Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 574/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(MO), via Amendola n. 24/1 (C.F.: ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Elefante;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Bologna;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere - aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ex art. 3, Legge n. 206/2004 e art. 1, D.P.R. n. 243/2006
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 05.05.2023: “disattesa e respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 7
1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale familiare superstite di Vittima del Dovere (figlio) al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
2- Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di CP_1 relativo Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del 25.02.2024:
“Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e respingere il proposto Controparte_1 ricorso in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 05.05.2023, orfano della Parte_1
Guardia Scelta del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Parte_2
(Vittima del Dovere, come da decreto di riconoscimento n. prot.
[...]
559/C/37363/SG rilasciato dal in data 29.12.2006), conveniva in Controparte_1 giudizio il per ottenere il riconoscimento dell'incremento figurativo Controparte_1 decennale dell'anzianità contributiva utile ad aumentare, in misura corrispondente,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 206/2004, beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. n. 243/2006, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 565, L. citata.
2. Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
3. Veniva disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, c.p.c.
pagina 2 di 7 4. Sulla giurisdizione
Va innanzitutto precisato che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo le controversie relative al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi, in favore delle vittime del dovere, ciò in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo. Il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio e ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscere è regolata dall'art. 442
c.p.c. e la giurisdizione è del G.O., quale Giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (cfr.
T.A.R. n. 3735 de 06.03.2023). CP_2
La giurisprudenza della Suprema Corte si è ormai consolidata nel ritenere che, in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore abbia configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo. Anche recentemente le Sezioni Unite hanno statuito che “in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c.
e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”
(Cass. S.U. Ord. n. 8982/2018; Cass. S.U. n. 7761/2017).
pagina 3 di 7 5. Sul difetto di legittimazione passiva
Va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto, concretamente tenuto CP_1
a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D.P.R. n. 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l' sulle questioni relative ai profili pensionistici CP_3 di computo dei contributi una volta riconosciuto il diritto da parte dell'amministrazione di appartenenza della vittima del dovere (Ministero degli Interni).
6. Sul merito
6.1. In via preliminare va evidenziato come la presente controversia si inserisca all'interno di una cornice fattuale, per come ricostruita in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica poiché non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
6.2. Il thema decidendum ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta al conseguimento del beneficio di cui all'art. 3, Legge n. 206/2004 e dell'art. 1 del D.P.R.
n. 243/2006, regolamento emanato in attuazione dell'art. 1, comma 565 della Legge
266/2005.
Parte attrice afferma che l'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha esteso integralmente alle cd. vittime del dovere il complesso dei benefici già previsti dalla legge in favore delle vittime di atti terroristici, ivi compreso l'aumento figurativo di cui all'art. 3 della Legge n.
206/2004.
6.3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, richiamandosi in proposito gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di legittimità (Cass.
n.15328/2016, Cass. Sez. Un. n. 7761/2017) e di merito allegate anche dal ricorrente e da intendersi qui richiamate per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. di
Modena, Sent. n. 355/2024 del 17.04.2024, Trib. Padova, Sent. n. 434 del 20.09.2021,
Trib. Vicenza, Sent. n. 13 del 18.01.2022, Tribunale Cassino, Sent. n. 728 del
16.10.2019).
La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati in Italia per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni '80 (cfr. L. n. 466/1980: “Speciali elargizioni a pagina 4 di 7 favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.
La legge 23.12.05 n. 266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Con il D.P.R. n. 243/2006 si sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle
'vittime del dovere' ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge
n. 206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1 e 2 della Legge n. 206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul
“riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”).
Giova ricordare, quanto al beneficio dell'incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (…)”.
La legge n. 222 del 29.11.07 all'art. 34 ha statuito l'estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L. 206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 commi 1-5 L. 206 cit.).
L'art. 1, co. 563, L. 266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. pagina 5 di 7 Il DPR 7.07.2006, n. 243 del 13/05/2024 all'art. 1 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all'art. 3 della
Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n.
6156 del 2013), bisogna ritenere che l'art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n.
26, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l'estensione è solo definita “progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell'interpretazione letterale, l'estensione deve intendersi comprensiva pure del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett.
a) del DPR n. 243.
Assodato è pertanto il diritto del ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
pagina 6 di 7 6.4. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto, spettando pacificamente il beneficio come si è visto anche ai famigliari “superstiti” (coniuge e figli), con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3, comma 1, L. n. 206/2004.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge 03.08.2004, n. 206;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Elefante.
Modena, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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