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26 gennaio 1994
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12 marzo 2010
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10 dicembre 2016
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Art. 3. (Potesta' statutaria e regolamentare). 1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
((4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.))
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
((4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.))
Commentari • 3
- 1. La riforma delle Camere di CommercioAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2010 · 1.941986
Giurisprudenza • 24
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2015, n. 698Provvedimento: […] Non convince, in primo luogo, l'argomento che fa leva sull'estraneità della disciplina della cessazione dalle cariche camerali alle competenze statutarie fissate dall'articolo 3 della legge n. 580/1993, in quanto l'inciso “tra l'altro”, presente nel secondo periodo del comma 1, evidenza, in armonia con la qualifica delle Camere di Commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale da esercitarsi sulla base del principio di sussidiarietà, il carattere meramente esemplificativo dell'elenco, consentendo alla fonte statutaria l'integrazione delle materie direttamente riservatele dalla legge.Leggi di più...
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