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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3543/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI Parte_1 C.F._1
NC
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI Controparte_1 C.F._2
NC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 “1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali.
Ed omologare le seguenti condizioni
2) La casa coniugale posta in (41039) San Possidonio (MO), Via Malcantone n. 63, viene assegnata al
Signor ; Parte_1
3) La casa IA (RA) Via Lungomare G. Deledda n. 74, di proprietà esclusiva della Signora CP_1
, viene alla stessa assegnata (collocataria dei figli minori , e;
[...] Per_1 Per_2 Per_3
4) I figli , e fisseranno tutti la formale residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2 Per_3 famigliare in IA (RA) Via Lungomare G. Deledda n. 74 assegnata alla madre, presso la resteranno collocati in via prevalente.
5) I figli , e sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sugli stessi, impegnandosi a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I coniugi si obbligano ad adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori. Limitatamente alle sole decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
6) Confermate le pattuizioni sopra indicate, i coniugi s'impegnano in ogni caso alla più ampia elasticità nella applicazione delle sopraindicate condizioni ed alla più ampia collaborazione nell'interesse dei figli;
sempre nell'interesse dei figli, e nel rispetto delle loro specifiche e particolari esigenze di contatto genitoriale, i coniugi si impegnano ad assecondare tali necessità, concordando appropriate soluzioni;
gli stessi si impegnano a fare affidamento l'uno sull'altro prestandosi in reciproca sostituzione qualora impedimenti per malattie e/o inderogabili impegni non consentissero, all'uno o all'altro genitore, di adempiere ai doveri di cura e custodia dei minori nei giorni e periodi stabiliti. La signora in particolare si obbliga a fare quanto in suo potere affinché il Controparte_1 padre possa vedere e tenere i figli con continuità, e comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo in modo che sia preservato un rapporto equilibrato;
laddove per qualsiasi ragione il padre non possa vederli e tenerli presso di sé nei giorni alla stessa assegnati, la signora si CP_1 adopererà affinchè il Signor possa vedere e tenere i figli in un diverso giorno della Parte_1 settimana;
Il Signor dal canto suo si impegna a reperire un alloggio in IA idoneo Parte_1 ad ospitare anche i figli minori ed a fare quanto e' in suo potere al fine di assecondare le necessità di contatto materno manifestate dai figli, anche fuori dai termini stabiliti dal presente accordo;
pagina 2 di 6 7) I genitori si impegnano a collaborare affinchè i figli , e conservino Per_1 Per_2 Per_3 rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi esprimono fin d'ora assenso a che, previo accordo da prendersi di volta in volta, i figli possano trascorrere uno o più giorni con i suddetti ascendenti e parenti.
8) In ragione del così disposto affidamento e delle modalità di questo e valutati i rispettivi attuali redditi dei coniugi, le parti convengono che il padre verserà quale contributo per il mantenimento de figli , e a somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno;
Il Per_1 Per_2 Persona_4 mantenimento mensile dovrà essere versato per dodici mensilità annue in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, alle coordinate
IBAN note alle parti. Tale somma dovrà essere annualmente aggiornata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT, calcolata come per legge;
Si precisa che il contributo al mantenimento dei figli cesserà quando l'immobile di cui al punto 12 verrà messo a reddito e la Signora potrà riceverne un utile che impiegherà Controparte_1 direttamente anche per il mantenimento ordinario dei figli;
9) Le spese straordinarie inerenti ai figli saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno sostenute per mezzo di pagamento diretto pro quota ovvero anticipate da uno dei genitori e rimborsate al genitore che le avesse anticipate dietro presentazione del giustificativo di spesa
(scontrino/ricevuta) entro il giorno 5 del mese successivo;
i genitori convengono che dovranno essere preventivamente concordate “le spese straordinarie da concordare” che comportino un esborso di entità superiore ad € 100,00. Sono da considerarsi spese straordinarie, a titolo non esaustivo, quelle di seguito elencate in applicazione del protocollo approvato dal Tribunale di Modena che sono come di seguito regolate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordarsi, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, mail, whatsapp, fax, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) I genitori si impegnano, nel caso di frequentazione di nuovi partner, ad introdurli ai figli con la massima attenzione e sensibilità ed in ogni caso con inserimento graduale e comunque non prima di un anno dalla sottoscrizione del verbale in sede di udienza presidenziale.
11) I genitori si impegnano fin d'ora a dare il proprio consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti per sé e per i figli minori.
12) Per il personale apporto famigliare della Signora e per la cessione della di lei Controparte_1 quota del Gruppo pari al 1%, il Signor riconosce alla stessa la di euro Parte_2 Parte_1
1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila\00) somma concordata in modo forfettario tra i coniugi. Tale somma dovrà essere destinata dalla Signora per l'acquisto di un Controparte_1 immobile oltre al pagamento dei relativi oneri, in IA (RA) Via Lungomare G. Deledda n. 82,
Foglio 43, Particella 1855, sub 1 - cat D\2 (allegato n.4); Il Signor al netto dei due acconti Parte_1 già versati alla Signora pari ad euro 100.000,00 versati a titolo di caparra ed euro 500.000,00 CP_1 versati a titolo di caparra per complessivi euro 600.000,00 che la stessa riconosce di aver ricevuto, si impegna a versare il residuo importo di euro 800.000,00 prima delle stipula del rogito previsto entro il
31 dicembre 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, alle coordinate
IBAN note alle parti. Di tale immobile, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, i figli , Per_1
e avranno la nuda proprietà mentre la Signora ne avrà l'usufrutto fino Per_2 Per_3 Controparte_1 al raggiungimento della maggiore età della figlia Per_3
13) I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del pagina 4 di 6 presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.
14) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, con i patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni pendenza di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
15) Fermo restando quanto sopra pattuito, i coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e/o contributo alimentare o di mantenimento a titolo personale;
16) Le spese legali, oneri e costi tutti relativi alla presente procedura sono compensati tra le parti.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
17) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e in data 12/12/2022 ed in Per_1 Per_2 Per_3 data 23/07/2025;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
AN (MO) il 24/08/1978 e nata a [...] il [...] si Controparte_1 sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 01/12/2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN POSSIDONIO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2023 -
Atto n.
3 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3543/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI Parte_1 C.F._1
NC
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI Controparte_1 C.F._2
NC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 “1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali.
Ed omologare le seguenti condizioni
2) La casa coniugale posta in (41039) San Possidonio (MO), Via Malcantone n. 63, viene assegnata al
Signor ; Parte_1
3) La casa IA (RA) Via Lungomare G. Deledda n. 74, di proprietà esclusiva della Signora CP_1
, viene alla stessa assegnata (collocataria dei figli minori , e;
[...] Per_1 Per_2 Per_3
4) I figli , e fisseranno tutti la formale residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2 Per_3 famigliare in IA (RA) Via Lungomare G. Deledda n. 74 assegnata alla madre, presso la resteranno collocati in via prevalente.
5) I figli , e sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sugli stessi, impegnandosi a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I coniugi si obbligano ad adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori. Limitatamente alle sole decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
6) Confermate le pattuizioni sopra indicate, i coniugi s'impegnano in ogni caso alla più ampia elasticità nella applicazione delle sopraindicate condizioni ed alla più ampia collaborazione nell'interesse dei figli;
sempre nell'interesse dei figli, e nel rispetto delle loro specifiche e particolari esigenze di contatto genitoriale, i coniugi si impegnano ad assecondare tali necessità, concordando appropriate soluzioni;
gli stessi si impegnano a fare affidamento l'uno sull'altro prestandosi in reciproca sostituzione qualora impedimenti per malattie e/o inderogabili impegni non consentissero, all'uno o all'altro genitore, di adempiere ai doveri di cura e custodia dei minori nei giorni e periodi stabiliti. La signora in particolare si obbliga a fare quanto in suo potere affinché il Controparte_1 padre possa vedere e tenere i figli con continuità, e comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo in modo che sia preservato un rapporto equilibrato;
laddove per qualsiasi ragione il padre non possa vederli e tenerli presso di sé nei giorni alla stessa assegnati, la signora si CP_1 adopererà affinchè il Signor possa vedere e tenere i figli in un diverso giorno della Parte_1 settimana;
Il Signor dal canto suo si impegna a reperire un alloggio in IA idoneo Parte_1 ad ospitare anche i figli minori ed a fare quanto e' in suo potere al fine di assecondare le necessità di contatto materno manifestate dai figli, anche fuori dai termini stabiliti dal presente accordo;
pagina 2 di 6 7) I genitori si impegnano a collaborare affinchè i figli , e conservino Per_1 Per_2 Per_3 rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi esprimono fin d'ora assenso a che, previo accordo da prendersi di volta in volta, i figli possano trascorrere uno o più giorni con i suddetti ascendenti e parenti.
8) In ragione del così disposto affidamento e delle modalità di questo e valutati i rispettivi attuali redditi dei coniugi, le parti convengono che il padre verserà quale contributo per il mantenimento de figli , e a somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno;
Il Per_1 Per_2 Persona_4 mantenimento mensile dovrà essere versato per dodici mensilità annue in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, alle coordinate
IBAN note alle parti. Tale somma dovrà essere annualmente aggiornata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT, calcolata come per legge;
Si precisa che il contributo al mantenimento dei figli cesserà quando l'immobile di cui al punto 12 verrà messo a reddito e la Signora potrà riceverne un utile che impiegherà Controparte_1 direttamente anche per il mantenimento ordinario dei figli;
9) Le spese straordinarie inerenti ai figli saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno sostenute per mezzo di pagamento diretto pro quota ovvero anticipate da uno dei genitori e rimborsate al genitore che le avesse anticipate dietro presentazione del giustificativo di spesa
(scontrino/ricevuta) entro il giorno 5 del mese successivo;
i genitori convengono che dovranno essere preventivamente concordate “le spese straordinarie da concordare” che comportino un esborso di entità superiore ad € 100,00. Sono da considerarsi spese straordinarie, a titolo non esaustivo, quelle di seguito elencate in applicazione del protocollo approvato dal Tribunale di Modena che sono come di seguito regolate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordarsi, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, mail, whatsapp, fax, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) I genitori si impegnano, nel caso di frequentazione di nuovi partner, ad introdurli ai figli con la massima attenzione e sensibilità ed in ogni caso con inserimento graduale e comunque non prima di un anno dalla sottoscrizione del verbale in sede di udienza presidenziale.
11) I genitori si impegnano fin d'ora a dare il proprio consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti per sé e per i figli minori.
12) Per il personale apporto famigliare della Signora e per la cessione della di lei Controparte_1 quota del Gruppo pari al 1%, il Signor riconosce alla stessa la di euro Parte_2 Parte_1
1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila\00) somma concordata in modo forfettario tra i coniugi. Tale somma dovrà essere destinata dalla Signora per l'acquisto di un Controparte_1 immobile oltre al pagamento dei relativi oneri, in IA (RA) Via Lungomare G. Deledda n. 82,
Foglio 43, Particella 1855, sub 1 - cat D\2 (allegato n.4); Il Signor al netto dei due acconti Parte_1 già versati alla Signora pari ad euro 100.000,00 versati a titolo di caparra ed euro 500.000,00 CP_1 versati a titolo di caparra per complessivi euro 600.000,00 che la stessa riconosce di aver ricevuto, si impegna a versare il residuo importo di euro 800.000,00 prima delle stipula del rogito previsto entro il
31 dicembre 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, alle coordinate
IBAN note alle parti. Di tale immobile, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, i figli , Per_1
e avranno la nuda proprietà mentre la Signora ne avrà l'usufrutto fino Per_2 Per_3 Controparte_1 al raggiungimento della maggiore età della figlia Per_3
13) I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del pagina 4 di 6 presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.
14) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, con i patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni pendenza di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
15) Fermo restando quanto sopra pattuito, i coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e/o contributo alimentare o di mantenimento a titolo personale;
16) Le spese legali, oneri e costi tutti relativi alla presente procedura sono compensati tra le parti.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
17) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e in data 12/12/2022 ed in Per_1 Per_2 Per_3 data 23/07/2025;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
AN (MO) il 24/08/1978 e nata a [...] il [...] si Controparte_1 sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 01/12/2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN POSSIDONIO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2023 -
Atto n.
3 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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