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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5941/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Burato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Daniele Accebbi (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) il sig. verserà quale assegno divorzile, con Parte_1 decorrenza dal mese di giugno 2025, a la somma di € 550,00 oltre rivalutazione Controparte_1
Istat entro il 5 di ogni mese, fermi gli effetti dei provvedimenti previgenti, con riserva per la di CP_1
agire per la ripetizione della rivalutazione Istat già maturata;
2) nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne , autosufficiente;
Per_1
pagina 1 di 3 3) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 29.11.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 25.6.1988 matrimonio concordatario con la convenuta in Sandrigo (VI), il giorno 25.6.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 20, parte II serie A dell'anno 1988, che dall'unione erano nate le
Per_ figlie (23.7.1990) e (23.5.1996) entrambe maggiorenni ed autosufficienti, che i coniugi si Per_2
erano separati consensualmente a seguito di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale di
Vicenza in data 5.6.2018, con decreto di omologa in data 25.6.2018, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la , contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1
eccependo la riconciliazione e, in caso di cessazione del vincolo, chiedeva regolarsi i rapporti tra coniugi a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulla sola domanda concernete lo status e, rigettata l'eccezione della convenuta, veniva emessa in data 3 aprile 2025 sentenza con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi la comparizione delle parti all'udienza del 13.5.2025;
a detta udienza, non essendo comparsa la convenuta per una incomprensione dell'ordinanza di rimessione, la causa veniva rinviata al 28.5.2025. A tale udienza, dopo ampia discussione, e parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 29.5.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le questioni inerenti lo status sono già state decise con separata sentenza. Per il resto:
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile la somma di € 550,00 Parte_1
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di giugno 2025, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti previgenti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) fa obbligo a di versare quale assegno divorzile, con decorrenza dal mese di giugno Parte_1
2025, a la somma di € 550,00 oltre rivalutazione Istat entro il 5 di ogni mese, Controparte_1
fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti previgenti, dando atto della riserva della di CP_1
agire per la ripetizione della rivalutazione Istat già maturata;
2) nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
3) spese compensate.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5941/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Burato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Daniele Accebbi (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) il sig. verserà quale assegno divorzile, con Parte_1 decorrenza dal mese di giugno 2025, a la somma di € 550,00 oltre rivalutazione Controparte_1
Istat entro il 5 di ogni mese, fermi gli effetti dei provvedimenti previgenti, con riserva per la di CP_1
agire per la ripetizione della rivalutazione Istat già maturata;
2) nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne , autosufficiente;
Per_1
pagina 1 di 3 3) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 29.11.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 25.6.1988 matrimonio concordatario con la convenuta in Sandrigo (VI), il giorno 25.6.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 20, parte II serie A dell'anno 1988, che dall'unione erano nate le
Per_ figlie (23.7.1990) e (23.5.1996) entrambe maggiorenni ed autosufficienti, che i coniugi si Per_2
erano separati consensualmente a seguito di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale di
Vicenza in data 5.6.2018, con decreto di omologa in data 25.6.2018, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la , contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1
eccependo la riconciliazione e, in caso di cessazione del vincolo, chiedeva regolarsi i rapporti tra coniugi a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulla sola domanda concernete lo status e, rigettata l'eccezione della convenuta, veniva emessa in data 3 aprile 2025 sentenza con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi la comparizione delle parti all'udienza del 13.5.2025;
a detta udienza, non essendo comparsa la convenuta per una incomprensione dell'ordinanza di rimessione, la causa veniva rinviata al 28.5.2025. A tale udienza, dopo ampia discussione, e parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 29.5.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le questioni inerenti lo status sono già state decise con separata sentenza. Per il resto:
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile la somma di € 550,00 Parte_1
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di giugno 2025, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti previgenti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) fa obbligo a di versare quale assegno divorzile, con decorrenza dal mese di giugno Parte_1
2025, a la somma di € 550,00 oltre rivalutazione Istat entro il 5 di ogni mese, Controparte_1
fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti previgenti, dando atto della riserva della di CP_1
agire per la ripetizione della rivalutazione Istat già maturata;
2) nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
3) spese compensate.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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