CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 426/2024 RG promossa da: (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Angius che la rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all'avv. Gerardo Pileci appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellato-contumace e
CP_2
INTERVENUTO All'udienza del 17.4.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante:“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, espletati i provvedimenti di rito, accogliere le seguenti conclusioni: 1) contrariis reiectis;
2) riformare parzialmente la sentenza n° 435/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_1 favore della del 40% della quota di TFS, indennità di buona Parte_1 uscita o comunque sia denominata, maturata dal 29 luglio 2006 al 1° settembre 2018, data di scioglimento del matrimonio, pronunciato con sentenza parziale n. 273/2018. 3) Sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali di entrambi i gradi di giudizio. 4) Si chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che diritti onorari e le spese, eventualmente liquidate in sentenza, vengano distratte in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza definitiva n. 435/2024, pubblicata il 7.6.2024, il Tribunale di Tempio Pausania - dato atto che con sentenza non definitiva n. 273/2018 del 19.9.2018 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
e e rigettate le ulteriori domande - condannava
[...] Parte_1
a corrispondere a un assegno divorzile pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 380,00 mensili nonché il 40% dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio e, quindi, dal mese di agosto 2006 al mese di ottobre 2010 (data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione), compensando le spese di lite. ha proposto appello lamentando la violazione del disposto Parte_1 di cui all'art. 12 bis della Legge n. 898/1970 ai fini del calcolo della quota di TFS a lei spettante.
, regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.9.2016 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Biosa chiedendo lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 29.7.2006 e la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 380,00 posto a carico dello stesso in sede di separazione giudiziale, dichiarata con sentenza n. 166/2013, depositata il 24.4.2013. Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo Parte_1 il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento nonché, nelle successive memorie autorizzate, in via riconvenzionale, una quota dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 273/2018, pubblicata il 19.9.2018, il tribunale adito dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1
Parte_1
Istruita la causa, con sentenza definitiva n. 435/2024, pubblicata in data 7.6.2024, il Tribunale di Tempio Pausania, rigettate le ulteriori domande, condannava a corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile pari ad euro 380,00 nonché “il 40% dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio, da intendersi come stabile convivenza e, quindi, dal mese di agosto del 2006 (anno di matrimonio) al mese di ottobre del 2010 (anno in cui si era tenuta l'udienza presidenziale del giudizio di separazione)”. Tanto premesso, ha censurato la sentenza nella parte Parte_1 determinava erroneamente il periodo di riferimento per il calcolo della quota di TFS dovuta all'ex coniuge, collegandolo al periodo di convivenza e non, invece, all'intera durata del matrimonio. La censura è fondata. Ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970 “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. La Suprema Corte, con sentenza n. 1348/12, richiamando il suo precedente orientamento, ha ribadito che la percentuale di TFS deve essere parametrata agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la durata giuridica del matrimonio e non già con quella di effettiva convivenza, osservando, in particolare, che “Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, ..” (cfr. anche Cass. Civ. n. 4867/2006; n. 10075/2003). Conseguentemente, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
il 40% dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni Parte_1
lavoro ha coinciso con il matrimonio e, quindi, dalla data indicata in sentenza coincidente con la celebrazione del matrimonio, agosto 2006, sino alla data del suo scioglimento avvenuto con la sentenza parziale depositata il 19.9.2018, e quindi, fino a settembre 2018. Tenuto conto della natura della lite e considerata la non opposizione dell'appellato, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 435/2024, pubblicata il 7.6.2024, del Tribunale di Tempio Pausania, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma:
- condanna a corrispondere a il 40% Controparte_1 Parte_1 dell'inden rapporto riferibile orto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, quindi, da agosto 2006 a settembre 2018;
- compensa le spese di lite. Così è deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellato-contumace e
CP_2
INTERVENUTO All'udienza del 17.4.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante:“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, espletati i provvedimenti di rito, accogliere le seguenti conclusioni: 1) contrariis reiectis;
2) riformare parzialmente la sentenza n° 435/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_1 favore della del 40% della quota di TFS, indennità di buona Parte_1 uscita o comunque sia denominata, maturata dal 29 luglio 2006 al 1° settembre 2018, data di scioglimento del matrimonio, pronunciato con sentenza parziale n. 273/2018. 3) Sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali di entrambi i gradi di giudizio. 4) Si chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che diritti onorari e le spese, eventualmente liquidate in sentenza, vengano distratte in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza definitiva n. 435/2024, pubblicata il 7.6.2024, il Tribunale di Tempio Pausania - dato atto che con sentenza non definitiva n. 273/2018 del 19.9.2018 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
e e rigettate le ulteriori domande - condannava
[...] Parte_1
a corrispondere a un assegno divorzile pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 380,00 mensili nonché il 40% dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio e, quindi, dal mese di agosto 2006 al mese di ottobre 2010 (data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione), compensando le spese di lite. ha proposto appello lamentando la violazione del disposto Parte_1 di cui all'art. 12 bis della Legge n. 898/1970 ai fini del calcolo della quota di TFS a lei spettante.
, regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.9.2016 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Biosa chiedendo lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 29.7.2006 e la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 380,00 posto a carico dello stesso in sede di separazione giudiziale, dichiarata con sentenza n. 166/2013, depositata il 24.4.2013. Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo Parte_1 il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento nonché, nelle successive memorie autorizzate, in via riconvenzionale, una quota dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 273/2018, pubblicata il 19.9.2018, il tribunale adito dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1
Parte_1
Istruita la causa, con sentenza definitiva n. 435/2024, pubblicata in data 7.6.2024, il Tribunale di Tempio Pausania, rigettate le ulteriori domande, condannava a corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile pari ad euro 380,00 nonché “il 40% dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio, da intendersi come stabile convivenza e, quindi, dal mese di agosto del 2006 (anno di matrimonio) al mese di ottobre del 2010 (anno in cui si era tenuta l'udienza presidenziale del giudizio di separazione)”. Tanto premesso, ha censurato la sentenza nella parte Parte_1 determinava erroneamente il periodo di riferimento per il calcolo della quota di TFS dovuta all'ex coniuge, collegandolo al periodo di convivenza e non, invece, all'intera durata del matrimonio. La censura è fondata. Ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970 “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. La Suprema Corte, con sentenza n. 1348/12, richiamando il suo precedente orientamento, ha ribadito che la percentuale di TFS deve essere parametrata agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la durata giuridica del matrimonio e non già con quella di effettiva convivenza, osservando, in particolare, che “Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, ..” (cfr. anche Cass. Civ. n. 4867/2006; n. 10075/2003). Conseguentemente, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
il 40% dell'indennità̀ totale di fine rapporto riferibile agli anni Parte_1
lavoro ha coinciso con il matrimonio e, quindi, dalla data indicata in sentenza coincidente con la celebrazione del matrimonio, agosto 2006, sino alla data del suo scioglimento avvenuto con la sentenza parziale depositata il 19.9.2018, e quindi, fino a settembre 2018. Tenuto conto della natura della lite e considerata la non opposizione dell'appellato, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 435/2024, pubblicata il 7.6.2024, del Tribunale di Tempio Pausania, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma:
- condanna a corrispondere a il 40% Controparte_1 Parte_1 dell'inden rapporto riferibile orto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, quindi, da agosto 2006 a settembre 2018;
- compensa le spese di lite. Così è deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi