avvalora vieppiù la tesi della diversità di mansioni per le quali deve ritenersi legittima l'apposizione del patto di prova al contratto di lavoro stipulato dalle parti e rafforza il convincimento che la residuale attività promozionale fosse diventata non più libera ed autonoma come lo era stata nel periodo precedente, e dunque oggetto di più pregnante valutazione e apprezzamento, anche sotto il profilo comportamentale, anche ai fini della necessaria sperimentazione della prestazione lavorativa, in ragione del diverso atteggiarsi del rapporto di lavoro trasformato dalla subordinazione.
4.14. - E' significativo, a tal fine, porre attenzione al spiccato tenore della nota del 26 ottobre 2020 in cui la lavoratrice, a causa dell'impronta “casual” del tipo di promozione da lei impostata, veniva redarguita da , ricordandole Persona_1 quest'ultimo di attenersi ad un determinato protocollo e di evolvere nel linguaggio della comunicazione mettendosi a disposizione per fornire le necessarie istruzioni sul punto ( doc. 12 del ricorso).
4.15. - Insomma, la ricorrente non ha dimostrato affatto, come era suo onere, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi,
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estraneo alla funzione del patto di prova (Corte cost. n. 189/1980, Corte cost. n. 255/1989, Corte cost. n. 541/2000, Cass. n. 1180/2017 Cass. n. 469/2015, Cass. n. 21784/2009, Cass. n. 1213/2004, Cass. n. 19354/2003, Cass. Sez. Un. n. 11633/2002. Cass. n. 2228/1999).
5. - Infine, quanto all'ultimo vizio di nullità dedotto dalla difesa ricorrente, vale osservare che per giurisprudenza il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non rientra nell'ambito del blocco dei licenziamenti introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive proroghe), riguardante espressamente i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rientranti nell'ambito dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 L. 15/07/1966, n. 604, cioè quei licenziamenti, altresì detti economici, motivati da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
6. - Per completezza di argomentazione, in punto di tutele avverso il licenziamento comunque illegittimo, va pure considerato che, per come autorevolmente ricostruita la fattispecie dalla Corte di legittimità ( vedi di recente Cass. 20239/2023) il recesso ad nutum in oggetto, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la reintegrazione, resterebbe assoggettato alla regola generale della sola tutela indennitaria.
Difatti, secondo il Supremo Collegio, in presenza di un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle L. n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. Per costante enunciato del giudice di legittimità, infatti, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato - ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto - dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. n. 16214/2016, Cass. n. 7921/2016, Cass. n. 21506/2008, Cass. n. 17045/2005, Cass. n. 2728/1994).
Pertanto, anche sotto tale aspetto la domanda reintegratoria della lavoratrice nel posto di lavoro non potrebbe in ogni caso essere accolta, non risolvendosi neppure in un licenziamento per g.m.o..
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
7. - Quanto alle spese del grado, la particolare natura delle questioni esaminate che si riflettono sulla difficoltà oggettiva dell'accertamento, in punto di subordinazione, induce a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di
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incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano la totale o parziale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione. Tali ragioni si traducono in tal caso in una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendosi a carico della parte ricorrente, soccombente sostanziale, il pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. (in particolare, del valore della controversia secondo il principio del disputatum: v. Cass. 19014/2007 e succ. ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, della metà delle spese del grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva, se dovuta, e cpa come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso in Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ANNI, ALE GIOVANNI MILTON 71 -FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1 icilio e RENZO IL MAGNIFICO 83 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato – subordinazione – accertamento – patto di prova – recesso – impugnativa di licenziamento. Conclusioni: parte ricorrente conclude chiedendo di 1) accertare e dichiarare che tra la signora e la Parte_1 [...] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 01/07/2019 e nto Parte_2 del ccnl agricoltura impiegati;
2) per i motivi di cui in narrativa, dichiarare la nullità del patto di prova stipulato in data 01/10/2020; 3) in tesi, accertare la natura ritorsiva del licenziamento intimato in data 06/11/2020 e/o che lo stesso è stato intimato in violazione dell'art. 14 d.l. 104/2020 e, conseguentemente dichiarare nullo il predetto licenziamento;
4) per l'effetto, condannare la società convenuta a: - reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- corrisponderle tutte le differenze retributive conseguenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro per il periodo compreso dal 01/07/2019 al 30/09/2020, pari ad € 19.120,75 lordi a titolo di retribuzioni oltre € 2.602,68 a titolo di tfr lordo, con interessi di legge dalle singole scadenze al saldo oltre rivalutazione;
- corrisponderle l'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5) in ipotesi denegata e non creduta, fermo il diritto alle differenze retributive di cui al punto precedente, dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi ex art. 47 del ccnl di settore applicato oltre all'ulteriore indennità risarcitoria nella misura massima di legge. il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. con refusione in ogni caso di compensi e spese di lite.
Parte resistente conclude in tesi i: rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ipotesi: nel caso di accoglimento della domanda di nullità del provvedimento espulsivo, detrarre da quanto eventualmente dovuto, operando la necessaria compensazione, le somme che la SI.ra ha percepito a qualsivoglia titolo (cd. aliunde perceptum) e dichiarare Pt_1 tenuta la società convenuta al pagamento esclusivamente dell'indennità minima prevista dalla legge;
- in ulteriore ipotesi: in caso di accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, accertare e dichiarare estinto il rapporto in data 6.11.2020 e dichiarare tenuta la ai sensi degli artt. 3 e 9 l.n. 23/2015, al pagamento esclusivamente di Controparte_1 una indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e, comunque, nella misura minima prevista per l in ulteriore ipotesi: in caso di accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive, accertare che la SI.ra a diritto al pagamento del minor importo risultante dalla CTU contabile In ogni caso, con vittoria di spese. Pt_1
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1. - Con ricorso depositato in data 18/05/2021 ha proposto domanda Parte_1 diretta ad ottenere - previo riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, relativa ad una collaborazione prestata in favore dell'azienda convenuta, inizialmente regolata da un contratto d'opera, di fatto svoltasi con caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, quali la eterodirezione, l'osservanza di un orario fisso, lo svolgimento di mansioni continuative e specifiche, l'utilizzo di strumenti aziendali, con conseguente nullità del patto di prova di cui al successivo contratto di prova a tempo determinato - la declaratoria di nullità del licenziamento intimatole in data 6 novembre 2020, ritenuto altresì ritorsivo e posto pure in violazione della normativa emergenziale da Covid-19 e, quindi, la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle differenze retributive e delle indennità risarcitorie perviste per legge.
Il tutto come da conclusioni in atti.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato di essere laureata in viticoltura ed enologia con specializzazione in marketing del vino e di avere stipulato nel giugno 2019 un contratto d'opera della durata di sei mesi con scadenza al 31/12/2019, rapporto che proseguiva senza ulteriori formalizzazioni alle medesime condizioni economiche e mansioni fino al mese di settembre 2020.
A partire dal 1° ottobre 2020, la stessa veniva assunta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrata al III livello del CCNL Agricoltura Impiegati, con mansioni di "impiegata addetta ufficio commerciale".
Ha lamentato che dopo circa un mese di lavoro, a fronte della richiesta di pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario ( pari a circa centotrenta ore per il mese di ottobre), che invece l'azienda intendeva fossero recuperate come riposi nel successivo mese di novembre, in data 6 novembre 2020 le veniva comunicato il licenziamento impugnato in via stragiudiziale dalla lavoratrice in data 3 dicembre 2020.
Quanto alle modalità di svolgimento del rapporto, la ricorrente ha altresì rappresentato che la sua attività presso gli uffici del , di rebranding del CP_2 marchio, promozione commerciale, gestione dei social media, organizzazione di eventi, degustazioni e visite in cantina, prevedeva un orario ordinario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30 e spesso anche il sabato, la domenica e la sera per eventi;
che le veniva fornito un telefono aziendale e che nel periodo di lockdown del 2020, aveva continuato a lavorare in smart working, mantenendo contatti con
[...]
e di avere partecipato a numerose fiere e degustazioni CP_3 Controparte_4 per promuovere l'azienda.
A tali fini ha evidenziato che, durante l'intero rapporto, la prestazione era stata caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro oltre che da una collaborazione stabile e continuativa delle prestazioni, l'osservanza di un orario, la retribuzione fissa, il coordinamento con l'organizzazione aziendale, e l'assenza di una struttura imprenditoriale del lavoratore.
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Ha invocato altresì l'applicazione nella specie dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che estende la disciplina del lavoro subordinato a rapporti di collaborazione con prestazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente.
Riguardo al licenziamento intimatole, ha eccepito in via preliminare la nullità del patto di prova perché successivo all'inizio del rapporto di lavoro subordinato, costituito in via di fatto sin dal primo luglio 2019 e in ogni caso privo di causa stanti la genericità delle mansioni come indicate nel contratto, di “addetta ufficio commerciale" (che rendeva impossibile valutare su quali mansioni sia avvenuta la verifica che ha portato al licenziamento), nonché la mancanza di una reale necessità di verifica delle capacità della lavoratrice in relazione alle medesime mansioni svolte precedentemente.
Ne ha lamentato altresì la natura ritorsiva essendo avvenuto due giorni dopo la richiesta di pagamento degli straordinari e la nullità per violazione dell'art. 14, comma 2, d.l. 104/2020 che vietava i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31/01/2021.
2. - La società si è costituita contestando integralmente le argomentazioni di parte ricorrente.
La difesa resistente, per quanto qui di interesse, ha dedotto che la
[...]
costituita nel 2013 per la gestione delle attività agricole e la produzione Controparte_1 di prodotti, in particolare vino di qualità, nel mese di maggio 2019, era contattata da per proporre una collaborazione professionale come consulente nel Parte_1 settore vitivinicolo, includendo anche attività amministrative e contabili;
cosicché in data 25 giugno 2019 stipulava con la stessa un contratto di opera professionale avente ad oggetto le seguenti attività consulenziali e di gestione: gestione social media e sito web;
creazione newsletter;
sviluppo tour in vigna e degustazioni;
analisi di mercato;
rafforzamento dei rapporti commerciali;
relazioni con la stampa;
partecipazione a fiere;
analisi e gestione del mercato estero. Alla scadenza del contratto il rapporto, caratterizzato essenzialmente nell'espletamento di attività di gestione dei social media e, occasionalmente, dei tour in vigna, proseguiva con le stesse modalità economiche e di contenuto, continuando a lavorare fuori dall'azienda, con strumenti propri e senza vincoli di orario, gestendo autonomamente il proprio tempo anche per lo svolgimento di altri incarichi professionali.
Solo nel mese di settembre 2020, la società le offriva un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di impiegata nell'ufficio commerciale, posto che i servizi promozionali sui social media erano stati affidati a una società inglese.
Ha quindi dedotto che proprio in ragione della diversità di mansioni era stato apposto un patto di prova al contratto di lavoro subordinato del 1° ottobre 2020, in forza del quale la stessa società, valutando negativamente le capacità di Pt_1 decideva di recedere dal contratto, con comunicazione alla lavoratrice in data 6 novembre 2020.
Ha quindi contestato che la prestazione resa dalla ricorrente, che era rimasta immutata anche successivamente alla scadenza formale del contratto d'opera, avesse i caratteri della subordinazione, permanendo tra le parti un rapporto di collaborazione autonoma e in ogni caso per un impegno che non superava le 24 ore settimanali.
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Quanto ai vizi di nullità dedotti con riguardo alla decisione di recedere dal contratto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova, ne ha contestato la fondatezza sotto tutti i profili tracciati in ricorso, considerato che, proprio con riferimento alla natura delle mansioni svolte dalla ricorrente, quelle dispiegate nel rapporto di lavoro autonomo fossero diverse da quelle del contratto di lavoro subordinato, specificamente rivolte alla gestione amministrativa e contabile. Ha contestato altresì la natura ritorsiva del licenziamento, asseritamente fondata sulla pretesa di svolgimento di lavoro straordinario (130) di gran lunga eccedente quello pure riconosciuto in busta paga (32), e non provato dalla lavoratrice. Ha contestato infine l'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 14, comma 2, d.l. n. 104/2020, non vertendosi in un'ipotesi di licenziamento per g.m.o..
Ha in ogni caso contestato l'ammontare delle differenze retributive rivendicate in relazione al periodo precedente all'assunzione, in ogni caso da commisurarsi su un'ipotetica prestazione lavorativa a 24 ore settimanali, ed eccepito l'aliunde perceptum.
Istruita mediante l'acquisizione di documenti e prova per testi, all'esito del deposito di note scritte, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. - La domanda si è rivelata infondata e, quindi, deve essere integralmente respinta.
3.1. - Innanzi tutto, la scarna istruttoria - essenzialmente incentrata sulla documentazione di parte e sulla deposizione del teste comune - non Testimone_1 ha consentito di giungere ad un accertamento positivo della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1° luglio 2019 (cioè sin dall'inizio della sua collaborazione come sostenuto dalla difesa ricorrente).
3.2. - E' in atti ed è fatto pacifico la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto attività di consulenza commerciale diretta: alla creazione di gestione di una rete dedicata ai social, pagina Facebook, Istagram e cura del sito web; creazione e gestione della newsletter dedicata alla clientela;
sviluppo tour in vigna e degustazioni in più lingue;
analisi di mercato di riferimento in Italia e definizione dei target di mercato aziendale;
rafforzamento dei rapporti commerciali;
rafforzamento ed espansione delle relazioni con la stampa;
controllo statistico dell'attività commerciale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi;
partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per la promozione del brand, analisi gestionale del mercato estero;
rafforzamento del mercato e delle relazioni già esistenti, sviluppo di nuove strategie e eventuale apertura a nuovi mercati da sviluppare e gestire;
attività di amministrazione e contabilità in azienda.
3.3. - E' pure emerso in modo chiaro che il corpo centrale delle attività svolte dalla ricorrente durante suddetto rapporto di collaborazione, che è poi proseguito anche dopo la scadenza formale del contratto e comunque sino alla data di assunzione a tempo indeterminato, ha riguardato quell'area commerciale dell'azienda agricola rivolta alla promozione del brand attraverso la cura e la gestione degli appositi canali di comunicazione, al rafforzamento e all'ampliamento del mercato con l'estero e all'apertura di nuovi mercati.
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Nessun elemento significativo è tuttavia emerso per poter affermare, convintamente e tranquillamente, che tale attività si sia svolta secondo i canoni della subordinazione, così come asserito dalla difesa ricorrente.
3.4. - La documentazione versata in atti, consistente in una serie di messaggi e comunicazioni via e-mail, nulla adduce in termini di contenuto affinché si possa desumere che l'attività fosse sottoposta ai vincoli di soggezione tipici della subordinazione;
in effetti anche dal testimoniale emerge una realtà fattuale secondo cui la prestazione di lavoro sarebbe stata resa in piena autonomia e libertà, secondo la propria libera e personale disponibilità della ricorrente, nei giorni e negli orari da lei scelti, senza alcun obbligo di giustificazione e senza soggezione ad alcun potere disciplinare, in relazione alla quale è stato versato un corrispettivo che, pure erogato mensilmente dietro fattura, non tiene evidentemente conto di un orario di lavoro e soprattutto di un impegno lavorativo rimesso al controllo e alla gestione della parte committente.
3.5. - Del resto, la difesa ricorrente nulla deduce rispetto al diverso tenore delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, alla cui stregua è davvero difficile argomentare che il medesimo rapporto di lavoro fosse regolato secondo l'osservanza di un orario prestabilito e e in esecuzione di prestabilite direttive datoriali, dovendosi tratteggiare tale rapporto di collaborazione con i caratteri tipici del lavoro autonomo (quindi con libertà di orari e assunzione in proprio dei rischi inerenti alla propria attività lavorativa in caso di assenza dal lavoro, malattia, ferie ecc.).
Il teste – amministratore della società convenuta senza poteri di Controparte_4 rappresentanza – ha dichiarato: “La ricorrente non ha avuto un orario di lavoro vincolato fino a ottobre 2020, quando è stata assunta quale dipendente. In quel periodo era persona esterna e gestiva in autonomia iniziative per la promozione e visibilità dell'azienda, la comunicazione social, le degustazioni. Non era tenuta ad essere presente in azienda, lavorava da casa e si presentava in azienda quando riteneva. Escludo che la ricorrente svolgesse l'orario di lavoro indicato nel capitolo. Dopo l'assunzione quale dipendente ha osservato un orario di lavoro vincolato, doveva presentarsi in azienda e osservare l'orario 8,30-12,30, pausa di un'ora, 13,30- 17,30 dal lunedì al venerdì. Cap. E) E' possibile che abbia partecipato alle fiere e degustazioni indicate nel capitolo, sempre nel periodo di collaborazione autonoma. Non le ricordo nel dettaglio;
non era tenuta a comunicarmi nulla;
decideva in autonomia. Cap. L) Escludo che nel mese di ottobre 2020 la ricorrente abbia effettuato 132 ore di straordinario. Non è materialmente possibile. Dal doc. 6 che esamino si evince che le ore di straordinario sono 32.”
L'avv. Mariotti precisa che nel capitolo il numero 132 è stato indicato per errore materiale, da intendersi invece 32 ore di lavoro straordinario.
“Cap. M) Escludo quanto indicato nel capitolo. Le mansioni che le sono state assegnate con l'assunzione erano diverse da quelle svolte in precedenza di promozione del marchio. Si trattava delle mansioni che erano svolte fino a quel momento da me, mansioni commerciali di vendita, gestione degli agenti e rapporti con i clienti, gestione delle ordinazioni e della fatturazione, spedizione. Io dovevo insegnarle l'uso del programma aziendale che gestisce la fatturazione e la spedizione. Il rapporto di lavoro è durato solo un mese, nel corso del quale ha seguito per la prima volta le vendite, presentandosi presso i clienti con gli agenti, non ne ricordo il
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nome, l'agenzia è Niente so sulla presentazione del vino Parte_4 Parte_5 indicata nella e-mail del 26/10/2020 di cui al doc. 10)”
ADR avv. Mariotti “Non so se vi sia stata una interruzione tra il periodo di collaborazione e la dipendenza. Per certo so che è stata assunta per sollevarmi dalle mansioni del commerciale, che non era più in grado di svolgere con l'ampliamento dell'azienda da 5 a 13 ettari;
preciso che sono stati assunti due dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la sig.ra Pt_1
ADR avv. Orlandi “I nuovi dipendenti svolgono lavori agricoli, dai quali io sono stato sollevato quasi interamente. Oggi svolgo in prevalenza attività nel commerciale e gestione dei registri”.
3.6. - Neppure dal tenore delle comunicazioni via e-mail, prodotte in atti, si può fondatamente desumere la circostanza che la ricorrente fosse stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale e che le indicazioni ivi contenute fossero espressione di un potere datoriale, non avendo significativa rilevanza che la stessa in dette comunicazioni, afferenti ad attività di contenuto prettamente promozionale rivolta all'acquisizione di potenziale clientela, si presentasse o figurasse come referente interna dell'azienda, trattandosi di un elemento di valutazione non univoco riguardo alla qualificazione dell'attività svolta come consulente esterna ovvero impiegata aziendale.
Lo stesso dicasi per i resoconti dell'attività nei mesi di agosto, settembre-ottobre 2019, con i quali la ricorrente notiziava della partecipazione a fiere e ad eventi e ad avviare nuove strategie di comunicazione.
3.7. - Giova ricordare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
- le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale.
E, laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenti in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
3.8. - Sotto tale profilo, come detto, le scarne risultanze di prova non consentono affatto di valorizzare alcuno di suddetti elementi, posto che neppure la circostanza della corresponsione di un importo fisso mensile a titolo di corrispettivo - in assenza di altri elementi di valutazione, quale soprattutto l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito e non autodeterminato dalla lavoratrice stessa, ovvero la presenza di un coordinamento dell'attività nell'ambito di una stabile organizzazione aziendale - può assurgere a fatto di per sé probante la subordinazione.
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3.9. - Ma se nel caso di specie non può a ragione ritenersi provata l'esistenza di una eterodirezione, parimenti sono diversi gli elementi di valutazione che tendono ad escludere pure l'esistenza di prestazioni di lavoro “etero organizzate”, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, posto che è chiaramente emerso che la ricorrente fosse di fatto autonoma nell'organizzare temporalmente la prestazione, pur coordinandosi col committente e a prescindere dall'osservanza di un certo orario di lavoro, per adempiere ad un incarico oppure nel dover consegnare il risultato entro una certa scadenza ( in tal caso si è fuori dal concetto di eterorganizzazione temporale); inoltre la stessa era di fatto autonoma nel determinare il luogo della prestazione, pur coordinandosi col committente ( per assicurare la presenze in fiere od organizzare tour aziendali) .
4. - L'assenza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal mese di luglio 2019 inevitabilmente si riflette sulla domanda diretta a far valere l'illegittimità della clausola del patto di prova (della durata di cinque mesi) apposta al contratto in data 1° ottobre 2020 con cui la società convenuta assumeva a tempo indeterminato l'odierna ricorrente con inquadramento nel III livello del CCNL Agricoltura Impiegati e con mansioni di "impiegata addetta ufficio commerciale”.
Il vizio dedotto si appunta essenzialmente sul rilievo della pretestuosità di suddetta clausola posto che la lavoratrice anche dopo la formale sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva continuato a svolgere le medesime mansioni;
inoltre il patto di prova non indicava specificatamente le mansioni che ne costituivano l'oggetto.
La doglianza non è fondata sotto entrambi i profili.
4.1. - Invero, trattando i due aspetti unitariamente, in quanto interconnessi tra loro, vanno innanzitutto ricordati i principi che governano la clausola contrattuale per mezzo della quale l'assunzione definitiva del lavoratore può essere subordinata dalle parti all'esito positivo di un periodo di prova, volto ad accertare la reciproca convenienza del contratto.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il patto di prova è destinato a valutare la reciproca convenienza al rapporto, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo: ne consegue che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute ( tra tante, Cass. n. 15059/2015; Cass. n. 28930/2018; Cass n. 28252/2018).
Ne consegue che la clausola è illegittimamente apposta quando la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo (cfr. Cass. n. 17371/2015; Cass. n. 15059/2015). Al contrario, è ammissibile la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti, se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il
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comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass. 22809/2019 che richiama Cass. n. 10440/2012 e successive).
È, quindi, onere della datrice di lavoro allegare e dimostrare le ragioni per le quali, nonostante l'identità delle mansioni attribuite, sarebbe stato necessario sperimentare con un ulteriore periodo di prova l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, assegnate già in ripetuti contratti a tempo determinato (Cass. n. 10440/2012 cit.).
Sotto l'altro profilo, è stato più volte affermato che la specificità delle mansioni è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale;
la specificazione può comunque avvenire - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria ( Cass. 1099/2022 che richiama Cass. 9597/2017 cit.; Cass. 11582/2014)
Pertanto, alla stregua di tale interpretazione, affinché il patto di prova sia valido, è sufficiente specificare la categoria ed il livello, in relazione al contratto collettivo di riferimento, cui il lavoratore appartiene trattandosi di circostanza che come nella fattispecie in esame, consente di ritenere sufficientemente specificate le mansioni a cui il lavoratore può essere assegnato.
4.2. – venendo al caso di specie, l'odierna ricorrente veniva assunta, come è dato pure leggere nel contratto in atti, con qualifica di impiegata di III livello ( CCNL Impiegati in Agricoltura) e mansioni di addetta all'ufficio commerciale.
4.3. - Secondo le declaratorie contrattuali, appartengono a questa categoria gli impiegati che, “in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati… Profili: Sottoagenti - contabili - impiegati amministrativi o commerciali - aiuto enologo - corrispondente in lingue estere…”.
4.4. - In tale contesto, dunque, il patto di prova non può essere considerato generico e/o carente sotto il profilo della enunciazione delle mansioni attribuite alla ricorrente in quanto le stesse appaiono sufficientemente esaustive e idonee ad identificare esattamente le attività affidatele.
4.5. - Alla stregua di tali considerazioni, deve ritenersi altresì che il carattere distintivo di tali mansioni escluda che si sia trattato dei medesimi compiti essenzialmente dispiegati dalla lavoratrice nel periodo precedente alla stipula del contratto.
