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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9545/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063606301000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 17.12.2024, Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento , meglio indicata in ricorso, con numeri finali 6301, notificata in data 27.09.2024, per l'importo di € 10.628,77 a titolo di Irpef per l'anno 2020.
Deduceva la illegittimità della cartella perchè non era stata inviata la comunicazione di irregolarità e per insussistenza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
deduceva che vi era stato uno sgravio parziale.
Con successiva memoria la ricorrente deduceva che era avvenuto un ulteriore sgravio, depositandone documentazione;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stati accolti tutti i rilievi proposti da parte ricorrente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
All'odierna udienza l'Agenzia chiedeva disporsi la compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati prodotti in atti due provvedimenti di sgravio, a seguito dei quali i rilievi proposti da parte ricorrente sono stati interamente accolti, come dichiarato da parte ricorrente.
Le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, in base al principio della soccombenza virtuale: deve rilevarsi, sotto tale profilo, che l'Agenzia ha posto in essere i due sgravi, con un certo ritardo, mentre avrebbe potuto effettuarli con maggiore tempestività, evitando così il sorgere ed il protrarsi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 850,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Dr. Liborio Fazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9545/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063606301000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 17.12.2024, Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento , meglio indicata in ricorso, con numeri finali 6301, notificata in data 27.09.2024, per l'importo di € 10.628,77 a titolo di Irpef per l'anno 2020.
Deduceva la illegittimità della cartella perchè non era stata inviata la comunicazione di irregolarità e per insussistenza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
deduceva che vi era stato uno sgravio parziale.
Con successiva memoria la ricorrente deduceva che era avvenuto un ulteriore sgravio, depositandone documentazione;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stati accolti tutti i rilievi proposti da parte ricorrente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
All'odierna udienza l'Agenzia chiedeva disporsi la compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati prodotti in atti due provvedimenti di sgravio, a seguito dei quali i rilievi proposti da parte ricorrente sono stati interamente accolti, come dichiarato da parte ricorrente.
Le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, in base al principio della soccombenza virtuale: deve rilevarsi, sotto tale profilo, che l'Agenzia ha posto in essere i due sgravi, con un certo ritardo, mentre avrebbe potuto effettuarli con maggiore tempestività, evitando così il sorgere ed il protrarsi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 850,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Dr. Liborio Fazzi