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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 233/2021 RG vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pardini
APPELLANTE
E
(P.I.: in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Maria Rosa Zaccardo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 85/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 1.10.2007, il conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la Parte_1
chiedendo: in via principale di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 451/07 emesso dal Tribunale di Potenza per l'importo di Euro 15.134,00, oltre interessi;
in via subordinata, limitare la condanna dell'Amministrazione Comunale opponente al pagamento della minore somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Sosteneva:
- che, in data 30.10.1992 e 22.01.2002, il stipulava due convenzioni con la Controparte_1 per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico Parte_1
urbano della città di che, sulla base dell'art. 9 della convenzione del 1992, in nessun caso CP_1
dalla gestione del pubblico servizio di trasporto potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale esercitati dalle;
che, sulla base dell'art. 8 della Parte_1
convenzione del 1992, il si obbligava a riconoscere e a corrispondere alla gli oneri CP_1 Pt_1
derivanti dal trattamento di fine rapporto delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e a tenere indenne la società da ogni pretesa in ordine alle modalità seguite per la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto ed altre specifiche questioni riguardanti l'applicazione della normativa disciplinante il trattamento giuridico ed economico di tali agenti;
- che la società ritenendo di avere diritto al rimborso di tutti gli oneri sostenuti a seguito dei Pt_1
giudizi introdotti da chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo;
Parte_2
- che le somme dovute dal a titolo di rimborso erano esclusivamente quelle Controparte_1
riconosciute in favore di in forza delle sentenze n. 1446/2005 e n. 657/2006, emesse Parte_2
rispettivamente dal Tribunale di Potenza e dalla Corte di Appello di Potenza (pari ad Euro 4.409,34), nonché quelle corrisposte in favore del CT (pari ad Euro 663,73) e quella liquidata in Per_1 favore dell'avv. Ferri con la sentenza del Tribunale di Potenza (pari ad Euro 2.198,53), per un totale di Euro 7.271,60;
- che non apparivano, invece, rimborsabili le somme corrisposte dalla ai propri legali, avv. Pt_1
Perchiunno e avv. Lo Nigro per la difesa rispettivamente prestata per il primo e per il secondo grado di giudizio, nonché quelle pagate all'avv. Ferri in relazione al decreto ingiuntivo notificato unicamente a e a in quanto non si verteva in tema di un credito vantato Parte_1 CP_2
dall'avvocato nei confronti del proprio cliente;
- che la prova scritta fornita dall'ente non era sufficiente a provare il credito vantato, neanche sotto il profilo del quantum;
- che, in particolare, in relazione alle fatture emesse dai legali della società opposta, si rilevava che la fattura emessa dall'avv. Lo Nigro e le somme corrisposte in favore dell'avv. Perchinunno si riferivano a procedimenti all'esito dei quali le spese venivano compensate nei rapporti tra e Pt_1 CP_1
[...] - che le spese legali corrisposte dal creditore opposto all'avv. Ferri in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo, non erano dovute in quanto il era rimasto estraneo al relativo Controparte_1
procedimento;
- che, inoltre, la somma ingiunta non era dovuta, in quanto, da un lato, gli oneri cui facevano riferimento le convenzioni sottoscritte dalle parti erano soltanto quelli derivanti da una corretta gestione del servizio di trasporto pubblico riportati in un bilancio corretto, mentre la Commissione nominata dal alla cessazione del rapporto di concessione, per verificare i bilanci Controparte_1
di e quantificare la situazione debito/credito tra le parti, aveva rilevato la non correttezza e la Pt_1 non approvabilità dei bilanci e, dall'altro, il sistema di pagamento previsto nelle convenzioni, Pt_1
articolato con il metodo delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci, non consentiva di considerare certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dal concessionario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.3.2008 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
2. Con sentenza n. 85/2020 pubblicata in data 24.1.2020, il Tribunale di Potenza accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 451/2007 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 14.7.2007.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, in primo luogo, doveva essere riconosciuta la validità del rapporto contrattuale invocato da a fondamento della pretesa creditoria;
ed infatti, benchè nelle convenzioni stipulate Pt_1
in data 30.10.1992 e in data 22.1.2002 mancasse sia la previsione dell'impegno di spesa che il riferimento alla relativa copertura finanziaria, le convenzioni -dalle quali originava l'obbligo contrattuale del di tenere indenne il concessionario da qualsiasi onere CP_1
derivante dal trattamento di fine rapporto delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e da ogni pretesa relativa a contestazioni in atto o future ed alle conseguenti spese legali sostenute per il calcolo del trattamento di fine rapporto-, erano valide, in quanto l'ammontare degli oneri economici che il doveva rimborsare al concessionario non CP_1
era determinato né determinabile al momento della stipula delle convenzioni, essendo il relativo esborso ad opera di legato ad eventi futuri (quanto alle somme da Pt_1
corrispondere a titolo di trattamento di fine rapporto) ed eventuali (quanto alle spese legali sostenute per far fronte a contestazioni in atto o future) e, pertanto, non era necessario che venissero indicati l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte;
b) che, nel merito, l'azione proposta era un'azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione, gravante sul concedente di rimborsare Controparte_1
delle somme anticipate in relazione ai giudizi instaurati nei suoi confronti davanti al Pt_1
Giudice del lavoro dal dipendente al fine di ottenere il pagamento del trattamento Parte_2
di fine rapporto;
c) che, dalla lettura delle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello, si evinceva che il Giudice del lavoro aveva accolto la domanda proposta da e, quanto ai Parte_2
rapporti tra e il -terzo chiamato in garanzia- in primo grado aveva Pt_1 Controparte_1 riconosciuto l'obbligo del di riconoscere fra le spese di esercizio gli oneri Controparte_1 derivanti dal trattamento di fine rapporto di nell'importo complessivo di Euro Parte_2
20.639,78, compensando interamente le spese del giudizio nei rapporti fra il CP_1
e mentre nel giudizio di appello, in accoglimento del relativo motivo di
[...] Pt_1 appello principale proposto da aveva esteso l'accoglimento della domanda di garanzia Pt_1
alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, compensando fra le parti le spese del giudizio di appello;
d) che la pronuncia del Giudice del lavoro era di ostacolo all'accoglimento della domanda di rimborso della somma dovuta al dipendente e delle spese corrisposte all'avv. Ferri, quale difensore dello stesso dipendente, in quanto oggetto della pronuncia dichiarativa -che aveva statuito l'obbligo del di riconoscere il relativo importo fra gli oneri di esercizio-, non CP_1
impugnata, sulla quale si era formato giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
che detta pronuncia non precludeva, invece, al creditore opposto, neanche nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra Pt_1
e la possibilità di chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la Controparte_1
propria difesa tecnica nel giudizio di primo grado a mezzo dell'avv. Perchiununno e nel giudizio di appello a mezzo dell'avv. Lo Nigro, in quanto non oggetto di quei giudizi e in quanto la disposta compensazione delle spese atteneva al rapporto processuale instaurato in seguito alla chiamata in garanzia del e non al rapporto sostanziale che traeva origine CP_1 dalle convenzioni;
che, pertanto, doveva riconoscersi in capo al l'obbligo Controparte_1
di tenere indenne dal carico delle spese legali che dalla documentazione in atti Pt_1
risultavano essere state sostenute dalla società per la propria difesa tecnica nei giudizi instaurati nei suoi confronti da Parte_2
a) che appariva infondato il motivo di opposizione con il quale il aveva Controparte_1
negato di dover rimborsare al creditore opposto le spese processuali relative al procedimento per decreto ingiuntivo instaurato da al fine di ottenere una pronuncia di condanna Parte_2 di al pagamento del trattamento di fine rapporto, trattandosi anche in tal caso di una Pt_1
pretesa creditoria vantata a titolo di rimborso di somme pagate in relazione a contenzioso attinente al TFR e rientrante nell'ambito applicativo della clausola della convenzione (art. 8 della convenzione del 22.1.2002) che poneva a carico del il relativo onere;
CP_1
b) che il aveva contestato l'idoneità della documentazione prodotta dal Controparte_1
creditore opposto, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo e che -alla luce dell'impossibilità per il creditore opposto di procedere alla ricostruzione del fascicolo di parte relativo al procedimento monitorio e del difetto dell'attestazione di Cancelleria in calce all'elenco dei documenti prodotti unitamente al ricorso monitorio-, pur essendo stata provata la fonte negoziale dell'obbligazione -mediante il deposito delle convenzioni nel corso del giudizio di opposizione- non era tuttavia stata acquisita al processo la prova relativa all'ammontare delle somme erogate e delle spese legali sostenute dal creditore opposto, il quale avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione attestante l'ammontare delle somme effettivamente corrisposte al CT e ai legali;
c) che, in mancanza della documentazione relativa all'ammontare delle somme erogate e delle spese legali sostenute dal creditore opposto, considerato che il quantum doveva essere provato da si doveva concludere che il creditore opposto non aveva assolto l'onere della prova Pt_1
esistente a suo carico;
d) che, peraltro, gli articoli 5 e 8 della convenzione stipulata in data 30.10.1992, il cui contenuto era richiamato nella successiva convenzione del 22.1.2002, poi trasfusa nella convenzione del
31.7.2002, prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo con la predisposizione, ad opera di di un bilancio preventivo -sulla cui base doveva essere determinato il Pt_1
contributo annuale- e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al Comune e al Ministero dei Trasporti, assoggettato all'approvazione del
Comune; che questo sistema di pagamento rendeva inesigibile il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dal dipendente, in quanto non inserito nel bilancio consuntivo presentato da e Pt_1
approvato dal Controparte_1
e) che -tenuto conto del rilievo di ufficio del giudicato esterno formatosi in relazione alla pretesa creditoria avente ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte al dipendente e al suo difensore, nonché del riconoscimento dell'inesigibilità del residuo credito azionato, in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal e del riscontro della inidoneità CP_1
della prova acquisita nel corso del processo in ordine al quantum della pretesa vantata dal creditore opposto- l'opposizione proposta dal doveva essere accolta e il Controparte_1
decreto ingiuntivo deve essere revocato;