4.6. - Va rimarcato che le mansioni di impiegata addetta all'ufficio commerciale implicano il compimento di attività ricadenti nell'ambito della organizzazione della
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gestione aziendali, le quali non risultano essere state oggetto della precedente collaborazione offerta dalla ricorrente, occupandosi quest'ultima, per come si è potuto intravedere dalla documentazione in atti e in perfetta aderenza all'oggetto del contratto d'opera professionale, di strategia comunicativa sui social e di organizzazione di eventi.
4.7. - Del resto, la società datrice, su cui incombeva l'onere della società allegare e dimostrare la necessità del patto di prova per effetto di sopravvenute modificazioni del contesto in cui avveniva la nuova assunzione, ha giustificato la previsione di siffatta clausola nel nuovo contratto a tempo determinato proprio in ragione della novità delle mansioni alle quali la stessa era stata adibita.
Le dichiarazioni del teste sopra richiamate, hanno dato ampia ed CP_4 esaustiva conferma di tale motivazione posto che lo stesso ha ribadito che le mansioni che le erano state assegnate con l'assunzione erano diverse da quelle svolte in precedenza di promozione del marchio. Si trattava infatti di “…mansioni commerciali di vendita, gestione degli agenti e rapporti con i clienti, gestione delle ordinazioni e della fatturazione, spedizione… ( ut supra).
4.8. - La circostanza, poi, che la ricorrente abbia continuato ad occuparsi di promozione ( vedi in tal senso il contenuto delle e-mail relative al periodo ottobre- novembre 2020) non contraddice ed esclude che la stessa fosse chiamata secondo quanto stabilito contrattualmente a svolgere mansioni di addetta commerciale, in funzione della vendita dei prodotti ( vedi comunicazioni via mail in doc. 12 della produzione di parte ricorrente nelle quali si affrontano specificamente questioni attinenti ai costi di produzione relativi all'imbottigliamento del vino) per il cui profilo può presumersi ragionevolmente la previsione di un patto di prova.
Tali evidenze di prova non sono state specificamente contestate dalla difesa ricorrente tanto vero che non si è dato corso ad ulteriore istruttoria sul punto, essendo seguita e confermata espressa rinuncia al prosieguo della prova testimoniale.
4.9. - E' infondata la doglianza riguardante la mancanza di giustificazione del recesso per preteso mancato superamento del patto di prova, anche sotto l'ulteriore profilo della asserita condotta ritorsiva da parte datrice.
Pacifica giurisprudenza, sul punto, sostiene infatti che, pur ammettendosi che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso (si veda per tutte Cass. 18268/2018), permane pur sempre il potere in capo al giudice di sindacare sul legittimo esercizio di tale potere discrezionale e quindi sulla liceità del recesso in quanto fondato sull'accertamento e sulla corretta valutazione degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore nonché gli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso quale è desumibile altresì dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità.
Incombe allora sul lavoratore licenziato che deduca in sede giurisdizionale la nullità di esso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180/2017).
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4.10. - Orbene, sia nell'uno che nell'altra ipotesi, la difesa ricorrente non ha fornito plausibili elementi di convincimento dell'esistenza di un siffatto motivo illecito e tanto meno della natura ritorsiva del recesso.
4.11. - Invero, secondo la prospettazione attorea, il recesso sarebbe stato determinato esclusivamente da motivi ritorsivi a fronte della richiesta della lavoratrice di vedere monetizzate le ore ( 130) di straordinario maturate nel mese di ottobre 2020.
Tuttavia tale asserzione è rimasta del tutto priva di costrutto ed è pure parzialmente non conferente atteso che essa muove dal presupposto sbagliato di un monte ore diverso e di gran lunga superiore di straordinario rispetto a quello riportato nella busta paga prodotta dalla stessa ricorrente e regolarmente retribuito ( solo nel corso dell'istruttoria il difensore della parte ricorrente ha riconosciuto l'errore di lettura della busta paga). Inoltre, essa, in assenza di qualsivoglia elemento che ne supporti la ragione, appare poco plausibile considerato che l'aspettativa di realizzare una maggiorazione retributiva attraverso lo svolgimento di un surplus orario può benissimo non coincidere con la diversa organizzazione del lavoro aziendale che è di stretta prerogativa datoriale.
4.12. - Piuttosto, la circostanza che con comunicazione via e-mail del 4 novembre 2020 ( doc. 7 all. al ricorso) la lavoratrice puntualizzasse l'esistenza di un accordo per il riconoscimento del lavoro straordinario come strumento stabile di incremento della retribuzione mensile, non fa altro che porre in evidenza un ulteriore aspetto: il tema dello svolgimento di lavoro straordinario non è sganciato dalla considerazione che la ricorrente era stata assunta certamente per svolgere mansioni di addetta all'ufficio commerciale ma nel contempo è verosimile che la stessa avesse mantenuto in tutto o impegni di tipo promozionale ( che giustificherebbero appunto le ore in più di lavoro oltre le 39 previste contrattualmente) così come è dato evincere dal contenuto della stessa missiva in cui la ricorrente chiariva appunto che: “svolgendo attività differente il mio lavoro nei mesi a venire non diminuisce” ( doc. 7).
4.13. - Ciò avvalora vieppiù la tesi della diversità di mansioni per le quali deve ritenersi legittima l'apposizione del patto di prova al contratto di lavoro stipulato dalle parti e rafforza il convincimento che la residuale attività promozionale fosse diventata non più libera ed autonoma come lo era stata nel periodo precedente, e dunque oggetto di più pregnante valutazione e apprezzamento, anche sotto il profilo comportamentale, anche ai fini della necessaria sperimentazione della prestazione lavorativa, in ragione del diverso atteggiarsi del rapporto di lavoro trasformato dalla subordinazione.
4.14. - E' significativo, a tal fine, porre attenzione al spiccato tenore della nota del 26 ottobre 2020 in cui la lavoratrice, a causa dell'impronta “casual” del tipo di promozione da lei impostata, veniva redarguita da , ricordandole Persona_1 quest'ultimo di attenersi ad un determinato protocollo e di evolvere nel linguaggio della comunicazione mettendosi a disposizione per fornire le necessarie istruzioni sul punto ( doc. 12 del ricorso).
4.15. - Insomma, la ricorrente non ha dimostrato affatto, come era suo onere, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi,
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estraneo alla funzione del patto di prova (Corte cost. n. 189/1980, Corte cost. n. 255/1989, Corte cost. n. 541/2000, Cass. n. 1180/2017 Cass. n. 469/2015, Cass. n. 21784/2009, Cass. n. 1213/2004, Cass. n. 19354/2003, Cass. Sez. Un. n. 11633/2002. Cass. n. 2228/1999).
5. - Infine, quanto all'ultimo vizio di nullità dedotto dalla difesa ricorrente, vale osservare che per giurisprudenza il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non rientra nell'ambito del blocco dei licenziamenti introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive proroghe), riguardante espressamente i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rientranti nell'ambito dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 L. 15/07/1966, n. 604, cioè quei licenziamenti, altresì detti economici, motivati da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
6. - Per completezza di argomentazione, in punto di tutele avverso il licenziamento comunque illegittimo, va pure considerato che, per come autorevolmente ricostruita la fattispecie dalla Corte di legittimità ( vedi di recente Cass. 20239/2023) il recesso ad nutum in oggetto, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la reintegrazione, resterebbe assoggettato alla regola generale della sola tutela indennitaria.
Difatti, secondo il Supremo Collegio, in presenza di un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle L. n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. Per costante enunciato del giudice di legittimità, infatti, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato - ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto - dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. n. 16214/2016, Cass. n. 7921/2016, Cass. n. 21506/2008, Cass. n. 17045/2005, Cass. n. 2728/1994).
Pertanto, anche sotto tale aspetto la domanda reintegratoria della lavoratrice nel posto di lavoro non potrebbe in ogni caso essere accolta, non risolvendosi neppure in un licenziamento per g.m.o..
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
7. - Quanto alle spese del grado, la particolare natura delle questioni esaminate che si riflettono sulla difficoltà oggettiva dell'accertamento, in punto di subordinazione, induce a ravvisare nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di
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incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano la totale o parziale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione. Tali ragioni si traducono in tal caso in una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendosi a carico della parte ricorrente, soccombente sostanziale, il pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. (in particolare, del valore della controversia secondo il principio del disputatum: v. Cass. 19014/2007 e succ. ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, della metà delle spese del grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva, se dovuta, e cpa come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso in Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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