Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 1828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1828/24 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Assunta Sulmona, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n. 190;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Assunta NE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Papa Giovanni XXIII n.
17;
-CONVENUTO-
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente e parte resistente come rassegante in atti;
per il
Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in NE (CB) il 3.1.2015, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune (Atto n. 1 parte II serie A – anno 2015), in regime di comunione dei beni, precisando che dall'unione coniugale erano nati i figli (12.7.2017), Per_1 Per_2
(8.6.2015) e la terza figlia (nei primi mesi dell'anno 2025), deducendo, a fondamento della domanda, il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale, nonché la comunione materiale e spirituale, con conseguente insostenibilità della convivenza.
II costituendosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di separazione, chiedendo altresì la disciplina dei rapporti economici e non, collegati alla separazione.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice istruttore, con ordinanza del 25.3.2025, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha invitato le parti a considerare la possibilità di accordo sulle condizioni in quella sede disciplinate.
IV Nelle more della fase istruttoria del giudizio di separazione personale, i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, di contenuto corrispondente al provvedimento sopra richiamato, che di seguito si trascrive nei punti salienti:
“Ritiene il giudicante che, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e della collocazione prevalente dei minori presso la ricorrente, sia congruo stabilire a carico del un assegno mensile pari ad euro 150,00 per ciascun figlio (totale € CP_1
450,00 mensili), da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat.
Spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Assegno unico per i figli al 50% a ciascun coniuge.
In ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, occorre avere riguardo all'età delle bambine ( , 7 anni;
, 9 anni;
la Per_1 Per_2 terza figlia, nata a [...] 2025) ed alle esigenze connaturate alla diversa età delle stesse, con particolare riferimento alla neonata.
Precisato che l'esercizio del diritto di visita deve comunque consentire il regolare svolgimento delle attività quotidiane dei figli (attività scolastiche ed eventuali attività sportive o ricreative extrascolastiche), ritiene il giudicante dover disciplinare il diritto di visita da parte del padre nel modo che segue:
- il padre potrà far visita ai minori (tutti), ovvero tenerli con sé (solo per le due figlie più grandi, con esclusione della neonata), martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili e, comunque, con preavviso di almeno 24 ore nel caso di impossibilità o simili;
- il padre potrà avere con sé i figli minori dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, a settimane alterne (dunque due finesettimana al mese), a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di età;
- ad anni alterni (sempre dopo il compimento dell'ottavo anno di età, fatti salvi diversi accordi tra le parti):
a) per le festività natalizie, i figli potranno trascorrere 7 giorni continuativi con la madre coincidenti con il Natale (dal 24.12 al 30.12) e 7 giorni continuativi con il padre coincidenti con l'ultimo dell'anno (dal 31.12 al 6.1), salva diversa intesa tra i genitori;
b) per le festività pasquali, i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
c) per le ferie estive, i figli potranno trascorrere con il padre, nel mese di luglio 15 giorni - continuativi o in periodi separati - e 15 nel mese di agosto - continuativi o periodi separati, salva diversa intesa tra i genitori per necessità lavorative o simili;
c) i giorni di compleanno dei figli, i genitori sono obbligati a trascorrerli insieme ai figli, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento.
d) il giorno della festa del papà e del compleanno del padre, i minori resteranno con il padre, quantomeno durante il pranzo o la cena di festeggiamento;
altrettanto accadrà per il giorno della festa della mamma e del compleanno della madre.
Resta inteso che le modalità di visita per la neonata saranno suscettibili di modifica parallelamente alla crescita della bambina e nel senso dell'uniformità con le sorelle maggiori.
Precisa che, nell'esercizio del diritto di visita, avuto riguardo alle criticità emerse in udienza, delle quali, tuttavia, non vi è prova documentale, nell'ottica di salvaguardia del preminente interesse dei minori, il padre dovrà essere sempre accompagnato da un parente (genitori – nonni paterni, ovvero fratelli-sorelle).
E' altresì opportuno evidenziare l'inammissibilità di ogni domanda quiritaria ovvero petitoria, non suscettibile di essere considerata connessa alla materia del contendere, di tal che le parti vorranno considerare la possibilità di rinunciarvi, essendo ciò rilevante anche in punto di spese di lite.
PQM
1) Autorizza la separazione tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sospendendo l'obbligo di coabitazione e vincolandoli peraltro al rispetto reciproco;
2) Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con le modalità di visita da parte del padre sopra indicate;
3) Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) Dispone a carico di un assegno di mantenimento pari ed Controparte_1 euro 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) che verserà in favore del coniuge entro il 5 di ogni mese con le modalità bancarie o postali che vorrà stabilire la donna;
spese straordinarie poste al 50% su ciascun genitore;
assegno unico per i figli al 50% a ciascun coniuge;
5) Autorizza ciascun coniuge a recarsi all'estero senza preventivo consenso dell'altro, anche ai fini del rilascio del passaporto”.
All'udienza del 6.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo corrispondente al contenuto dell'ordinanza del 25.3.2025 ed avendo precisato le conclusioni chiedendo la definizione della controversia in conformità al provvedimento sopra richiamato.
V Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni congiunte, il Collegio osserva che le stesse appaiono conformi all'interesse delle parti e dei figli minori, sia con riguardo all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo della contribuzione al mantenimento materiale dei figli minori;
e ciò in considerazione delle concrete capacità di sostentamento spirituale e materiale dei genitori nei confronti della prole.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1828/2024 tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Campobasso il 18.8.1988, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in NE (CB) il 3.1.2015 (Atto n. 1 parte
II serie A – anno 2015); -dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NE (CB) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
-dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in parte motiva, che le parti sono tenute a rispettare;
-compensa integralmente le spese di lite.
Campobasso, 12 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda