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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 15/12/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti e applicati gli artt. 281 sexies – terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3162/2024 di RG promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Parte_1
Bavaro presso il cui studio sito in Bari alla p.zza Giulio Cesare n. 30 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Barbieri con studio in Altamura alla via Giovinazzo n. 14 giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Barbieri con studio in Altamura alla via Giovinazzo n. 14 giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
Il Giudice Simona ME dall'avv. Cinzia Calonaci presso il cui studio sito in Poggibonsi alla via del Commercio n. 5 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 10.04.2024 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, le Compagnie assicurative e CP_4 CP_2
nonché la per ivi sentirle condannare, in solido fra loro, al versamento
[...] Controparte_3
“del premio stabilito all'interno delle riferite polizze di copertura assicurativa a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di copertura, il tutto per un ammontare pari ad € 37.449,98 (secondo
i calcoli e le valutazioni effettuate in premessa), ovvero alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero ancora alla diversa somma che l'Ill.mo Sig. Giudice adito intenderà liquidare secondo giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da valutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze”.
Esponeva in fatto l'attrice di avere stipulato con n. 4 distinti contratti Controparte_3 di finanziamento e di avere concluso contemporaneamente con e in CP_4 CP_2 abbinamento ai predetti finanziamenti, l'attivazione di differenti polizze assicurative, il cui rischio assicurato riguardava la perdita di impiego;
che in data 17.01.2022 il datore di lavoro C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A., previa contestazione disciplinare del 31.12.2021, irrogava a suo carico, il provvedimento disciplinare di licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto
Il Giudice Simona ME lavorativo tra le parti;
che l'attrice impugnava il licenziamento e richiedeva alla Controparte_2
e alla l'attivazione delle polizze assicurative;
che in data
[...] Controparte_1
29.04.2022 le Compagnie assicuratrici negavano l'attivazione delle polizze essendo il rischio assicurato la a seguito di licenziamento per motivo oggettivo individuale o Parte_2 collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro per ragioni non riconducibili all'assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione ed essendo altresì esplicitamente esclusi i licenziamenti occorsi per motivi disciplinari;
che la Pt_1 raggiungeva, nell'ambito del giudizio di impugnazione, un accordo di conciliazione giudiziale nel quale la società datrice di lavoro riconosceva l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, provvedendo alla riqualificazione come licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione per incompatibilità ambientale in virtù dei rapporti ormai definitivamente incrinati tra la lavoratrice, l'equipe della Unità Operativa di appartenenza e la proprietà della società datrice di lavoro;
che ricorrendo le condizioni previste per l'intervento della garanzia assicurativa a fronte del verificarsi del rischio assicurato, avesse diritto all'indennizzo assicurativo pari al complessivo importo di €. 37.449,98, di cui €. 33.449,18 concretamente versati dalla C.B.H. – Città di Bari
Hospital S.p.A. in favore di ed €. 4.000,80 corrispondente a n. 6 rate mensili del Controparte_3 piano di ammortamento per il prestito contratto.
Con comparse di costituzione e risposta – perfettamente sovrapponibili - depositate in data
23.05.2024 si costituivano in giudizio le Compagnie assicurative e CP_4 CP_2
Preliminarmente la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 atteso che la copertura per “Perdita d'Impiego” veniva prestata dalla sola Controparte_1
e, nel merito, contestavano integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare, con riferimento al contratto di finanziamento CQS del 26.03.2021, recante il n. 83474, (importo di €. 33.449,18 corrisposto ad estinzione di tale contratto con cessione del quinto dello stipendio) le convenute assumevano che non si era verificato l'evento assicurato e che la non era nè contraente, né aderente, né beneficiaria delle polizze ad esso abbinate, non Pt_1 avendo infatti versato alcun premio;
con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta n. 100704811373879 e al contratto di finanziamento n. 20220482483186 (domanda di pagamento dell'importo di € 4.000,80) le convenute eccepivano l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.05.2024 si costituiva in giudizio che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto Controparte_3 della domanda attorea, con il beneficio delle spese di lite.
Il Giudice Simona ME Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento, in assenza di attività istruttoria all'udienza del 15.12.2025 celebrata, ai sensi degli artt. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa viene decisa.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_3
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
ha agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere il premio oggetto Parte_1 delle polizze assicurative stipulate in abbinamento ai contratti di linea di credito, prestito personale e cessione del quinto dello stipendio aventi copertura per la perdita di impiego.
Ne consegue, pertanto, l'estraneità della ai citati contratti intercorsi Controparte_3 tra l'attrice e la Compagnia di Assicurazione, vieppiù che la Banca mutuante, dopo aver erogato il prestito “Cessione del Quinto” in favore della , ha incassato le somme ad essa dovute Pt_1 attraverso il soggetto cessionario (ex) datore di lavoro C.B.H. e, nel caso in cui venisse riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere la prestazione assicurativa, tale somma verrebbe corrisposta direttamente alla . Pt_1
Ancora in via preliminare merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della avendo prestato le sole coperture per “Decesso” e “Invalidità Controparte_2
Totale e Permanente” con le polizze n. 5119/01 e n. 5128/02, eventi evidentemente non interessati dal caso di specie.
Venendo al merito la domanda è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
E' incontestato e documentalmente provato che concludeva con Parte_1 la n. 4 contratti e, segnatamente, contratto n. 10070481373879 (linea di Controparte_3 credito – carta di credito), contratto n. 20220482483186 (prestito personale) – che produceva in allegato al ricorso introduttivo (cfr. allegato n. 2) - contratto n. 0000000239108C02 (di cessione del quinto dello stipendio) – prodotto dalle Compagnie convenute (cfr. allegato n. 6 comparsa di costituzione e risposta) e contratto n. 81500056247 (di protezione carta di credito).
Contestualmente alla sottoscrizione dei citati contratti la Banca mutuante richiedeva la sottoscrizione di polizze assicurative, ossia le polizze collettive n. 5119/01 e n. 5491/02 abbinate a copertura del contratto di finanziamento n. 100704811373879 e n. 5129/01 e n. 5501/02 in
Il Giudice Simona ME abbinamento al contratto di finanziamento n. 20220482483186 (cfr. allegato 3 al ricorso introduttivo), nonché le polizze assicurative connesse al contratto n. 0000000239108C02 di cessione del CP_4 quinto dello stipendio ed obbligatorie ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950 poste a garanzia della perdita di impiego.
Orbene, l'odierna attrice ha allegato che in data 30.12.2021, la Controparte_5 le inoltrava una missiva di contestazione disciplinare, cui seguivano in data 04.01.2022 le
[...] proprie osservazioni volte a contestare gli addebiti.
In data 17.01.2022 la C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A. irrogava a carico della il Pt_1 provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa ed, essendosi verificata l'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, nel mese di febbraio 2022 la C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A. corrispondeva alla l'importo di €. 15.122,79 con trattenuta integrale sul Controparte_3
Trattamento di Fine Rapporto maturato dalla lavoratrice, in riferimento al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio identificato dal numero 834741.
Con comunicazione del 07.03.2022, la trasmetteva alla ed Controparte_3 Pt_1 alla il conteggio estintivo relativo al prefato contratto di Controparte_5 finanziamento, richiedendo il versamento dell'importo residuo pari ad €. 17.115,89 per il quale l'attrice formalizzava domanda di rateizzazione e contestualmente avanzava istanza di attivazione delle coperture assicurative riferibili ai contratti di finanziamento conclusi con la Controparte_3
[...]
Orbene, parte attrice fonda la propria pretesa sulla previsione del rischio assicurato in relazione alla perdita di impiego e sull'indicazione, nell'ipotesi del verificarsi dell'evento oggetto di copertura assicurativa, del premio dovuto da parte della Compagnia Assicuratrice, individuato per un verso nel versamento dell'intero importo ancora dovuto a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dal dipendente e, per altro, verso nel pagamento di n. 6 rate mensili del piano di ammortamento per il prestito contratto dalla dipendente.
Invero, in disparte le polizze n. 5119/01 e n. 5128/02 riferibili a e relative a CP_2 coperture per “Decesso” e “Invalidità Totale e Permanente” giova distinguere le polizze correlate ai contratti di finanziamento n. 20220482483186 e n. 10070481373679 dalle polizze abbinate al contratto di finanziamento n. 834741 con cessione del quinto dello stipendio.
Quanto alle polizze collettive n. 5119/01 e n. 5491/02 abbinate a copertura del contratto di finanziamento n. 100704811373879 e n. 5129/01 e n. 5501/02 in abbinamento al contratto di finanziamento n. 20220482483186, mette conto rilevare l'inoperatività della garanzia per perdita di impiego non ricorrendone i presupposti.
Dalla disamina delle Condizioni Generali di Assicurazione si evince che per perdita di
Il Giudice Simona ME impiego deve intendersi “Perdita di impiego a seguito di licenziamento per Motivo oggettivo, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all'Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro”.
Nel caso di specie, il licenziamento dell'odierna attrice non si è verificato per motivo oggettivo, ma per motivi disciplinari e per giusta causa che sono espressamente esclusi dalle coperture.
Né appare idonea a superare detta esclusione la circostanza che, in sede di conciliazione giudiziale del 23.11.2022, la società datrice di lavoro provvedeva di intesa con la dipendente alla riqualificazione convenzionale della causale del provvedimento risolutivo della relazione lavorativa come licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione per incompatibilità ambientale atteso che nel verbale di conciliazione viene espressamente esclusa la configurabilità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, comunque, la dedotta incompatibilità ambientale non appare assimilabile a ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo quanto, piuttosto, a disfunzione nell'ambiente lavorativo idonea a generare tensioni o contrasti tali da compromettere il buon andamento dell'ufficio.
Per quanto concerne, invece, le polizze assicurative collegate al finanziamento di CP_4 cessione del quinto dello stipendio, non sussiste il diritto dell'attrice alla copertura assicurativa richiesta, atteso che dalla disamina delle richiamate polizze si evince plasticamente che l'assicurato non sia né contraente – essendo parti dell'accordo quadro e Controparte_6 [...] da una parte e dall'altra - né aderente e né beneficiario CP_2 CP_3 CP_3 dell'eventuale prestazione assicurativa, ma esclusivamente debitore e portatore del rischio.
A conferma della terzietà del Cliente l'art. 6 prevede: “Polizze Assicurative: Il Cliente prende atto che la Mutuante, come previsto obbligatoriamente per legge, provvederà alla stipulazione delle sottoelencate polizze assicurative copertura dei rischi di morte e di perdita di impiego e/o a copertura del rischio di credito…” tant'è che l'attrice non ha versato alcun premio in relazione a dette polizze, essendosi limitata a sottoscrivere al momento della stipula del finanziamento un modulo di accettazione.
Dunque, dette polizze garantiscono la beneficiaria/contraente come Controparte_3 evincibile dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione “Polizza Credito”, che prevedere che
“beneficiario della prestazione è il contraente…”, hanno ad oggetto il rischio di perdite pecuniarie che possano essere subite dal contraente come da art. 1 delle condizioni di Controparte_3 assicurazione “Polizza Credito” (cfr. doc. 7), che prevede che “l'Assicuratore riconosce al
Il Giudice Simona ME Contraente, alle condizioni di cui perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell'erogazione, da parte del datore di lavoro, della quota di stipendio del debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdite di impiego del Debitore…” e riconoscono in ogni caso all'Assicuratore, ove questi liquidi la prestazione in favore della beneficiaria/contraente il diritto di Controparte_3 surrogazione “nei diritti e nei privilegi che lo stesso detiene nei confronti del Debitore” (cfr. art.
9.2 del contratto e art. 10 delle condizioni di assicurazione “Polizza Credito”, doc. 7), diritto derivante altresì dall'art. 1916 c.c..
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto della domanda attrice.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, l'attrice deve essere condannata – giusta principio di soccombenza - alla rifusione in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi e con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con aumento del 30% per la presenza di due parti in relazione alle spese da liquidarsi nei confronti di e e riduzione del 30% delle spese da liquidarsi in favore di CP_4 CP_2 avendo quest'ultima limitato la propria difesa all'eccezione di carenza di Controparte_3 legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_4
e con ricorso notificato in data 10.04.2024, ogni istanza, CP_2 CP_3 CP_3 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3
[...]
2) RIGETTA la domanda attorea;
3) CO parte attrice, alla rifusione in favore delle Parte_1 convenute e e delle spese di lite, che si liquidano nei CP_4 CP_2 Controparte_3 confronti di e in complessivi €. 7.553,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso CP_4 CP_2 spese generali del 15% e accessori come per legge ed €. 4.067,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge nei confronti di Controparte_3
Cosi' deciso in Bari, all'udienza del 15.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona ME
Il Giudice Simona ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 15/12/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti e applicati gli artt. 281 sexies – terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3162/2024 di RG promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Parte_1
Bavaro presso il cui studio sito in Bari alla p.zza Giulio Cesare n. 30 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Barbieri con studio in Altamura alla via Giovinazzo n. 14 giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Barbieri con studio in Altamura alla via Giovinazzo n. 14 giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
Il Giudice Simona ME dall'avv. Cinzia Calonaci presso il cui studio sito in Poggibonsi alla via del Commercio n. 5 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 10.04.2024 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, le Compagnie assicurative e CP_4 CP_2
nonché la per ivi sentirle condannare, in solido fra loro, al versamento
[...] Controparte_3
“del premio stabilito all'interno delle riferite polizze di copertura assicurativa a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di copertura, il tutto per un ammontare pari ad € 37.449,98 (secondo
i calcoli e le valutazioni effettuate in premessa), ovvero alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero ancora alla diversa somma che l'Ill.mo Sig. Giudice adito intenderà liquidare secondo giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da valutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze”.
Esponeva in fatto l'attrice di avere stipulato con n. 4 distinti contratti Controparte_3 di finanziamento e di avere concluso contemporaneamente con e in CP_4 CP_2 abbinamento ai predetti finanziamenti, l'attivazione di differenti polizze assicurative, il cui rischio assicurato riguardava la perdita di impiego;
che in data 17.01.2022 il datore di lavoro C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A., previa contestazione disciplinare del 31.12.2021, irrogava a suo carico, il provvedimento disciplinare di licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto
Il Giudice Simona ME lavorativo tra le parti;
che l'attrice impugnava il licenziamento e richiedeva alla Controparte_2
e alla l'attivazione delle polizze assicurative;
che in data
[...] Controparte_1
29.04.2022 le Compagnie assicuratrici negavano l'attivazione delle polizze essendo il rischio assicurato la a seguito di licenziamento per motivo oggettivo individuale o Parte_2 collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro per ragioni non riconducibili all'assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione ed essendo altresì esplicitamente esclusi i licenziamenti occorsi per motivi disciplinari;
che la Pt_1 raggiungeva, nell'ambito del giudizio di impugnazione, un accordo di conciliazione giudiziale nel quale la società datrice di lavoro riconosceva l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, provvedendo alla riqualificazione come licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione per incompatibilità ambientale in virtù dei rapporti ormai definitivamente incrinati tra la lavoratrice, l'equipe della Unità Operativa di appartenenza e la proprietà della società datrice di lavoro;
che ricorrendo le condizioni previste per l'intervento della garanzia assicurativa a fronte del verificarsi del rischio assicurato, avesse diritto all'indennizzo assicurativo pari al complessivo importo di €. 37.449,98, di cui €. 33.449,18 concretamente versati dalla C.B.H. – Città di Bari
Hospital S.p.A. in favore di ed €. 4.000,80 corrispondente a n. 6 rate mensili del Controparte_3 piano di ammortamento per il prestito contratto.
Con comparse di costituzione e risposta – perfettamente sovrapponibili - depositate in data
23.05.2024 si costituivano in giudizio le Compagnie assicurative e CP_4 CP_2
Preliminarmente la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 atteso che la copertura per “Perdita d'Impiego” veniva prestata dalla sola Controparte_1
e, nel merito, contestavano integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare, con riferimento al contratto di finanziamento CQS del 26.03.2021, recante il n. 83474, (importo di €. 33.449,18 corrisposto ad estinzione di tale contratto con cessione del quinto dello stipendio) le convenute assumevano che non si era verificato l'evento assicurato e che la non era nè contraente, né aderente, né beneficiaria delle polizze ad esso abbinate, non Pt_1 avendo infatti versato alcun premio;
con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta n. 100704811373879 e al contratto di finanziamento n. 20220482483186 (domanda di pagamento dell'importo di € 4.000,80) le convenute eccepivano l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.05.2024 si costituiva in giudizio che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto Controparte_3 della domanda attorea, con il beneficio delle spese di lite.
Il Giudice Simona ME Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento, in assenza di attività istruttoria all'udienza del 15.12.2025 celebrata, ai sensi degli artt. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa viene decisa.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_3
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
ha agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere il premio oggetto Parte_1 delle polizze assicurative stipulate in abbinamento ai contratti di linea di credito, prestito personale e cessione del quinto dello stipendio aventi copertura per la perdita di impiego.
Ne consegue, pertanto, l'estraneità della ai citati contratti intercorsi Controparte_3 tra l'attrice e la Compagnia di Assicurazione, vieppiù che la Banca mutuante, dopo aver erogato il prestito “Cessione del Quinto” in favore della , ha incassato le somme ad essa dovute Pt_1 attraverso il soggetto cessionario (ex) datore di lavoro C.B.H. e, nel caso in cui venisse riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere la prestazione assicurativa, tale somma verrebbe corrisposta direttamente alla . Pt_1
Ancora in via preliminare merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della avendo prestato le sole coperture per “Decesso” e “Invalidità Controparte_2
Totale e Permanente” con le polizze n. 5119/01 e n. 5128/02, eventi evidentemente non interessati dal caso di specie.
Venendo al merito la domanda è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
E' incontestato e documentalmente provato che concludeva con Parte_1 la n. 4 contratti e, segnatamente, contratto n. 10070481373879 (linea di Controparte_3 credito – carta di credito), contratto n. 20220482483186 (prestito personale) – che produceva in allegato al ricorso introduttivo (cfr. allegato n. 2) - contratto n. 0000000239108C02 (di cessione del quinto dello stipendio) – prodotto dalle Compagnie convenute (cfr. allegato n. 6 comparsa di costituzione e risposta) e contratto n. 81500056247 (di protezione carta di credito).
Contestualmente alla sottoscrizione dei citati contratti la Banca mutuante richiedeva la sottoscrizione di polizze assicurative, ossia le polizze collettive n. 5119/01 e n. 5491/02 abbinate a copertura del contratto di finanziamento n. 100704811373879 e n. 5129/01 e n. 5501/02 in
Il Giudice Simona ME abbinamento al contratto di finanziamento n. 20220482483186 (cfr. allegato 3 al ricorso introduttivo), nonché le polizze assicurative connesse al contratto n. 0000000239108C02 di cessione del CP_4 quinto dello stipendio ed obbligatorie ex art. 54 D.P.R. n. 180/1950 poste a garanzia della perdita di impiego.
Orbene, l'odierna attrice ha allegato che in data 30.12.2021, la Controparte_5 le inoltrava una missiva di contestazione disciplinare, cui seguivano in data 04.01.2022 le
[...] proprie osservazioni volte a contestare gli addebiti.
In data 17.01.2022 la C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A. irrogava a carico della il Pt_1 provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa ed, essendosi verificata l'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, nel mese di febbraio 2022 la C.B.H. – Città di Bari Hospital S.p.A. corrispondeva alla l'importo di €. 15.122,79 con trattenuta integrale sul Controparte_3
Trattamento di Fine Rapporto maturato dalla lavoratrice, in riferimento al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio identificato dal numero 834741.
Con comunicazione del 07.03.2022, la trasmetteva alla ed Controparte_3 Pt_1 alla il conteggio estintivo relativo al prefato contratto di Controparte_5 finanziamento, richiedendo il versamento dell'importo residuo pari ad €. 17.115,89 per il quale l'attrice formalizzava domanda di rateizzazione e contestualmente avanzava istanza di attivazione delle coperture assicurative riferibili ai contratti di finanziamento conclusi con la Controparte_3
[...]
Orbene, parte attrice fonda la propria pretesa sulla previsione del rischio assicurato in relazione alla perdita di impiego e sull'indicazione, nell'ipotesi del verificarsi dell'evento oggetto di copertura assicurativa, del premio dovuto da parte della Compagnia Assicuratrice, individuato per un verso nel versamento dell'intero importo ancora dovuto a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dal dipendente e, per altro, verso nel pagamento di n. 6 rate mensili del piano di ammortamento per il prestito contratto dalla dipendente.
Invero, in disparte le polizze n. 5119/01 e n. 5128/02 riferibili a e relative a CP_2 coperture per “Decesso” e “Invalidità Totale e Permanente” giova distinguere le polizze correlate ai contratti di finanziamento n. 20220482483186 e n. 10070481373679 dalle polizze abbinate al contratto di finanziamento n. 834741 con cessione del quinto dello stipendio.
Quanto alle polizze collettive n. 5119/01 e n. 5491/02 abbinate a copertura del contratto di finanziamento n. 100704811373879 e n. 5129/01 e n. 5501/02 in abbinamento al contratto di finanziamento n. 20220482483186, mette conto rilevare l'inoperatività della garanzia per perdita di impiego non ricorrendone i presupposti.
Dalla disamina delle Condizioni Generali di Assicurazione si evince che per perdita di
Il Giudice Simona ME impiego deve intendersi “Perdita di impiego a seguito di licenziamento per Motivo oggettivo, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all'Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro”.
Nel caso di specie, il licenziamento dell'odierna attrice non si è verificato per motivo oggettivo, ma per motivi disciplinari e per giusta causa che sono espressamente esclusi dalle coperture.
Né appare idonea a superare detta esclusione la circostanza che, in sede di conciliazione giudiziale del 23.11.2022, la società datrice di lavoro provvedeva di intesa con la dipendente alla riqualificazione convenzionale della causale del provvedimento risolutivo della relazione lavorativa come licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione per incompatibilità ambientale atteso che nel verbale di conciliazione viene espressamente esclusa la configurabilità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, comunque, la dedotta incompatibilità ambientale non appare assimilabile a ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo quanto, piuttosto, a disfunzione nell'ambiente lavorativo idonea a generare tensioni o contrasti tali da compromettere il buon andamento dell'ufficio.
Per quanto concerne, invece, le polizze assicurative collegate al finanziamento di CP_4 cessione del quinto dello stipendio, non sussiste il diritto dell'attrice alla copertura assicurativa richiesta, atteso che dalla disamina delle richiamate polizze si evince plasticamente che l'assicurato non sia né contraente – essendo parti dell'accordo quadro e Controparte_6 [...] da una parte e dall'altra - né aderente e né beneficiario CP_2 CP_3 CP_3 dell'eventuale prestazione assicurativa, ma esclusivamente debitore e portatore del rischio.
A conferma della terzietà del Cliente l'art. 6 prevede: “Polizze Assicurative: Il Cliente prende atto che la Mutuante, come previsto obbligatoriamente per legge, provvederà alla stipulazione delle sottoelencate polizze assicurative copertura dei rischi di morte e di perdita di impiego e/o a copertura del rischio di credito…” tant'è che l'attrice non ha versato alcun premio in relazione a dette polizze, essendosi limitata a sottoscrivere al momento della stipula del finanziamento un modulo di accettazione.
Dunque, dette polizze garantiscono la beneficiaria/contraente come Controparte_3 evincibile dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione “Polizza Credito”, che prevedere che
“beneficiario della prestazione è il contraente…”, hanno ad oggetto il rischio di perdite pecuniarie che possano essere subite dal contraente come da art. 1 delle condizioni di Controparte_3 assicurazione “Polizza Credito” (cfr. doc. 7), che prevede che “l'Assicuratore riconosce al
Il Giudice Simona ME Contraente, alle condizioni di cui perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell'erogazione, da parte del datore di lavoro, della quota di stipendio del debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdite di impiego del Debitore…” e riconoscono in ogni caso all'Assicuratore, ove questi liquidi la prestazione in favore della beneficiaria/contraente il diritto di Controparte_3 surrogazione “nei diritti e nei privilegi che lo stesso detiene nei confronti del Debitore” (cfr. art.
9.2 del contratto e art. 10 delle condizioni di assicurazione “Polizza Credito”, doc. 7), diritto derivante altresì dall'art. 1916 c.c..
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto della domanda attrice.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, l'attrice deve essere condannata – giusta principio di soccombenza - alla rifusione in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi e con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con aumento del 30% per la presenza di due parti in relazione alle spese da liquidarsi nei confronti di e e riduzione del 30% delle spese da liquidarsi in favore di CP_4 CP_2 avendo quest'ultima limitato la propria difesa all'eccezione di carenza di Controparte_3 legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_4
e con ricorso notificato in data 10.04.2024, ogni istanza, CP_2 CP_3 CP_3 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3
[...]
2) RIGETTA la domanda attorea;
3) CO parte attrice, alla rifusione in favore delle Parte_1 convenute e e delle spese di lite, che si liquidano nei CP_4 CP_2 Controparte_3 confronti di e in complessivi €. 7.553,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso CP_4 CP_2 spese generali del 15% e accessori come per legge ed €. 4.067,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge nei confronti di Controparte_3
Cosi' deciso in Bari, all'udienza del 15.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona ME
Il Giudice Simona ME