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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 568 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOVIGLIO ANNA, giusta delega in Parte_1
atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANI ROBERTO, giusta delega in Controparte_1
atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 14.05.2016 in Celle Ligure (SV), trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Celle Ligure al numero 1, parte II, serie A, uff. 1, anno 2016, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celle Ligure, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario in data 14/05/2016 in Celle Ligure, ritualmente iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Celle Ligure al n. 1, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in Celle Ligure, Via Sanda n. 58, costituita dall'appartamento al primo piano del fabbricato di proprietà del SI. , rimarrà assegnata alla SInora Parte_1
che vi abiterà con le figlie fino a quando queste ultime avranno raggiunto Controparte_1
l'indipendenza economica. La SInora si impegna a mantenere libero da qualsivoglia CP_1
oggetto e/o materiale ingombrante il giardino della casa coniugale, al fine di tenere in ordine la suddetta parte comune, la cui manutenzione è interamente a carico del SI. . Quando la Parte_1
SInora lascerà la casa coniugale per trasferirsi altrove, anche eventualmente con le figlie, CP_1
porterà via con sé esclusivamente i beni personali, il mobilio e gli elettrodomestici dalla medesima acquistati dopo la separazione;
2. il SI. trasferirà la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza di divorzio, ma potrà continuare ad abitare nell'appartamento sito al piano terra della casa coniugale, che verrà accatastato separatamente dall'appartamento soprastante;
3. le figlie minori, ed , sono affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederle quando crede -
compatibilmente con gli impegni delle minori e con le eSIenze lavorative di entrambi i coniugi - e comunque di tenerle con sé con le seguenti modalità:
- le figlie verranno ritirate da scuola dalla mamma e rimarranno con lei per il resto della giornata;
- le figlie pernotteranno a settimane alterne presso il padre e presso la madre, nonché a fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina con ciascun genitore;
- il padre potrà, inoltre, tenere le figlie con sé per ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
Natale, Pasqua e le altre festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza, il tutto compatibilmente con gli impegni delle minori, nonché con le eSIenze
lavorative di entrambi i genitori;
4. il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie, nella misura di € 750,00= mensili (€ Parte_1
375,00= per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente intestato alla SI.ra , Codice Iban: CP_1
“[...]”; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat;
5. i coniugi concordano che eventuali spese straordinarie, mediche non ricomprese nel SSN,
scolastiche e ludico-sportive, che dovessero rendersi necessarie per le figlie, dovranno essere previamente concordate e saranno interamente sostenute dal SI. . Un'eccezione varrà Parte_1
per le eventuali spese relative ai campi solari a cui potranno essere iscritte le bambine, spese che saranno anticipate interamente dalla SI.ra , la quale potrà presentare domanda e ricevere CP_1
l'integrale rimborso delle stesse da parte del Comune di Celle Ligure. Faranno, inoltre, eccezione le spese universitarie e quelle relative ai mezzi (autovetture, motorini, ecc.) che verranno eventualmente acquistati per le figlie, che saranno divise al 50%. Le fatture e/o ricevute delle visite mediche le cui spese saranno eventualmente anticipate dalla SInora in quanto accompagnatrice delle CP_1
figlie e poi alla medesima rimborsate, dovranno essere intestate al SI. . Le parti Parte_1
concordano che le figlie non dovranno svolgere attività extrascolastiche alle medesime non gradite.
Le attività extrascolastiche verranno comunque previamente concordate da entrambi i genitori.
6. il SI. custodirà i buoni postali intestati alle figlie, le quali potranno riscuoterli al Parte_1
raggiungimento della maggiore età;
7. Il conto corrente postale n. 001023486226 ad oggi cointestato ad entrambi i coniugi, sul quale sono appoggiate le utenze e le polizze assicurative delle bambine, verrà estinto. La SI.ra si CP_1
rende disponibile a presenziare presso gli Uffici postali per effettuare gli adempimenti all'uopo necessari. Gli importi risultanti sul c/c al momento dell'estinzione, che saranno pari a poche centinaia di euro, verranno accreditati sul c/c postale personale del SI. ; Parte_1
8. i coniugi provvederanno ad estinguere i libretti postali intestati alle figlie e le polizze di assicurazione sulla vita “Posta futuro da grande” contratte dalla SInora in favore delle CP_1
figlie; gli importi giacenti sui libretti e sulle polizze verranno versati su due nuovi conti correnti bancari che verranno intestati alle minori;
9. i documenti delle figlie, carta d'identità, codice fiscale ed eventuale passaporto, verranno custoditi dalla madre e consegnati in caso di necessità, a semplice richiesta, al padre che li restituirà alla madre terminato il bisogno;
10. in merito alle utenze domestiche, poiché le abitazioni dei coniugi attualmente hanno in comune luce, acqua, gas e telefono / internet:
- in merito alle utenze di luce, gas ed acqua, non essendo possibile far installare contatori separati,
in quanto vi sono un unico impianto di riscaldamento ad anello ed un unico impianto idrico che serve i due piani della casa ed il giardino, essendo le bollette ancora intestate al SI. , lo stesso Parte_1
continuerà ad anticipare le relative spese che verranno rimborsate nella misura del 50% dalla
SInora tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN CP_1
[...] entro 10 giorni dalla richiesta;
le bollette dovranno essere inviate via mail alla SInora;
CP_1
- in merito alle utenze telefono e internet, le parti concordano di estinguere i relativi contratti stipulandone di nuovi singolarmente;
- il SI. rinuncia al credito vantato in merito alle bollette non rimborsate dalla SI.ra Parte_1
fino a settembre 2024, ad eccezione dell'ultima bolletta dell'acqua scaduta il 14/9/2024 di CP_1
€ 1.144,43 di cui il 50% verrà rimborsato dalla SI.ra in 5 rate mensili. Per le bollette CP_1
successive varranno le condizioni di divorzio di cui sopra.
11. la tassa sui rifiuti (TARI) sarà pagata dai coniugi nella misura del 50% ciascuno fino a quando sarà unica per i due appartamenti, dopo di che ognuno pagherà la tassa relativa all'appartamento in cui abita;
nelle more la tassa sarà pagata dal SI. e la SInora gli rimborserà Parte_1 CP_1
il 50% entro 10 giorni dalla richiesta;
12. nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro, atteso che entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
13. i coniugi si concedono, per quanto occorra, reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti equipollenti validi per l'espatrio, anche relativi alle figlie minori. Con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge”.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo