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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati Geremia CASABURI Presidente Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2021 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
IN PROPRIO E N Q DI LEGALE RAPPTE Parte_2
della Controparte_1
Avv. CIGLIANO FRANCESCO
e
CP_2
Avv. BALOSSI GIORDANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1475 del 2022 con cui il Tribunale di Tivoli ha così statuito: e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in proprio ed in qualità di legale rappresentante di
[...]
hanno convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1
l'intestato Tribunale, la Controparte_3 proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615, primo comma, c.p.c., a fronte di precetto intimato dall'opposto avente quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 292/2017, emesso nel procedimento rubricato R.G. n. 557/2017 in data 25.2.2017 e pubblicato in data 27.2.2017, spiegando le seguenti domande: “In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 292/2017 del Tribunale di Siena;
Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata, CP_2 con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. Si è costituita in giudizio la non in Controparte_3 proprio ma in nome e per conto di Controparte_4 contestando quanto dedotto dagli opponenti ed articolando le seguenti conclusioni: “Nel merito:- rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte dagli attori opponenti nei confronti di
[...] che, sia in sede di decreto ingiuntivo che di precetto Controparte_3 de quo che nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 comma I c.p.c., agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
[...]
Controparte_5
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui
[...] deducente, in quanto infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti;
- confermare l'atto di precetto de quo per l'importo azionato pari ad Euro 90.685,41 oltre spese di notifica e oneri, per tutti i motivi analiticamente esplicati in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”. Con ordinanza del 7.11.2018, il precedente Istruttore ha respinto l'istanza diretta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto. Avvenuta in data 8.4.2019 la sostituzione della persona del Giudicante, con ordinanza del 13.6.2022, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a precetto spiegata dagli attori deve essere respinta alla luce dei seguenti motivi. Parte opponente lamenta che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto è stato notificato agli opponenti presso un indirizzo (Palestrina, via di Colle Belvedere della Stazione n. 11) diverso da quello di residenza, affermandosi che la notificazione sarebbe per l'effetto inesistente ed il decreto ingiuntivo divenuto inefficace a causa della mancata notificazione nel termine di legge, non avendo gli odierni pag. 2/8 opponenti avuto rituale conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Parte opposta ha affermato invece la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 292/2017, avvenuta per
“compiuta giacenza”, depositando telematicamente copia del decreto ingiuntivo notificato. Ciò posto, è d'uopo anzitutto chiarire, a fronte delle deduzioni di parte opponente contestate da parte opposta, il perimetro dei diversi rimedi costituiti dall'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., e dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga allegata l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'intimato precetto. L'elemento dirimente al fine dell'individuazione del corretto rimedio è costituito, come noto, dalla deduzione di vizi determinanti inesistenza ovvero nullità della notificazione. Valga considerare che - a partire da Cass. n. 5884 del 1993 - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile nel termine di cui al comma terzo, della predetta norma. Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezione unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 21 agosto 2015, n. 17308; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737). Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si pag. 3/8 sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. Merita poi considerare come la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, abbia statuito che, per aversi inesistenza della notificazione e non già sua nullità, sia necessaria “la totale mancanza materiale dell'atto ovvero sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20.7.2016). Orbene, nel caso di specie è stato telematicamente depositato in copia il decreto ingiuntivo notificato a , in proprio e in qualità Parte_2 di legale rappresentante del nonché ad Controparte_1
. Parte_1
Quanto al summenzionato requisito di esistenza della notificazione indicato dalla giurisprudenza di legittimità “nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”, osserva il Tribunale che, alla stregua delle relazioni di notificazione in copia in atti, la notificazione risulta effettuata da Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di Siena, a mezzo del servizio postale;
le cartoline postali e gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito risultano poi sottoscritti nello spazio destinato all'agente postale.
pag. 4/8 Il primo requisito di esistenza della notificazione risulta, dunque, nel caso di specie, integrato. Quanto al suddetto concorrente requisito di esistenza della notificazione, individuato dalla giurisprudenza “nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, osserva il Tribunale che, alla stregua della documentazione in atti, con riguardo alle notificazioni rivolte a , in proprio e in qualità di Parte_2 legale rappresentante del nonché ad CP_1 Controparte_1
, nelle caroline postali l'agente postale ha dato atto Parte_1 che il plico non è stato consegnato al domicilio per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate, dando altresì atto di aver immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, di aver depositato il plico presso l'ufficio e di aver spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata, i cui numeri identificativi e relative date sono partitamente indicati nelle cartoline, così come negli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito, sottoscritti dall'agente postale, ove lo stesso dà atto della temporanea assenza del destinatario e di aver immesso in cassetta la raccomandata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 e successive modifiche;
sulle cartoline postali è, peraltro, stampigliata, con relativa data, firma e timbro, la dicitura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”. Il secondo suindicato requisito di esistenza della notificazione risulta, dunque, nel caso di specie, integrato, alla luce del disposto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 e successive modificazioni, tenuto conto degli interventi della giurisprudenza costituzionale. Di conseguenza, avuto riguardo ai suesposti parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità onde discernere tra notificazione nulla ed inesistente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20.7.2016), deve ritenersi che nel caso di specie la notificazione non possa ravvisarsi quale inesistente, atteso beninteso che tale non è ex se quella effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario. Nelle cartoline postali, così come negli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito, peraltro, l'agente postale ha dichiarato e sottoscritto che il plico non è stato consegnato per temporanea pag. 5/8 assenza del destinatario e non già per sua irreperibilità, come invece ha dichiarato per la prima notificazione al Controparte_1 in ordine alla quale è stato dato atto della irreperibilità del destinatario all'indirizzo (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. di parte opposta). Ciò posto, l'esperito rimedio dell'opposizione a precetto, a fronte della notificazione di decreto ingiuntivo di cui si deduce l'invalidità ma che non può ritenersi inesistente alla luce dei superiori motivi, è inammissibile e deve conseguentemente essere respinta, sussistendo a fronte dei vizi denunziati il diverso rimedio costituito dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non potendo beninteso predicarsi l'inesistenza della notificazione, e dunque la corretta individuazione del rimedio processuale, sul solo presupposto che l'opponente ritenga la notificazione inesistente e non nulla. Merita sul punto rammentare il consolidato orientamento di legittimità, alla cui stregua “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 - 01). Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
e , quest'ultima in proprio ed in qualità di
[...] Parte_2 legale rappresentante di deve essere Controparte_1 respinta per i superiori motivi, così come deve essere per l'effetto disattesa l'istanza di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opponenti nei confronti di parte opposta. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 sulla somma intimata nel precetto qui opposto pari ad euro 90.685,41, seguono la soccombenza.
pag. 6/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in proprio ed in qualità di legale rappresentante di
[...]
Controparte_1
2. condanna e , quest'ultima in Parte_1 Parte_2 proprio ed in qualità di legale rappresentante di CP_1 [...]
al pagamento in favore di parte opposta delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida complessivamente in euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale, abbia accertato che nel “caso di specie la notificazione non possa ravvisarsi quale inesistente, atteso beninteso che tale non è ex se quella effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario.” E, conseguentemente, che “l'esperito rimedio dell'opposizione a precetto, a fronte della notificazione di decreto ingiuntivo di cui si deduce l'invalidità ma che non può ritenersi inesistente alla luce dei superiori motivi, è inammissibile e deve conseguentemente essere respinta, sussistendo a fronte dei vizi denunziati il diverso rimedio costituito dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non potendo beninteso predicarsi l'inesistenza della notificazione, e dunque la corretta individuazione del rimedio processuale, sul solo presupposto che l'opponente ritenga la notificazione inesistente e non nulla.”. L'errore che il Tribunale avrebbe commesso consisterebbe nell'avere omesso “di considerare debitamente la circostanza che gli opponenti hanno prodotto i certificati di residenza dai quali risulta per tabulas che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta in luogo privo di qualsivoglia collegamento con i destinatari.”. Ebbene, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione,
pag. 7/8 anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).” (Cass. 26544 del 2024).
Sicchè il motivo s'appalesa infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna e IN Parte_1 Parte_2
PROPRIO E N Q DI LEGALE RAPPTE DELLA
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
nella misura che liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 8/8
composta dai magistrati Geremia CASABURI Presidente Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2021 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
IN PROPRIO E N Q DI LEGALE RAPPTE Parte_2
della Controparte_1
Avv. CIGLIANO FRANCESCO
e
CP_2
Avv. BALOSSI GIORDANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1475 del 2022 con cui il Tribunale di Tivoli ha così statuito: e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in proprio ed in qualità di legale rappresentante di
[...]
hanno convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1
l'intestato Tribunale, la Controparte_3 proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615, primo comma, c.p.c., a fronte di precetto intimato dall'opposto avente quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 292/2017, emesso nel procedimento rubricato R.G. n. 557/2017 in data 25.2.2017 e pubblicato in data 27.2.2017, spiegando le seguenti domande: “In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 292/2017 del Tribunale di Siena;
Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata, CP_2 con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. Si è costituita in giudizio la non in Controparte_3 proprio ma in nome e per conto di Controparte_4 contestando quanto dedotto dagli opponenti ed articolando le seguenti conclusioni: “Nel merito:- rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte dagli attori opponenti nei confronti di
[...] che, sia in sede di decreto ingiuntivo che di precetto Controparte_3 de quo che nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 comma I c.p.c., agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
[...]
Controparte_5
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui
[...] deducente, in quanto infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti;
- confermare l'atto di precetto de quo per l'importo azionato pari ad Euro 90.685,41 oltre spese di notifica e oneri, per tutti i motivi analiticamente esplicati in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”. Con ordinanza del 7.11.2018, il precedente Istruttore ha respinto l'istanza diretta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto. Avvenuta in data 8.4.2019 la sostituzione della persona del Giudicante, con ordinanza del 13.6.2022, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a precetto spiegata dagli attori deve essere respinta alla luce dei seguenti motivi. Parte opponente lamenta che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto è stato notificato agli opponenti presso un indirizzo (Palestrina, via di Colle Belvedere della Stazione n. 11) diverso da quello di residenza, affermandosi che la notificazione sarebbe per l'effetto inesistente ed il decreto ingiuntivo divenuto inefficace a causa della mancata notificazione nel termine di legge, non avendo gli odierni pag. 2/8 opponenti avuto rituale conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Parte opposta ha affermato invece la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 292/2017, avvenuta per
“compiuta giacenza”, depositando telematicamente copia del decreto ingiuntivo notificato. Ciò posto, è d'uopo anzitutto chiarire, a fronte delle deduzioni di parte opponente contestate da parte opposta, il perimetro dei diversi rimedi costituiti dall'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., e dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga allegata l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'intimato precetto. L'elemento dirimente al fine dell'individuazione del corretto rimedio è costituito, come noto, dalla deduzione di vizi determinanti inesistenza ovvero nullità della notificazione. Valga considerare che - a partire da Cass. n. 5884 del 1993 - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile nel termine di cui al comma terzo, della predetta norma. Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezione unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 21 agosto 2015, n. 17308; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737). Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si pag. 3/8 sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. Merita poi considerare come la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, abbia statuito che, per aversi inesistenza della notificazione e non già sua nullità, sia necessaria “la totale mancanza materiale dell'atto ovvero sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20.7.2016). Orbene, nel caso di specie è stato telematicamente depositato in copia il decreto ingiuntivo notificato a , in proprio e in qualità Parte_2 di legale rappresentante del nonché ad Controparte_1
. Parte_1
Quanto al summenzionato requisito di esistenza della notificazione indicato dalla giurisprudenza di legittimità “nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”, osserva il Tribunale che, alla stregua delle relazioni di notificazione in copia in atti, la notificazione risulta effettuata da Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di Siena, a mezzo del servizio postale;
le cartoline postali e gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito risultano poi sottoscritti nello spazio destinato all'agente postale.
pag. 4/8 Il primo requisito di esistenza della notificazione risulta, dunque, nel caso di specie, integrato. Quanto al suddetto concorrente requisito di esistenza della notificazione, individuato dalla giurisprudenza “nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, osserva il Tribunale che, alla stregua della documentazione in atti, con riguardo alle notificazioni rivolte a , in proprio e in qualità di Parte_2 legale rappresentante del nonché ad CP_1 Controparte_1
, nelle caroline postali l'agente postale ha dato atto Parte_1 che il plico non è stato consegnato al domicilio per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate, dando altresì atto di aver immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, di aver depositato il plico presso l'ufficio e di aver spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata, i cui numeri identificativi e relative date sono partitamente indicati nelle cartoline, così come negli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito, sottoscritti dall'agente postale, ove lo stesso dà atto della temporanea assenza del destinatario e di aver immesso in cassetta la raccomandata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 e successive modifiche;
sulle cartoline postali è, peraltro, stampigliata, con relativa data, firma e timbro, la dicitura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”. Il secondo suindicato requisito di esistenza della notificazione risulta, dunque, nel caso di specie, integrato, alla luce del disposto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 e successive modificazioni, tenuto conto degli interventi della giurisprudenza costituzionale. Di conseguenza, avuto riguardo ai suesposti parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità onde discernere tra notificazione nulla ed inesistente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20.7.2016), deve ritenersi che nel caso di specie la notificazione non possa ravvisarsi quale inesistente, atteso beninteso che tale non è ex se quella effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario. Nelle cartoline postali, così come negli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito, peraltro, l'agente postale ha dichiarato e sottoscritto che il plico non è stato consegnato per temporanea pag. 5/8 assenza del destinatario e non già per sua irreperibilità, come invece ha dichiarato per la prima notificazione al Controparte_1 in ordine alla quale è stato dato atto della irreperibilità del destinatario all'indirizzo (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. di parte opposta). Ciò posto, l'esperito rimedio dell'opposizione a precetto, a fronte della notificazione di decreto ingiuntivo di cui si deduce l'invalidità ma che non può ritenersi inesistente alla luce dei superiori motivi, è inammissibile e deve conseguentemente essere respinta, sussistendo a fronte dei vizi denunziati il diverso rimedio costituito dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non potendo beninteso predicarsi l'inesistenza della notificazione, e dunque la corretta individuazione del rimedio processuale, sul solo presupposto che l'opponente ritenga la notificazione inesistente e non nulla. Merita sul punto rammentare il consolidato orientamento di legittimità, alla cui stregua “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 - 01). Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
e , quest'ultima in proprio ed in qualità di
[...] Parte_2 legale rappresentante di deve essere Controparte_1 respinta per i superiori motivi, così come deve essere per l'effetto disattesa l'istanza di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opponenti nei confronti di parte opposta. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 sulla somma intimata nel precetto qui opposto pari ad euro 90.685,41, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in proprio ed in qualità di legale rappresentante di
[...]
Controparte_1
2. condanna e , quest'ultima in Parte_1 Parte_2 proprio ed in qualità di legale rappresentante di CP_1 [...]
al pagamento in favore di parte opposta delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida complessivamente in euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale, abbia accertato che nel “caso di specie la notificazione non possa ravvisarsi quale inesistente, atteso beninteso che tale non è ex se quella effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario.” E, conseguentemente, che “l'esperito rimedio dell'opposizione a precetto, a fronte della notificazione di decreto ingiuntivo di cui si deduce l'invalidità ma che non può ritenersi inesistente alla luce dei superiori motivi, è inammissibile e deve conseguentemente essere respinta, sussistendo a fronte dei vizi denunziati il diverso rimedio costituito dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non potendo beninteso predicarsi l'inesistenza della notificazione, e dunque la corretta individuazione del rimedio processuale, sul solo presupposto che l'opponente ritenga la notificazione inesistente e non nulla.”. L'errore che il Tribunale avrebbe commesso consisterebbe nell'avere omesso “di considerare debitamente la circostanza che gli opponenti hanno prodotto i certificati di residenza dai quali risulta per tabulas che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta in luogo privo di qualsivoglia collegamento con i destinatari.”. Ebbene, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione,
pag. 7/8 anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).” (Cass. 26544 del 2024).
Sicchè il motivo s'appalesa infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna e IN Parte_1 Parte_2
PROPRIO E N Q DI LEGALE RAPPTE DELLA
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
nella misura che liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
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