Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 630/2023 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BRIGNOLO FABRIZIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: ricostruzione carriera
Premesso che: con ricorso depositato in data 4.7.2023, ha dedotto di essere stata Parte_1 assunta a tempo indeterminato dal con decorrenza giuridica ed economica Controparte_1
1.9.2019, quale vincitrice di concorso indetto con D.Lgs. 85/2018, di prestare servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore Ciampini Boccardo di Novi Ligure (AL) e di aver ottenuto decreto di ricostruzione della propria carriera in data 18.10.2022, lamentando il mancato riconoscimento del servizio d'insegnamento prestato all'estero nel periodo 1.9.1990 – 20.4.2000 quale insegnante di ruolo di Fisica presso la Scuola Ginnasiale “Scola Gimnaziala Stfean cel Mare Cetatea CP_2 de Balta” in Cetatea de Balta (Romania).
L'istante sostiene che l'interpretazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 assunta dal non è CP_1 conforme al diritto eurounitario, avuto particolare riguardo all'art. 39 Trattato UE, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e chiede pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale:
1
· Previa, in principalità, richiesta di interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea delle norme di diritto interno secondo quanto indicato al precedente paragrafo II.I;
· Previa, in subordine, disapplicazione (o non applicazione) della norma interna contrastante con quella europea, secondo quanto indicato al precedente paragrafo II.II;
· Previa, in ulteriore subordine, sospensione del procedimento e rimessione alla Corte
Costituzionale, della questione incidentale di costituzionalità che con il presente atto è stata dedotta in giudizio al precedente paragrafo II.III), considerata la rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, e ritenuta la non manifesta infondatezza;
· Previa, in ulteriore subordine, sospensione del procedimento e rimessione ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per le ragioni indicate al paragrafo II.IV);
In via istruttoria, e comunque in caso di contestazione si chiede di voler ordinare l'esibizione in giudizio anche ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c., ovvero disporre l'acquisizione del certificato di servizio del ricorrente nonché dei provvedimenti di riconoscimento dello status di scuola statale pubblica della Scuola Ginnasiale "Scola Gimnaziala Stefan cel Mare Cetatea de Balta" in Cetatea de Balta (Romania);
Nel merito: previo occorrendo annullamento/disapplicazione parziale del decreto del Dirigente Scolastico dell' , di Novi Ligure, del 18/10/2022 prot. 262, e Controparte_3 di ogni altro contrario provvedimento:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato dalla ricorrente, e segnatamente anche dei servizi d'insegnamento svolti prestato in qualità di insegnante di ruolo di Chimica e Fisica dal 01.09.1990 al 20.04.2000, presso la Scuola Ginnasiale "Scola Gimnaziala Stefan cel Mare Cetatea de Balta" in Cetatea de Balta (Romania), insegnando Chimica e Fisica nelle classi VI-a, VII-a e VIII-a;
- dichiarare per l'effetto tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica convenuta a provvedere alla ricostruzione della carriera con valutazione in suo favore anche dei servizi d'insegnamento prestati presso la predetta scuola statale romena a tutti i fini giuridici ed economici, anche ai fini della maturazione degli scatti stipendiali e di anzianità;
- con ogni provvedimento consequenziale e di Legge;
- con il favore delle spese di lite e degli onorari di patrocinio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
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All'udienza odierna, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è così decisa.
Considerato che:
- la domanda è fondata;
- l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 prevedeva, nella versione vigente prima delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 1, lettera a) n. 1) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,
è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docene elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma
1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”;
- l'Amministrazione scolastica, nel rigettare la richiesta della ricorrente di ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato all'estero, presso la scuola statale rumena indicata, ha così motivato: “l'art. 485 del testo unico in materia di istruzione (D.lgs. n.
297/94), nell'affermare che il servizio prestato presso le scuole di istruzione secondaria ed
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artistica statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, è riconosciuto come servizio di ruolo fa riferimento a quelle scuole che rientrano nel c.d. sistema di formazione italiana nel mondo di cui al d.lgs. 13 aprile 2017 n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n.
107.Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 64/2017, fanno parte del sistema della formazione italiana nel mondo le scuole all'estero, associazioni di scuole italiane all'estero, iniziative per la lingua e cultura italiana all'estero e i lettori. … non risulta che la scuola statale “Tatarlaua”,
Provincia di Alba – Romania, faccia parte del summenzionato elenco delle scuole italiane all'Estero. Pertanto il servizio reso presso tale istituto non può essere riconosciuto come servizio di ruolo agli effetti della carriera.” (doc. 1 e 3);
- l'art. 485 cit. dev'essere letto in combinato disposto con l'art. 5 D.L. 59/2008, conv. in L.
101/2008, rubricato “Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888”, in base al quale, per quanto oggetto di interesse, “1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunita' europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve piu' favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici,
l'esperienza professionale e l'anzianita' acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attivita' analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parita' rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. …”;
- in ragione di quanto indicato, dev'essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di docenza prestato in qualità di insegnante di Chimica e
Fisica presso la Scuola Ginnasiale “Scola Gimnaziala Stefan cel Mare Cetatea de Balta” in
Cetatea de Balta (Romania) dall'1.9.1990 al 20.4.2000, risultante dal certificato di servizio rilasciato dalla scuola rumena con attestazione da parte dell'Ambasciata italiana a Bucarest
(doc. 5), prima di essere assunta a tempo indeterminato dal Controparte_1 con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019 nell'ambito della ricostruzione
[...] della carriera, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere in conformità;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del CP_1 resistente, nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
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Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di docenza prestato in qualità di insegnante di Chimica e Fisica presso la Scuola Ginnasiale “Scola
Gimnaziala Stefan cel Mare Cetatea de Balta” in Cetatea de Balta (Romania) dall'1.9.1990 al 20.4.2000, risultante dal certificato di servizio rilasciato dalla scuola rumena con attestazione da parte dell'Ambasciata italiana a Bucarest, prima di essere assunta a tempo indeterminato dal con decorrenza giuridica ed Controparte_1 economica 1.9.2019 nell'ambito della ricostruzione della carriera;
• condanna l'Amministrazione scolastica convenuta a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente nei termini di cui al capo che precede, a fini giuridici ed economici, compresa la maturazione degli scatti stipendiali e dell'anzianità;
• condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge ed € 249,00 per c.u., con distrazione in favore dell'avv Brignolo
Fabrizio.
Alessandria, 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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