f) che -in considerazione della novità e complessità della controversia- ricorrevano giusti motivi per compensare interamente le spese legali tra le parti.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.4.2021, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 85/2020 del Tribunale di Potenza pubblicata il 24.1.2020, chiedendo di: - accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal e confermare il decreto ingiuntivo n. 451/2007 emesso dal Tribunale CP_1 CP_1
di Potenza;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'appellante -dopo aver evidenziato che il Tribunale di Potenza aveva riconosciuto la validità del rapporto contrattuale invocato da accertando l'obbligo, da parte del Pt_1 CP_1
di rimborsare di tutte le spese, comprese quelle legali, inerenti il pagamento del TFR
[...] Pt_1
ai dipendenti- sosteneva:
3.1. che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto non provato il quantum della pretesa creditoria vantata da che i documenti prodotti in fase monitoria erano stati Pt_1
allegati anche nella causa di opposizione ed erano stati parzialmente recuperati nella ricostruzione del fascicolo, autorizzata dal Giudice dopo lo smarrimento del fascicolo d'ufficio contenente i fascicoli di parte;
che il Tribunale, nel giudizio di opposizione, doveva accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non solo limitarsi a statuire sulla legittimità dell'ingiunzione; che la documentazione prodotta da nel procedimento monitorio rivestiva Pt_1
qualità di prova scritta e ciò si evinceva applicando l'istituto delle presunzioni semplici, poiché il
Giudice del procedimento monitorio non avrebbe emesso il decreto ingiuntivo in mancanza dei relativi presupposti;
che lo smarrimento del fascicolo non era da imputarsi a che nel Pt_1
procedimento monitorio erano state depositate le fatture e le quietanze di pagamento delle spese di
CT e dei legali di e il fascicolo monitorio era prodotto nel giudizio di opposizione, con la Pt_1
conseguenza che il quantum doveva ritenersi provato, poiché la documentazione prodotta unitamente al ricorso monitorio doveva ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione;
che nella sentenza non vi era alcun cenno alle difese svolte da in ordine alle deduzioni ed Pt_1
eccezioni formulate dalla parte opponente in primo grado;
3.2. che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva affermato l'inesigibilità del credito azionato da in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal;
Pt_1 Controparte_1
invero, dalle convenzioni stipulate con il emergeva che quest'ultimo doveva sopportare le CP_1
spese di esercizio relative alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano, essendo ivi previsto che: 1) per gli anni successivi al periodo sperimentale il doveva erogare a un CP_1 Pt_1 contributo di esercizio determinato sulla base del bilancio preventivo della gestione (art. 5); 2) la gestione del servizio urbano era separata da quella degli altri servizi di trasporto gestiti dalla Pt_1
mediante predisposizione di distinte contabilità e distinti bilanci (art. 7); 3) in nessun caso dalla gestione del servizio urbano della potevano derivare oneri a carico degli altri servizi Controparte_4
gestiti dalla (art. 9); inoltre, il principio secondo il quale l'intero onere del servizio di trasporto Pt_1
comunale restava a carico del emergeva con chiarezza dalla convenzione n. 1957 di Rep. CP_1
del 30/10/1992, la quale, all'art. 6 prevedeva l'istituzione di un servizio di cassa con un istituto bancario, regolato con convenzione approvata dall'Ente concedente, all'art. 7 prevedeva una gestione del servizio urbano separata e distinta da quella relativa agli altri servizi statali delle e all'art. Pt_1
5 prevedeva, superata la fase iniziale del rapporto, la determinazione del contributo annuale a carico del sulla base del bilancio preventivo approvato dal stesso;
tali previsioni erano CP_1 CP_1
state disattese dal che, a decorrere dal 1999, non approvava i bilanci annualmente presentati CP_1
da provvedendo ad erogare saltuari ed insufficienti stanziamenti, non seguiti dal ripiano delle Pt_1
spese effettivamente sostenute da e regolarmente riportate nei bilanci;
che, in ogni caso, il Pt_1
non aveva mai contestato le fatture per cui era causa se non per la prima volta nel giudizio CP_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, e, a conferma di ciò, in data 30.1.08, l'ente aveva provveduto a rimborsare a parte del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.7.2021 si costituiva il CP_1
chiedendo: - di respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Potenza n.
[...]
85/2020; - di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 5.11.2024 la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
5.1. Ed invero, col primo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non provato il quantum della pretesa creditoria vantata da Pt_1
Il motivo è infondato.
Ed infatti, è pacifico e risulta dall'esame del fascicolo di primo grado, che con provvedimento del
5.12.2014, il Giudice di primo grado ha autorizzato le parti a procedere alla ricostruzione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio.
All'esito della detta ricostruzione, in sede di decisione, il Tribunale ha affermato che –“in considerazione dell'impossibilità per il creditore opposto di procedere alla ricostruzione del fascicolo di parte relativo al procedimento per decreto ingiuntivo e del difetto della relativa attestazione di Cancelleria in calce all'elenco dei documenti prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo”- mancava la prova che avesse depositato nel procedimento monitorio “le Pt_1
fatture relative al compenso maturato in capo ai procuratori costituiti e al C.T.U. in relazione al giudizio di primo grado e al giudizio di appello instaurato nei suoi confronti da con le Parte_2 relative ricevute di pagamento”.
Ebbene, dall'analisi della documentazione depositata dall'appellante emerge che, effettivamente, in primo grado, all'esito dell'autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte, ha Pt_1
depositato -quale copia del fascicolo monitorio ricostruito- un indice del fascicolo monitorio -doc. 6 del fascicolo ricostruito- nel quale risulta indicato, come all. 10, la “copia fatture spese legali e di
Parte c.t.u. sostenute dalle per conto del e relative ricevute di pagamento”; detto Controparte_1
indice -come correttamente evidenziato dal Tribunale nell'impugnata sentenza-, pur recando la data indicata dal difensore del 29.5.2007, è privo dell'attestazione di Cancelleria idonea a dare certezza dell'avvenuto deposito, in sede monitoria, dei documenti indicati nell'indice; non ha invece Pt_1
prodotto, all'esito della ricostruzione, la copia dei documenti indicati come all. 10 nell'indice di cui si è detto ovverosia la copia delle fatture delle spese legali e delle spese di C.T.U. sostenute in relazione ai giudizi instaurati da con le relative ricevute di pagamento. Parte_2
E' pertanto evidente che la mera produzione di un indice del fascicolo monitorio, recante l'indicazione come all. 10 della copia della documentazione necessaria a fornire la prova dell'ammontare delle spese corrisposte da ai legali e al C.T.U., priva dell'attestazione di Pt_1
Cancelleria in calce all'elenco dei documenti, non costituisca documentazione idonea a provare l'effettivo esborso delle dette somme da parte di Pt_1
Né risulta condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante in ordine alle conseguenze dell'incolpevole smarrimento del fascicolo e della possibilità di una sua solo parziale ricostruzione da parte di Pt_1
Ed infatti, se l'incolpevole perdita del fascicolo di parte contenente i documenti necessari a fornire la prova, ha reso legittima l'autorizzazione del Giudice alla relativa ricostruzione, essa non può certo valere a far ritenere provato ciò che i documenti smarriti e non ricostruiti avrebbero dovuto provare.
Ne consegue che condivisibilmente il Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione, ritenendo non provata la fondatezza della domanda monitoria, ha revocato il decreto ingiuntivo.
Né i documenti in questione -copia delle fatture delle spese legali e delle spese di C.T.U. sostenute in relazione ai giudizi instaurati da con le relative ricevute di pagamento- sono stati prodotti Parte_2
da in sede di appello, pur avendo la Suprema Corte avuto occasione di statuire che “In tema Pt_1 di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c.,
i documenti allegati al ricorso suddetto, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art.
638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono essere considerati "nuovi", sicché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art.
345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della l. n. 353 del 1990)” (Cass. Civ. n.
8693/2017).
5.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesigibile il credito azionato da in ragione del mancato inserimento dello Parte_1
stesso nel bilancio consuntivo approvato dal Controparte_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che gli articoli 5 e 8 della convenzione stipulata in data 30.10.1992, il cui contenuto era richiamato nella successiva convenzione del
22.1.2002, a sua volta trasfusa nella convenzione stipulata il 31.7.2002, prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo con la predisposizione, ad opera di a partire dall'anno 1994, di un Pt_1
bilancio preventivo -sulla cui base doveva essere determinato il contributo annuale- e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al e al Ministero dei CP_1
Trasporti, assoggettato all'approvazione del Comune e le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili scostamenti dal bilancio preventivo, determinavano un assestamento dello stesso bilancio preventivo;
che detto sistema di pagamento -articolato con il metodo delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci- rendeva inesigibile il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dal dipendente, in quanto non inserito nel bilancio consuntivo presentato da e approvato dal Pt_1 Controparte_1
Ebbene, l'appellante non ha specificamente contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento effettuata dal Tribunale, il quale, dopo aver affermato che -ai sensi degli artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, richiamati anche nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfusi anche in quella del 31.7.2002- l'esigibilità del credito vantato da era subordinata all'inclusione dello Pt_1 stesso nel bilancio consuntivo di e alla approvazione di quest'ultimo da parte del Pt_1 CP_1
ha richiamato, al fine di corroborare detta interpretazione sistematica della convenzione,
[...] anche la portata letterale della disposizione di cui all'art. 8 della convenzione del 22.1.2002 -secondo cui “il si obbliga a riconoscere ed a corrispondere alla gli oneri derivanti dal CP_1 Parte_1
trattamento di fine rapporto delle unità lavorative adibite al pubblico servizio di trasporto urbano ed
a tenere indenne la da ogni pretesa, relativa a contenziosi in atto o che dovessero essere Parte_1
attivati, ed alle conseguenti spese legali, in ordine alle modalità attualmente seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ovvero ad altre specifiche questioni attinenti l'applicazione della normativa che disciplina il trattamento giuridico ed economico di tali agenti”-, evidenziando l'utilizzo, nel prevedere l'obbligo del di tenere indenne dagli CP_1 Pt_1 esborsi sostenuti, dapprima del verbo “riconoscere” e poi del verbo “corrispondere”, espressione della volontà delle parti di subordinare il rimborso delle somme versate dalla concessionaria - ovverosia la “corresponsione”- all'esito dell'inclusione delle stesse nell'apposita voce del bilancio consuntivo, oggetto di approvazione da parte del -ovverosia al “riconoscimento”-. CP_1
Ciò che l'appellante ha, invece, specificamente contestato è l'affermazione svolta dal Tribunale in ordine al mancato inserimento nel bilancio consuntivo delle spese sostenute da delle quali Pt_1 quest'ultima ha chiesto il rimborso al Controparte_1
Tuttavia, a fronte della detta contestazione, l'appellante non ha prodotto copia del bilancio consuntivo di e, pertanto, non ha dimostrato l'inserimento nel consuntivo delle spese oggetto di causa. Pt_1
Né vi è prova della intervenuta approvazione del bilancio da parte del essendosi Controparte_1 sul punto l'appellante limitato a dedurre che il avrebbe omesso di approvare i Controparte_1
bilanci senza tuttavia contestarli, circostanza che non può invero indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle già tratte dal Tribunale, trattandosi di circostanza che piuttosto conferma il mancato verificarsi di una condizione di esigibilità del credito contrattualmente prevista.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro
26.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 85/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 24.1.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 233/2021 RG vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pardini
APPELLANTE
E
(P.I.: in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Maria Rosa Zaccardo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 85/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 1.10.2007, il conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la Parte_1
chiedendo: in via principale di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 451/07 emesso dal Tribunale di Potenza per l'importo di Euro 15.134,00, oltre interessi;
in via subordinata, limitare la condanna dell'Amministrazione Comunale opponente al pagamento della minore somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Sosteneva:
- che, in data 30.10.1992 e 22.01.2002, il stipulava due convenzioni con la Controparte_1 per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico Parte_1
urbano della città di che, sulla base dell'art. 9 della convenzione del 1992, in nessun caso CP_1
dalla gestione del pubblico servizio di trasporto potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale esercitati dalle;
che, sulla base dell'art. 8 della Parte_1
convenzione del 1992, il si obbligava a riconoscere e a corrispondere alla gli oneri CP_1 Pt_1
derivanti dal trattamento di fine rapporto delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e a tenere indenne la società da ogni pretesa in ordine alle modalità seguite per la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto ed altre specifiche questioni riguardanti l'applicazione della normativa disciplinante il trattamento giuridico ed economico di tali agenti;
- che la società ritenendo di avere diritto al rimborso di tutti gli oneri sostenuti a seguito dei Pt_1
giudizi introdotti da chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo;
Parte_2
- che le somme dovute dal a titolo di rimborso erano esclusivamente quelle Controparte_1
riconosciute in favore di in forza delle sentenze n. 1446/2005 e n. 657/2006, emesse Parte_2
rispettivamente dal Tribunale di Potenza e dalla Corte di Appello di Potenza (pari ad Euro 4.409,34), nonché quelle corrisposte in favore del CT (pari ad Euro 663,73) e quella liquidata in Per_1 favore dell'avv. Ferri con la sentenza del Tribunale di Potenza (pari ad Euro 2.198,53), per un totale di Euro 7.271,60;
- che non apparivano, invece, rimborsabili le somme corrisposte dalla ai propri legali, avv. Pt_1
Perchiunno e avv. Lo Nigro per la difesa rispettivamente prestata per il primo e per il secondo grado di giudizio, nonché quelle pagate all'avv. Ferri in relazione al decreto ingiuntivo notificato unicamente a e a in quanto non si verteva in tema di un credito vantato Parte_1 CP_2
dall'avvocato nei confronti del proprio cliente;
- che la prova scritta fornita dall'ente non era sufficiente a provare il credito vantato, neanche sotto il profilo del quantum;
- che, in particolare, in relazione alle fatture emesse dai legali della società opposta, si rilevava che la fattura emessa dall'avv. Lo Nigro e le somme corrisposte in favore dell'avv. Perchinunno si riferivano a procedimenti all'esito dei quali le spese venivano compensate nei rapporti tra e Pt_1 CP_1
[...] - che le spese legali corrisposte dal creditore opposto all'avv. Ferri in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo, non erano dovute in quanto il era rimasto estraneo al relativo Controparte_1
procedimento;
- che, inoltre, la somma ingiunta non era dovuta, in quanto, da un lato, gli oneri cui facevano riferimento le convenzioni sottoscritte dalle parti erano soltanto quelli derivanti da una corretta gestione del servizio di trasporto pubblico riportati in un bilancio corretto, mentre la Commissione nominata dal alla cessazione del rapporto di concessione, per verificare i bilanci Controparte_1
di e quantificare la situazione debito/credito tra le parti, aveva rilevato la non correttezza e la Pt_1 non approvabilità dei bilanci e, dall'altro, il sistema di pagamento previsto nelle convenzioni, Pt_1
articolato con il metodo delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci, non consentiva di considerare certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dal concessionario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.3.2008 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
2. Con sentenza n. 85/2020 pubblicata in data 24.1.2020, il Tribunale di Potenza accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 451/2007 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 14.7.2007.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, in primo luogo, doveva essere riconosciuta la validità del rapporto contrattuale invocato da a fondamento della pretesa creditoria;
ed infatti, benchè nelle convenzioni stipulate Pt_1
in data 30.10.1992 e in data 22.1.2002 mancasse sia la previsione dell'impegno di spesa che il riferimento alla relativa copertura finanziaria, le convenzioni -dalle quali originava l'obbligo contrattuale del di tenere indenne il concessionario da qualsiasi onere CP_1
derivante dal trattamento di fine rapporto delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e da ogni pretesa relativa a contestazioni in atto o future ed alle conseguenti spese legali sostenute per il calcolo del trattamento di fine rapporto-, erano valide, in quanto l'ammontare degli oneri economici che il doveva rimborsare al concessionario non CP_1
era determinato né determinabile al momento della stipula delle convenzioni, essendo il relativo esborso ad opera di legato ad eventi futuri (quanto alle somme da Pt_1
corrispondere a titolo di trattamento di fine rapporto) ed eventuali (quanto alle spese legali sostenute per far fronte a contestazioni in atto o future) e, pertanto, non era necessario che venissero indicati l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte;
b) che, nel merito, l'azione proposta era un'azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione, gravante sul concedente di rimborsare Controparte_1
delle somme anticipate in relazione ai giudizi instaurati nei suoi confronti davanti al Pt_1
Giudice del lavoro dal dipendente al fine di ottenere il pagamento del trattamento Parte_2
di fine rapporto;
c) che, dalla lettura delle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello, si evinceva che il Giudice del lavoro aveva accolto la domanda proposta da e, quanto ai Parte_2
rapporti tra e il -terzo chiamato in garanzia- in primo grado aveva Pt_1 Controparte_1 riconosciuto l'obbligo del di riconoscere fra le spese di esercizio gli oneri Controparte_1 derivanti dal trattamento di fine rapporto di nell'importo complessivo di Euro Parte_2
20.639,78, compensando interamente le spese del giudizio nei rapporti fra il CP_1
e mentre nel giudizio di appello, in accoglimento del relativo motivo di
[...] Pt_1 appello principale proposto da aveva esteso l'accoglimento della domanda di garanzia Pt_1
alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, compensando fra le parti le spese del giudizio di appello;
d) che la pronuncia del Giudice del lavoro era di ostacolo all'accoglimento della domanda di rimborso della somma dovuta al dipendente e delle spese corrisposte all'avv. Ferri, quale difensore dello stesso dipendente, in quanto oggetto della pronuncia dichiarativa -che aveva statuito l'obbligo del di riconoscere il relativo importo fra gli oneri di esercizio-, non CP_1
impugnata, sulla quale si era formato giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
che detta pronuncia non precludeva, invece, al creditore opposto, neanche nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra Pt_1
e la possibilità di chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la Controparte_1
propria difesa tecnica nel giudizio di primo grado a mezzo dell'avv. Perchiununno e nel giudizio di appello a mezzo dell'avv. Lo Nigro, in quanto non oggetto di quei giudizi e in quanto la disposta compensazione delle spese atteneva al rapporto processuale instaurato in seguito alla chiamata in garanzia del e non al rapporto sostanziale che traeva origine CP_1 dalle convenzioni;
che, pertanto, doveva riconoscersi in capo al l'obbligo Controparte_1
di tenere indenne dal carico delle spese legali che dalla documentazione in atti Pt_1
risultavano essere state sostenute dalla società per la propria difesa tecnica nei giudizi instaurati nei suoi confronti da Parte_2
a) che appariva infondato il motivo di opposizione con il quale il aveva Controparte_1
negato di dover rimborsare al creditore opposto le spese processuali relative al procedimento per decreto ingiuntivo instaurato da al fine di ottenere una pronuncia di condanna Parte_2 di al pagamento del trattamento di fine rapporto, trattandosi anche in tal caso di una Pt_1
pretesa creditoria vantata a titolo di rimborso di somme pagate in relazione a contenzioso attinente al TFR e rientrante nell'ambito applicativo della clausola della convenzione (art. 8 della convenzione del 22.1.2002) che poneva a carico del il relativo onere;
CP_1
b) che il aveva contestato l'idoneità della documentazione prodotta dal Controparte_1
creditore opposto, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo e che -alla luce dell'impossibilità per il creditore opposto di procedere alla ricostruzione del fascicolo di parte relativo al procedimento monitorio e del difetto dell'attestazione di Cancelleria in calce all'elenco dei documenti prodotti unitamente al ricorso monitorio-, pur essendo stata provata la fonte negoziale dell'obbligazione -mediante il deposito delle convenzioni nel corso del giudizio di opposizione- non era tuttavia stata acquisita al processo la prova relativa all'ammontare delle somme erogate e delle spese legali sostenute dal creditore opposto, il quale avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione attestante l'ammontare delle somme effettivamente corrisposte al CT e ai legali;
c) che, in mancanza della documentazione relativa all'ammontare delle somme erogate e delle spese legali sostenute dal creditore opposto, considerato che il quantum doveva essere provato da si doveva concludere che il creditore opposto non aveva assolto l'onere della prova Pt_1
esistente a suo carico;
d) che, peraltro, gli articoli 5 e 8 della convenzione stipulata in data 30.10.1992, il cui contenuto era richiamato nella successiva convenzione del 22.1.2002, poi trasfusa nella convenzione del
31.7.2002, prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo con la predisposizione, ad opera di di un bilancio preventivo -sulla cui base doveva essere determinato il Pt_1
contributo annuale- e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al Comune e al Ministero dei Trasporti, assoggettato all'approvazione del
Comune; che questo sistema di pagamento rendeva inesigibile il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dal dipendente, in quanto non inserito nel bilancio consuntivo presentato da e Pt_1
approvato dal Controparte_1
e) che -tenuto conto del rilievo di ufficio del giudicato esterno formatosi in relazione alla pretesa creditoria avente ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte al dipendente e al suo difensore, nonché del riconoscimento dell'inesigibilità del residuo credito azionato, in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal e del riscontro della inidoneità CP_1
della prova acquisita nel corso del processo in ordine al quantum della pretesa vantata dal creditore opposto- l'opposizione proposta dal doveva essere accolta e il Controparte_1
decreto ingiuntivo deve essere revocato;
f) che -in considerazione della novità e complessità della controversia- ricorrevano giusti motivi per compensare interamente le spese legali tra le parti.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.4.2021, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 85/2020 del Tribunale di Potenza pubblicata il 24.1.2020, chiedendo di: - accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal e confermare il decreto ingiuntivo n. 451/2007 emesso dal Tribunale CP_1 CP_1
di Potenza;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'appellante -dopo aver evidenziato che il Tribunale di Potenza aveva riconosciuto la validità del rapporto contrattuale invocato da accertando l'obbligo, da parte del Pt_1 CP_1
di rimborsare di tutte le spese, comprese quelle legali, inerenti il pagamento del TFR
[...] Pt_1
ai dipendenti- sosteneva:
3.1. che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto non provato il quantum della pretesa creditoria vantata da che i documenti prodotti in fase monitoria erano stati Pt_1
allegati anche nella causa di opposizione ed erano stati parzialmente recuperati nella ricostruzione del fascicolo, autorizzata dal Giudice dopo lo smarrimento del fascicolo d'ufficio contenente i fascicoli di parte;
che il Tribunale, nel giudizio di opposizione, doveva accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non solo limitarsi a statuire sulla legittimità dell'ingiunzione; che la documentazione prodotta da nel procedimento monitorio rivestiva Pt_1
qualità di prova scritta e ciò si evinceva applicando l'istituto delle presunzioni semplici, poiché il
Giudice del procedimento monitorio non avrebbe emesso il decreto ingiuntivo in mancanza dei relativi presupposti;
che lo smarrimento del fascicolo non era da imputarsi a che nel Pt_1
procedimento monitorio erano state depositate le fatture e le quietanze di pagamento delle spese di
CT e dei legali di e il fascicolo monitorio era prodotto nel giudizio di opposizione, con la Pt_1
conseguenza che il quantum doveva ritenersi provato, poiché la documentazione prodotta unitamente al ricorso monitorio doveva ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione;
che nella sentenza non vi era alcun cenno alle difese svolte da in ordine alle deduzioni ed Pt_1
eccezioni formulate dalla parte opponente in primo grado;
3.2. che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva affermato l'inesigibilità del credito azionato da in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal;
Pt_1 Controparte_1
invero, dalle convenzioni stipulate con il emergeva che quest'ultimo doveva sopportare le CP_1
spese di esercizio relative alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano, essendo ivi previsto che: 1) per gli anni successivi al periodo sperimentale il doveva erogare a un CP_1 Pt_1 contributo di esercizio determinato sulla base del bilancio preventivo della gestione (art. 5); 2) la gestione del servizio urbano era separata da quella degli altri servizi di trasporto gestiti dalla Pt_1
mediante predisposizione di distinte contabilità e distinti bilanci (art. 7); 3) in nessun caso dalla gestione del servizio urbano della potevano derivare oneri a carico degli altri servizi Controparte_4
gestiti dalla (art. 9); inoltre, il principio secondo il quale l'intero onere del servizio di trasporto Pt_1
comunale restava a carico del emergeva con chiarezza dalla convenzione n. 1957 di Rep. CP_1
del 30/10/1992, la quale, all'art. 6 prevedeva l'istituzione di un servizio di cassa con un istituto bancario, regolato con convenzione approvata dall'Ente concedente, all'art. 7 prevedeva una gestione del servizio urbano separata e distinta da quella relativa agli altri servizi statali delle e all'art. Pt_1
5 prevedeva, superata la fase iniziale del rapporto, la determinazione del contributo annuale a carico del sulla base del bilancio preventivo approvato dal stesso;
tali previsioni erano CP_1 CP_1
state disattese dal che, a decorrere dal 1999, non approvava i bilanci annualmente presentati CP_1
da provvedendo ad erogare saltuari ed insufficienti stanziamenti, non seguiti dal ripiano delle Pt_1
spese effettivamente sostenute da e regolarmente riportate nei bilanci;
che, in ogni caso, il Pt_1
non aveva mai contestato le fatture per cui era causa se non per la prima volta nel giudizio CP_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, e, a conferma di ciò, in data 30.1.08, l'ente aveva provveduto a rimborsare a parte del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.7.2021 si costituiva il CP_1
chiedendo: - di respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Potenza n.
[...]
85/2020; - di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 5.11.2024 la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
5.1. Ed invero, col primo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non provato il quantum della pretesa creditoria vantata da Pt_1
Il motivo è infondato.
Ed infatti, è pacifico e risulta dall'esame del fascicolo di primo grado, che con provvedimento del
5.12.2014, il Giudice di primo grado ha autorizzato le parti a procedere alla ricostruzione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio.
All'esito della detta ricostruzione, in sede di decisione, il Tribunale ha affermato che –“in considerazione dell'impossibilità per il creditore opposto di procedere alla ricostruzione del fascicolo di parte relativo al procedimento per decreto ingiuntivo e del difetto della relativa attestazione di Cancelleria in calce all'elenco dei documenti prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo”- mancava la prova che avesse depositato nel procedimento monitorio “le Pt_1
fatture relative al compenso maturato in capo ai procuratori costituiti e al C.T.U. in relazione al giudizio di primo grado e al giudizio di appello instaurato nei suoi confronti da con le Parte_2 relative ricevute di pagamento”.
Ebbene, dall'analisi della documentazione depositata dall'appellante emerge che, effettivamente, in primo grado, all'esito dell'autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte, ha Pt_1
depositato -quale copia del fascicolo monitorio ricostruito- un indice del fascicolo monitorio -doc. 6 del fascicolo ricostruito- nel quale risulta indicato, come all. 10, la “copia fatture spese legali e di
Parte c.t.u. sostenute dalle per conto del e relative ricevute di pagamento”; detto Controparte_1
indice -come correttamente evidenziato dal Tribunale nell'impugnata sentenza-, pur recando la data indicata dal difensore del 29.5.2007, è privo dell'attestazione di Cancelleria idonea a dare certezza dell'avvenuto deposito, in sede monitoria, dei documenti indicati nell'indice; non ha invece Pt_1
prodotto, all'esito della ricostruzione, la copia dei documenti indicati come all. 10 nell'indice di cui si è detto ovverosia la copia delle fatture delle spese legali e delle spese di C.T.U. sostenute in relazione ai giudizi instaurati da con le relative ricevute di pagamento. Parte_2
E' pertanto evidente che la mera produzione di un indice del fascicolo monitorio, recante l'indicazione come all. 10 della copia della documentazione necessaria a fornire la prova dell'ammontare delle spese corrisposte da ai legali e al C.T.U., priva dell'attestazione di Pt_1
Cancelleria in calce all'elenco dei documenti, non costituisca documentazione idonea a provare l'effettivo esborso delle dette somme da parte di Pt_1
Né risulta condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante in ordine alle conseguenze dell'incolpevole smarrimento del fascicolo e della possibilità di una sua solo parziale ricostruzione da parte di Pt_1
Ed infatti, se l'incolpevole perdita del fascicolo di parte contenente i documenti necessari a fornire la prova, ha reso legittima l'autorizzazione del Giudice alla relativa ricostruzione, essa non può certo valere a far ritenere provato ciò che i documenti smarriti e non ricostruiti avrebbero dovuto provare.
Ne consegue che condivisibilmente il Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione, ritenendo non provata la fondatezza della domanda monitoria, ha revocato il decreto ingiuntivo.
Né i documenti in questione -copia delle fatture delle spese legali e delle spese di C.T.U. sostenute in relazione ai giudizi instaurati da con le relative ricevute di pagamento- sono stati prodotti Parte_2
da in sede di appello, pur avendo la Suprema Corte avuto occasione di statuire che “In tema Pt_1 di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c.,
i documenti allegati al ricorso suddetto, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art.
638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono essere considerati "nuovi", sicché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art.
345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della l. n. 353 del 1990)” (Cass. Civ. n.
8693/2017).
5.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesigibile il credito azionato da in ragione del mancato inserimento dello Parte_1
stesso nel bilancio consuntivo approvato dal Controparte_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che gli articoli 5 e 8 della convenzione stipulata in data 30.10.1992, il cui contenuto era richiamato nella successiva convenzione del
22.1.2002, a sua volta trasfusa nella convenzione stipulata il 31.7.2002, prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo con la predisposizione, ad opera di a partire dall'anno 1994, di un Pt_1
bilancio preventivo -sulla cui base doveva essere determinato il contributo annuale- e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al e al Ministero dei CP_1
Trasporti, assoggettato all'approvazione del Comune e le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili scostamenti dal bilancio preventivo, determinavano un assestamento dello stesso bilancio preventivo;
che detto sistema di pagamento -articolato con il metodo delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci- rendeva inesigibile il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dal dipendente, in quanto non inserito nel bilancio consuntivo presentato da e approvato dal Pt_1 Controparte_1
Ebbene, l'appellante non ha specificamente contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento effettuata dal Tribunale, il quale, dopo aver affermato che -ai sensi degli artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, richiamati anche nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfusi anche in quella del 31.7.2002- l'esigibilità del credito vantato da era subordinata all'inclusione dello Pt_1 stesso nel bilancio consuntivo di e alla approvazione di quest'ultimo da parte del Pt_1 CP_1
ha richiamato, al fine di corroborare detta interpretazione sistematica della convenzione,
[...] anche la portata letterale della disposizione di cui all'art. 8 della convenzione del 22.1.2002 -secondo cui “il si obbliga a riconoscere ed a corrispondere alla gli oneri derivanti dal CP_1 Parte_1
trattamento di fine rapporto delle unità lavorative adibite al pubblico servizio di trasporto urbano ed
a tenere indenne la da ogni pretesa, relativa a contenziosi in atto o che dovessero essere Parte_1
attivati, ed alle conseguenti spese legali, in ordine alle modalità attualmente seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ovvero ad altre specifiche questioni attinenti l'applicazione della normativa che disciplina il trattamento giuridico ed economico di tali agenti”-, evidenziando l'utilizzo, nel prevedere l'obbligo del di tenere indenne dagli CP_1 Pt_1 esborsi sostenuti, dapprima del verbo “riconoscere” e poi del verbo “corrispondere”, espressione della volontà delle parti di subordinare il rimborso delle somme versate dalla concessionaria - ovverosia la “corresponsione”- all'esito dell'inclusione delle stesse nell'apposita voce del bilancio consuntivo, oggetto di approvazione da parte del -ovverosia al “riconoscimento”-. CP_1
Ciò che l'appellante ha, invece, specificamente contestato è l'affermazione svolta dal Tribunale in ordine al mancato inserimento nel bilancio consuntivo delle spese sostenute da delle quali Pt_1 quest'ultima ha chiesto il rimborso al Controparte_1
Tuttavia, a fronte della detta contestazione, l'appellante non ha prodotto copia del bilancio consuntivo di e, pertanto, non ha dimostrato l'inserimento nel consuntivo delle spese oggetto di causa. Pt_1
Né vi è prova della intervenuta approvazione del bilancio da parte del essendosi Controparte_1 sul punto l'appellante limitato a dedurre che il avrebbe omesso di approvare i Controparte_1
bilanci senza tuttavia contestarli, circostanza che non può invero indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle già tratte dal Tribunale, trattandosi di circostanza che piuttosto conferma il mancato verificarsi di una condizione di esigibilità del credito contrattualmente prevista.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro
26.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 85/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 24.1.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti